Acque: riviste le sostanze prioritarie ai fini della gestione

Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che entra in vigore dall'11 novembre, modifica alcune parti del D.Lgs. n. 152/2006

Rivisto l'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della gestione delle acque. E' quanto dispone il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 «Attuazione della direttiva  2013/39/UE,  che  modifica  le  direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore della politica delle acque» (in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2015, n. 250).

Per effetto sono stati modificati alcune parti del D.Lgs. n. 152/2006:

- gli articoli 74, 78 (sostituito integralmente), 78-septies, 78-octies (con l'inserimento dei nuovi articoli 78-nonies e 78-decies, 78-undecies);

- i  paragrafi A.2.6/A.2.6.1/A.2.7/A.2.7.1/A.2.8-ter/A. 2.8-quater/A.3.5/A.3.6/A.4.5  della  sezione A della parte 2.

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Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 

 
Attuazione della direttiva  2013/39/UE,  che  modifica  le  direttive

2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore

della politica delle acque. 

 

in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2015, n. 250

 
 

Vigente al: 11-11-2015  

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

  Vista la direttiva  2008/105/CE  del  Consiglio  e  del  Parlamento

europeo, del 16  dicembre  2008,  relativa  a  standard  di  qualita'

ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e

successiva abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio  82/176/CEE,

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e  86/280/CEE,  nonche'  modifica

della direttiva 2000/60/CE; 

  Vista la  direttiva  2013/39/UE  del  Consiglio  e  del  Parlamento

europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive  2000/60/CE  e

2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie  nel  settore

della politica delle acque; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare

la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza; 

  Visto il decreto legislativo 10  dicembre  2010,  n.  219,  recante

attuazione della direttiva 2008/105/CE; 

  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge di delegazione europea  2013  (secondo

semestre), e, in particolare, l'allegato B; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 

  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella

seduta del 30 luglio 2015; 

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 12 ottobre 2015; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo  economico,  della  salute  e   delle   politiche   agricole

alimentari e forestali; 

 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

 

                               Art. 1 

 

                  Modifiche al decreto legislativo 

                        3 aprile 2006, n. 152 

 

  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    
a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), e'  sostituita  dalla

seguente: 

    «z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato

chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le

acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le

modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia

lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la

concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'

ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui

alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte

terza;»; 

b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard

di qualita' ambientale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  denominati

anche "SQA";»; 

c) all'articolo 74, comma 2, dopo  la  lettera  uu-quinquies)  sono

aggiunte le seguenti: 

  «uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente  acquatico,  vale  a

dire acqua, sedimenti, biota; 

  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico

all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro

equivalente.»; 

d) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  78  (Standard  di   qualita'   ambientale   per   le   acque

superficiali). - 1. Ai fini  della  determinazione  del  buono  stato

chimico delle acque  superficiali  si  applicano,  con  le  modalita'

disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A

per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella

2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato  1  alla

parte terza.                      

  2. Le regioni e le province  autonome,  avvalendosi  delle  agenzie

regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al

biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla

parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: 

  a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5,  15,  20,

22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1

alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015,  per  conseguire

un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante  programmi

di misure inclusi  nei  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici

elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117; 

  b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con  i  numeri

da  34  a  45,  di  cui  alla  tabella  1/A,  del   paragrafo   A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre  2018,

per conseguire un buono stato chimico entro il 22  dicembre  2027  ed

impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente  a  tali

sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre  2018,  le  regioni  e  le

province autonome, in collaborazione  con  le  Autorita'  di  bacino,

elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un  programma

preliminare di misure relative a dette sostanze, che  trasmettono  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  di

seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I

piani di gestione di cui all'articolo  117,  elaborati  entro  il  22

dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi

dell'articolo 116, per il  raggiungimento  del  buono  stato  chimico

delle sostanze di cui alla presente lettera, che e'  attuato  e  reso

pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; 

  c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28,

34, 35, 37, 43 e 44, che figurano  alla  tabella  1/A  del  paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA  per  il

biota fissati alla medesima tabella 1/A,  salvo  quanto  previsto  al

comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa  disponibile,  entro  il  22

marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte

terza, paragrafo  A.2.6,  elaborata  sulla  base  delle  linee  guida

europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota,  n.  32  -

Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for  Biota  Monitoring,

contenente le informazioni pratiche,  necessarie  per  l'utilizzo  di

taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; 

  d) per le sostanze  diverse  da  quelle  di  cui  al  punto  c)  si

applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del  paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte  terza,  salvo  quanto  previsto  al

comma 3, lettera b). 

