Aiuti-bis: novità per il Paur nel D.L. 115/2022

Aiuti-bis Paur
Previste anche misure contro il rincaro dei costi legati ai consumi energetici e all'emergenza idrica

Aiuti-bis: novità per il Paur nel decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, n. 185.

In particolare, all'art. 33, è prevista l'istituzione di un "procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale" (Paur) per «investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati  da  più  elementi  progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a Via o a verifica di assoggettabilità a Via o, laddove necessario, a Vas, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale».

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Oltre a questa misura, il D.L. n. 115/2022 prevede:

  • al capo I disposizioni, anche per le utenze industriali, contro il rincaro dei costi legati al consumo di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
  • al capo II misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità, ma anche di rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato;
  • al capo III misure straordinarie in favore degli enti locali per consumi energetici e in materia di eventi sismici.

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

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Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 

Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza  idrica,  politiche
sociali e industriali. (22G00128) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022, n.185)

 

Vigente al: 10-8-2022

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

(omissis) 

Emana

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1 

       Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la

compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,

comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla

base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo

2022, n. 21, sono rideterminate  dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia reti  e  ambiente  con  delibera  da  adottare  entro  il  30

settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione,  rispetto

al  trimestre  precedente,  della   spesa   dei   clienti   agevolati

corrispondenti ai profili-tipo dei titolari  dei  suddetti  benefici,

nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022  complessivamente

tra elettricita' e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi

dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre

2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse

disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali.

              Art. 2

         Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili 

                    nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,

il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:

«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate  ai

sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c)  le  cui  utenze  sono  ubicate  nelle  isole   minori   non

interconnesse;

d) le  cui  utenze  sono  ubicate  in  strutture  abitative  di

emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di eta' superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli

esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a

offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di

gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di

approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del

servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di

qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di

regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'

provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'

le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio

di fornitura di ultima istanza.».

Art. 3

        Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti 

          di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale

clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia

elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni

generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche'

sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla

controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i

preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche

contrattuali si siano gia' perfezionate.

 

  Art. 4

          Azzeramento oneri generali di sistema nel settore 

               elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente

(ARERA) provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre  2022,  le

aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico  applicate

alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze  non  domestiche  in  bassa

tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l'ARERA provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre

2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate

alle utenze con  potenza  disponibile  superiore  a  16,5  kW,  anche

connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di

illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi

accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari

a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno  2022,  da  trasferire

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro  il  31

dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 5

        Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore 

                del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,

novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5

per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,

comma  4,  del  decreto  legislativo  30   maggio   2008,   n.   115,

contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo

dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti  dal

comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022  gli

effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,

l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)

mantiene inalterate le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di

sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre

del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di  euro,

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale  importo

e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

entro il 31 dicembre 2022.

 

 Art. 6

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del secondo trimestre 2022 ed al netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh

superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento  delle  spese

sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente

utilizzata nel  terzo  trimestre  2022.  Il  credito  di  imposta  e'

riconosciuto anche in relazione alla spesa  per  l'energia  elettrica

prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse

autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento  del

costo per kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'

calcolato con riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei

combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la  produzione

della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di  imposta   e'

determinato  con  riguardo  al  prezzo   convenzionale   dell'energia

elettrica pari alla media, relativa  al  terzo  trimestre  2022,  del

prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto

del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito

di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno

2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il

prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,

riferita al secondo trimestre 2022, dei  prezzi  di  riferimento  del

Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del  mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte

consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui

all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21

dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio

2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno  2022,  un

quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore  al  25

per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo  3,  comma

1, del medesimo  decreto,  al  netto  dei  consumi  di  gas  naturale

impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.

