Antincendio e ascensori: novità per le norme tecniche

La decisione di esecuzione (Ue) 2021/1220 modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2021/76

Antincendio e ascensori: novità per le norme tecniche con la pubblicazione della decisione di esecuzione (Ue) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021 sulla G.U.C.E. L del 27 luglio 2021, n. 267.

Il provvedimento modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2021/76 della Commissione del 26 gennaio 2021 (in G.U.C.E. L del 27 gennaio 2021, n. 27) relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.

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In particolare:

  • sono state soppresse le voci 9 e 10 dell'allegato I;
  • sono state inserite le voci 9-bis e 10-bis nell'allegato I.

Di seguito il testo coordinato della decisione di esecuzione (Ue) 2021/76 coordinata con le modifiche introdotte dalla decisione di esecuzione (Ue) 2021/1220. Le modifiche sono riportate in grassetto corsivo.

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Testo della decisione di esecuzione (Ue) 2021/76 della Commissione del 26 gennaio 2021 (in G.U.C.E. L del 27 gennaio 2021, n. 27) relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio coordinata con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/1220 della Commissione del 26 luglio 2021 (in G.U.C.E. L del 27 luglio 2021, n. 267)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251)., gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2) Con la decisione di esecuzione C(2016) 5884[3]Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio., la Commissione ha chiesto al CEN di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24)., come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione[5]Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 64)., per adeguarle al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto nonché la chiarezza di tali norme, procedendo tra l'altro alla redazione di un più preciso allegato ZA e all'introduzione di riferimenti normativi datati. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 81-20:2020 sui requisiti generali di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per il trasporto di persone e cose e della norma armonizzata EN 81-50:2020 relativa alle regole di progettazione, ai calcoli, alle verifiche e alle prove degli ascensori e dei componenti per ascensori. Con la revisione delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali.

(4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.

(5) Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6) Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014.

(8) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La suddetta comunicazione dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2016/C 293/64 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi fino al 27 luglio 2022 per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate figuranti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

ALLEGATO I

N. Riferimento della norma
1. EN 81-20:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

2. EN 81-21:2009+A1:2012

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti

3. EN 81-22:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 22: Ascensori elettrici inclinati

4. EN 81-28:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci

5. EN 81-50:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Verifiche e prove — Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

6. EN 81-58:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Controlli e prove — Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano

7. EN 81-70:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

EN 81-70:2003/A1:2004

8. EN 81-71:2005+A1:2006

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali

9. EN 81-72:2015

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio

9-bis.

EN 81-72:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio

10. EN 81-73:2016

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

10-bis. EN 81-73:2020

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio.

11. EN 81-77:2013

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci — Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche

12. EN 12016:2013

Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili — Immunità

13. EN 12385-3:2004+A1:2008

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione

14. EN 12385-5:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori EN 12385-5:2002/AC:2005

15. EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione

16. EN 13411-7:2006+A1:2008

Estremità per funi di acciaio — Sicurezza — Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo

 

ALLEGATO II

 

N. Riferimento della norma
1. EN 81-20:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone

2. EN 81-50:2014

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Verifiche e prove — Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori

 

Note   [ + ]

1. GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
2. Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).
3. Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
5. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 64).

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