Antincendio: le norme per i luoghi di lavoro sono riportate nel decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237).
In particolare, il provvedimento riporta indicazioni su:
- criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- designazione degli addetti al servizio antincendio;
- formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- requisiti dei docenti.
Clicca qui per il D.M. 1° settembre 2021 sulla formazione dei tecnici manutentori
Negli allegati sono riportati:
- allegato I - gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- allegato II - gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- allegato III - corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- allegato IV - idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- allegato V - corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021; gli allegati sono riportati in fondo alla pagina in pdf.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera
a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. (21A05748)
(Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n.
966, recante la «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante:
«Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante:
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 46,
comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti per la
definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare misure
per la gestione delle emergenze, nonche' la definizione delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
l'«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n
151, recante il «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983
recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
le «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26
agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012 recante
«Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento ordinario n. 51,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 18
ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale, n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento
ordinario n. 41;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del
richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per
la gestione delle emergenze, nonche' la definizione delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al
richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 2
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di
rischio incendio presenti presso la propria attivita', secondo i
criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano
di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della
sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza
contemporanea di piu' di cinquanta persone, indipendentemente dal
numero dei lavoratori;
luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono, altresi', riportati i nominativi
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello
del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi
indicati al comma 2, il datore di lavoro non e' obbligato a redigere
il piano di emergenza, ferma restando la necessita' di adottare
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;
tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o
nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di
cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Art. 3
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei
fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.
Art. 4
Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed
in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il
datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio
antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 34 del medesimo decreto.
2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di
aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 5
Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro
assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo
quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
2. Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte
integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio
conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di
lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del
personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita
secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero
della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere
l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il
superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti
presso gli istituti di formazione o le scuole della propria
amministrazione.
5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi
di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto
previsto nell'allegato III.
6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di
cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti,
pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 6.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti
direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti
di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in
possesso dei medesimi requisiti.
Art. 6
Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione
per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno
il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata
esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con
cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la
documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti
dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo
1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e
aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni
normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio
antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di
svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento. Se,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi
piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita'
di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e'
ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