Antincendio: i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi

Antincendio controllo e manutenzione
Nel decreto del ministero dell'Interno 1° settembre 2021, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ampio spazio alla formazione e alla qualificazione dei tecnici manutentori

Antincendio: i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi sono al centro del decreto del ministero dell'Interno 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021, n. 230.

In particolare:

  • nell'allegato 1 sono riportati i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • nell'allegato 2 sono, invece, dettati i criteri per la formazione e la conseguente qualificazione dei tecnici manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 1° settembre 2021; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 1° settembre 2021 

Criteri generali per il controllo e la manutenzione  degli  impianti,
attrezzature ed altri sistemi  di  sicurezza  antincendio,  ai  sensi
dell'articolo  46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)
(in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021, n. 230)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,

n.  966,  recante  «Disciplina  delle  tariffe,  delle  modalita'  di

pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre   1996,   n.   512,   recante

«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di

organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure

di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi

d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre

1996, n. 609.»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante  «Codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della

legge 6 luglio 2002, n. 137.»

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante  «Disposizioni

urgenti per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica

sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  31

maggio 2005, n. 89;

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11

della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro»  e  in  particolare  l'articolo  46,  comma  3,  che  prevede

l'adozione di uno o piu' decreti per la definizione, tra l'altro, dei

criteri diretti ad individuare metodi  di  controllo  e  manutenzione

degli impianti e delle attrezzature antincendio;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per  la

commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la

direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

«Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il  decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123  recante

«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione

delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a

disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n

151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,

n. 146 recante «Regolamento di esecuzione  del  regolamento  (UE)  n.

517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  che  abroga  il

regolamento (CE) n. 842/2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante

«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione

incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante

i «Criteri generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione

dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio

2008,   n.   37   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.

248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in

materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno

degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante

«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei

professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui

all'articolo 16 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  198

del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14  marzo  2012  recante

«Tariffe per l'attivita'  di  formazione  del  personale  addetto  ai

servizi di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;

Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,

recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di

protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'

soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192

del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'articolo 46, comma  3,

del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che  prevede

l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e

del lavoro concernenti  la  definizione,  tra  l'altro,  dei  criteri

diretti ad individuare  metodi  di  controllo  e  manutenzione  degli

impianti e delle attrezzature  antincendio,  sostituendo  le  vigenti

disposizioni in materia di cui al  richiamato  decreto  del  Ministro

dell'interno 10 marzo 1998;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,

n. 139;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  delle  direttive

(UE) 2006/123/CE e 2015/1535;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a  mantenere

in efficienza ed in  buono  stato,  impianti,  attrezzature  e  altri

sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona  fisica  in  possesso

dei requisiti  tecnico-professionali  di  cui  all'allegato  II,  che

costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di  valutazione  e

convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che

i   risultati   dell'apprendimento   conseguiti   da   una    persona

corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi  con

frequenza non superiore a quella  indicata  da  disposizioni,  norme,

specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare  la

completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature  e  altri

sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti  a  verificare,

nel tempo  che  intercorre  tra  due  controlli  periodici,  che  gli

impianti,  le  attrezzature  e  gli  altri   sistemi   di   sicurezza

antincendio  siano  nelle   normali   condizioni   operative,   siano

correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.  La

sorveglianza  puo'  essere  effettuata  dai  lavoratori   normalmente

presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

                               Art. 2

                        Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo  46,

comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9  aprile  2008,

n. 81, i criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli

impianti, delle attrezzature  e  degli  altri  sistemi  di  sicurezza

antincendio.

                               Art. 3

Controlli  e  manutenzione  degli  impianti  e   delle   attrezzature

                             antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti,  le

attrezzature e  gli  altri  sistemi  di  sicurezza  antincendio  sono

eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni  legislative  e

regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in  accordo  alle

norme tecniche applicabili  emanate  dagli  organismi  di  normazione

nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante

e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I,  che

costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'applicazione della  normazione  tecnica  volontaria,  come  le

norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di  conformita',

ma rimane volontaria e non obbligatoria, a  meno  che  non  sia  resa

cogente da altre disposizioni.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi  di  cui  al  comma  1,

anche attraverso il modello  di  organizzazione  e  gestione  di  cui

all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

                               Art. 4

               Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le

attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti

da tecnici manutentori qualificati.

2. Le modalita' di  qualificazione  del  tecnico  manutentore  sono

stabilite nell'Allegato II  del  presente  decreto,  che  costituisce

parte integrante del presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli  impianti,

attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e'  valida  su

tutto il territorio nazionale.

 

                               Art. 5

                             Abrogazioni

1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono

abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato

VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  un  anno  dopo  la  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Allegati

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