Antincendio: le norme per i luoghi di lavoro

antincendio luoghi di lavoro
Nel D.M. 2 settembre 2021 ampio spazio alla formazione degli addetti al servizio e dei  docenti dei corsi sul tema

Antincendio: le norme per i luoghi di lavoro sono riportate nel decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237).

In particolare, il provvedimento riporta indicazioni su:

  • criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • informazione e formazione dei lavoratori;
  • designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  • requisiti dei docenti.

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Negli allegati sono riportati:

  • allegato I - gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • allegato II - gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • allegato III - corsi di  formazione  e  aggiornamento  antincendio  per  addetti  al servizio antincendio;
  • allegato IV - idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • allegato V - corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  dei  docenti  dei  corsi antincendio.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in pdf.

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Decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi  di  lavoro  in  esercizio  ed  in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma  3,  lettera
a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81. (21A05748)

 

(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,  n.

966,  recante  la  «Disciplina  delle  tariffe,  delle  modalita'  di

pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,  recante  le

«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di

organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure

di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi

d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre

1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 19  dicembre  1994,  n.  758  recante:

«Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»;

Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  recante:

«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di

rifiuti»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  recante  il

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:  «Norme

in materia ambientale»;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro» e successive modificazioni ed,  in  particolare,  l'art.  46,

comma 3, che  prevede  l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti  per  la

definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad  individuare  misure

per  la  gestione  delle  emergenze,  nonche'  la  definizione  delle

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e  protezione

antincendio, compresi i requisiti del  personale  addetto  e  la  sua

formazione;

Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

l'«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo  del

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Vista la direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 17 aprile 2019  sui  requisiti  di  accessibilita'  dei

prodotti e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n

151, recante il «Regolamento recante semplificazione della disciplina

dei procedimenti relativi alla prevenzione  degli  incendi,  a  norma

dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122»;

Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983

recante:  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli   grafici   di

prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante

i «Criteri generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione

dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  maggio  2007  recante

«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla

sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante

le «Procedure e requisiti per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei

professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui

all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  198  del  26

agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14  marzo  2012  recante

«Tariffe per l'attivita'  di  formazione  del  personale  addetto  ai

servizi di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie

generale, n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento  ordinario  n.  51,

cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  18

ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana Serie generale, n. 256 del 31  ottobre  2019  -  Supplemento

ordinario n. 41;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3,  del

richiamato decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  che  prevede

l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e

del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per

la  gestione  delle   emergenze,   nonche'   la   definizione   delle

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e  protezione

antincendio, compresi i requisiti del  personale  addetto  e  la  sua

formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui  al

richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535;

 

Decreta:

                               Art. 1

                        Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i  criteri  per  la  gestione  in

esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in  attuazione

dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera  b)  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il presente decreto si applica alle attivita'  che  si  svolgono

nei  luoghi  di  lavoro  come  definiti  dall'art.  62  del   decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Per le attivita' che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o

mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26  giugno  2015,

n. 105, le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano

limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

                               Art. 2

  Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza

antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori  di

rischio incendio presenti presso  la  propria  attivita',  secondo  i

criteri indicati negli allegati  I  e  II,  che  costituiscono  parte

integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone  un  piano

di emergenza in cui  sono  riportate  le  misure  di  gestione  della

sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;

luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza

contemporanea di piu'  di cinquanta  persone,  indipendentemente  dal

numero dei lavoratori;

luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato  I  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresi',  riportati  i  nominativi

dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

incendi, lotta antincendio e di gestione delle  emergenze,  o  quello

del datore di lavoro,  nei  casi  di  cui  all'art.  34  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano  in  nessuno  dei  casi

indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a  redigere

il piano di emergenza,  ferma  restando  la  necessita'  di  adottare

misure organizzative e gestionali da attuare  in  caso  di  incendio;

tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi  o

nel documento redatto sulla base delle  procedure  standardizzate  di

cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81.

                               Art. 3

              Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate  a  fornire  ai

lavoratori una adeguata  informazione  e  formazione  sui  rischi  di

incendio secondo i criteri di cui all'allegato  I,  in  funzione  dei

fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.