  3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni  e

le province autonome: 

  a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35,  43  e

44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A  del  paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua; 

  b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota. 

  4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o

per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza

specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui  all'articolo

78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice,  le  regioni  e  le

province autonome garantiscono che  il  monitoraggio  sia  effettuato

utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi

eccessivi e che  il  metodo  di  analisi  fornisca  risultati  almeno

equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al  comma  2,

lettera c), per la sostanza pertinente. 

  5. Per le acque marino costiere e di transizione le  regioni  e  le

province autonome possono applicare gli SQA di cui alla  tabella  2/A

del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se

sono rispettate le condizioni di cui al comma 4. 

  6. Quando viene individuato un rischio  potenziale  per  l'ambiente

acquatico  o   proveniente   dall'ambiente   acquatico   causato   da

un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od  emissioni

ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno  SQA  per  il

biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano  il

monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli  SQA-CMA  di

cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1  alla  parte

terza. 

  7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti  o

per il biota,  le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  il

monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con  cadenza

almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione  di

esperti non giustifichino un diverso intervallo  temporale.  In  tale

ultimo  caso,  la  motivazione  tecnico-scientifica  della  frequenza

applicata  e'  inserita  nei  Piani   di   gestione   dei   distretti

idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1,  lettera

c). 

  8. Le regioni e le province  autonome  effettuano  l'analisi  della

tendenza  a  lungo  termine  delle  concentrazioni   delle   sostanze

dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo  A.2.6

dell'allegato 1 alla parte  terza  che  tendono  ad  accumularsi  nei

sedimenti e nel biota ovvero in  una  sola  delle  due  matrici,  con

particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella

ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35,

36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4  dell'allegato  1

alla parte terza ed ai commi 9 e 10. 

  9. Le regioni e le province  autonome  effettuano  il  monitoraggio

delle sostanze di cui al comma 8  nei  sedimenti  o  nel  biota,  con

cadenza  triennale,  al  fine  di  disporre  di  un  numero  di  dati

sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.

Ai  medesimi  fini  effettuano,  in  via  prioritaria,  eventualmente

intensificando la frequenza, il monitoraggio  nei  corpi  idrici  che

presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici  in  cui  sono

ubicati scarichi  contenenti  sostanze  dell'elenco  di  priorita'  o

soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti  da  attivita'  agricola

intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e  depositi  di

rifiuti.  All'esito  dell'analisi  di  tendenza  sono   adottate   le

necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione. 

  10. Le regioni e le province  autonome  effettuano  la  valutazione

delle variazioni a lungo  termine  ai  sensi  del  paragrafo  A.3.2.4

dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una  diffusa

attivita' antropica. Per l'individuazione  di  detti  siti  si  tiene

conto degli esiti  dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti,

effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte

terza, dando  priorita'  ai  corpi  idrici  ed  ai  siti  soggetti  a

pressioni da  fonti  puntuali  e  diffuse  derivanti  dalle  sostanze

elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6  dell'allegato  1  alla

parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti  rappresentativi

dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei

dati disponibili, superano gli  SQA  di  cui  alla  tabella  3/A  del

paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.  Le  regioni  e  le

province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono  disponibili

l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed  i

risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita'  previste  al

punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.

I risultati dell'analisi di  tendenza  sono  inseriti  nei  piani  di

gestione di cui all'articolo 117. 

