Acque sotterranee: profili valutativi rivisti dalla Commissione europea

Individuazione di nuovi criteri per determinare i livelli di fondo delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee; inclusione dei nitriti nell’elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia; riformulazione della metodologia in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Queste le tre sostanziali modifiche apportate all’Allegato II alla direttiva 2006/118/Ce, per effetto della pubblicazione della direttiva 2014/80/UE, resasi necessaria alla luce della lacunosità di certe informazioni fornite dagli Stati membri tanto da rendere incomprensibili i primi piani di gestione dei bacini idrografici.

Con l’emanazione della direttiva 2014/80/ UE «Modifiche all’allegato II della direttiva 2006/116/Ce sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento » la Commissione europea ha riformulato i criteri per l’individuazione dei valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento per valutare lo stato chimico delle acque. La riformulazione si è resa necessaria perché – evidenzia il quinto considerando della direttiva - «le informazioni che gli Stati membri hanno fornito si sono rilevate insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e ad un confronto adeguato dei risultati».

Cornice normativa

La norma Ue neo-introdotta aggiunge un ulteriore “tassello” alla disciplina di settore, di cui alla direttiva 2000/60/Ce, meglio nota come “direttiva acque”, modificata dalla direttiva 2006/118/Ce. Queste due direttive sono state recepite in forza, rispettivamente, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (articoli da 53 a 176) e dal decreto legislativo 19 marzo 2009, n. 30, provvedimento, quest’ultimo, che ha individuato le seguenti misure per prevenire e controllare l’inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee:

  • criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
  • standard di qualità e valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
  • criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all’aumento dell’inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
  • criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
  • modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

Modifiche apportate dalla direttiva 2014/80/UE Tutto nasce dal processo di revisione dell’Allegato II alla direttiva 2006/118/Ce, avviato dalla Commissione europea e che ha messo in luce la necessità di modificare le Parti “A” , “B” e “C” del medesimo Allegato, recanti, rispettivamente:

  • «Linee guida per la fissazione di valori soglia»;
  • «Elenco degli inquinanti e degli indicatori per i quali occorre prendere in considerazione i valori soglia»;
  • «Informazioni che gli Stati Membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia».

Di qui la rielaborazione dell’Allegato II sotto un triplice profilo:

  • individuazione di nuovi criteri per determinare i livelli di fondo delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee (Parte “A”, punto 3);
  • inclusione dei nitriti nell’elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia (Parte “B”, punto 2). Ciò in considerazione del fatto che, ad avviso della Commissione, sussiste il rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un’eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Pertanto - evidenzia il terzo considerando- oltre ai nitrati, già iscritti nell’Allegato I alla direttiva 2006/118/ CE, e all’ammonio, ricompreso nell’Allegato II di questa direttiva, «è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati»;
  • riformulazione della metodologia in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee (Parte “C”).

Schermata 2014-09-22 alle 17.18.33Ne discende che, a partire dall’11 luglio 2016, data entro la quale i Paesi dell’Unione europea devono adeguarsi alla direttiva 2014/80/Ce:

  • la determinazione dei livelli di fondo degli inquinanti, inclusi i nitriti, sarà fissata sulla base della caratterizzazione dei corpi idrici e sul monitoraggio delle acque sotterranee (Allegati II e V alla direttiva 2000/60/Ce) , fatta salva la possibilità di utilizzare sistemi più semplificati, come sottoinsiemi di campioni o dati statistici;
  • le informazioni sulle modalità di applicazione della Parte “A” dell’Allegato II che gli Stati membri sono tenuti a fornire a corredo dei piani di gestione dei bacini idrografici (articolo 13, direttiva 2000/60/Ce), oltre ad essere particolarmente dettagliate (si veda il box 1) dovranno indicare, tra l’altro:
    • i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;
    • la metodologia per determinare i livelli di fondo;
    • gli elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell’entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo.

(a cura di di Pietro Verna, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 17/2014; tutti i diritti riservati)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome