Alternanza scuola-lavoro: responsabilità, regole, contraddizioni

Il quadro degli obblighi in materia di sicurezza che coinvolgono aziende e istituti, per garantire la corretta prevenzione degli studenti inseriti in questi percorsi. Tutto quanto è necessario sapere e non dimenticare

(Alternanza scuola-lavoro: responsabilità)

I percorsi di alternanza scuola lavoro, o meglio i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento “Pcto”, rappresentano sicuramente una metodologia didattica innovativa e si rivolgono alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, permettendo loro di alternare momenti di formazione in aula e in azienda.

I percorsi sono attuati a partire dalle classi terze con le seguenti modalità:

  • almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali;
  • almeno 200 ore per i licei.

L’istituzione di questo strumento trae origine dalla legge del 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), che richiedeva al governo l’emanazione di uno specifico decreto legislativo in tema di alternanza scuola-lavoro. Il 15 aprile 2005 è stato emandato il D.Lgs. n. 77 che ha, appunto, definito le norme generali relative al Pcto.

Cosa dicono Inail e ministero?

La progettazione

Nel decreto si precisa che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con le imprese disponibili ad accogliere le studentesse e gli studenti per periodi di apprendimento in situazioni lavorative, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le convenzioni quindi, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza. È opportuno, infatti, ricordare che alla studentessa o allo studente minorenne non si applica la disciplina di cui alla legge 977/1967 sulla «tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti», in quanto l’attività in Pcto non è assimilata a un rapporto di lavoro, ma ad attività didattico-formativa.

Peraltro, il decreto prevede che siano presenti due funzioni tutoriali per la studentessa o per lo studente che opera in regime Pcto:

  • il docente-tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza;
  • il tutor formativo esterno, designato dalle aziende disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

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Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. Nel decreto non sono riportate indicazioni specifiche in merito ai percorsi formativi necessari per poter essere designati tutor, ma ovviamente è opportuno che tali figure siano adeguatamente formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività di alternanza, ivi compresi gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

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LA SORVEGLIAZA SANITARIA

Agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La visita medica dovrebbe avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del testo unico della sicurezza sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

La tutela

Ma qual è l’inquadramento giuridico della studentessa o dello studente che opera in Pcto per quanto concerne gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro?

Per rispondere al quesito si deve innanzitutto far rifermento al D.Lgs. n. 81/2008, in particolare all’art. 2 comma 1 lettera a), cioè alla definizione di «lavoratore». Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento promossi al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Quanto appena esposto trova peraltro conferma all’art. 4 comma 4 del D.M. del 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, che definisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime Pcto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Chiarito quindi che la studentessa o lo studente che opera in Pcto è parificato a tutti gli effetti a un lavoratore, resta da capire su chi ricadono gli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza e di conseguenza le responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.

 

La carta dei diritti e dei doveri

Il D.M. del 3 novembre 2017, n. 195 e le successive Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.1 45 precisano che gli studenti impegnati nei percorsi in regime Pcto devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Questa formazione deve essere certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. Si ricorda che possono esistere collaborazioni tra l’Usr (ufficio regionale scolastico), scuola e azienda ospitante per l’erogazione della formazione, la quale può essere svolta dall’Inail e dagli organismi paritetici, in modalità e-learning o con forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Quindi, in altre parole, la “formazione generale” spetta all’istituzione scolastica mentre la “formazione specifica” spetta all’azienda. È in ogni caso compito del soggetto ospitante verificare l’attestazione della formazione della studentessa o dello studente. Si fa presente inoltre che il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l’informazione, ex art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza e le disposizioni da attuare in caso di emergenza, nonché l’eventuale addestramento, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e dispositivi di protezione individuali (Dpi) da forniti, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, e dell’art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato come previsto dall’art. 37 comma 5.

Qualora si renda necessaria l’adozione di misure aggiuntive per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quali ad esempio i dispositivi di protezione individuale (Dpi), queste sono a carico della struttura ospitante.

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri a essa conseguenti. La visita medica dovrebbe avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

Gli studenti impegnati in Pcto, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza. Si precisa inoltre che l’obbligo della denuncia dell’eventuale infortunio ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia stabilito diversamente in ambito convenzionale. Di conseguenza, lo studente è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale prioritariamente al suddetto dirigente e, nel caso in cui assolva a tale obbligo presso il soggetto ospitante, quest’ultimo deve notificare al dirigente scolastico l’evento occorso, al fine di assicurare la dovuta immediatezza nella comunicazione all’Istituto da parte del soggetto obbligato.

Una guida operativa

Ulteriori indicazioni sono rintracciabili nel documento "Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la Scuola” del ministero dell’Istruzione nel quale si ribadisce come l’istituzione scolastica sia tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione del Pcto e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”.

Nelle recenti linee di indirizzo redatte dal SiRVeSS a supporto degli istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l’inserimento dello studente nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) della Regione Veneto pubblicate nel dicembre 2022, è presente specificatamente una Scheda raccolta dati del soggetto ospitante proprio per facilitare l’Istituto scolastico nel processo di raccolta delle informazioni relative al soggetto ospitante. Per altro può sembrare ragionevole, da parte della istituzione scolastica, l’effettuazione di un sopralluogo nei luoghi di lavoro da parte del docente tutor interno proprio per raccogliere ulteriori informazioni propedeutiche per selezionare le strutture ospitanti più adeguate.

Gli studenti disabili

Un ulteriore aspetto da valutare è la gestione della sicurezza per le eventuali studentesse o studenti disabili operanti in Pcto. Si ricorda che il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica e il Pcto rappresenta un'ottima opportunità di inclusione. Tuttavia, spetta all’istituto scolastico valutare l’opportunità dell’inserimento dello studente disabile in uno specifico contesto lavorativo, suggerendo al soggetto ospitante le modalità operative affinché ciò avvenga in sicurezza. Inoltre, il soggetto ospitante deve essere adeguatamente informato dall’Istituto scolastico, in accordo con i genitori (o i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale) dello studente minore, su eventuali condizioni di salute dello studente che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita, definendo congiuntamente le modalità operative di un eventuale intervento d’urgenza, che dovranno pertanto integrare le procedure aziendali per la gestione del primo soccorso.

La convenzione tra istituto e azienda

In ogni caso, come già anticipato, è nella convezione che si stipula tra l’istituzione scolastica e l’azienda che si definiscono in modo maggiormente dettagliato i compiti dei vari soggetti coinvolti e di conseguenza le relative responsabilità. Generalmente le convenzioni stipulate sono realizzate sulla falsariga del facsimile proposto dal ministero dell'Istruzione in cui si evidenzia come le due figure dei tutor (interno ed esterno) condividano il compito di predisporre il percorso formativo personalizzato della studentessa o dello studente, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente, nonché ai tutor spetta la verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di cui all’art. 20, D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, il tutor formativo esterno rappresenta la figura di riferimento della studentessa o dello studente all’interno dell’azienda e, tra i vari compiti, deve garantire l’informazione e la formazione della studentessa o dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.

Da quanto appena esposto è chiaro che le responsabilità in materia salute e sicurezza sono ripartite tra l’istituzione scolastica, nella figura del dirigente scolastico nonché del docente tutor interno e l’azienda, nella figura del datore di lavoro della struttura ospitante, del tutor formativo esterno, ma anche del Rspp per quanto concerne l’eventuale mancata valutazione dei rischi e quindi la mancata o errata individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, nonché di eventuali dirigenti e/o preposti per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza e supervisione (art. 18 e 19 D.Lgs. n. 81/2008).

Conclusioni

Certamente lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro o Pcto rappresenta un’opportunità di crescita professionale per le studentesse e gli studenti se effettuato seguendo i criteri ispiratori, ma occorre sia da parte delle istituzioni scolastiche che da parte delle aziende un’attenzione particolare sugli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza. Gli incidenti balzati alle cronache devono far riflettere su come sia necessario gestire nel modo più adeguato il Pcto svolto dalle studentesse e dagli studenti.

L’inesperienza lavorativa e la giovane età rappresentano certamente punti critici che non possono essere superati facilmente solo con una formazione generale e specifica effettuata prima dell’ingresso in azienda. È necessaria un’attenta analisi sia da parte dell’istituzione scolastica nello scegliere le aziende più adeguate e organizzate sia da parte delle aziende nella predisposizione delle adeguate misure cautelari, nonché in una costante opera di sorveglianza del giovane lavoratore, in particolare se questi viene inserito in reparti produttivi ad alto rischio.

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Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi della struttura ospitante dovrà ovviamente analizzare i rischi cui sono esposti le studentesse e gli studenti in Pcto, prevedendo di conseguenza le adeguate misure di prevenzione e protezione. Le già citate Linee di indirizzo redatte dal SiRVeSS a supporto degli istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) forniscono il fac-simile della Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in Pcto che può essere utilizzato per integrare il proprio documento di valutazione dei rischi.

La valutazione, oltre ai vari aspetti ben noti, dovrà tenere conto in particolare dello sviluppo psicofisico non ancora completo della studentessa o dello studente, della mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili e della loro limitata formazione e l’informazione e addestramento. È opportuno che questa integrazione del documento di valutazione dei rischi venga allegata alla convenzione stipulata con l’istituto scolastico. Infatti, prima dell’avvio dello studente in Pcto, l’istituto scolastico deve aver acquisito dalla struttura ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest’ultima intende assegnare alla studentessa o allo studente, nonché l’indicazione sulle misure di prevenzione collettive (tecniche, organizzative, procedurali) e individuali adottate e da adottare, per permettere la formulazione di un progetto formativo personalizzato e l’inserimento in sicurezza dello studente nel contesto aziendale.

 

 

 

 

 

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