Applicazione dell’Epr alla gestione del fine vita: il caso degli articoli pirotecnici

Applicazione dell'Epr alla gestione del fine vita
Sul tema un interpello ambientale della Provincia di Bolzano

Applicazione dell'Epr (responsabilità estesa del produttore) alla gestione del fine vita: il caso degli articoli pirotecnici è stato al centro di un interpello ambientale che la Provincia di Bolzano ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Applicazione dell'Epr alla gestione del fine vita: il caso degli articoli pirotecnici

In particolare, è stato chiesto «se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore».

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

Applicazione dell'Epr alla gestione del fine vita: il caso degli articoli pirotecnici

Interpello ambientale della Provincia di Bolzano 19 marzo 2026, n. 60625

Interpello ambientale ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 – corretta applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza

Gentile Capo Dipartimento Ing. D’Aprile, Gentile Direttore Generale Ing. Grandi,

nella mia veste di Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, quale rappresentante legale dell’Ente, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, sottopongo il presente interpello di carattere generale e astratto al fine di ottenere un chiarimento interpretativo in merito alla corretta applicazione della disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) con riferimento agli articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.

Tali dispositivi sono immessi sul mercato nazionale presso utilizzatori professionali operanti nei settori ferroviario, infrastrutturale e marittimo. Alla scadenza della loro vita utile, qualora non utilizzati, essi possono divenire rifiuti pericolosi in capo al detentore finale ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. La questione presenta rilievo generale in quanto i dispositivi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, possono trovarsi anche presso infrastrutture e depositi situati nel territorio provinciale, con conseguenti implicazioni operative per la corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

Ai sensi degli artt. 188, 221-bis e 237 del D.Lgs. 152/2006, il principio della responsabilità estesa del produttore comporta l’obbligo per il fabbricante o importatore di assicurare e finanziare la gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, secondo modalità conformi alla disciplina vigente e ai sistemi formalmente riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Al fine di garantire uniformità applicativa della normativa ambientale ed evitare incertezze interpretative, si sottopongono i seguenti quesiti:

  • se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore;
  • se il Consorzio CogePIR costituisca, allo stato attuale, l’unico sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore formalmente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici;
  • se esistano, oltre al suddetto sistema collettivo, altri sistemi EPR alternativi, collettivi o individuali, formalmente riconosciuti, ovvero che abbiano trasmesso istanza di riconoscimento al Ministero per la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici, o se risultino casi di singoli produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale di un sistema EPR individuale ai sensi dell’art. 221-bis del D.Lgs. 152/2006.

 

FINALITÀ DEL CHIARIMENTO

Il chiarimento richiesto è finalizzato a:

–  garantire la corretta applicazione della normativa ambientale in relazione a una categoria di prodotti che, a fine vita, genera rifiuti pericolosi;

–  assicurare il rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore;

–  prevenire incertezze interpretative che possano incidere sull’operatività dei detentori finali, inclusi soggetti pubblici o concessionari di servizi pubblici;

–  evitare situazioni di potenziale criticità ambientale e di sicurezza connesse alla gestione dei rifiuti pirotecnici.

Si resta in attesa del chiarimento interpretativo richiesto, ritenuto di interesse generale per l’uniforme applicazione della disciplina ambientale su tutto il territorio nazionale.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 aprile 2026, n. 84982

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006. Applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.

 

1. PREMESSE

Con istanza di interpello acquisita con prot. n. 60625 del 19 marzo 2026, la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), con riferimento agli articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.

L’istante, in particolare, chiede “se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore”.

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile:

-  articoli 185, commi 4-bis e 4-ter, 178-ter, 178-quater, 221-bis e 237 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (“D.lgs. n. 152/2006”);

-  Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

-  Decreto 12 maggio 2016, n. 101, recante “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”.

 

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Risulta necessario richiamare l’articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Esclusioni dall'ambito di applicazione” e, in particolare, il comma 4-ter del medesimo articolo che stabilisce: “Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo iPag.2/2 criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto”.

L’articolo 237, del medesimo decreto, rubricato “Criteri direttivi dei sistemi di gestione”, al comma 1 stabilisce che: “I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue”.

Dal comma 4-ter dell’articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 si desume l’applicazione, anche agli articoli pirotecnici, dei principi in materia di responsabilità estesa del produttore con riferimento alla gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Inoltre, il medesimo comma 4-ter prevede che i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici provvedano alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006.

Ne consegue che gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006.

 

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in ordine al quesito posto, si precisa che i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti a garantire la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici immessi sul mercato nazionale mediante un sistema di gestione operante in forma individuale o collettiva conforme alla disciplina vigente.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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