Antincendio: la nuova regola tecnica per campeggi e villaggi turistici

Antincendio campeggi e villaggi turistic
Il decreto del ministero dell'Interno 2 luglio 2019, che ha modificato il decreto 28 febbraio 2014, si applica alle strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Novità per la regola tecnica antincendio per campeggi e villaggi turistici. È quanto dispone il decreto del ministero dell'Interno 2 luglio 2019 «Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone» (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162).

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Nell'allegato al decreto vengono:

  • distinte le attività di nuova costruzione da quelle già esistenti;
  • categorizzate le attività ai fini antincendio;
  • indicate le misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.

Di seguito il testo integrale del D.M. 2 luglio 2019. A breve approfondimenti su Ambiente&Sicurezza e sulla Banca Dati degli articoli on-line.

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Decreto del ministero dell'Interno 2 luglio 2019 

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di
prevenzione  incendi  per  la   progettazione,   la   costruzione   e
l'esercizio  delle  strutture  turistico-ricettive  in  aria   aperta
(campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.)   con   capacita'   ricettiva
superiore a 400 persone. (19A04572) 

in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139  recante  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in

particolare l'articolo 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151  concernente  il  «Regolamento  recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

le «Disposizioni  relative  alle  modalita'  di  presentazione  delle

istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla

documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del  28  febbraio  2014,

recante  la  «Regola  tecnica   di   prevenzione   incendi   per   la

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico

- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici,  ecc.)  con

capacita'  ricettiva  superiore  a  400  persone»,  pubblicato  nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014;

Ritenuto  necessario  aggiornare  la  vigente  regola  tecnica   di

prevenzione incendi sulla  base  degli  aggiornamenti  normativi  nel

frattempo intervenuti nonche'  porre  rimedio  ad  alcune  criticita'

applicative segnalate dalle associazioni di categoria,  relativamente

agli aspetti correlati all'individuazione  degli  addetti  incaricati

della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili;

Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita'  delle  modifiche

apportate, di sostituire  integralmente  l'allegato  al  decreto  del

Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche  per  favorire  una

piu' immediata lettura del testo;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di  cui  all'articolo  21  del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

 

Decreta:

                               Art. 1 

Modifiche alla regola tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al

  decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

 

1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del

presente decreto, che  modifica  la  regola  tecnica  di  prevenzione

incendi per la progettazione, la costruzione  e  l'  esercizio  delle

strutture turistico - ricettive in aria  aperta  (campeggi,  villaggi

turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400  persone  di

cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

2. L'allegato  1  di  cui  al  comma  1  sostituisce  integralmente

l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

 

                               Art. 2 

 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014

1.  Ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni   previste

all'articolo  6,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro

dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4»  e'  sostituito

da «B.4.2».

 

                               Art. 3 

                  Disposizioni transitorie e finali 

1. Per le attivita' in regola  con  gli  adempimenti  previsti  dal

decreto del Ministro dell'interno del 28  febbraio  2014  ovvero  che

abbiano  pianificato  interventi  di  adeguamento  alle  disposizioni

contenute nel  citato  decreto,  il  presente  decreto  non  comporta

adempimenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica

italiana.

                                                           Allegato 1 

                                                (Articolo 1, comma 1)

Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,

  costruzione ed esercizio  delle  strutture  turistico-ricettive  in

  aria  aperta  quali  campeggi,  villaggi  turistici  e  simili  con

  capacita' ricettiva superiore a 400 persone 

                                                (articolo 3, comma 1) 

                              Titolo I 
DISPOSIZIONI RELATIVE  ALLE  STRUTTURE  TURISTICO-RICETTIVE  IN  ARIA
APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI  TURISTICI  E  SIMILI  CON  CAPACITA'
                  RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE 

1. - Generalita' 

1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si

rimanda al  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,

recante  i  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli  grafici  di

prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della

Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente

titolo I si definiscono:

a. Unita' abitative fisse: unita' abitative non  immediatamente

mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet,  case  mobili,

ecc.).

b. Unita' abitative prontamente  rimovibili:  unita'  abitative

immediatamente mobili o rapidamente  smobilitabili  (tende,  caravan,

camper, ecc.).

c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento  ricettivo  (anche

esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze

o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di  emergenza  in

grado di contenere tutti gli  utenti  della  struttura  (densita'  di

affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di  sicurezza  possono

essere costituite anche da aree attrezzate per  lo  sport  (campi  di

calcio, calcetto, tennis, ecc.).

d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo,  all'aperto,

opportunamente allestito dal gestore per  la  cottura  dei  cibi  con

barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.

e. Capacita'  ricettiva:  numero  delle  persone  che  possono

essere ospitate in  una  struttura  turistico  -  ricettiva  in  aria

aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la

sistemazione   delle   unita'   abitative   prontamente    rimovibili

considerando la presenza di 4  ospiti  per  ogni  piazzola  oltre  al

numero di persone ospitate nelle unita' abitative  fisse,  ovvero  il

numero di  persone  indicato  nell'autorizzazione  amministrativa  ad

esercire.

f. Area di insediamento ricettivo: area composta  dall'insieme

delle zone destinate all'insediamento delle  unita'  abitative  e  di

servizio  e  zone  di  pertinenza,  opportunamente   delimitata   e/o

recintata con staccionate e simili.

g. Piazzola: area destinata all'installazione  di  una  unita'

abitativa con relative pertinenze e  accessori  (veranda,  tendalino,

ecc.). La superficie  e'  determinata  dal  gestore  della  struttura

ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.

h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al  massimo  su

due file.

i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.

1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio  specifico,  salvo

quanto  diversamente  previsto  nella  presente  regola  tecnica,  si

applicano le specifiche disposizioni di  prevenzione  incendi  o,  in

mancanza di esse, i criteri tecnici generali di  prevenzione  incendi

di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - Classificazione

In base alla loro capacita' ricettiva le  strutture  turistico  -

ricettive in aria aperta si dividono in:

tipo 1: strutture con capacita' ricettiva sino  a  400  persone

(non rientranti nell'ambito di  applicazione  della  presente  regola

tecnica);

tipo 2: strutture con capacita' ricettiva compresa  fra  401  e

3.000 persone;

tipo 3: strutture con capacita'  ricettiva  superiore  a  3.000

persone.

                               Capo I 
                   Attivita' di nuova costruzione 

2. Ubicazione 

2.1 - Distanze di sicurezza

Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria  aperta

devono essere ubicate  nel  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza,

stabilite  dalle  disposizioni  vigenti,  da  altre   attivita'   che

comportino rischi di esplosione od  incendio.  Ai  fini  del  calcolo

della distanza, tali aree sono da intendersi come  zone  soggette  ad

affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare

rispetto alle strutture fisse e alle unita' abitative,  anche  se  di

tipo mobile presenti nell'insediamento.