  11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al  comma  8

nei  sedimenti  e   nel   biota   concorrono   all'aggiornamento   ed

all'integrazione degli standard di qualita' ambientali  per  i  corpi

idrici lacustri e fluviali. 

  12. Le regioni e  le  province  autonome  adottano  misure  atte  a

garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8  non

aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel

biota. 

  13. Le disposizioni del presente articolo concorrono  a  conseguire

l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze  pericolose  prioritarie

indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1

alla parte terza, negli scarichi, nei  rilasci  da  fonte  diffusa  e

nelle perdite, nonche' alla graduale  riduzione  negli  stessi  delle

sostanze prioritarie individuate come P alla medesima  tabella.  Tali

obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni  dall'inserimento

della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie  da  parte  del

Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate  come  E

l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento  delle  acque  causato  da

scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»; 

e) all'articolo  78-septies  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente: 

  «1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il  valore

medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato  utilizzando

la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi,  e'

indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e  il  "limite

di quantificazione"  di  tale  tecnica  e'  superiore  allo  SQA,  il

risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera  ai

fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»; 

f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti: 

  «Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di  gestione).  -  1.  Gli

aggiornamenti  dei  Piani  di  gestione  dei  distretti   idrografici

predisposti ai sensi dell'articolo 117,  comma  2-bis,  riportano  le

seguenti  informazioni  fornite  dalle  regioni  e   dalle   province

autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente: 

    a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei  metodi

di analisi applicati e le  informazioni  sulle  prestazioni  di  tali

metodi  in  relazione  ai  criteri  minimi  di  efficienza   di   cui

all'articolo 78-sexies; 

    b) per le sostanze per le  quali  si  applica  l'opzione  di  cui

all'articolo 78, comma 3: 

      1) i motivi  e  la  giustificazione  forniti  dalle  regioni  e

province autonome, per la scelta di tale opzione; 

      2) i limiti di quantificazione dei metodi  di  analisi  per  le

matrici specificate alle  tabelle  1/A  e  2/A  del  paragrafo  A.2.6

dell'allegato 1 alla parte  terza,  comprese  le  informazioni  sulle

prestazioni di tali  metodi  in  relazione  ai  requisiti  minimi  di

prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere  il

confronto con le informazioni di cui alla lettera a); 

    c)  la  motivazione  tecnica  della  frequenza  applicata  per  i

monitoraggi  in  conformita'  all'articolo  78,  comma  7,   se   gli

intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno. 

  2. Se  del  caso,  i  piani  di  gestione  riportano  per  gli  SQA

alternativi   stabiliti   per    la    colonna    d'acqua    relativi

all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al

DDT e per le sostanze di cui alla tabella  2/A  del  paragrafo  A.2.6

dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che  dimostri

che tali SQA garantiscano almeno  lo  stesso  livello  di  protezione

degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo

A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. 

  3. Le Autorita'  di  bacino  mettono  a  disposizione  su  un  sito

accessibile elettronicamente al pubblico, ai  sensi  dell'articolo  8

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani  di  gestione

dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo  117,  comma

2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure  adottate  per

prevenire  l'inquinamento  chimico  delle  acque  superficiali  e  la

relazione provvisoria sui progressi  realizzati  nell'attuazione  del

programma di misure di cui all'articolo 116. Tali  informazioni  sono

pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

  Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). -  1.

Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato

1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato  chimico

nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77,

78,  116  e  117,  i  piani  di  gestione  possono  contenere   mappe

supplementari   che   presentano   separatamente,    rispetto    alle

informazioni riguardanti le altre sostanze di cui  alla  tabella  1/A

del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni

sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze: 

  a)   sostanze   che   si   comportano   come   PBT    (Persistenti,

bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,

30, 35, 37, 43 e 44; 

  b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; 

  c) sostanze per le quali sono stati definiti  SQA  rivisti  e  piu'

restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. 

  2. I piani di gestione dei  bacini  idrografici  possono  riportare

l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze  di

cui  alle   lettere   a),   b)   e   c),   cercando   di   garantirne

l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico. 

