Acque: rafforzata la protezione dall’inquinamento e dal deterioramento

Il D.M. 6 luglio 2016 recepisce la direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE

Rafforzata la protezione dall'inquinamento e dal deterioramento delle acque sotterranee attraverso il recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II  della  direttiva  2006/118/CE. È quanto dispone il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2016, n. 165, che interviene in materia di definizioni, standard di qualità e valori limite.

Di seguito il testo integrale del D.M. 6 luglio 2016, disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 luglio 2016 

Recepimento della  direttiva  2014/80/UE  della  Commissione  del  20

giugno 2014 che modifica l'allegato II  della  direttiva  2006/118/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione  delle  acque

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182)


in Gazzetta Ufficiale del  16 luglio 2016, n. 165


                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee  dall'inquinamento

e  dal  deterioramento  del  12  dicembre  2006  e,  in  particolare,

l'allegato II;

  Vista  la  direttiva  2014/80/UE  della  Commissione  che  modifica

l'allegato II della direttiva 2006/118/CE;

  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in

materia ambientale» e successive  modificazioni  e,  in  particolare,

l'allegato 1 alla parte terza cosi' come modificato  dall'allegato  3

del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;

  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,  e,   in

particolare, l'art. 8, comma 1 che prevede l'adozione di decreti  del

Ministro dell'ambiente  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,

sentiti il Ministero delle sviluppo economico ed il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e  forestali,  per  la  modifica  degli

allegati tecnici;

  Considerata la necessita' di adeguare, in particolare,  la  lettera

B, parte A al paragrafo A.2 dell'allegato 1  della  parte  terza  del

citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di renderlo

conforme agli obblighi comunitari;

  Vista la nota prot. 1520 del 28 marzo 2013 con cui il  CNR-IRSA  ha

trasmesso la relazione sulla «Valutazione del  rischio  ambientale  e

sanitario    associato    alla     contaminazione     da     sostanze

perfluoro-alchiliche (PFAS)», che ha evidenziato  una  situazione  di

contaminazione da  sostanze  perfluoro-alchiliche  nei  corpi  idrici

superficiali e nelle acque potabili della provincia di Vicenza;

  Considerata la necessita', a seguito degli esiti dello  studio  del

CNR-IRSA, di includere nella valutazione dello  stato  chimico  delle

acque  sotterranee   le   sostanze   perfluoro-alchiliche,   mediante

l'introduzione  dei  relativi  valori  soglia  per  i  corpi   idrici

sotterranei;

  Vista la  nota  prot.  1584  del  16  gennaio  2014,  dell'Istituto

superiore di sanita' con la quale viene proposto un valore soglia per

l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS);

  Vista la proposta tecnica, del gruppo di  lavoro  istituito  con  i

decreti direttoriali prot. n. 4819 TRI/DI/N del 20  dicembre  2013  e

prot. n. 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014, formulata con nota prot. n.

5433 del 28 novembre 2014 del CNR IRSA, relativa alla definizione  di

standard di  qualita'  ambientale  e  di  valori  soglia  per  alcune

sostanze perfluoro-alchiliche;

  Acquisita la proposta tecnica del gruppo di lavoro,  riportata  nel

resoconto del 7 marzo 2016;

  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Ministero  dello   sviluppo

economico trasmesso con la nota prot. n. 11788 del 18 maggio 2016;

  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali trasmesso con la nota prot.  n.  5768

del 26 maggio 2016;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

                   152, e successive modificazioni


  1. La lettera B, «Buono  stato  chimico  delle  acque  sotterranee»

parte  A  dell'allegato  1  della  parte  terza  del  citato  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente

B. ACQUE SOTTERRANEE

  Buono stato delle acque sotterranee

Parte A - Buono stato chimico

  Nella tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato  chimico

delle acque sotterranee.


              Parte di provvedimento in formato grafico


  A.1 - Standard di qualita'

  Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a

livello comunitario.


              Parte di provvedimento in formato grafico


  * Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e  i  biocidi,

quali definiti all'art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.

174.

  ** «Totale»  significa  la  somma  di  tutti  i  singoli  pesticidi

individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio,  compresi

i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.

   - I risultati dell'applicazione degli standard di qualita'  per  i

pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano  i  risultati

delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto,  n.

194 del 1995 dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile

2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.

  - Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo  si  considera

che  gli  standard  di  qualita'  in  materia  possono  impedire   il

conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76

e 77 del decreto n. 152 del 2006  per  i  corpi  idrici  superficiali

connessi o provocare un deterioramento significativo  della  qualita'

ecologica o chimica di tali  corpi  o  un  danno  significativo  agli

ecosistemi  terrestri  direttamente  dipendenti  dal   corpo   idrico

sotterraneo sono stabiliti valori soglia  piu'  severi  conformemente

all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente

allegato. I programmi e le  misure  richiesti  in  relazione  a  tali

valori soglia si applicano anche alle  attivita'  che  rientrano  nel

campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006.

   A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico

  1. Il superamento dei valori soglia  di  cui  alla  tabella  3,  in

qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo  del  rischio  che  non

siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti  il  buono  stato

chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma  2,  lettera

c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

  I valori soglia di cui  alla  tabella  3  si  basano  sui  seguenti

elementi:  l'entita'  delle  interazioni  tra  acque  sotterranee  ed

ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che  dipendono

da essi; l'interferenza con legittimi usi  delle  acque  sotterranee,

presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la  tendenza

alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

              Parte di provvedimento in formato grafico


Note alla tabella 3:

    * Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici

e si applicano ai corpi idrici sotterranei  che  alimentano  i  corpi

idrici  superficiali  e  gli  ecosistemi  terrestri  dipendenti.   Le

regioni, sulla  base  di  una  conoscenza  approfondita  del  sistema

idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di

cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza

di tale conoscenza, si  applicano  i  valori  di  cui  alla  medesima

colonna.

    ** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in

funzione della durezza dell'acqua classificata  secondo  le  seguenti

quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe  2:  da  50  a

<100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe  4:

≥200 mg L-1 CaCO3 .

    ***  Tali  valori   sono   espressi   come   SQA   CMA   (massime

concentrazioni   ammissibili)   di   cui   al   decreto   legislativo

n. 172/2015.

  **** Il DDT  totale  comprende  la  somma  degli  isomeri  p,p'-DDT

(1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano;  CAS  50-29-3),  o,p'-DDT

(1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6),

p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene;  CAS  72-55-9)  e

p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).

  ***** Il valore della sommatoria deve far riferimento  ai  seguenti

congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126,

128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183,

187, 189.

  - Per i pesticidi per cui sono stati definiti i  valori  soglia  si

applicano tali valori in  sostituzione  dello  standard  di  qualita'

individuato alla tabella 2.

    - Per i metalli il valore dello standard di qualita' si riferisce

alla concentrazione  disciolta,  cioe'  alla  fase  disciolta  di  un

campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.

    - Per tutti gli altri  parametri  il  valore  si  riferisce  alla

concentrazione totale nell'intero campione di acqua

  2. Laddove elevati livelli di fondo di  sostanze  o  ioni,  o  loro

indicatori, siano presenti per motivi  idrogeologici  naturali,  tali

livelli  di  fondo  nel  pertinente  corpo  idrico  sono   presi   in

considerazione  nella   determinazione   dei   valori   soglia.   Nel

determinare i livelli  di  fondo,  e'  opportuno  tenere  presente  i

seguenti principi:

    a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere  basata

sulla caratterizzazione di corpi idrici  sotterranei  in  conformita'

dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,  e  sui

risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente  al

presente allegato. La strategia di monitoraggio  e  l'interpretazione

dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e

la chimica delle acque sotterranee presentano  variazioni  a  livello

laterale e verticale;

    b) in caso di dati di monitoraggio  limitati,  dovrebbero  essere

raccolti ulteriori dati. Nel contempo si  dovrebbe  procedere  a  una

determinazione dei  livelli  di  fondo  basandosi  su  tali  dati  di

monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato

che prevede l'uso di un sottoinsieme di  campioni  per  i  quali  gli

indicatori   non    evidenziano    nessuna    influenza    risultante

dall'attivita' umana. Se disponibili,  dovrebbero  essere  tenute  in

considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e  i  processi

geochimici;

    c) in caso  di  dati  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee

insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti  e

processi geochimici, dovrebbero  essere  raccolti  ulteriori  dati  e

informazioni. Nel contempo si dovrebbe  procedere  a  una  stima  dei

livelli di fondo, se del caso basandosi su  risultati  statistici  di

riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri  settori

per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;

  Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello  stato

chimico dei  corpi  idrici  sotterranei,  sono  rese  disponibili  le

seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici

nazionali di riferimento:

    - una linea guida recante la procedura da seguire per il  calcolo

dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.