In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa,  ecc.  le

aree da adibire a strutture ricettive in aria  aperta  devono  essere

opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza  pari

a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle  caratteristiche

della vegetazione.

Tabella 1 - Distanze di protezione 

Tipo di vegetazione

Distanze* (m)

Pascolo cespugliato

10

Macchia bassa/media

15

Macchia alta/sterpi

20

Bosco diradato

20

Bosco non diradato/pinete

30

 

(*) le distanze sono riferite rispetto alle unita' abitative  e  alle

strutture fisse

La tipologia di vegetazione,  ove  presente,  deve  risultare  da

apposita attestazione.

Le fasce  di  protezione  devono  essere  costituite  da  terreno

completamente privo di  vegetazione  (od  opportunamente  diserbato).

Nella larghezza delle fasce potranno  essere  comprese  strade,  aree

sportive, ecc.

2.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta  devono  essere

permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.  Per

consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del  fuoco,

gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti  devono  avere  i

seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10 %;

resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse

anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli  automezzi  devono  poter   raggiungere   almeno   l'ingresso

dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di  sicurezza  nonche'

il parcheggio  ospiti  all'esterno.  Per  le  strutture  turistico  -

ricettive  in  aria  aperta  di  tipo  3  deve  essere  possibile  la

percorrenza   della   viabilita'    principale    interna    all'area

dell'insediamento ricettivo.

2.3 - Sistemazione interna

Nelle aree  dell'insediamento  ricettivo  destinate  a  campeggio

devono  essere  chiaramente  indicate  le  piazzole  per  le   unita'

abitative fisse e/o prontamente rimovibili.

La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in  modo

da limitare la propagazione degli incendi.

In particolare, la distribuzione  interna  dovra'  rispondere  ai

seguenti requisiti:

ogni  blocco  puo'  essere  costituito   al   massimo   da   30

camper/caravan oppure da 60 tende;

ogni  isola  puo'  essere   costituita   al   massimo   da   10

camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche  isole  miste

con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;

tra i vari blocchi  deve  essere  lasciata  un'area  libera  di

larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper  o

le tende (ad esclusione dei tiranti);

tra le varie isole  deve  essere  lasciata  un'area  libera  di

larghezza pari a 6 m.

Ai fini della distribuzione interna le unita'  abitative  fisse

sono equiparate ai camper/caravan.

Inoltre vengono prescritte  le  seguenti  ulteriori  misure  di

sicurezza:

il punto fuoco dovra' essere  previsto  in  area  completamente

diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0  m  intorno  al  suo

perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o

da strutture  fisse  realizzate  con  materiali  combustibili  dovra'

essere di almeno 10 m.

l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle

unita' abitative e dalle  aree  boscate.  Di  norma  dovranno  essere

tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari  ad  almeno

quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unita' abitative  fisse

e/o mobili la distanza minima dovra' essere non inferiore a 5 m.

3. Caratteristiche costruttive 

3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture

Per le strutture fisse a servizio  dell'attivita',  ad  eccezione

delle unita' abitative fisse realizzate con materiali  e/o  strutture

combustibili,  salvo  quanto  diversamente  previsto  nella  presente

regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del

Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 

4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza

Da ogni unita' abitativa deve essere possibile raggiungere l'area

di  sicurezza  attraverso  un   sistema   organizzato   di   percorsi

opportunamente indicati.

In presenza di recinzione dell'area  dell'insediamento  ricettivo

devono essere  previsti  almeno  2  varchi  di  uscita  in  posizione

ragionevolmente contrapposta, con  barriere  ovvero  cancelli  aventi

possibilita' di apertura dall'interno. I  varchi,  di  larghezza  non

inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacita' di

deflusso non superiore a 250 persone/modulo.

Per strutture ricettive in aria aperta di tipo  3  devono  essere

previsti almeno 3 varchi di uscita.

Uno dei varchi puo' coincidere con l'accesso  carrabile  all'area

ricettiva a condizione che  il  cancello  di  chiusura  sia  apribile

dall'interno.

5. Attivita' accessorie 

5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto

Nell'area della struttura turistico - ricettiva in  aria  aperta,

e' consentita la presenza di locali isolati destinati a  deposito  di

materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre

strutture di servizio dell'attivita', la  separazione  deve  avvenire

tramite strutture resistenti al  fuoco  del  tipo  almeno  REI/EI  60

ovvero compatibili con il  carico  d'incendio  ivi  presente.  Per  i

locali al chiuso con carico d'incendio  specifico  superiore  ai  450

MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed

allarme di incendio. La ventilazione  naturale  di  detti  locali  al

chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.

In prossimita' dell'accesso al locale deve essere  installato  un

estintore di capacita' estinguente pari ad almeno 34A 113 B.

I  depositi  di  sostanze  combustibili  (attrezzature,  legname,

imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere  distanti  almeno

10 m dalle unita'  abitative  ed  aree  di  ritrovo.  Possono  essere

previste distanze inferiori qualora l'area di deposito  sia  protetta

da impianto idrico antincendio.

Anche  per  il  deposito  rifiuti  solidi  urbani  e/o   raccolta

differenziata  dovranno  essere  previste  le  medesime  distanze  di

sicurezza.

5.2 - Depositi di sostanze infiammabili

I  depositi  fissi  di  gas  combustibili  devono  rispondere  ai

requisiti previsti dal decreto del Ministro  dell'interno  14  maggio

2004, recante l'«Approvazione della  regola  tecnica  di  prevenzione

incendi per l'installazione e l'esercizio  dei  depositi  di  gas  di

petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³»,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  120

del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza

di sicurezza che l'area a campeggio e'  da  considerare  soggetta  ad

affollamento di persone.

A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria  aperta,

qualora necessario, deve  essere  previsto  almeno  un  deposito  per

recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in  cui  custodire

eventuali bombole affidate  al  gestore  dagli  utenti.  Il  deposito

dovra' essere realizzato in conformita' alle vigenti disposizioni  in

materia di prevenzione incendi.

5.3 - Parcheggi all'aperto

Le   aree   di   parcheggio   degli   ospiti   interne   all'area

dell'insediamento ricettivo  devono  essere  realizzate  su  piazzali

privi  di  vegetazione  secca  e   con   una   fascia   di   rispetto

opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata

in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di  tale

distanza, questa potra' essere inferiore, fino alla meta'  di  quella

stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio  e'  protetta  da  un

impianto idrico antincendio.

5.4 - Punti fuoco

I punti  fuoco  devono  essere  muniti  di  opportune  protezioni

laterali  incombustibili  ovvero  di  pavimento   incombustibile   di

profondita' non inferiore di 2 m  rispetto  al  perimetro  del  piano

cottura.

In prossimita' di  ognuno  di  essi,  dovra'  essere  posizionato

almeno un estintore con capacita' estinguente non inferiore  a  34  A

113B.