  Art. 78-undecies  (Elenco  di  controllo).-  1.  Le  regioni  e  le

province  autonome,   avvalendosi   delle   agenzie   regionali   per

l'ambiente,  effettuano  il  monitoraggio  delle  sostanze   presenti

nell'elenco  di  controllo  di  cui  alla  decisione  2015/495  della

Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di  controllo

delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel

settore della politica delle  acque  in  attuazione  della  direttiva

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

  2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo  di  almeno  dodici

mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente

in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla

inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1. 

  3. Su proposta delle regioni e delle province autonome,  l'Istituto

superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito

ISPRA, seleziona venti stazioni  di  monitoraggio  rappresentative  e

definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per  ciascuna

sostanza, tenendo conto  degli  usi  e  dell'eventuale  frequenza  di

ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione  che  descrive

la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e  la  strategia

di monitoraggio e che riporta le informazioni  di  cui  al  comma  5,

tenuto conto dei criteri indicati all'articolo  8-ter,  paragrafo  3,

della  direttiva  2008/105/CE,  come   modificata   dalla   direttiva

2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base

delle informazioni fornite dalle regioni. 

  4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco  di  controllo  viene

effettuato almeno una volta l'anno. 

  5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui  esistono  dati  di

monitoraggio sufficienti,  comparabili,  rappresentativi  e  recenti,

ricavati da programmi di monitoraggio o da  studi  esistenti  possono

essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali  sostanze

siano monitorate utilizzando metodiche conformi  ai  requisiti  delle

linee  guida  elaborate   dalla   Commissione   per   facilitare   il

monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo. 

  6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per  conto

dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di  cui

al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per  il  primo

elenco di controllo, o  entro  ventuno  mesi  dall'inserimento  della

sostanza  nell'elenco  di  controllo   di   cui   al   comma   1   e,

successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente  in

detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a

disposizione,  attraverso  il  sistema  SINTAI,   i   risultati   dei

monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2,  trenta  giorni  prima

delle suddette scadenze.»; 

    
g)  il  paragrafo  A.2.6  della  sezione  A  «Stato  delle  acque

superficiali», della parte 2 «Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte  terza

e' sostituito dal seguente: 

«A.2.6 Stato chimico. 

  Al fine di raggiungere o  mantenere  il  buono  stato  chimico,  le

regioni e le province autonome applicano per le sostanze  dell'elenco

di priorita',  selezionate  come  indicato  ai  paragrafi  A.3.2.5  e

A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per

le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato. 

  Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze  prioritarie

(P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti  sostanze

(E). 

  Tali standard rappresentano le concentrazioni che  identificano  il

buono stato chimico. 

  Ai  fini  della  classificazione  delle   acque   superficiali   il

monitoraggio chimico viene  eseguito  nella  colonna  d'acqua  e  nel

biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016,  sulla  base  delle  linee

guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and  Biota,  n.

32 - Biota  Monitoring  e  n.  33  -  Analytical  Methods  for  Biota

Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana,  predisposta

dagli  istituti  scientifici  nazionali  di   riferimento,   con   le

informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo  di  taxa  di  biota

alternativi ai fini della classificazione. 

  La  linea  guida  riporta,  inoltre,  i  riferimenti   ai   criteri

fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e  nichel  in

base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne. 

  Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente

alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento  al  fine

della  classificazione  dei  corpi  idrici   marino-costieri   e   di

transizione. 

Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella  colonna  d'acqua  e

  nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'. 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Note alla tabella 1/A: 

  1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 

  2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore  medio

annuo (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  si  applica  alla

concentrazione totale di tutti gli isomeri. 

  3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e

i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 

  4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale

espresso come concentrazione massima  ammissibile  (SQA-CMA).  Quando

compare la dicitura  "non  applicabile"  riferita  agli  SQA-CMA,  si

ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi  di  inquinamento  di

breve termine,  in  scarichi  continui,  perche'  sono  sensibilmente

inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta. 