300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione

dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della

componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di

credito di imposta, pari al 15 per cento della  spesa  sostenuta  per

l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel

terzo trimestre  dell'anno  2022,  comprovato  mediante  le  relative

fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla

base della media riferita al secondo trimestre 2022, al  netto  delle

imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del

costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,

consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per   usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di

riferimento del gas  naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al

secondo  trimestre  2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa

destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre  dell'anno

2022 si rifornisca di energia  elettrica  o  di  gas  naturale  dallo

stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre  dell'anno

2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo

per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio  cliente,

su sua richiesta, una  comunicazione  nella  quale  e'  riportato  il

calcolo  dell'incremento  di  costo  della  componente  energetica  e

l'ammontare  della  detrazione  spettante  per  il  terzo   trimestre

dell'anno 2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  definisce  il

contenuto della predetta comunicazione  e  le  sanzioni  in  caso  di

mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle

lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I

crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano

le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  3.373,24

milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.036,88  milioni  di  euro

relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi  al  comma  2,

995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni  di  euro

relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 7

           Credito di imposta per l'acquisto di carburanti 

        per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca

1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal

perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della

benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui

all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano

anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati

nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 8

             Disposizioni in materia accisa e di imposta 

              sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e  fino  al  20  settembre

2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della

Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.

504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al  20

settembre 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti

gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma

2, lettera b), del medesimo  articolo  25  trasmettono,  entro  il  7

ottobre 2022,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo

19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con

l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6  del  presente  articolo,  i

dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera

a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi

dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.  La

predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla

scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di

accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,

venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come

rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,

del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La

medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui

al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al  comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da  utilizzare  per  la

comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle  istruzioni

per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.042,61  milioni

di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si

provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 9

            Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei

carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di

servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su

strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di

servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle

infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una

dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al

riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto

dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre

2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del

carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al

trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o

ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo

risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle

risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura

proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di

spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il

riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il

servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle

imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione

governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del

servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione

governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di

contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del

limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di

rendicontazione.

3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei

carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di

servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli

effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero

sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.

1073/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre

2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e

dagli enti locali ai sensi delle norme regionali  di  attuazione  del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi  di

trasporto di persone su strada resi ai sensi della  legge  11  agosto

2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e

della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 15  milioni

di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al  riconoscimento,  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili,  in  favore  degli  operatori

economici esercenti detti servizi di un contributo  fino  al  20  per

cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno  2022,

al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  l'acquisto   di

carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto

passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione  alternativa  a  metano

(CNG),  gas  naturale  liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)

ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro

V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse  del

fondo,  gli  operatori  economici  trasmettono   telematicamente   al

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo

le modalita' definite dal medesimo Ministero  entro  sessanta  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   una

dichiarazione redatta, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di  trasporto,

copia del  documento  unico  di  circolazione,  copia  delle  fatture

d'acquisto  del  carburante  quietanzate,  l'entita'  del  contributo

richiesto e  gli  estremi  per  l'effettuazione  del  versamento  del

contributo riconosciuto a valere sulle  risorse  del  Fondo.  Qualora

l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al

limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle

risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura

proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di

spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai

sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito

imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive

(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i

commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il

settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti

dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la

spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il

limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo

stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria

italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del

pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022

al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di

cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per

l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della

quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla

prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,

del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi

ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui

applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla

base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di

regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette

al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e

all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione

sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione

vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni  di

euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante

utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5

e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 10

Organizzazione dell'Unita' di missione  di  cui  all'articolo  7  del

  decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con  modificazioni,

  dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione  previsti

dalla  legislazione  vigente,  l'Unita'  di   missione   di   livello

dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge  21

marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20

maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale  del

Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che

vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative  funzioni,  che

sono  esercitate  in  raccordo  e  collaborazione  con  la  Direzione

generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e

la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:

a) coordina i rapporti  di  collaborazione  del  Garante  per  la

sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge

n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per  agevolare

le attivita' del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  anche  in

coerenza con  le  attivita'  gia'  espletate  e  gli  strumenti  gia'

adottati dal Garante;

c) svolge  attivita'  di  supporto  diretto  al  Garante  per  la

sorveglianza dei  prezzi  e  ogni  altra  attivita'  istruttoria,  di

analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in  raccordo  con  le

strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui  all'articolo

2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,

convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n.  51,  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente,   il   numero   di   incarichi    dirigenziali

appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo

economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'  innalzato  di  una  unita'  a

valere sulle facolta' assunzionali.».