6. Servizi tecnologici 

6.1 - Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere  realizzati  in  conformita'

alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio   o   di

esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di  propagazione

degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere

compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che  un  eventuale  guasto  non

provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati  in  posizioni

ben visibili, facilmente  accessibili,  manovrabili  in  sicurezza  e

devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,  in

particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate  durante

i  periodi  di  oscurita'.  In  caso  di  interruzione   dell'energia

elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in  grado

di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade  e  i  vialetti  da

utilizzare per l'esodo, nonche' dell'area di sicurezza e  della  zona

parcheggio esterno. Sono ammesse singole  lampade  con  alimentazione

autonoma.

I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre  di  impianti   di

sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  deve  essere

attestata con le procedure previste dalle disposizioni  regolamentari

vigenti. L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad

interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme

e illuminazione e ad  interruzione  media  (≤ 15  s)  per  l'impianto

idrico antincendio.

Nelle   aree   a   campeggio   l'alimentazione    di    sicurezza

dell'illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15 s).

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere  di  tipo

automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.

L'autonomia  dell'alimentazione  di  sicurezza  deve  consentire   lo

svolgimento in sicurezza del soccorso  e  dello  spegnimento  per  il

tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per

ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: trenta minuti;

illuminazione di sicurezza: un'ora;

impianti idrici antincendio: un'ora.

7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono  essere

realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle  vigenti

norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di

estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo  uniforme

nell'area  da  proteggere;  devono  essere   ubicati   in   posizione

facilmente accessibile e visibile in modo che  la  distanza  che  una

persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli

estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita'

estinguente minima 34A 113B.

7.2 - Rete di idranti antincendio

L'area di insediamento delle strutture turistico -  ricettive  in

aria  aperta  deve  essere  dotata  di  apposita  rete   di   idranti

antincendio progettata,  installata,  collaudata  e  gestita  secondo

regola d'arte ed in conformita' alle direttive di cui al decreto  del

Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri  per

il dimensionamento dell'impianto sono cosi' definiti:

tipo 2 =  livello  di  pericolosita'  2,  con  installati  solo

idranti a muro o naspi;

tipo 3 =  livello  di  pericolosita'  2,  con  installati  solo

idranti soprasuolo.

L'alimentazione  idrica  deve  essere  almeno  di  tipo   singolo

superiore, come  definita  dalla  UNI  EN  12845,  per  le  attivita'

ricettive di tipo 3.

8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 

8.1 - Generalita'

Nelle zone o aree in cui e' prevista l'installazione di  impianto

fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi,  questo

deve  essere  progettato,  installato,  collaudato   e   gestito   in

conformita' alla regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di

cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.

L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del

tipo a pulsante  manuale  opportunamente  distribuiti  ed  ubicati  a

distanza reciproca non superiore a 80 m.

8.2 - Caratteristiche

La segnalazione di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei

rivelatori o pulsanti deve determinare  una  segnalazione  ottica  ed

acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le

ore  di  attivita'.  L'impianto  di   rivelazione   deve   consentire

l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in

posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 - Sistema di allarme

L'area dell'insediamento  ricettivo  deve  essere  munita  di  un

sistema di allarme acustico in grado di avvertire  gli  ospiti  e  il

personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di  incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e  ubicazione  tali

da poter segnalare il pericolo a tutti gli  utenti.  Il  comando  del

funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto  in

ambiente  presidiato,  sotto  il  continuo  controllo  del  personale

preposto; puo'  essere  previsto  un  secondo  comando  centralizzato

ubicato in  un  locale  distinto  dal  precedente  che  non  presenti

particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto

fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme

deve funzionare automaticamente.  Il  funzionamento  del  sistema  di

allarme deve essere  garantito  anche  in  assenza  di  alimentazione

elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3  il  sistema  di

allarme deve essere integrato da un  sistema  di  diffusione  sonora,

anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo

di dare avvio alle  procedure  di  emergenza  nonche'  alle  connesse

operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme  devono  essere

opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9. Segnaletica di sicurezza 

Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente

finalizzata  alla  sicurezza   antincendio,   conforme   al   decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

i percorsi e le uscite di esodo;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

il divieto di accendere  fuochi  in  prossimita'  delle  unita'

abitative;

i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

i punti di intercettazione del gas;

i pulsanti manuali di allarme.

10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai

criteri contenuti nei decreti emanati a norma  dell'articolo  46  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10.1 - Generalita'

Il responsabile  dell'attivita'  deve  provvedere  affinche'  nel

corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza,

ed in particolare che:

sui percorsi e vie  di  uscita  non  siano  collocati  ostacoli

(depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che  possano

intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione  dei  mezzi

riducendo la larghezza o che costituiscano  rischio  di  propagazione

dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza  in  occasione

di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti  antincendio,

siano  eseguite   tempestivamente   le   eventuali   manutenzioni   o

sostituzioni necessarie;

siano  mantenuti  costantemente  in  efficienza  gli   impianti

elettrici in conformita'  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme;

stessa efficienza dovra' essere sempre  garantita  per  gli  impianti

tecnici;

siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con

pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso  e

vegetazione secca.

10.2 - Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti  facilmente,

con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella  mobile  a

condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata  deve  essere  chiaramente  indicata,  a

fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia

possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali  quello  di  soccorso  dei

Vigili del fuoco, deve  essere  chiaramente  riportato  sugli  avvisi

interni inerenti la sicurezza.

10.3 - Addestramento del personale

Il responsabile dell'attivita', sulla base del piano di sicurezza

predisposto,  dovra'  provvedere  in  particolare  ad  una   adeguata

formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi  disponibili

per le  operazioni  di  primo  intervento  sia  sull'azionamento  del

sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate  al  personale

ed impartite anche in forma scritta.

Tenendo conto delle condizioni di esercizio,  il  personale  deve

essere chiamato a  partecipare  almeno  una  volta  nel  corso  della

stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso  dei  mezzi

di soccorso, di  allarme  e  di  chiamata  di  soccorso,  nonche'  ad

esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una  volta  a  stagione)

sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato

deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel  piano  di  emergenza  ad

iniziare dagli allarmi;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti  gli  utenti

dell'attivita' ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Il  personale  incaricato   dell'attuazione   delle   misure   di

prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione   dell'emergenza

deve essere in possesso dell'attestato di idoneita'  tecnica  di  cui

all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

10.4 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  e  tenere

aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente

normativa.

Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per

documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti

portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.

10.5 - Istruzioni di sicurezza

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene

in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e

degli utenti in caso di sinistro ed in  particolare  una  planimetria

dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

le vie di circolazione ed il  percorso  di  evacuazione  con  i

relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;

i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;

i dispositivi di arresto degli impianti  di  distribuzione  del

gas e dell'elettricita';

i divieti da osservare da parte degli utenti.

