Aia e data center: i chiarimenti del Mase sono stati forniti in una risposta a un interpello ambientale della Città metropolitana di Milano.
In particolare, l'amministrazione locale ha chiesto chiarimenti in merito all'installazione «presso il medesimo indirizzo di tre data center da parte di società distinte, ma parti di una medesima holding, con denominazioni sociali quasi identiche, stessa sede legale, costituite con la medesima forma giuridica, con medesimi presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, il procuratore e progettisti». In particolare, è stato chiesto se:
- debba considerare l’istanza per l’esercizio del secondo data center come ampliamento dalla prima installazione coinsediata e, più in generale, se casi con caratteristiche come quelle illustrate nell’interpello siano da considerarsi “artato frazionamento”;
- se, a conclusione della procedura di Via per il terzo data center coinsediato, l’insieme di tutti i tre data center dovrà confluire in un’unica Aia, che, data la potenza termica installata complessivamente raggiunta, sarebbe di competenza statale.
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Di seguito, i testi dell'interpello e del parere.
Interpello ambientale della Città metropolitana di Milano 6 novembre 2025, n. 208939
Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla verifica di artato frazionamento ed eventuale competenza statale al rilascio dell’AIA per installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center.
Questa Amministrazione sta per concludere il rilascio di un’AIA per la gestione dei gruppi elettrogeni di quello che chiameremo DATACENTER1.
Nei mesi scorsi questa Amministrazione ha ricevuto istanza per un’installazione IPPC che chiameremo DATACENTER2.
1. Si evidenzia che gli insediamenti denominati DATACENTER1 e DATACENTER2 risultano ubicati presso il medesimo indirizzo. Le società titolari, pur avendo partite IVA distinte, presentano denominazioni sociali quasi identiche, condividono la stessa sede legale e sono costituite con la medesima forma giuridica. Inoltre, il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato e il procuratore coincidono per tutte le società. Tutte le società appartengono integralmente a un’unica holding con sede ad Amsterdam e la progettazione è riconducibile ai medesimi soggetti. Complessivamente, i gruppi elettrogeni installati nei due insediamenti raggiungono una potenza termica al focolare elevata, sebbene ancora inferiore alla soglia di 300 MW prevista per la competenza statale. Complessivamente i gruppi elettrogeni dei due insediamenti raggiungono una potenza termica al focolare alta, ma ancora inferiore ai 300MW (soglia per la competenza statale).
2. È noto a questa Amministrazione che presso Codesto Ministero risulta in essere un procedimento di VIA per i gruppi elettrogeni a servizio di quello che denomineremo DATACENTER3. Le caratteristiche della Società di riferimento per il DATACENTER3 sono le medesime di quanto evidenziato al punto1) con l’unica differenza che cambia il Procuratore.
3. Considerato che la somma delle potenze termiche complessiva dei gruppi elettrogeni a servizio del DATACENTER1, DATACENTER2 e DATACENTER 3 arriva a superare i 300 MW.
Tutto ciò premesso si chiede a codesto Ministero di chiarire se:
A) questa Amministrazione debba considerare l’istanza per il DATACENTER2 come ampliamento di DATACENTER1- Più in generale si chiede di chiarire se casi con caratteristiche come quelle evidenziate al punto 1 siano da considerarsi “artato frazionamento”.
B) se a conclusione della procedura di VIA per DATACENTER3 l’insieme di tutti i Datacenter citati dovrà confluire in un’unica AIA di competenza statale.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 febbraio 2026, n. 36833
Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla verifica di artato frazionamento ed eventuale competenza statale al rilascio dell’AIA per installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center
Con nota che si riscontra codesta Città Metropolitana ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.Lgs. 152/06 in ordine alle considerazioni da applicare per determinare la competenza al rilascio di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di gruppi elettrogeni di emergenza, escludendo casi di artato frazionamento.
Si rileva, in relazione all’applicazione delle direttive operative definite a livello dipartimentale, che il quesito riguarda l’assetto delle competenze amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale, e non implica pertanto alcuna valutazione tecnico-scientifica, né afferisce a settori di competenza di altre direzioni generali.
Pertanto a riguardo, anche alla luce dell’esperienza relativa a procedimenti simili gestiti a livello statale, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, la Città Metropolitana di Milano ha illustrato un caso specifico, relativo alla installazione presso il medesimo indirizzo di tre Data Center da parte di società distinte, ma parti di una medesima holding, con denominazioni sociali quasi identiche, stessa sede legale, costituite con la medesima forma giuridica, con medesimi presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, il procuratore e progettisti. In proposito la Città Metropolitana chiede se:
A) debba considerare l’istanza per l’esercizio del secondo Data Center (DATACENTER2) come ampliamento dalla prima installazione coinsediata (DATACENTER1) e più in generale se casi con caratteristiche come quelle illustrate nell’interpello siano da considerarsi “artato frazionamento”.