 

   Art. 11

                   Gestore dei servizi energetici 

          e ulteriori interventi in materia di elettricita'

1.  L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto

dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,

e' prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo

il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis.  Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a   un   gruppo

societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice

civile e che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a

imprese appartenenti al medesimo gruppo societario,  le  disposizioni

di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso  che,

ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti

stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre

persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in  rete

nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima

del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del

presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi

dedotti nei predetti contratti.».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  stessa  Autorita'

puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e  delle  societa'

da esso controllate per i compiti previsti dalla  legge  14  novembre

1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente  al  settore

idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,

ultimo periodo, dopo le  parole  «Dall'avvalimento  del  Gestore  dei

servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «,  delle  societa'

da esso controllate».

 

Art. 12

               Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore

dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti

nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di

lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico

integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite

complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro

per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai

sensi dell'articolo 43.

 

Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica

 

Art. 13

      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,

ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione

agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle

imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di

Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale

verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi

dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze

assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli

interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica

e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo

2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del

medesimo articolo 5.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche  in

deroga ai termini stabiliti all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto

legislativo n. 102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta  di

declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma  1  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale

data.

3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di  cui

al comma 2, verificato il superamento della soglia di  danno  di  cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con

le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo  decreto  legislativo

possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura

delle spese sostenute in emergenza  dalle  imprese  agricole  per  la

continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra'

ripartito tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti  dall'istruttoria  delle

domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria  della

eccezionalita' di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria

del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di

cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  n.  102  del  2004,  e'

incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40

milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari

a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 43.

 

                             Art. 14

            Rafforzamento della governance della gestione 

                    del servizio idrico integrato

1.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  che  non  abbiano   ancora

provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in

osservanza di  quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  competenza

entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini

stabiliti agli adempimenti di cui al comma  1,  il  Presidente  della

regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione

ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,

i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese  a  carico  dell'ente

inadempiente, affidando il servizio idrico integrato  entro  sessanta

giorni.

3.  Per  l'adozione  degli  atti  di  competenza   necessari   agli

adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti  di  governo  dell'ambito

ovvero i Presidenti delle  regioni,  mediante  apposite  convenzioni,

possono  avvalersi  di  un  soggetto  societario   a   partecipazione

interamente pubblica che abbia maturato  esperienza  in  progetti  di

assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei  processi  di

organizzazione,  pianificazione  ed   efficientamento   dei   servizi

pubblici  locali,  individuato  con  decreto   del   Ministro   della

transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione  non  provveda  nei  termini

stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su

proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e

la coesione territoriale, assegna  al  Presidente  della  regione  un

termine per provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di

perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la

Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti

necessari, anche incaricando il soggetto societario a  partecipazione

interamente pubblica di cui al comma 3 di  provvedere  alla  gestione

del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non

superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica  di

cui al comma 3  opera  in  ossequio  alla  disciplina  dei  contratti

pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e  controllo

dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  per  il

periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di

cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da  altri

contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che

provvedono  prioritariamente  al  soddisfacimento  dei  crediti   nei

confronti della societa' affidataria del servizio  idrico  integrato,

mediante risorse indisponibili fino al completo  soddisfacimento  dei

predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da  parte

di creditori diversi dalla  societa'  affidataria.  Gli  enti  locali

proprietari  delle  infrastrutture  idriche  garantiscono  il  debito

residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il  nuovo

soggetto gestore assume, senza liberazione del  debitore  originario,

l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.

6. In caso di mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  competenza

dell'ente di governo dell'ambito  entro  i  sei  mesi  precedenti  la

scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento  del  servizio

idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al  termine  di

affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente  articolo,  ove  sia

messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si  applica

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

                  Art. 15

           Stato di emergenza derivante da deficit idrico

1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  gennaio

2018, n. 1, recante  Codice  della  protezione  civile  e'  aggiunto,

infine, il seguente  periodo:  «Allo  scopo  di  assicurare  maggiore

efficacia  operativa  e  di  intervento,  in  relazione  al   rischio

derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza

di rilievo nazionale di cui  all'articolo  24  puo'  essere  adottata

anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni  e  dei

dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle

Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di  competenza  di  cui

all'articolo 21, sia possibile prevedere  che  lo  scenario  in  atto

possa evolvere in una condizione emergenziale.».