10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti

Nel regolamento fornito all'ospite  oltre  alle  informazioni  di

carattere generale e di funzionamento della struttura con i  relativi

servizi, un'apposita sezione  deve  essere  dedicata  alla  sicurezza

antincendio che, in particolare, deve ricordare:

la  limitazione  del  quantitativo  massimo   complessivo   dei

recipienti portatili di gpl (max 30 kg);

il comportamento da tenere in caso di emergenza;

l'indicazione delle zone in cui e' vietato fumare;

il  divieto  di  utilizzare  candele  o  fornelli  a  gas   per

l'illuminazione, nonche' le  precauzioni  da  adottare  nell'utilizzo

delle fonti di calore per la cottura dei cibi.

Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere  redatte  in

altre lingue, tenendo conto della provenienza degli  ospiti  abituali

della struttura ricettiva.

Oltre  al  regolamento  dovra'  essere  fornita  al  cliente  una

planimetria semplificativa della struttura  con  l'indicazione  delle

vie di uscita  e  dei  primi  comportamenti  da  tenere  in  caso  di

emergenza, ivi compreso le modalita' di allertamento della  direzione

della struttura ricettiva.

                               Capo II 
                         Attivita' esistenti 

11. Caratteristiche dell'area 

11.1 - Distanze di sicurezza

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.

11.2 - Accesso all'area

Le strutture turistico - ricettive in aria aperta  devono  essere

permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.

Gli automezzi devono poter raggiungere  almeno  l'ingresso  della

struttura  ricettiva  e  comunque  l'area  di  sicurezza  nonche'  il

parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo

3 deve essere possibile la percorrenza  della  viabilita'  principale

all'interno dell'area.

11.3 - Sistemazione interna

Deve  essere  rispettato  quanto  previsto  al  punto   2.3,   ad

esclusione del terzo capoverso.

12. Caratteristiche costruttive 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.

13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. Attivita' accessorie 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. Servizi tecnologici 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.

16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. Segnaletica di sicurezza 

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.

                              Titolo II 
METODO  PROPORZIONALE  DELLA  CATEGORIZZAZIONE  SOSTANZIALE  AI  FINI
ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO  -  RICETTIVE  IN  ARIA
APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI  E  SIMILI,  CON
             CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE 

 

Generalita' 

Ai fini dei termini, definizioni e  tolleranze  dimensionali  del

presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto  1.1  del

Titolo I, limitatamente alle lettere a),  b),  d),  e),  f),  nonche'

quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo  del  presente  Titolo  e'  la  definizione  di  misure  di

sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali

ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilita' funzionale e  di

contesto dell'insediamento.

La proporzionalita' delle misure di sicurezza viene  ottenuta  in

due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A  e  B  del  presente

Titolo:

parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai  fini

antincendio;

parte B - definizione delle misure di sicurezza  per  le  varie

categorie di insediamento.

La parte A definisce le modalita' per  determinare  la  categoria

degli  insediamenti  ricettivi  ai  fini  antincendio  attraverso  il

riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo  di

scenari precodificato, definiti e differenziati in base  ai  seguenti

tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto insediativo: aspetto che permette di  tenere  conto

del livello di interdipendenza tra  attivita'  ricettiva  e  ambiente

esterno, nonche' della presenza di elementi di separazione  parafuoco

tra  insediamento  ricettivo  ed  elementi  esterni  che  evitano  la

propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) tipologia di habitat insediativo: aspetto  che  consente  di

connotare la tipologia di scenario incidentale  di  riferimento,  che

potrebbe  essere  necessario   fronteggiare,   attraverso   l'analisi

congiunta dei seguenti elementi:

a) tipologia dell'habitat naturale;

b) tipologia dell'habitat antropico;

c) presenza di punti di criticita' specifica.

3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente

di  tenere  conto  dei  fattori  che  concorrono  a  determinare   le

possibilita' e la modalita' di risposta interna per  fronteggiare  lo

scenario emergenziale di riferimento,  mediante  l'analisi  congiunta

dei seguenti elementi:

a)   raggiungibilita'   dell'insediamento   da   parte    dei

soccorritori esterni;

b) livello di accessibilita' all'insediamento  da  parte  dei

soccorritori esterni;

c) configurazione distributiva  del  sistema  viario  interno

all'insediamento;

d) estensione dell'insediamento.

La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle

varie categorie antincendio determinate nella parte A.

Lo schema che segue sintetizza la procedura.

    Schema 1 : schema a blocchi della procedura 

 

 

 

                              
                      Parte A 
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai  fini
                             antincendio 

A.1. Analisi del contesto insediativo 

Un insediamento ricettivo si  considera  non  interdipendente  (o

isolato) se tutto il suo  perimetro  e'  separato  dal  contesto  con

elementi parafuoco di caratteristiche  pari  a  quelle  definite  nel

prospetto A.1.

Viceversa, l'assenza  di  elementi  di  separazione  perimetrale,

anche in  una  sola  porzione  del  perimetro,  porta  a  considerare

l'insediamento come interdipendente con il contesto.

Le condizioni di interdipendenza  definiscono  la  necessita'  di

attuare specifiche misure di coordinamento  con  i  soggetti  esterni

interessati. Tali misure sono definite nella parte B.

Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad  aree  con

vegetazione 

Tipo di vegetazione

Larghezza fascia parafuoco(1) [m]

Terreno piano(2)

Terreno in pendenza(2)

Zone(3)

1e2

Zona(3)

3

Zone(3)

4,5,6,7

Zone(3)

8e9

Zone(3)

1e2

Zona(3)

3

Zone(3)

4,5,6,7

Zona(3)

8e9

Pascolo cespugliato

3

4

5

7

5

7

8

10

Macchia bassa/media

6

7

8

10

8

10

12

14

Macchia alta/sterpi

13

14

15

17

14

16

18

20

Bosco diradato

13

14

15

17

14

16

18

20

Bosco non diradato/pinete

16

18

20

22

21

23

25

27

si possono considerare elementi parafuoco anche dislivelli a strapiomdo (con angolo di inclinazione superiore a 75°) di altezza almeno pari a 18 m privi di vegetazione

 

(1) si intende fascia parafuoco un terreno privo di vegetazione atta a propagare l’incendio per via radente o di chioma ovvero specchi d’acqua.

(2) si considerano in terreno piano le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

(3) zone definite dalle NTC vigenti - zonazione regionale per la determinazione di parametri relativi all’azione del vento.

L'interdipendenza  dell'insediamento  con   il   contesto   viene

codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza

non prevede alcun codice.

 

A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo 

 

A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti

La presenza di elementi di  suddivisione  aventi  caratteristiche

almeno  pari  a  quelle  indicate  nel  Prospetto  A.2  consente   di

distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte  nella

loro continuita' e di  suddividere  la  superficie  dell'insediamento

ricettivo in comparti.

 Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione 

Tipologia elemento di suddivisione

Descrizione

Valore del parametro geometrico di riferimento

Fasce libere

Spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza Lf almeno pari a quanto riportato nella terza colonna

Lf = 3 m

Specchi d’acqua

Specchi d’acqua di larghezza La almeno pari a quanto riportato nella terza colonna

La =1.5m

Dislivelli

Dislivelli a strapiombo di altezza Hd almeno pari a quanto riportato nella terza colonna

Hd = 2 m

 

A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee

Ogni comparto dell'insediamento ricettivo puo' presentare  una  o

piu' zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.

Le zone omogenee del comparto sono individuate  e  caratterizzate

con riferimento ai seguenti fattori connotativi:

a)  habitat  antropico  caratteristico  (unita'   abitativa   o

tipologia  di  utilizzazione   dell'area)   e   sue   caratteristiche

distributive rispetto alla propagabilita' dell'incendio tra  elementi

contigui;

b) habitat naturale,  riferito  alla  vegetazione  e  alle  sue

caratteristiche di predisposizione all'innesco  e  alla  propagazione

dell'evento avverso.

Per  ogni  zona  omogenea  dei  comparti  destinati  ad  area   a

campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale

parametro e' definito dal Prospetto A.3 in  funzione  dell'areale  di

pertinenza  assegnato  all'unita'  abitativa  di  riferimento,  ossia

dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona  omogenea

per il numero massimo di unita' abitative previste per tale zona.

Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un

indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e

della predisposizione alla  propagazione  per  contiguita'  antropica

all'interno della zona omogenea.

 Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo 

 

(1) Su.a. = superficie lorda dell’unità abitativa; p = perimetro del rettangolo che inscrive l’unità abitativa

Per le zone miste (1) la definizione del  tasso  di  sfruttamento

ricettivo  va  riferita  alla  condizione  peggiore  degli   elementi

antropici o di antropizzazione presenti.

Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione

del tipo di vegetazione presente nella zona. In  particolare  vengono

distinti i seguenti due habitat naturali:

habitat   con   assente   o   limitata   predisposizione   alla

propagazione di chioma;

habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.

Per ogni zona omogenea  dell'insediamento  vengono  codificati  i

corrispondenti scenari incidentali  associati  alle  combinazioni  di

habitat  antropico  e  naturale  secondo  i  criteri  riportati   nel

prospetto A.4.

Prospetto A.4 - Associazione di codice  e  tipologia  dello  scenario

incidentale  di  riferimento  in   funzione   delle   caratteristiche

dell'habitat di zona 

Habitat di zona

Codice e corrispondente tipologia dello scenario incidentale

Habitat antropico

Habitat naturale

Habitat con predisposizione alla propagabilità di chioma

Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale

No

A -Antropico

Aree distributive e piazzali

Aree ricreative e sportive

Aree di servizio e accessorie

Aree di parcheggio

Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio

Aree a campeggio caratterizzate da un tasso di sfruttamento ricettivo fino ad 1⁄4 del limite moderato di cui al prospetto A.3.

Si

B - Boschivo

Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo moderato o normale

Si

C - Combinato

Aree distributive e piazzali

Aree ricreative e sportive

Aree di servizio e accessorie

Aree di parcheggio

Aree di servizio accessorie e funzionali al campeggio

Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo

No

D - Densità antropica elevata

Aree a campeggio con tasso di sfruttamento ricettivo intensivo

Si

E -Estremo

 

A.2.3 - Caratterizzazione criticita' specifiche

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono  essere  presenti

zone, aree o locali destinate a servizi di  supporto  quali  piazzole

rifiuti,  locali  tecnologici,  zone  e/o  locali  di  stoccaggio  di

sostanze pericolose a servizio  delle  attivita',  che  costituiscono

elementi di  criticita'  specifica  che  devono  essere  gestiti  nel

rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4  -  Identificazione  attivita'  aree  e  locali  a  rischio

specifico

Nell'ambito dell'insediamento ricettivo  vengono  identificate  e

localizzate le attivita', le aree e/o i locali  a  rischio  specifico

regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.

 

A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out 

 

Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilita' e

modalita'  di  risposta  interna   per   fronteggiare   lo   scenario

incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene  effettuata  definendo  un  indice  di

vulnerabilita' funzionale dell'insediamento dipendente  dai  seguenti

fattori:

a) disponibilita'  dell'assistenza  da  parte  di  soccorritori

esterni,  in  termini  di  raggiungibilita'   e   di   accessibilita'

all'insediamento;

b)  presenza  di   lay-out   favorevole   alla   praticabilita'

dell'intervento;

c) estensione massima dei comparti;

d) capacita' ricettiva dell'insediamento.

A.3.1 - Vulnerabilita' funzionale dell'insediamento

Il livello  di  vulnerabilita'  funzionale  dell'insediamento  e'

definito dal Prospetto A.5.

Prospetto A.5 - Livello vulnerabilita' funzionale dell'insediamento

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile (con mezzi di portata fino a 35 q) di larghezza almeno pari a 3m

Estensione massima dei comparti o capacità ricettiva dell’insediamento

Raggiungibilità dell’insediamento da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 minuti

Si1

No

Insediamento con accessibilità multipla indipendente2

Insediamento con accesso singolo

Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)

superficie comparto ≤ 3000 m2 oppure capacità ric. ≤ 3000 persone

1

1

3

superficie comparto > 3000 m2 oppure capacità ric. > 3000 persone

1

2

3

Organizzazione a pettine o mista

superficie comparto ≤ 2000 m2 oppure capacità ric. ≤ 3000 persone

2

2

4

superficie comparto > 2000 m2 oppure capacità ric. > 3000 persone

2

3

4

Altri casi

3

4

 

 

 

Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa  dei  vari

livelli di vulnerabilita' funzionale riportati nel Prospetto A.5.

Prospetto  A.6  - Significato  operativo  dei  vari  livelli   di

vulnerabilita' funzionale

 

Livello di vulnerabilità funzionale

Tipologia di risposta associata

Descrizione

1

prontamente assistibile

ubicazione e lay-out che consentono all’organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni

2

assistibile

ubicazione e lay-out che consentono all’organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell’evento

3

autogestita

ubicazione e lay-out che:
non consentono all’organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell’evento
non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l’evento

4

autogestita gravosa

gravosa ubicazione e lay-out che:
non consentono all’organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell’evento
comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l’evento

 

A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio 

 

La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai

fini antincendio dell'insediamento ricettivo e'  espressa  attraverso

un codice alfanumerico composto da:

una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario

incidentale di riferimento piu' gravoso presente, definito secondo  i

criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da  A

ad E la gravosita' degli scenari;

un numero da 1 a 4: indicativo del  livello  di  vulnerabilita'

funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;

un   eventuale    asterisco:    la    cui    presenza    indica

l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri  di  cui

al precedente punto A.1.