 

                               Art. 4

         Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e  sulla  base

delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio  ed

in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il

datore di lavoro  designa  i  lavoratori  incaricati  dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi,  lotta  antincendio  e  gestione

delle  emergenze,  di   seguito   chiamati   «addetti   al   servizio

antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  o  se  stesso  nei  casi  previsti

dall'art. 34 del medesimo decreto.

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di  formazione  e  di

aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

 

                               Art. 5

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla  prevenzione  incendi,

  lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. Conformemente a quanto stabilito  dall'art.  37,  comma  9,  del

decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  il  datore  di  lavoro

assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo

quanto previsto nell'allegato III, che costituisce  parte  integrante

del presente decreto.

2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che  costituisce  parte

integrante del presente decreto, gli addetti al servizio  antincendio

conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di  cui  all'art.  3  del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  se  il  datore  di

lavoro  ritiene  necessario  comprovare   l'idoneita'   tecnica   del

personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita

secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge  1°  ottobre

1996, n. 512.

4. Conformemente a quanto stabilito  dall'art.  43,  comma  3,  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del  Ministero

della  difesa  «addetto  al  servizio  antincendio»  puo'   assolvere

l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e

3 del presente articolo  attraverso  la  formazione  specifica  e  il

superamento delle specifiche prove  di  accertamento  tecnico  svolti

presso  gli  istituti  di  formazione  o  le  scuole  della   propria

amministrazione.

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici  corsi

di aggiornamento con  cadenza  almeno  quinquennale,  secondo  quanto

previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i  corsi  di

cui al presente articolo possono essere  svolti  anche  da  soggetti,

pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti  in  possesso  dei

requisiti di cui all'art. 6.

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere  svolti

direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i  requisiti

di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori  dell'azienda  in

possesso dei medesimi requisiti.

 

                               Art. 6

                        Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti

antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze  se  in  possesso

dei requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono  aver

conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed

essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in

materia antincendio, sia in ambito teorico  che  in  ambito  pratico,

alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un  corso  di  formazione

per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139, secondo le modalita'  definite  nell'allegato  V,

che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere iscritti negli elenchi del  Ministero  dell'interno  di

cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.

139 e aver frequentato, con esito positivo, un  corso  di  formazione

per docenti di cui al comma 5,  lettera  b)  del  presente  articolo,

limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno

dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei

direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei

corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno

il diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  essere  in

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza di almeno  novanta  ore  come  docenti  in

materia antincendio, in ambito  teorico,  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto;

avere frequentato con esito positivo un corso  di  formazione  di

tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo

2006, n. 139, secondo le  modalita'  definite  nell'allegato  V,  che

costituisce parte integrante del presente decreto;

iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui

all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

rientrare  tra  il  personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno

dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei

direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei

corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

4. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si

ritengono  qualificati  i  docenti  che  possiedono  una  documentata

esperienza come formatori in materia teorica  antincendio  di  almeno

cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso  di

almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in

materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data  di  entrata

in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di

tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo

2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;

c) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato  servizio  nel  ruolo

dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

6. I docenti  frequentano  specifici  corsi  di  aggiornamento  con

cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.

7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza,  la

documentazione attestante i requisiti di cui al presente  articolo  o

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46  e  47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

                               Art. 7

                  Disposizioni transitorie e finali

1. I corsi di cui all'art. 5,  gia'  programmati  con  i  contenuti

dell'allegato IX del decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo

1998, sono considerati validi se svolti entro sei  mesi  dall'entrata

in vigore del presente decreto.

2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di  informazione,   formazione   e

aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di  variazioni

normative,  il  primo  aggiornamento  degli   addetti   al   servizio

antincendio  dovra'  avvenire  entro cinque  anni   dalla   data   di

svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento.  Se,

alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  trascorsi

piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime  attivita'

di  formazione  o  aggiornamento,  l'obbligo  di   aggiornamento   e'

ottemperato con la frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  entro

dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6  e  7  del

decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

 

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  un  anno  dopo  la  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Allegati

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