B) se, a conclusione della procedura di VIA per il terzo Data Center coinsediato (DATACENTER3), l’insieme di tutti i tre Data Center citati dovrà confluire in un’unica AIA, che data la potenza termica installata complessivamente raggiunta sarebbe di competenza statale.
Il quesito, pur facendo riferimento ad un caso particolare, riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna. Tra l’altro, prospettando il coinvolgimento di competenze Statali, risulta opportuno fornire in materia indirizzi condivisi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), prevede che tale autorizzazione deve essere posseduta da ogni installazione che esercita le attività di cui all’allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, pena le sanzioni di cui all’articolo 29.quatuordecies, comma 1 del citato decreto legislativo.
In proposito è pertanto essenziale la definizione di installazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-quater del D.lgs. 152/06, definizione che estende il confine dell’installazione a ogni unità tecnica permanente “accessoria” a quella che svolge l’attività di cui al citato allegato VIII, che sia pertanto tecnicamente connessa, coinsediata e potenzialmente influente su emissioni e inquinamento. Si noti che in tale definizione non appare in alcun modo l’assetto proprietario o di gestione.
La corretta individuazione delle unità tecnicamente connesse è stata oggetto di circolare di indirizzo prot 0022295/GAB del 27 ottobre 2014, definita previo confronto in sede di Coordinamento ex art. 29.quinquies, del D.Lgs. 152/06 (cosiddetto Coordinamento IPPC), chiarendo che vanno senz’altro considerate connesse unità coinsediate (ovvero presenti nel medesimo sito o in siti contigui) che siano collegate da infrastrutture che determinano una interdipendenza, ovvero che il funzionamento dell’unità accessoria determina effetti diretti sul funzionamento dell’unità che svolge attività di cui al citato allegato VIII. Nel caso opposto, ovvero quello in cui l’attività di cui al citato allegato VIII può avere effetti su altre unità, “si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.”
La singola autorizzazione, peraltro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera o-bis del D.lgs. 152/06, può essere rilasciata per più installazioni o per parti di installazione, a condizione che esse siano coinsediate e gestite in comune.
Altra definizione utile alla trattazione del tema è quella di “gestore”, contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera r-bis del D.lgs. 152/06, che si estende a “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso”.
Può essere anche interessante citare quanto previsto dall’articolo 29-quater, comma 15, del D.Lgs. 152/06, che prevede che in casi di particolare complessità si possano siglare accordi tra Stato, enti territoriali, gestori e autorità competenti per armonizzare le AIA con le esigenze di sviluppo, le politiche del territorio e le strategia aziendali.
Risulta inoltre utile rammentare che, con riferimento alla casistica illustrata, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale le installazioni in cui sono presenti unità termoelettriche che complessivamente superano i 50 MW di potenza termica (categoria 1.1 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06), e che tra di esse la competenza è statale se la potenza termica complessivamente installata supera i 300 MW (punto 2, dell’allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06).
Infine si osserva che di “artato frazionamento” si parla in caso di incentivi energetici (articolo 29 del DM 23 giugno 2016 del Ministero dello sviluppo economico) ma si tratta di una denominazione generalmente non utilizzata in ambito AIA, anche se il problema di gestori che adottano soluzioni per frazionare la dimensione delle attività, in genere per sottrarsi del tutto all’obbligo di detenere un’AIA, è sorto fin dalla prima applicazione della direttiva IPPC (direttiva 96/61/CE), in particolare con riferimento agli allevamenti intensivi. Per contrastare tale rischio l’ultima revisione della direttiva comunitaria che disciplina la materia (direttiva 2010/75/UE come modificata dalla direttiva UE 2024/1785) ha introdotto per gli allevamenti uno specifico articolo 70- ter “Norme sul cumulo” che stabilisce che “se due o più installazioni impegnate in attività di allevamento del bestiame sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, l'autorità competente” può “considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità”. Pare appena il caso di annotare, però, che tale norma non è stata ancora recepita nell’ordinamento e comunque si applica solo agli allevamenti.
CONSIDERAZIONI
Nel caso illustrato dalla Città Metropolitana di Milano, le tre iniziative interessate stanno presentando istanze di autorizzazione integrata ambientale e quindi non si prospetta il rischio di unità che si sottraggono artatamente all’obbligo di esercitare nel rispetto di una AIA.