 

A3; B1*; C2; D2*; E4

 

Figura 1. Esempi  di  codici  di  categorizzazione  dell'insediamento

ricettivo ai fini antincendio

 

                               Parte B 
   Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio

 

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di  impedire  il  generarsi

dello scenario emergenziale potenziale e di  definire  le  condizioni

necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento  avverso

qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali   misure   sono   definite   in   modo    proporzionato    e

contestualizzato alla  situazione  della  realta'  esaminata  facendo

riferimento alla categoria  antincendio  dell'insediamento  ricettivo

definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella  Parte

A.

Le misure  di  sicurezza  vengono  distinte  con  riferimento  ai

seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;

2. precauzioni;

3. comunicazioni;

4. allontanamento;

5. contrasto.

Per le attivita', le  aree  e/o  i  locali  a  rischio  specifico

regolamentate  da  disposizioni  di  prevenzione  incendi  (strutture

ricettive turistico - alberghiere, locali  di  trattenimento  e/o  di

pubblico  spettacolo,  attivita'  commerciali,  autorimesse,   gruppi

elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si

applicano  le  specifiche  disposizioni  in  materia  di  prevenzione

incendi.

 

B.1. - Organizzazione generale 

 

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per    gli    insediamenti    ricettivi    classificabili    come

interdipendenti  con  il  contesto  (codificati  con  asterisco)   e'

necessario un raccordo con i soggetti  esterni  gestori  degli  spazi

contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.)  per

definire le modalita' di pronto  coordinamento  delle  operazioni  di

emergenza  in  caso   di   incendio   all'interno   e/o   all'esterno

dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure  di

coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa

Possono essere considerate zone di sicurezza  relativa  tutte  le

aree che,  rispetto  ad  un'area  potenzialmente  interessata  da  un

incendio:

a) sono separate  da  elementi  parafuoco  (come  definiti  nel

prospetto A.1)

b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza  che

nell'allontanamento    venga    attraversata    l'area    interessata

dall'incendio;

c)  presentano  complessivamente   dimensioni   sufficienti   a

contenere le persone  presenti  nell'insediamento,  considerando  una

densita' massima di affollamento pari a 2 persone/mq.

Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo  e/o

esterne in prossimita' allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il servizio di  sicurezza  interno  e'  l'insieme  delle  persone

preposte alla lotta antincendio e gestione delle  emergenze  in  caso

d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti  del  servizio,

coerentemente con  la  valutazione  dei  rischi  di  cui  al  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a  coprire  sia

le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.

Il personale deve essere adeguatamente formato e  addestrato  con

particolare riferimento agli  interventi  necessari  per  gestire  le

varie  tipologie  di   scenari   emergenziali   potenziali   presenti

all'interno dell'insediamento.  Tenendo  conto  delle  condizioni  di

esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una

volta nel corso del periodo di apertura a riunioni  di  addestramento

sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso,

nonche' ad esercitazioni antincendio (da  tenersi  almeno  una  volta

all'anno)  sulla  base  di  un  piano  di  emergenza   opportunamente

predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale

indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

applicare le istruzioni contenute nel piano di  emergenza,  con

particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed  allarmi  da

attivare ;

contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti  gli  utenti

dell'attivita' ricettiva;

utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;

collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  a  realizzare  e  a

mantenere  costantemente  aggiornato   l'insieme   delle   mappe   di

caratterizzazione antincendio dell'insediamento,  che  consentono  di

identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

contesto;

accessibilita';

viabilita' interna;

distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;

mappa  dei  comparti  con   codifica   dei   relativi   scenari

incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale  e

codifica   dello   scenario   emergenziale   di    riferimento    per

l'insediamento

punti di criticita' specifica;

dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;

zone di sicurezza relative interne ed esterne;

attivita', aree e locali a rischio specifico.

L'atlante costituisce una misura di  sicurezza  finalizzata  alla

conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio  ed

e'  parte  integrante  ed  essenziale  del  piano  di  emergenza   ed

evacuazione. L'atlante e' utilizzato come  strumento  di  riferimento

conoscitivo nella pianificazione ed  attuazione  delle  esercitazioni

antincendio.

B.1.5 - Registro della sicurezza

Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  e  tenere

aggiornato il registro dei controlli periodici di  cui  alla  vigente

normativa.

Una  sezione  di  tale  registro  deve  essere  predisposta   per

documentare e  tenere  sotto  controllo  il  deposito  di  recipienti

portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.

B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre  un  piano

di emergenza ed evacuazione sulla  base  dei  criteri  contenuti  nei

decreti emanati a norma dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81.  E'  opportuno,  inoltre,  che  le  procedure  di

sicurezza  siano  direttamente  riferite  agli   elementi   riportati

nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino  anche  la

gestione  degli  eventuali  raccordi  con  soggetti  esterni  qualora

necessari.

Nel piano di emergenza devono essere descritte:

procedure di allarme: modalita' di allarme,  informazione  agli

occupanti, modalita' di diffusione dell'ordine di evacuazione;

procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso

pubblico: devono essere chiaramente definite modalita' e strumenti di

comunicazione tra gli addetti del servizio  antincendio,  individuate

le modalita' di chiamata del soccorso pubblico e le  informazioni  da

fornire alle squadre di soccorso;

procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere

le  azioni  della  squadra  antincendio  per  lo  spegnimento  di  un

principio  di  incendio,  per  l'assistenza  degli  occupanti   nella

evacuazione, per  la  messa  in  sicurezza  delle  apparecchiature  o

impianti;

procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione

dell'esodo;

procedure  per  assistere  occupanti  con  ridotte  o  impedite

capacita'  motorie,  sensoriali  e   cognitive   o   con   specifiche

necessita'.

In relazione alle azioni previste,  alle  presenze  effettive  ed

alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento  ricettivo,  il

piano di emergenza deve identificare un adeguato  numero  di  persone

incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di

personale  designato  alla  gestione  delle  emergenze  deve   essere

congruo, in relazione alle azioni previste  dalla  pianificazione  di

emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Per numero di presenze effettive deve  intendersi  il  numero  di

ospiti registrati dalla struttura ricettiva.

 

B.2. - Precauzioni 

 

Le  precauzioni  sono   misure   di   sicurezza   finalizzate   a

minimizzare:

a) la presenza delle sorgenti di incendio;

b)   le   condizioni    che    predispongono    all'attivazione

dell'incendio;

c) le occasioni di attivazione dell'incendio.

Il  responsabile  dell'attivita'  deve   prendere   i   necessari

provvedimenti affinche' vengano adottate le precauzioni indicate  nei

punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.