 

Capo III
Regioni ed enti territoriali

Art. 16

          Misure straordinarie in favore degli enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo

40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per

l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di

euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle

citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo

tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro

dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa

intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da

adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per

utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.

160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse

assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono

finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti

ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti

beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del

Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli

enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con

comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni

dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.

Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative  assegnazioni  con

proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti

beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56

a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di

assegnazione.».

4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di

servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre

2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione

della scheda di  monitoraggio  da  trasmettere  digitalmente  a  SOSE

S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11

dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il

seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo

periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento

del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di

solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di

insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128

e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui

all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che

sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del

decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'

di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo

articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente

previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del

28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla

pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro

dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000

abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di

10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,

del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla

data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le

finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui

all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I

contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica

sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

 

          Art. 17 

          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle

seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per

l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,

primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal

comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai

territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della

regione Emilia Romagna,  in  favore  del  presidente  della  medesima

regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'

autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20

milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni  di  euro  per  l'anno

2024, destinati alla  ricostruzione  di  beni  privati  vincolati;  1

milione per l'anno 2023  e  9  milioni  per  l'anno  2024,  destinati

all'incremento dei costi per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati

entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni  per

l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti  finali.  Agli

oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione

di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di

euro per il 2024,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al

capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226

del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio

sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione

ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012

della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima

regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'

autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni

di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,

destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli

elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla

data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario

delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di

euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni

di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al

capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226

del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio

sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica

in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29

maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della

medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla

ricostruzione, e' autorizzata la  spesa  di  euro  600.000  euro  per

l'anno 2022. All' onere pari a  600.000  euro  per  l'anno  2022,  si

provvede  mediate  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, relativamente alla quota  affluita  al  capitolo  7458  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per

gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto

dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione

degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile

della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del

20-29 maggio 2012 e' autorizzato a rimodulare i  contributi  concessi

per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite

massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle

materie prime superiori all'8 per cento cosi'  come  certificati  dal

Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel

corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

(omissis) 

  Art. 32

               Aree di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su

eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra

amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma

territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area

geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico

nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque

denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche

cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro

400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai

predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle

filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,

del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,

dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione

di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e  a  basse  emissioni,  della

sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla

Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione

dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',

indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo

periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo

unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno

2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o

coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle

stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e

per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica

altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e

urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o

dei programmi.

2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza

strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'

preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto

pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che

prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo

cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00  nei

settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attivita',  delle

opere    e    degli    impianti    necessari    alla    realizzazione

dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che

descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza

economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale

supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a

legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su

richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente

competente o  proponente  puo'  essere  istituito  nel  limite  delle

risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un

consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o  provincia

autonoma, dai Comuni interessati  e  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni  statali

competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale  consiste

nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita'  finalizzate

alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1.  In

alternativa, con il medesimo decreto,  puo'  essere  individuato  una

societa'  di  sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  gia'

esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa

con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o

proponente puo' essere nominato un  Commissario  unico  delegato  del

Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti

pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,

specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente

indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del

piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di

cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come

introdotto dal presente  decreto,  mediante  ordinanza  motivata,  in

deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto

salvo il  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  delle

disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di

prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,

nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza

all'Unione  europea.  Nel  caso  in  cui  la   deroga   riguardi   la

legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa  intesa  in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Al  compenso  del

Commissario, determinato nella misura  e  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  e

definito nel provvedimento di nomina, si provvede  nel  limite  delle

risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o

maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture

dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al

comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o

indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche

nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter

del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il

rispetto  del  cronoprogramma,  il  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma  5,  puo'

assegnare al soggetto  interessato  un  termine  per  provvedere  non

superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta

del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  soggetto

interessato, il Consiglio dei ministri  individua  l'amministrazione,

l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu'

commissari ad acta, ai quali  attribuisce,  in  via  sostitutiva,  il

potere  di  adottare  gli  atti  o  provvedimenti  necessari,   anche

avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175, o  di  altre  amministrazioni  specificamente

indicate. In caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto

equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia

autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale,  il  Commissario

di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri  o

al Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  entro  i

successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di  Bolzano  per  concordare  le  iniziative  da

assumere, che devono essere definite entro  il  termine  di  quindici

giorni dalla data di  convocazione  della  Conferenza.  Decorso  tale

termine,  in  mancanza  di  soluzioni  condivise  che  consentano  la

sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio

dei ministri, ovvero il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei  ministri  le

opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di

cui agli articoli 117, quinto comma,  e  120,  secondo  comma,  della

Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi

dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la

realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di

interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui

all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile

richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui

all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come

introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.

