Adr 2021: le principali novità per gli operatori del settore

Modifiche, tra le altre, per disposizioni speciali, imballaggi e contenitori per il trasporto. Rivisto il marchio per le batterie al litio. Confermato, invece, il periodo di transizione di sei mesi, dopo il quale sarà obbligatorio l’osservanza delle nuove disposizioni

In Europa il trasporto terrestre di merci pericolose è regolato dalla direttiva 2008/68/Ce, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 35/2010. Con il D.M. 13 gennaio 2021 è stata recepita la direttiva (Ue) 2020/1833 che modifica la direttiva 2000/68/Ce, rendendo applicabile il nuovo accordo Adr (Adr 2021) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Diversamente da quanto avveniva in passato, complice in particolar modo l’emergenza sanitaria Covid-19, le novità introdotte dal nuovo Adr 2021 sono relativamente ridotte.

Resta invariato il consueto semestre di applicazione volontaria, con l’obbligo di seguirne le disposizioni dal prossimo 1° luglio 2021.

 

Cosa cambia

La prima novità che risalta è la rimozione della parola «Europeo» dal titolo dell’accordo, che diviene «Accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (Adr)». Questa scelta è giustificata dall’adesione all’accordo da parte di paesi non europei (ad esempio Nigeria, Tajikistan eccetera) che ne ampia, quindi, la collocazione territoriale.

 

Parte 1 – Disposizioni generali, definizioni e formazione

Nell’ambito delle definizioni (capitolo 1.2), il nuovo accordo introduce alcune definizioni come il “rateo di dose” e ne modifica altre tra le altre quella riferita alla temperatura di decomposizione autoaccelerata.

Per quanto riguarda le misure transitorie (capitolo 1.6) il paragrafo 1.6.1.48 dispone che i certificati di approvazione per i veicoli che trasportano determinate merci pericolose conformi al modello in 9.1.3.5 (certificato di approvazione per i veicoli) applicabile fino al 31 dicembre 2020, rilasciati prima del 1° luglio 2021, possono ancora essere utilizzati.

Per quanto concerne i recipienti a pressione e recipienti per la classe 2, la misura transitoria 1.6.2.16 definisce che le disposizioni della nota 3 del 6.2.3.5.1 (relativa ai controlli e alla prova idraulica), applicabili fino al 31 dicembre 2020, potranno continuare a essere applicate fino al 31 dicembre 2022.

Sono state introdotte diverse deroghe per quanto concerne le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre costruite (1.6.3.100.2), oltre che alcune modifiche a quella relativa ai fascicoli cisterna dei container-cisterna e i Cgem (1.6.4.18).

Tra gli operatori che devono assicurare che la relazione di incidente sia sottoposta all’autorità competente, è stato aggiunto anche lo speditore (1.8.5.1).

Infine, nel capitolo 1.10 («Security») sono stati introdotti, nella tabella 1.10.3.1.2, le nuove merci pericolose ad alto rischio in seguito all’introduzione di nuovi numeri Onu.

 

Parte 2 - Classificazione

Nelle disposizioni generali (capitolo 2.1) è stato aggiunto il nuovo paragrafo 2.1.3.4.3 relativo agli oggetti usati (ad esempio trasformatori e condensatori) contenenti una soluzione o una miscela di polidiclorodifenili (liquido, solido), difenili polialogenati (liquido, solido), monometildifenilmetani alogenati (liquido, solido), terfenili polialogenati (liquido, solido).

All’interno delle disposizioni particolari per le diversi classi (capitolo 2.2), per le materie infettanti (classe 6.2) il nuovo Adr modifica la definizione di «rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali», ovvero rifiuti derivanti dal trattamento veterinario di animali, dal trattamento medico di persone o dalla ricerca biologica. Per questi rifiuti viene specificata la possibilità di utilizzare anche il nuovo numero UN 3549 (2.2.62.1.11.1)

Per quanto riguarda le materie corrosive (classe 8), i cui criteri di classificazione sono stati ampliati con il precedente Adr 2019, viene disposto che per quanto riguarda il metodo di calcolo basato sulla classificazione delle sostanze, i limiti di concentrazione generici si applicano quando il valore 1% viene utilizzato nella prima fase della valutazione delle materie del gruppo di imballaggio I e quindi il 5% per le fasi successive (2.2.8.1.6.3.3).

Infine, nel capitolo 2.3 (metodi di prova) è stata rivista la parte relativa alle miscele di nitrocellulosa della Classe 1 e Classe 4.1 (2.3.2 ADR).

