Un veicolo preso in locazione da un’impresa di noleggio, la quale, a sua volta, ne dispone mediante locazione da altra impresa di noleggio (sublocazione), può essere iscritto all'Albo gestori ambientali?
A questa domanda ha risposto lo stesso Comitato nazionale con riferimento al caso di un mezzo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, tramite la circolare 28 gennaio 2019, n. 1.
Sempre i mezzi di trasporto sono stati al centro recentemente della circolare dell'Albo 7 dicembre 2018, n. 153.
Di seguito il testo della circolare 28 gennaio 2019, n. 1.
Circolare dell’Albo gestori ambientali 28 gennaio 2019, n. 1
Oggetto: Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’albo
È stato rappresentato il caso dell’iscrizione all’Albo di un veicolo immatricolato ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell’articolo 82, comma 5, lett. a), del Codice della strada, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t preso in locazione da un’impresa di noleggio di cui all’articolo 84, comma 4, dello stesso Codice la quale, a sua volta, ne dispone mediante locazione da altra impresa di noleggio.
Al proposito, è stato richiesto di chiarire se detto caso rientri nel divieto di sublocazione riportato nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 e del Comitato nazionale prot. 345 del 30 aprile 2015.
Al riguardo il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire quanto segue.
Il Ministero competente, con la citata Circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, relativamente al trasporto di cose per conto di terzi, prevede espressamente il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione. Tuttavia, va precisato che, poiché la ratiodi tale previsione risiede nell’evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate, il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
Qualora invece, il veicolo in esame, debba essere utilizzato per uso proprio (rectiusper trasporto di cose in conto proprio), si fa presente che, trattandosi di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, si rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada, secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 (e le conseguenti disposizioni di settore inerenti il possesso di tali titoli autorizzativi). In buona sostanza, l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel predetto limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l’utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada.
Si precisa, altresì, che nel caso in esame, avvenendo la prima locazione tra due imprese di noleggio, e non tra due imprese che effettuano il trasporto di cose in conto proprio, non trova applicazione il divieto di sublocazione di cui al punto 1, secondo periodo, della circolare del Comitato nazionale prot. n. 345 del 30 aprile 2015.
Per quanto sopra esposto il Comitato nazionale ritiene che un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. preso in locazione da una impresa di noleggio di cui all’articolo 84, comma 4, del Codice della strada, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra impresa di noleggio, possa, per quanto concerne il titolo di disponibilità, essere considerato idoneo ai fini dell’iscrizione all’Albo.