 

Art. 33

          Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e' inserito il seguente:

«Art.  27-ter  (Procedimento  autorizzatorio   unico   accelerato

regionale per settori di  rilevanza  strategica).  -  1.  Nell'ambito

delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione  di

piani o programmi  comunque  denominati  che  prevedano  investimenti

pubblici o privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo  non

inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  ritenuti  di

rilevanza strategica, caratterizzati  da  piu'  elementi  progettuali

corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA  o  a  verifica  di

assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS,  rientranti  in

parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,

l'autorita'  ambientale  competente  e'  la  regione   e   tutte   le

autorizzazioni sono rilasciate, se  il  proponente  ne  fa  richiesta

nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento  volto

al rilascio  di  un  provvedimento  autorizzatorio  unico  accelerato

regionale (PAUAR), come  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dai

commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo  6,  commi  3  e

3-bis, il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al

presente articolo e' preceduto dalla  verifica  di  assoggettabilita'

disciplinata dall'articolo 12, secondo le  diverse  tempistiche  rese

necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi

di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui  all'articolo

12, comma 2, e' inviato  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'

procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare  di

assoggettabilita'  a  VAS  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il

provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso

entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma

1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica  ai

sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e'  integrata

nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui  al  presente

articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,  comma  2,

ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,

la valutazione ambientale strategica e' in ogni  caso  integrata  nel

procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al

presente articolo si applica a  tutte  le  opere  necessarie  per  la

realizzazione dei piani e  dei  programmi  di  cui  al  comma  1,  da

individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta

all'autorita' competente e  alle  altre  amministrazioni  interessate

un'istanza  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,   allegando   la

documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative

di    settore    per    consentire    la     compiuta     istruttoria

tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla

osta e assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione  e

all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati  puntualmente  in

apposito elenco predisposto dal proponente  stesso.  In  tale  elenco

sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e  dei

programmi  di  cui  al  comma  1  per  cui   si   richiede   altresi'

l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  unico  accelerato.

L'istanza  deve  contenere  anche  l'avviso  al   pubblico   di   cui

all'articolo 24, comma  2,  indicando  ogni  autorizzazione,  intesa,

parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6.  Entro  cinque   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza

l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo

dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non  sia  stata

inviata  a  tutte   le   amministrazioni   ed   enti   potenzialmente

interessati, la trasmette loro per  via  telematica  e  pubblica  sul

proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma

2, di cui e' data informazione nell'albo pretorio  informatico  delle

amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In  caso  di

progetti che possono avere  impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un

altro Stato, la  pubblicazione  e'  notificata  al  medesimo  con  le

modalita' di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al

comma 6, l'autorita' competente, nonche'  le  amministrazioni  e  gli

enti  cui  sono  pervenute  l'istanza  di  cui  al  comma  5   e   le

comunicazioni di  cui  al  comma  6,  per  i  profili  di  rispettiva

competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano

altresi' l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere

eventualmente indicate dal proponente, ai sensi  del  comma  5,  come

necessarie alla realizzazione dei piani e  dei  programmi.  Entro  il

medesimo termine, il  pubblico  interessato  puo'  contemporaneamente

presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui al comma

7,  verificata  la  completezza  della  documentazione  e  viste   le

osservazioni del pubblico, l'amministrazione  competente  assegna  al

proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le

eventuali integrazioni. Nei  casi  in  cui  sia  richiesta  anche  la

variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  nel  termine  di  cui  al

primo periodo l'amministrazione competente effettua la  verifica  del

rispetto  dei  requisiti   per   la   procedibilita'.   Ricevute   le

integrazioni da parte del  proponente,  l'amministrazione  competente

procede  ad  una   nuova   pubblicazione   sul   proprio   sito   web

istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far

pervenire ulteriori osservazioni entro un  termine  non  superiore  a

dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo  32

per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni

dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al

comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni

documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi

alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni

competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del

provvedimento  di  VIA,  e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla

realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.