 

Parte 3 – Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative alle quantità esenti e limitate

Nelle generalità (capitolo 3.1), in riferimento ai nomi generici o designazione “non altrimenti specificata” (N.A.S.), il paragrafo 3.1.2.8.1.4 prescrive che, solo per i numeri Onu 3077 e 3082, il nome tecnico può essere un nome indicato in lettere maiuscolo nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2, purché tale nome non includa “N.A.S.” e non preveda l’assegnazione della disposizione speciale 274. Deve essere usato il nome che descrive in modo più appropriato la materia o la miscela. Ad esempio:

UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE)

UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTI PER PROFUMERIA)

Come per ogni nuova edizione dell’accordo Adr, anche con l’edizione 2021 sono state aggiunte nuove rubriche alla lista delle merci pericolose (capitolo 3.2; vedere la tabella 1).

Tabella 1
Le nuove rubriche alla lista delle merci pericolose
UN 0511 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili
UN 0512 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili
UN 0513 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili
UN 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, solidi

 

È stata modificata la descrizione per Un 1010, che diviene «butadieni, stabilizzati o butadieni e miscele di idrocarburi, stabilizzati, contenente più del 40% di butadieni».

Sono state apportate minori variazioni (in termini di modifiche, aggiornamenti, rimozioni) ad alcune rubriche per quanto riguarda le disposizioni speciali e le istruzioni di imballaggio.

All’interno del capitolo 3.3 dell’Adr 2021 sono state introdotte nuove disposizioni speciali (DS), mentre altre hanno subito modifiche rispetto all’edizione precedente dell’accordo Adr. Per il quadro complessivo si veda la tabella 2.

 

Tabella 2
Le disposizioni speciali (DS)

 

Le novità…
DS 390 relativamente ai colli contenenti sia batterie al litio contenute in un dispositivo che batterie al litio imballate con un dispositivo;
DS 393 sulla necessità di soddisfare alcuni criteri tecnici per la nitrocellulosa (classe 1)
DS 394 sulla necessità di soddisfare alcuni criteri tecnici per la nitrocellulosa (classe 4.1)
DS 395 riferita al nuovo numero Un 3549
DS 675 riferita a Un 2211 “Polimeri espansibili in granuli sviluppanti vapori infiammabili” e Un 3314 “Materia plastica per stampaggio in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili”
…e le modifiche
DS 360 sui veicoli alimentati unicamente da batterei al litio metallico o al litio ionico
DS 370 sul nitrato di ammonio
DS 376 relativamente alla valutazione di un elemento o una batteria danneggiata o difettosa
DS 388 sulle batterie al litio ionico o batterie a litio metallico installate in una unità di trasporto e progettate solo per fornire alimentazione

 

Parte 4 – Disposizioni relative all’utilizzazione degli imballaggi e delle cisterna

Al paragrafo 4.1.1.3.2 viene indicato che gli imballaggi, compresi gli Ibc e i grandi imballaggi, possono essere conformi a uno o più prototipi che hanno superato le prove e possono recare più di un marchio.

Per quanto riguarda, invece, le istruzioni di imballaggio, l’Adr 2021, al capitolo 4.1, introduce alcuni variazioni riportate nella tabella 3.

 

Tabella 3
Le istruzioni di imballaggio: le novità
P003 Relativo a Un 2037. Gli imballaggi delle cartucce di gas come rifiuto trasportate in conformità con la disposizione speciale 327 del capitolo 3.3 devono essere adeguatamente ventilati per prevenire la formazione di atmosfere pericolose e l’aumento della pressione
P206 Per gli agenti estinguenti assegnati al numero Onu 3500, la frequenza massima delle prove per i controlli periodici deve essere di dieci anni. Possono essere trasportati in tubi con una capacità massima in acqua di 450 l, in conformità con i requisiti applicabili del capitolo 6.2
P520 Relativamente alla rubrica Un 3119, sono stati introdotti due nuovi perossidi
P801 Disposizione dedicata ai numeri Onu 2794, 2795, 3028, 2800 è stata modificata in maniera sostanziale
P801a Soppressa. Non si possono più quindi utilizzare le casse, sostituite dalle disposizioni dell’istruzione di imballaggio P801
P622 e LP622 Introdotte a seguito del nuovo numero Onu Un 3549

 

Parte 5 – Procedure di spedizione

All’interno della marcatura ed etichettatura dei colli (capitolo 5.2), è stato leggermente modificato e riscritto il paragrafo 5.2.1.1 riguardante le dimensioni delle lettere “UN” e del numero Onu da apporre sul collo.

È stata introdotta una modifica alle dimensioni del marchio per le batterie al litio (5.2.1.9). Il nuovo marchio deve avere la forma di un rettangolo o un quadrato le cui dimensioni minime devono essere di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza. Se le dimensioni del collo lo richiedono, è possibile ridurre le dimensioni fino a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza.

