Algoritmi e amianto: i metodi regionali

La valutazione del rischio amianto deve essere effettuata come previsto dal D.M. Sanità 6 settembre 1994 («Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»). Questo decreto precisa che, ai fini della valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente in un edificio, occorre: esaminare le condizioni dell’installazione, ai fini della valutazione del potenziale rilascio di fibre dal materiale; effettuare un monitoraggio ambientale, ai fini della misurazione della concentrazione di fibre di amianto aero disperse.

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