  5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri  bromurati"

(voce n.  5),  lo  SQA  ambientale  si  riferisce  alla  somma  delle

concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154. 

  6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano

in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti

cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a  <  50

mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a  <

200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l. 

  7 - Questa sostanza non e'  prioritaria,  ma  e'  uno  degli  altri

inquinanti in cui gli  SQA  sono  identici  a  quelli  fissati  dalla

normativa applicata prima del 13 gennaio 2009. 

  8 - Per questo gruppo di sostanze non e'  fornito  alcun  parametro

indicativo. Il parametro  o  i  parametri  indicativi  devono  essere

definiti con il metodo analitico. 

  9 - Il DDT totale comprende la somma degli  isomeri  1,1,1-tricloro

2,2  bis  (p-clorofenil)etano  (numero   CAS   50-29-3;   numero   UE

200-024-3),   1,1,1-tricloro-2   (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano

(numero CAS  789-02-6;  numero  UE  212-332-5),  1,1-dicloro-2,2  bis

(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9;  numero  UE  200-784-6)  e

1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS  72-54-8;  numero

UE 200-783-0). 

  10  -  Per  queste  sostanze  non  sono  disponibili   informazioni

sufficienti per fissare un SQA-CMA. 

  11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici

aromatici"  (IPA)  (voce  n.  28),  lo  SQA  per  il   biota   e   il

corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione  di

benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono  basati.  Il  benzo(a)pirene

puo' essere considerato marcatore degli  altri  IPA,  di  conseguenza

solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per  raffronto  con  lo

SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua. 

  12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai

pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo  o  un'altra

matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di

protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e  28  (IPA),  lo

SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi.  Ai  fini

della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene

e di IPA nel pesce non  e'  opportuno.  Per  la  sostanza  numero  37

(Diossine e  composti  diossina-simili),  lo  SQA  per  il  biota  si

riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al

punto 5.3  dell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  1259/2011  della

Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE)  n.

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB

diossina-simili  e  per  i  PCB  non  diossina-simili  nei   prodotti

alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011). 

  13 - Questi SQA si riferiscono alle  concentrazioni  biodisponibili

delle sostanze. 

  14 - PCDD: dibenzo-p-diossine  policlorurate;  PCDF:  dibenzofurani

policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati  diossina-simili;  TEQ:

equivalenti di tossicita'  conformemente  ai  fattori  di  tossicita'

equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'. 

  15 - Le  sostanze  contraddistinte  dalla  lettera  P  e  PP  sono,

rispettivamente,  le  sostanze  prioritarie   e   quelle   pericolose

prioritarie individuate ai  sensi  della  direttiva  2008/105/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre  2008,  modificata

dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E  sono  le

sostanze  incluse  nell'elenco   di   priorita'   individuate   dalle

"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE. 

Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi

  idrici marino-costieri e di transizione. 

 

 

=====================================================================

|    NUMERO CAS     |           PARAMETRI           | SQA-MA(1) (2) |

+===================+===============================+===============+

|                   |Metalli                        |mg/kg s.s      |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7440-43-9          |Cadmio                         |0,3            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7439-97-6          |Mercurio                       |0,3            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|7439-92-1          |Piombo                         |30             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Organo metalli                 |µg/kg          |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Tributilstagno                 |5              |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|Policiclici        |Aromatici                      |µg/kg          |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|120-12-7           |Antracene                      |24             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|91-20-3            |Naftalene                      |35             |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   | Pesticidi                     |               |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|309-00-2           |Aldrin                         |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|319-84-6           |Alfa esaclorocicloesano        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|319-85-7           |Beta esaclorocicloesano        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |Gamma esaclorocicloesano       |               |

|58-89-9            |lindano                        |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDT(3)                         |1              |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDD(3)                         |0,8            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|                   |DDE(3)                         |1,8            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

|60-57-1            |Dieldrin                       |0,2            |

+-------------------+-------------------------------+---------------+

 

 

Note alla tabella 2/A: 

  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio

annuo  (SQA-MA).  Se  non  altrimenti  specificato,  lo  standard  di

qualita' ambientale si applica alla concentrazione  totale  di  tutti

gli isomeri. 

