Rifiuti: le regole per la gestione dei mozziconi di prodotti da fumo

La deliberazione dell'Albo gestori n. 5/2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti di diversi operatori economici, in particolare startup, sulla corretta categoria di iscrizione

Con la deliberazione 24 luglio 2019, n. 5, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto sull’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

Il provvedimento è stato emanato in risposta alla richiesta di chiarimenti di diversi operatori economici, in particolare startup, che hanno messo in evidenza la necessità di definire la corretta categoria di iscrizione per questa attività.

Il Comitato ha, pertanto, indicato:

  • la dotazione minima che devono possedere le imprese che intendono svolgere esclusivamente queste attività;
  • il codice EER attribuito a questo tipo di rifiuto.

Di seguito il testo della deliberazione 24 luglio 2019, n. 5.

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Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 24 luglio 2019, n. 5

Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d’iscrizione all’Albo;

Visto, altresì, l’articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare, l’allegato “D”;

Considerato che diversi operatori economici, in particolare startup, hanno segnalato la necessità di definire la corretta categoria di iscrizione per la raccolta dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo;

Considerati che per tale tipologia di rifiuti, ritenendo necessaria l’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), appare opportuno utilizzare il criterio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condizioni di raccolta e gestione, con l’obbiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo;

Considerata l’opportunità di ricomprendere tali tipologie di rifiuti all’interno della sottocategoria della categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, attribuendo il loro codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo), come da nota dell’ISPRA prot. n. 30896 del 26 maggio 2016;

 

DELIBERA

  1. Le imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell’allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.
  2. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo)
Box 1

Deliberazione 3 novembre 2016, n. 5 – allegato D, tabella D4,

 

Quantità annua trasportata CLASSE F

< a 3.000 t/a

 

CLASSE E

> o = a 3.000 e< a 6.000 t/a

CLASSE D

> o = a 6.000 e< a 15.000 t/a

 

CLASSE C

> o = a 15.000 e<a 60.000 t/a

 

CLASSE B

> o = a 60.000 e< a 200.000 t/a

 

CLASSE A

> o = a 200.000 t/a

 

Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) Fino a 1.000 t/a: 0,75

Fino a 2.000 t/a: 1,5

Fino a 3.000 t/a: 2,5

 

5

17

 

60

 

208

 

320

 

Personale addetto Fino a 1.000 t/a: 1

Fino a 2.000 t/a: 2

Fino a 3.000 t/a: 2

 

2

8

 

24

 

84

 

128

 

 

 

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