 

Figura 1
Nuovo marchio per le batterie al litio

Adr 2021 novità

 

Per quanto riguarda la documentazione (capitolo 5.4), l’Adr 2021 modifica le informazioni sul codice galleria che devono figurare nel documento di trasporto [5.4.1.1.1, lettera k)].

La modifica prevede che sul documento di trasporto deve contenere, per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l’indicazione "(-)".

Ad esempio:

ADR 2019 ADR 2019UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (zinco ossido), 9, III
ADR 2021 UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (zinco ossido), 9, III (-)

 

Tra le disposizioni speciali del capitolo 5.5, sono state riportate modifiche alle materie che presentano un rischio di asfissia.

Il paragrafo 5.5.3.4.1 recita che i colli contenenti ghiaccio secco (Un 1845) come spedizione devono essere contrassegnati come “DIOSSIDO DI CARBONIO, SOLIDO” o “GHIACCIO SECCO”.

All’interno di questa modifica, il marchio 5.5.3.6.2 cambia il suo nome in «marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container», rimuovendo le parole «refrigerazione» e «condizionamento» presenti in Adr 2019.

Infine, con l’edizione 2021 è stato introdotto il nuovo paragrafo 5.5.4 sulle merci pericolose contenute in apparecchiature utilizzate o destinate all'utilizzo durante il trasporto che sono attaccate o collocate in colli, sovrimballaggi, container o compartimenti di carico.

 

Box 1

La tempistica di recepimento

L’accordo Adr è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e come di consueto l’applicazione è possibile su base volontaria. È previsto un periodo di transizione di sei mesi, dopo il quale sarà obbligatorio l’osservanza delle nuove disposizioni (dal 1° luglio 2021)

Parte 6 – Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (Ibc), grandi imballaggi, cisterne e containers per il trasporto alla rinfusa

Riguardo le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi (capitolo 6.1) sono state introdotte modifiche al paragrafo 6.1.3.1, lettera e) relativamente alle dimensioni delle lettere, i numeri ed i simboli dei marchi di omologazione degli imballaggi.

È stato, inoltre, modificato il testo dei paragrafi 6.1.3.14 (imballaggi), 6.5.2.1.3 (Ibc), 6.6.3.4 (grandi imballaggi), secondo i quali allorché un imballaggio, Ibc o grande imballaggio è conforme a uno o più prototipi testati di imballaggi, Ibc o grandi imballaggi, l’imballaggio può recare più di un marchio per indicare le pertinenti prescrizioni di prova di prestazione che sono state soddisfatte. Quando compare più di un marchio su un imballaggio, Ibc o grande imballaggio, i marchi devono comparire in stretta vicinanza l’uno con l’altro e ciascun marchio deve comparire nella sua interezza.

Infine, sono state introdotte le nuove disposizioni 6.1.4.2.6 e 6.1.4.3.6 per i fusti metallici e per i fusti di metallo diverso dall’acciaio e dall’alluminio, rispettivamente.

Anche con l’Adr 2021, la maggior parte delle modifiche apportate al capitolo 6.8 (relativo alle cisterne, loro costruzione, equipaggiamenti) riguardano la sostituzione e/o aggiunta di norme tecniche per la progettazione e costruzione di cisterne e relativi equipaggiamenti.

 

Parte 7 – Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

La modifica più rilevante introdotta dall’Adr 2021 nella parte 7 riguarda la disposizione supplementare CV36 (7.5.11) riferita al caricamento dei colli. Secondo questa disposizione, i colli devono preferibilmente essere caricati in veicoli o container aperti o ventilati. Se ciò non è fattibile e i colli sono trasportati in altri veicoli o containers chiusi, deve essere impedito lo scambio di gas tra il vano di carico e la cabina di guida e le porte di carico dei veicoli o dei containers devono essere marcate con le lettere seguenti di almeno 25 mm di altezza:

“ATTENZIONE SPAZIO NON VENTILATO APRIRE CON PRECAUZIONE”

Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dallo speditore.

Per i numeri Onu 2211 e 3314 questo marchio non è richiesto se il veicolo o il container è già marcato secondo la disposizione speciale 965 del codice Imdg.

 

Parte 8 – Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione

L’edizione 2021 dell’accordo Adr reca alcune modifiche alle prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari (capitolo 8.5), S1(6), S16, S21, collegando queste prescrizioni alle disposizioni in materia di security, 1.10.3.2.

 

Parte 9 – Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli

In riferimento al certificato di approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, AT e MEMU, il nuovo accordo Adr riporta che il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando non dispone di un certificato di approvazione valido (9.1.3.4).

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