  (2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e'

ammesso, ai fini della classificazione del buono stato  chimico,  uno

scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella. 

  (3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri

2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 

Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei  sedimenti  nei  corpi

  idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei

  siti per l'analisi della tendenza. 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Note alla tabella 3/A: 

  (1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A. 

  (2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri

2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. 

  (3) Elenco congeneri e relativi Fattori di  tossicita'  equivalenti

(EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005): 

  

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

h) il paragrafo  A.2.6.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque

superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza

e' soppresso; 

i) la tabella 1/B del paragrafo  A.2.7  della  sezione  A  "Stato

delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la

classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente: 

  «Tab. 1/B. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  

Note alla tabella 1/B: 

  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio

annuo (SQA-MA). 

  (2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi  e

i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 

  (3)  Per  altre  acque  di  superficie  si   intendono   le   acque

marino-costiere e le acque di transizione. 

  (4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero. 

  (5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce  ad  ogni  singolo

isomero (orto-, meta- e para-xilene). 

  (6) Per tutti  i  singoli  pesticidi  (inclusi  i  metaboliti)  non

presenti in questa tabella si applica il valore  cautelativo  di  0,1

μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere  modificato

sulla  base  di  studi  di  letteratura   scientifica   nazionale   e

internazionale che ne giustifichino una variazione. 

  (7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i  singoli  pesticidi

individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i

metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore  di  1

μg/l, fatta  eccezione  per  le  risorse  idriche  destinate  ad  uso

potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l. 

  (8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati

i relativi  SQA  con  effetto  dal  22  dicembre  2018,  al  fine  di

concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro  il  22

dicembre 2027 ed impedire il  deterioramento  dello  stato  ecologico

relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le  regioni  e

le province autonome elaborano, a tal  fine,  entro  il  22  dicembre

2018, un programma  di  monitoraggio  supplementare  e  un  programma

preliminare di misure relative a tali sostanze e  li  trasmettono  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed

al SINTAI per il successivo  inoltro  alla  Commissione  europea.  Le

Autorita' di bacino, le regioni e  le  province  autonome  elaborano,

entro il 22 dicembre 2021, un  programma  di  misure  definitivo,  ai

sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e  non

oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di  monitoraggi

pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato

la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA  di

cui alla tabella 1/B,  le  Autorita'  di  bacino,  le  regioni  e  le

province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione,  entro

il 22 dicembre 2015, i programmi  di  monitoraggio  ed  un  programma

preliminare  di  misure  relative  a  tali  sostanze,  immediatamente

operativi.»; 

l) il paragrafo  A.2.7.1  della  sezione  A  "Stato  delle  acque

superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza

e' sostituito dal seguente: 

 «A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale per altre  sostanze,  non

  appartenenti all'elenco di priorita', nei  sedimenti  per  i  corpi

  idrici marino-costieri e di transizione. 

  Nella tabella 3/B sono riportati standard  di  qualita'  ambientale

per la matrice  sedimenti  per  alcune  sostanze  diverse  da  quelle

dell'elenco  di  priorita',  appartenenti  alle   famiglie   di   cui

all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale  possono  essere

utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi  utili

per il monitoraggio di indagine. 

  Tabella 3/B: 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Note alla tabella 3/B: 

  (1) Standard di qualita'  ambientale  espresso  come  valore  medio

annuo (SQA-MA). 

  (2) PCB  totali,  lo  standard  e'  riferito  alla  sommatoria  dei

seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB  118,

PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»; 

m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per  l'analisi  di

tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle  acque

superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza

e' sostituito dal seguente: 

    «1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le  regioni  e

le provincie autonome raccolgono, aggiornano  e  trasmettono  i  dati

relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e  nel  biota  in

particolare per le seguenti sostanze, se rilevate: 

  a) antracene; 

  b) difeniletere bromurato; 

  c)  cadmio  e  composti  (in  funzione  delle  classi  di   durezza

dell'acqua); 

  d) cloroalcani, C10-13 (7); 

  e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP); 

  f) fluorantene; 

  g) esaclorobenzene; 

  h) esaclorobutadiene; 

  i) esaclorocicloesano; 

  l) piombo e composti; 

  m) mercurio e composti; 

  n) pentaclorobenzene; 

  o) benzo(a)pirene; 

  p) benzo(b)fluorantene; 

  q) benzo(k)fluorantene; 

  r) benzo(g,h,i)perilene; 

  s) indeno(1,2,3-cd)pirene; 

  t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione); 

  u) dicofol; 

  v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS); 

  z) chinossifen; 

  aa) diossine e composti diossina-simili; 

  bb) esabromociclododecano (HBCDD); 

  cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»; 

n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle  acque

superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte  terza

e' sostituito dal seguente: 

    «A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie). 

  Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie. 

  


              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 

  2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti

a carattere commerciale  (EINECS)  o  lista  europea  delle  sostanze

chimiche notificate (ELINCS). 

  3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale,  nel  caso  di

gruppi di sostanze, sono definite, salvo  indicazioni  esplicite,  le

singole sostanze tipiche rappresentative. 

  4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri  CAS

40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente). 

  5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri

4-nonilfenolo  (CAS   104-40-5,   UE   203-199-4)   e   4-nonilfenolo

(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5). 

  6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE  217-302-5)  compreso  l'isomero

4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2). 

  7  -  Compresi  benzo(a)pirene   (CAS   50-32-8,   UE   200-028-5),

benzo(b)fluorantene      (CAS      205-99-2,      UE      205-911-9),

benzo(g,h,i)perilene     (CAS      191-24-2,      UE      205-883-8),

benzo(k)fluorantene      (CAS      207-08-9,      UE      205-916-6),

indeno(1,2,3-cd)pirene  (CAS  193-39-5,  UE  205-893-2),  ma  esclusi

antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in  un  elenco

distinto. 

  8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4). 

  9 - Si riferisce ai seguenti composti: 

  7  Dibenzo-p-diossine  policlorurate  (PCDD):  2,3,7,8-T4CDD   (CAS

1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD  (CAS

39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD  (CAS  57653-85-7),  1,2,3,7,8,9-H6CDD

(CAS    19408-74-3),    1,2,3,4,6,7,8-H7CDD     (CAS     35822-46-9),

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); 

  10   dibenzofurani   policlorurati   (PCDF):   2,3,7,8-T4CDF   (CAS

51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6),  2,3,4,7,8-P5CDF  (CAS

57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF  (CAS  70648-26-9),  1,2,3,6,7,8-H6CDF

(CAS     57117-44-9),     1,2,3,7,8,9-H6CDF     (CAS     72918-21-9),

2,3,4,6,7,8-H6CDF   (CAS   60851-34-5),   1,2,3,4,6,7,8-H7CDF    (CAS

67562-39-4),       1,2,3,4,7,8,9-H7CDF       (CAS        55673-89-7),

1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); 

  12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB):  3,3',4,4'-T4CB

(PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB  81,  CAS  70362-50-4),

2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114,

CAS  74472-37-0),  2,3',4,4',5-P5CB  (PCB   118,   CAS   31508-00-6),

2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS  65510-44-3),  3,3',4,4',5-P5CB  (PCB

126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156,  CAS  38380-08-4),

2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157,  CAS  69782-90-7),  2,3',4,4',5,5'-H6CB

(PCB  167,  CAS  52663-72-6),  3,3',4,4',5,5'-H6CB  (PCB   169,   CAS

32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9); 

  10 - CAS  52315-07-8  si  riferisce  a  una  miscela  isomerica  di

cipermetrina, α-cipermetrina (CAS  67375-30-8),  β-cipermetrina  (CAS

65731-84-2),  θ-cipermetrina  (CAS   71691-59-1)   e   ζ-cipermetrina

(52315-07-8). 