La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si

svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.

241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di

sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10.  Ove  siano  richieste  varianti  al   piano   paesaggistico,

necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di  cui  al

comma 1 e solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con  lo  Stato

ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22  gennaio

2004,  n.  42,  l'Amministrazione  procedente,  contestualmente  alla

convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia  al

Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle  predette

varianti.  Il  Ministero  si  esprime  entro  trenta   giorni   dalla

richiesta. In  caso  di  silenzio,  l'approvazione  e'  rimessa  alla

decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro  il  termine

di venti  giorni  e  comunica  immediatamente  le  sue  deliberazioni

all'Amministrazione procedente.  In  caso  di  dissenso,  si  applica

l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400  del  1988.

In presenza di autorizzazione, l'amministrazione  procedente  dispone

le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione  nell'ambito

del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di

servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico  accelerato

regionale  e  comprende,   recandone   l'indicazione   esplicita,   i

provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati  per  la

realizzazione e l'esercizio del progetto,  nonche'  l'indicazione  se

uno  o  piu'  titoli  costituiscono  variante   agli   strumenti   di

pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel

caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso

nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti

per  i  singoli  atti  di  assenso  partecipano  alla  conferenza   e

l'autorizzazione unica confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio

unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche

disposizioni  o  intese  un   concorrente   interesse   statale,   al

procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo,  partecipa   con

diritto di  voto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in

possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della

valutazione dell'impatto ambientale  e  del  diritto  ambientale.  Si

applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies  della  legge  7  agosto

1990, n. 241. All'esperto  di  cui  al  primo  periodo  non  spettano

compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni  di  presenza  o  altri

emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi  ai  fini

del  celere  rilascio  del  provvedimento,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori  ai

sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

 

(omissis)

 

                               Art. 37

               Disposizioni in materia di intelligence 

                        in ambito cibernetico

1. Al decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo  l'articolo

7-bis e' inserito il seguente:

«Art. 7-ter  (Misure  di  intelligence  di  contrasto  in  ambito

cibernetico).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,

acquisito il parere del Comitato interministeriale per  la  sicurezza

della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la  sicurezza

della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della

legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di

intelligence di contrasto in ambito  cibernetico,  in  situazioni  di

crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono  aspetti  di

sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili  solo  con  azioni  di

resilienza,  anche  in  attuazione  di  obblighi  assunti  a  livello

internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono  la

cooperazione del Ministero della difesa e il  ricorso  alle  garanzie

funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento

di autorizzazione, le caratteristiche e i  contenuti  generali  delle

misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per  gli

interessi  nazionali  coinvolti,  secondo  criteri  di  necessita'  e

proporzionalita'. L'autorizzazione e'  disposta  sulla  base  di  una

valutazione volta ad  escludere,  alla  luce  delle  piu'  aggiornate

cognizioni  informatiche,  fatti  salvi  i   fattori   imprevisti   e

imprevedibili, la lesione degli interessi  di  cui  all'articolo  17,

comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito  cibernetico  autorizzate  ai

sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e  sicurezza

esterna  e  dall'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna,  ferme

restando  le  competenze  del  Ministero  della   difesa   ai   sensi

dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  le

competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo  7-bis  del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155.   Il   Dipartimento   delle

informazioni per  la  sicurezza  assicura  il  coordinamento  di  cui

all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa  il  Comitato

parlamentare per la  sicurezza  della  Repubblica  con  le  modalita'

indicate nell'articolo 33, comma 4, della  legge  n.  124  del  2007,

delle misure intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale  delle  Forze  armate  impiegato  nell'attuazione

delle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano   le

disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21  luglio  2016,  n.

145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo  17,  comma  7,

della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per  la  sicurezza  della  Repubblica

trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente   disposizione   trasmette   alle   Camere   una   relazione

sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».

 

(omissis)

Art. 44

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

(omissis)

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