AIA: la relazione di riferimento obbligo per la bonifica

Il D.Lgs. 46/2014, ha significativamente modificato la disciplina della parte II del D.Lgs. 152/2006 e, segnatamente, quella sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Tra le diverse novità va segnalata quella concernente l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento per quelle attività che comportino l’utilizzo, la produzione o lo scarico di specifiche sostanze pericolose che possono determinare pericoli di contaminazione del sito. Questo documento costituisce la fonte di un obbligo di bonifica e intervento non confinato soltanto al tempo della cessazione dell’attività, atteso che i profili di passività ambientale che dovessero emergere da detto atto all’istante della sua presentazione alla pubblica amministrazione, determinerebbero la necessità della bonifica e della generale adozione delle misure di tutela ambientale, ivi comprese quelle previste dalla parte VI del D.Lgs. 152/2006. Il momento della presentazione della relazione di riferimento – ora sostanzialmente disciplinato dal D.M. n. 272/2014 – ha una sua intrinseca “delicatezza”, incidendo sulla gestione operativa dell’installazione autorizzata ed esponendo il gestore a possibili responsabilità d’ordine penale. Inoltre, le evidenti implicazioni del tema – anche in una prospettiva de iure condendo – con reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, comporta pure la necessità che gli enti gestori dei siti oggetto della relazione implementino i loro sistemi di gestione ambientale, in modo da prevenire la commissione dei reati riferibili alla condotta di omessa attivazione delle azioni di prevenzione e tutela ambientale.

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