  11  -  Si  riferisce  a   1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano   (CAS

25637-99-4),  1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano   (CAS   3194-55-6),

α-esabromociclododecano  (CAS  134237-50-6),  β-esabromociclododecano

(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»; 

o)  al  paragrafo  A.3.5  della  sezione  A  "Stato  delle  acque

superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,

dopo le parole:  "piano  di  tutela  delle  acque"  sono  aggiunti  i

seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle  sostanze  PBT

ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato  1

alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43  e  44,

puo' essere ridotta, purche' tale monitoraggio sia rappresentativo  e

sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza

di tali sostanze nel corpo idrico.  Nei  piani  di  gestione  vengono

inserite  le  informazioni  sulla  riduzione  delle   frequenze   del

monitoraggio.»; 

p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato

delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la

classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza: 

      1) all'ultima riga, dopo le parole:  "Sostanze  dell'elenco  di

priorita'", e' inserita la seguente nota (18): 

    «(18) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i

sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la

sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,

sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non

giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza

applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici

in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo

quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttiva

consolidata.»; 

      2) all'ultima riga,  in  tutte  le  colonne,  dopo  la  parola:

"acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota"; 

q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della  sezione  A  "Stato

delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la

classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza: 

  1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti  all'elenco

di priorita'", in tutte le colonne,  sono  soppresse  le  parole:  "e

annuale in sedimenti"; 

   2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco  di  priorita'"  la  nota

(14) e' sostituita dalla seguente: 

    «(14) Per le sostanze  alle  quali  si  applica  uno  SQA  per  i

sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la

sostanza nella corrispondente  matrice  almeno  una  volta  all'anno,

sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti  non

giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza

applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici

in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo

quanto  previsto  all'articolo  3,  paragrafo  4,   della   direttiva

consolidata.»; 

r)  al  paragrafo  A.3.6  della  sezione  A  "Stato  delle  acque

superficiali" della parte 2 "Modalita' per la  classificazione  dello

stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza,

dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." e'  aggiunto

il  seguente  periodo:  "Eventuali  saggi  biologici  sono   eseguiti

utilizzando  protocolli  metodologici   normati   o   in   corso   di

standardizzazione secondo le indicazioni UNI."; 

s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione  A  "Stato

delle  acque  superficiali",  della  parte  2   "Modalita'   per   la

classificazione  dello  stato   di   qualita'   dei   corpi   idrici"

dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente: 

  «Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e  sufficiente

per gli elementi chimici a sostegno. 

 

 

 +-----------------------+-----------------------------------------+

 |                       |La media delle concentrazioni delle      |

 |                       |sostanze di sintesi, misurate nell'arco  |

 |                       |di un anno, sono minori o uguali ai      |

 |                       |limiti di quantificazione delle migliori |

 |                       |tecniche disponibili a costi sostenibili.|

 |                       |Le concentrazioni delle sostanze di      |

 |                       |origine naturale ricadono entro i livelli|

 |Stato Elevato          |di fondo naturale.                       |

 +-----------------------+-----------------------------------------+

 |                       |La media delle concentrazioni di una     |

 |                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|

 |                       |un anno, e' conforme allo standard di    |

 |                       |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|

 |                       |lettera A.2.7, del presente allegato e   |

 |Stato Buono            |successive modifiche e integrazioni.     |

 +-----------------------+-----------------------------------------+

 |                       |La media delle concentrazioni di una     |

 |                       |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|

 |                       |un anno, supera lo standard di qualita'  |

 |                       |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera  |

 |                       |A.2.7, del presente allegato e successive|

 |Stato Sufficiente      |modifiche e integrazioni.                |

 +-----------------------+-----------------------------------------+

 

 

  

                               Art. 2 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti  previsti

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Allegati

Inserto grafico/6

Inserto grafico/5

Inserto grafico/4

Inserto grafico/3

Inserto grafico/2

Inserto grafico/1

D.Lgs. n. 172/2015

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