Antincendio sui luoghi di lavoro: i chiarimenti dei Vvf

Antincendio sui luoghi di lavoro
La circolare 19 ottobre 2021, 15472 interviene sul decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021

Antincendio sui luoghi di lavoro: i chiarimenti dei Vvf sul decreto del ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n. 237) sono riportati nella circolare del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 19 ottobre 2021, 15472.

I chiarimenti riguardano:

  • il piano di emergenza (art. 2)
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori (art. 3)
  • la designazione, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio (artt. 4 e 5)
  • i requisiti dei docenti (art. 6) a loro volta suddivisi in:

1. Docenti della parte teorica e della parte pratica

2. Docenti della sola parte teorica

3. Docenti della sola parte pratica

Di seguito il testo della circolare del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

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Circolare del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 19 ottobre 2021, 15472

Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue. Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimento al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:

I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

IV. Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Nel rinviare alla lettura del decreto stesso per l'approfondimento di tutti gli argomenti, si ritiene opportuno evidenziarne gli aspetti principali, anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

PIANO DI EMERGENZA (art. 2)

L'articolo 2 regola l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l'obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi: a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; c) luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività (lettera b) elenco puntato). Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche). I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell'Allegato II. Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 3)

L'art. 3 del decreto e l'allegato I danno indicazioni sull'informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della "gestione della sicurezza antincendio in esercizio", ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall'art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008.

 

DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (artt. 4 e 5)

Il decreto indica, in conformità a quanto previsto espressamente dal D.Lgs. 81/2008, che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincéndio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III. Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica. Le principali novità riguardano l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l'aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III. Inoltre, per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG). Vale la pena di sottolineare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori. Per le attività riportate nell'Allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

 

REQUISITI DEI DOCENTI (art. 6)

Il decreto introduce, all'art. 6, i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, mentre nell'allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti. In particolare, nel decreto è previsto:

1. Docenti della parte teorica e della parte pratica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

2. Docenti della sola parte teorica

Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139; d) medesimi requisiti della lettera d) del precedente punto 1. Con riferimento agli aspetti appena descritti, si chiarisce che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

3. Docenti della sola parte pratica

Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 26-bis. del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, secondo le modalità definite all'allegato V; c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Si evidenzia che i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V. Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore. Considerate le consistenti novità e la rilevanza della materia, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo i nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti, e le indicazioni operative per l'organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, che saranno comunicati con successiva disposizione.

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