B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E

non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle

apparecchiature di cottura) all'interno delle unita' abitative;

e' vietato  di  utilizzare  barbecue  alimentati  a  legna  e/o

carbonella a ridosso delle unita' abitative;

tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere

tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;

le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine  e

non  utilizzate  come  aree  deposito  di  materiale  combustibile  o

infiammabile;

sia  predisposta   idonea   cartellonistica   in   multilingue,

contenente  precauzioni  di  prevenzione   ed   istruzioni   per   la

segnalazione di emergenza incendio.

B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E

non  accendere  fuochi   (ad   esclusione   di   quelli   delle

apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;

la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli  aghi  di

pino, i pappi di pioppo,  ecc.  devono  essere  rimossi  in  modo  da

evitare predisposizioni che facilitino l'innesco  e  la  propagazione

radente;

la  vegetazione  del  sottobosco  deve  essere   mantenuta   ad

un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della  chioma  degli

alberi in caso di incendio.

B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive

a) Zone classificate D ed E

e'  vietato  parcheggiare  auto  a   ridosso   delle   unita'

abitative.

b) Piazzole stoccaggio rifiuti

la  distanza  di  protezione  delle  piazzole  ecologiche  di

stoccaggio dei contenitori  dei  rifiuti  da  unita'  abitative  deve

essere congrua ad impedire la propagazione di  incendi  e,  comunque,

non inferiore a 10 m.

c) Locali ed impianti tecnologici

gli   impianti   tecnologici   devono   essere    progettati,

realizzati,  mantenuti  e  verificati  in  conformita'  alla   regola

dell'arte;

i locali  tecnologici  devono  essere  mantenuti  sgombri  da

materiale  in  deposito,  debitamente  illuminati  e   ventilati   in

relazione alle specifiche esigenze d'uso;

deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i  locali

tecnologici e le unita'  abitative  da  valutare  in  relazione  alla

specificita' degli stessi.

d) Detenzione recipienti gas

i recipienti portatili di GPL devono  essere  installati  in

posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti  da

possibili urti  accidentali  e  dai  raggi  solari,  con  valvola  di

intercettazione facilmente accessibile;

il  collegamento  tra  i  recipienti  portatili  di  GPL,  il

riduttore di pressione  e  l'apparecchio  utilizzatore,  deve  essere

realizzato mediante idonea  tubazione,  in  conformita'  alla  regola

dell'arte;

e' vietato  compiere  operazioni  di  travaso  di  recipienti

portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture  alimentate  a

GPL.

e) Punti fuoco

Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione  di

fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:

essere muniti di opportune protezioni  laterali  incombustibili

ovvero di pavimento incombustibile di profondita' non inferiore di  2

m rispetto al perimetro del piano cottura;

ripulitura del terreno da materiale combustibile;

creazione di ripari dal vento;

spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.

 

B.3 - Comunicazioni 

 

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono  volte  a

garantire:

a) la comunicazione utente→gestore;

b) la comunicazione gestore→utente;

c)   la   comunicazione   addetto↔addetto   per   coordinamento

emergenza.

Le misure sono definite con riferimento ai  seguenti  criteri  ed

esigenze:

garantire un punto di riferimento  in  caso  di  emergenza  per

utenti e soccorritori esterni;

fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;

disporre di strumenti di allertamento degli utenti;

disporre di  sistemi  di  comunicazione  tra  gli  addetti  del

servizio di sicurezza interno per garantire  il  coordinamento  degli

interventi.

B.3.1 - Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono definite in funzione della  categoria

antincendio  dell'insediamento  nei   prospetti   B.1   e   B.2.   Le

caratteristiche delle singole  misure  richieste  sono  definite  nel

punto B.3.2.

Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e C

Esigenza

Misura richiesta

Disponibilità punto di riferimento

Presidio fisso

Sistemi di segnalazione utente →gestore

Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna
Punti di segnalazione emergenze raggiungibili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 60.000 m2

Sistemi di allertamento gestore →utente

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone
Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone

Sistemi di comuni- cazione emergenza addetto ↔ addetto

Radio ricetrasmittenti

 

Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E

Esigenza

Misura richiesta

Disponibilità punto di riferimento

Presidio fisso

Sistemi di segna- lazione utente →gestore

Verbale al presidio fisso o telefonica a numero emergenza interna
Punti di segnalazione emergenze raggiungi- bili entro 150 m (misurati lungo il sistema viario) per insediamenti di superficie superiore a 30.000 m2

Sistemi di aller- tamentogestore → utente

Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso o mobile per insediamenti di capacità ricettiva tra le 401 e 6.000 persone Sistema di allertamento sonoro di tipo fisso per insediamenti di capacità ricettiva superiore alle 6.000 persone

Sistemi di comuni- cazione emergenza addetto ↔ addetto

Radio ricetrasmittenti

 

B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure

Presidio fisso

Il presidio fisso e' un luogo interno all'insediamento  ricettivo

debitamente  segnalato  e  permanentemente   presidiato   (Reception,

Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare  e

gestire  le  situazioni  di  emergenza  che  si  possono   verificare

nell'ambito dell'attivita' ricettiva durante l'apertura della stessa.

Il personale preposto al presidio fisso deve essere in  grado  di

interloquire con gli utenti nelle lingue  estere  piu'  frequenti  in

base alla provenienza degli stessi.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi  e/o  mezzi  di

comunicazione con il personale addetto alla gestione della  sicurezza

e con i soccorritori esterni.

Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato  in  zona

di sicurezza relativa.

Punto segnalazione emergenze

Il punto di segnalazione emergenze e'  un  presidio  fisso  o  un

terminale di un  sistema  fisso  di  segnalazione  e/o  comunicazione

installato  all'interno   dell'insediamento   ricettivo   debitamente

illuminato e segnalato, attraverso il quale e' possibile  trasmettere

una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di  sicurezza  del  sistema

fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.

Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento  sono  sistemi  che  consentono  la

diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo  di  dare  avvio

alle procedure di  emergenza  nonche'  alle  connesse  operazioni  di

allontanamento  dalle  aree  critiche  verso  le  zone  di  sicurezza

relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora

di tipo mobile o fisso.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di

diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.

Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento  delle  operazioni  di

emergenza e' preferibile  l'impiego  di  radio  ricetrasmittenti  che

permettano una comunicazione punto-multipunto.