    - una linea guida sulla  metodologia  per  la  valutazione  delle

tendenze ascendenti  e  d'inversione  degli  inquinanti  nelle  acque

sotterranee entro il 30 giugno 2017.

   A.2.1 Applicazione degli standard di  qualita'  ambientale  e  dei

valori soglia

   1. La conformita' del valore soglia e dello standard  di  qualita'

ambientale deve essere calcolata attraverso la  media  dei  risultati

del  monitoraggio,  riferita  al  ciclo  specifico  di  monitoraggio,

ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di  corpi  idrici

sotterranei.

   2. Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso  numero  di

decimali usato nella formulazione dello standard.

   3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari

analiti  previsti  nelle  tabelle   del   presente   Allegato   fanno

riferimento alle piu' avanzate tecniche  di  impiego  generale.  Tali

metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati  a

livello nazionale o a livello internazionale e  validati  in  accordo

con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.

   4. Per le sostanze inquinanti  per  cui  allo  stato  attuale  non

esistono metodiche analitiche standardizzate a  livello  nazionale  e

internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a  costi

sostenibili riconosciute come appropriate dalla  comunita'  analitica

internazionale. I  metodi  utilizzati,  basati  su  queste  tecniche,

presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel  punto  6  e

sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.

   5. a) per le sostanze per cui non sono presenti  metodi  analitici

normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi  della

ISO 17025 siano resi disponibili  da  ISPRA,  in  collaborazione  con

IRSA-CNR ed ISS, il  monitoraggio  sara'  effettuato  utilizzando  le

migliori tecniche disponibili, sia da un punto di  vista  scientifico

che economico.

  b) I risultati delle attivita' di monitoraggio  pregresse,  per  le

sostanze inquinanti di cui al  punto  4,  sono  utilizzati  a  titolo

conoscitivo.

  A.2.2 Aggiornamento piani di gestione

   Nei piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici,  riesaminati  e

riaggiornati in conformita' all'art. 117 del decreto n. 152/06,  sono

inserite le seguenti informazioni  sulle  modalita'  di  applicazione

della procedura illustrata nella parte A del presente allegato:

    a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o  gruppi  di  corpi

idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:

      - le dimensioni dei corpi idrici;

      - ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui

i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

      - gli obiettivi di qualita' ambientale  a  cui  il  rischio  e'

connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o  potenziali,  del  corpo

idrico e il rapporto tra  i  corpi  idrici  sotterranei  e  le  acque

superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri  che  ne  dipendono

direttamente;

      - nel caso di sostanze  presenti  naturalmente,  i  livelli  di

fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

      -  informazioni  sui  superamenti  se  i  valori  soglia   sono

oltrepassati;

    b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto

idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che

rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico  o

gruppo di corpi idrici sotterranei;

    c) il rapporto tra  i  valori  soglia  e  ciascuno  dei  seguenti

elementi:

      - nel caso di sostanze  presenti  naturalmente,  i  livelli  di

fondo;

      - le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che

ne dipendono direttamente;

      - gli obiettivi di qualita' ambientale e  altre  norme  per  la

protezione dell'acqua  esistenti  a  livello  nazionale,  unionale  o

internazionale;

      - qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia,

ecotossicologia, persistenza  e  potenziale  di  bioaccumulo  nonche'

tendenza alla dispersione degli inquinanti;

    d) la metodologia per determinare i livelli di fondo  sulla  base

dei principi di cui alla parte A, punto 3;

    e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia  per

gli inquinanti e gli indicatori  identificati  nella  tabella  3  del

presente allegato.

    f) elementi chiave della valutazione dello  stato  chimico  delle

acque sotterranee, compresi il livello, il metodo  e  il  periodo  di

aggregazione  dei   risultati   di   monitoraggio,   la   definizione

dell'entita' del superamento considerata accettabile  e  il  relativo

metodo di calcolo, conformemente  all'art.  4,comma  2,  lettera  c),

punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5  del  decreto  legislativo  16

marzo 2009, n. 30.

  Qualora uno dei dati di cui alle  lettere  da  a)  a  f),  non  sia

incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le  motivazioni

dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

   Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente

regolamento  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Allegati

allegati 1214408

allegati 1214410

allegati 1214412

allegati 1214414

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