Né si prospetta il rischio di illegittimità delle singole istanze, atteso che l’AIA può essere rilasciata anche a parti di installazione, e quindi la scelta se acquisire una unica autorizzazione o tre distinte AIA, non è dell’autorità competente.
Il quesito, pertanto, risulta avere rilievo in relazione a due altri possibili rischi:
1- rischio di limitare le valutazioni istruttorie a parte di una installazione, non cogliendo possibili sinergie individuabili solo con una valutazione integrata estesa all’intero sito;
2- rischio di illegittimità dell’atto dovuto a incompetenza dell’amministrazione che lo adotta.
Riguardo al primo rischio, dato atto che nel caso in specie, nonostante le diverse ragioni sociali, pare possibile assumere che esista un unico gestore, va considerato che potrebbero esserci varie legittime ragioni (ad esempio una prospettiva di vendita dei diversi Data Center realizzati a diversi soggetti) per cui il gestore intende mantenere non tecnicamente connesse le tre iniziative, e dunque non è corretto presumere a livello pregiudiziale che il frazionamento sia artato.
Piuttosto che approfondire gli assetti societari (che come detto non rilevano al fine di definire i confini dell’installazione), la indagine dovrebbe concentrarsi sulla eventuale presenza di una effettiva connessione tecnica tra i tre Data Center a livello di progetto (ad esempio per la presenza di unità di servizio comuni in grado di condizionare il funzionamento dei gruppi elettrogeni).
In assenza di tale connessione tecnica, l’autorità competente non può contestare che si tratti di tre distinte installazioni, pertanto le eventuali sinergie perseguibili a livello di intero sito esulano dagli obblighi AIA e, se del caso, vanno perseguite con altri strumenti , ad esempio applicando gli accordi previsti all’articolo 29-quater, comma 15 del D.Lgs. 152/06.
A riguardo si annota che, in linea con i citati indirizzi del Coordinamento IPPC e con la prassi consolidata, a livello di AIA statali si riconosce senz’altro al gestore la facoltà di considerare una unica installazione l’insieme di varie unità coinsediate e gestite in maniera interdipendente, anche se prive di connessioni tecnologiche. L’esercizio di tale facoltà, difatti, amplia l’orizzonte dell’analisi integrata propria dell’AIA a maggior tutela per l’ambiente nel suo complesso.
Riguardo al rischio di incompetenza della Città metropolitana, esso si potrebbe manifestare solo nell’ambito della autorizzazione del terzo Data Center (quello che determinerebbe il superamento dei 300 MW termici complessivamente installati) e solo se fosse stata individuata la effettiva connessione tecnica tra i tre Data Center a livello di progetto.
In tal caso, in sede di verifica di ammissibilità dell’istanza di AIA del terzo Data Center, la Città metropolitana dovrebbe contestare al gestore la sua incompetenza rigettando la domanda e suggerendo piuttosto di presentare una istanza congiunta (per tutti i tre Data Center) al MASE.
RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.
Quesito A – (se) questa Amministrazione debba considerare l’istanza per il DATACENTER2 come ampliamento di DATACENTER1- Più in generale si chiede di chiarire se casi con caratteristiche come quelle evidenziate al punto 1 siano da considerarsi “artato frazionamento”.
Riconosciuto che nel caso in specie non c’è alcun rischio che attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale si sottraggano all’obbligo di detenere tale autorizzazione, si osserva che l’assetto proprietario illustrato, pur suggerendo la presenza di un unico “gestore” per le due iniziative, non rileva per la formulazione di una risposta al quesito.
L’istanza della seconda iniziativa (DATACENTER2) potrà essere considerata d’ufficio ampliamento della istanza della prima iniziativa (DATACENTER1) solo previo accertamento che tale complesso costituisce una unica installazione ai sensi della disciplina AIA, in quanto è stata individuata la presenza di una connessione tecnica tra le due iniziative coinsediate tale da determinare una interdipendenza, ovvero che il funzionamento di una iniziativa determina effetti diretti sul funzionamento dell’altra.
Ciò ferma restando la facoltà per il gestore di richiedere di considerare il complesso quale una unica installazione in considerazione di connessioni gestionali, e non tecnologiche.
La casistica illustrata, pertanto, con riferimento alla disciplina AIA non può considerarsi in linea generale di artato frazionamento.
Quesito B – (se) B) se a conclusione della procedura di VIA per DATACENTER3 l’insieme di tutti i Datacenter citati dovrà confluire in un’unica AIA di competenza statale.
Nel caso in cui sia accertato che il complesso dei tre Data Center costituisce una unica installazione ai sensi della disciplina AIA, si conferma che esso, superando le soglie di cui all’allegato XII della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, dovrebbe essere disciplinato con AIA statale.