 

    B.4 - Misure per l'allontanamento 

 

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

a) facilitare l'allontanamento  dalle  zone  interessate  dagli

effetti avversi dell'evento incidentale;

b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure  di  sicurezza,  in  particolare,  sono  ricondotte  ai

seguenti criteri ed esigenze:

usufruire  della   presenza   di   idonee   facilitazioni   per

l'individuazione e la percorribilita' delle vie d'allontanamento;

agevolare e assistere le persone coinvolte  nell'allontanamento

dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti

Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per

tutte le categorie di insediamenti

Esigenza

Misura

Facilitazioni

Segnaletica e planimetrie orientative (con le caratte- ristiche di cui al punto B.4.2)
Illuminamento delle vie di allontamento (con le caratteristiche di cui al punto B.4.2)

 

B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure

Segnaletica e planimetrie orientative

La segnaletica di  sicurezza  deve  essere  idonea  a  facilitare

l'esodo e costituire efficace riferimento  per  l'orientamento  e  la

localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio  fisso  e

delle  zone  di  sicurezza  relativa.  La  segnaletica  deve   essere

integrata da planimetrie orientative da ubicare  in  punti  opportuni

dell'insediamento (in prossimita' dell'ingresso, in corrispondenza di

punti  di  ritrovo   e   delle   principali   aree   di   smistamento

distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento

devono essere riportate sulla documentazione  informativa  che  viene

fornita agli ospiti. Oltre che in  italiano  le  informazioni  devono

essere redatte anche nelle principali lingue  estere,  tenendo  conto

della clientela  abituale  della  struttura  ricettiva.  Deve  sempre

essere riportato il numero di emergenza interna.

Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento

Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio  in

situazioni  di  emergenza  deve  essere  presente   un   sistema   di

illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonche' delle  zone

di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a  2

lux. L'illuminamento  deve  essere  garantito  anche  in  assenza  di

alimentazione di rete;  l'autonomia  minima  della  alimentazione  di

sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di  un'ora.

Sono  ammesse  singole  lampade  con   alimentazione   autonoma.   Il

dispositivo  di  carica  degli  accumulatori  deve  essere  di   tipo

automatico e tale da consentire la ricarica completa  entro  12  ore.

Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza  del  sistema  di

illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15s).

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione  delle

emergenze

Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta  antincendio

e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato  di

idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1°  ottobre

1996, n. 512.

Il suddetto personale deve essere dotato  dell'equipaggiamento  e

dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri  compiti  e

per essere facilmente identificabile.

 

    B.5 - Contrasto 

 

Le misure di sicurezza  relative  all'azione  di  contrasto  sono

volte a consentire:

a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;

b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;

c)  l'efficace  intervento  di  enti  esterni   (VVF,   Servizi

Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai  seguenti

criteri ed esigenze:

disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;

disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare  un

primo  intervento  da  parte  degli  addetti  preposti   alla   lotta

antincendio;

disporre  di  un  numero  adeguato  di   addetti   alla   lotta

antincendio,   muniti   di   idonei   dispositivi   ed   attrezzature

d'intervento  in  grado  di  operare   sugli   scenari   emergenziali

potenziali presenti nell'insediamento;

garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli

enti esterni di soccorso ed interni mobili;

disporre delle misure di cui ai punti precedenti per  tutto  il

periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.

B.5.1 - Dotazioni di base

Le aree dell'insediamento devono essere  dotate  di  un  adeguato

numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in  modo  uniforme

nell'area da proteggere.

Gli  stessi  devono  essere  ubicati  in   posizioni   facilmente

accessibili, visibili e segnalate in modo  che  la  distanza  che  la

persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli

estintori  devono  essere  del   tipo   polivalente   con   capacita'

estinguente non inferiore a 34A 113B.

Gli  estintori  a  protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio

specifico devono avere agenti  estinguenti  di  tipo  idoneo  all'uso

previsto.

In prossimita' di ogni punto fuoco dovra' essere tenuto almeno un

estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34A 113B.

B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di  tipo  fisso

o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia  dotato  di  una  rete  idrica

antincendio realizzata in data antecedente l'entrata  in  vigore  del

presente decreto, la stessa  dovra'  presentare  almeno  i  requisiti

prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.

Qualora non sia presente una rete idrica  antincendio  ovvero  la

stessa  abbia  caratteristiche  inferiori  a  quelle   previste   nel

prospetto B. 4, dovranno essere  garantite  risorse  idriche  per  il

primo intervento  con  dispositivi  antincendio  mobili,  debitamente

predisposti, aventi  caratteristiche  minime  almeno  pari  a  quelle

riportate nel prospetto B.4.

Qualora la rete  idrica  antincendio  venga  realizzata  ex  novo

dovra' rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attivita',

senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di  cui  al

successivo punto B.5.3.

Prospetto B.4 - Risorse minime  di  primo  intervento  per  le  varie

categorie di insediamento

In alternativa  alle  risorse  minime  di  primo  intervento  con

dispositivi antincendio mobili indicate  nel  prospetto  B.4  possono

essere previste  altre  tipologie  di  sistemi  e/o  dispositivi  con

prestazioni non inferiori a quelle indicate  nel  prospetto  medesimo

(ad esempio,  dispositivi  ad  alta  capacita'  di  spegnimento),  in

funzione  delle  diverse  categorie  e  livelli   di   vulnerabilita'

funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto

di prevenzione incendi.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi  di  soccorso

esterni (VV.F., servizi forestali,  protezione  civile,  ente  parco,

ecc.) ed interni mobili, possono essere  costituite  da  una  riserva

idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in  alternativa,

da uno o piu' idranti alimentati da rete idrica  pubblica  o  privata

raggiungibili  con  un  percorso  massimo  di  500  m   dai   confini

dell'attivita'.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono  definite  per  le

varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.

Prospetto B.5 - Fonti minime  di  approvvigionamento  idrico  per  le

varie categorie di insediamento  e  per  il  rifornimento  dei  mezzi

mobili

categoria

Tiologia

Riserva idrica (m3)

Idranti soprasuolo (in alternativa alla riserva idrica)

numero1(n)

portata attacco di uscita

DN 702(l/min)

durata di erogazione (min)

A

1

10

1

300

30

2

15

1

300

30

3,4

25

1

300

60

B

1,2

25

1

300

60

3,4

45

2

300

60

C

1,2

45

2

300

60

3,4

60

2

300

90

D

1,2

60

2

300

90

3,4

90

3

300

90

E

1,2

90

3

300

90

3,4

120

3

300

120

 

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al  prospetto  B.  5

devono   essere   disponibili   nell'ambito    o    in    prossimita'

all'insediamento  ricettivo;  le  stesse  devono  essere  ubicate  in

posizione segnalata e facilmente  accessibile  ai  mezzi  esterni  di

soccorso e a quelli interni  di  tipo  mobile;  l'acqua  deve  essere

facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 - Dotazioni minime per  il  personale  addetto  alla  lotta

antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di

idoneo equipaggiamento, dei dispositivi  di  protezione  individuale,

utensili  ed  attrezzature  e  di  ogni  altro  mezzo  o  dispositivo

necessario a  fronteggiare  i  potenziali  scenari  emergenziali  (di

natura antropica, boschiva o connessi a  criticita'  particolari)  in

modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia  delle  azioni

di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto  delle  varie

condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in  rapporto

ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza

Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da  adottare  a

seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.

 

Prospetto B.6 - Riepilogo delle misure di sicurezza previste  per  le

varie categorie antincendio 

 

(1) Zona che  presenta  diverse  tipologie  di  unita'  abitative  di

riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea

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