Appaltatore idoneo? Il profilo è da verificare

Tanto l’art. 26, comma 1, lettera a), quanto l’art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 obbligano il committente alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e del prestatore d’opera in relazione alle funzioni da svolgere all’interno dell’impresa o del cantiere edile, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. Qual è il contenuto di questo obbligo secondo le indicazioni della giurisprudenza? Da sempre la giurisprudenza ritiene che il committente debba accertarsi della capacità tecnica e professionale dell'appaltatore (o del subappaltatore), e solo qualora apprenda o ritenga che questi sia tecnicamente affidabile, può ragionevolmente ritenere che l'adeguatezza tecnica sia anche adeguatezza dei presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge (Cass. pen. sez. IV, 20 giugno 1997, La Maestra); e che, nell’ipotesi in cui il compimento dell'opera o del servizio risultino affidati a un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, siano ravvisabili, a carico del committente, gli estremi della cosiddetta culpa in eligendo (Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2006, n. 15782; Cass. civ. sez. lavoro, 2 marzo 2005, Papa c. Galleria Naz. Arte Moderna).

Accesso riservato

Questo contenuto è riservato agli abbonati a Ambiente Sicurezza Web

Sei abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Effettua il login con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento, per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

Non sei ancora abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Attiva ora il tuo abbonamento per non perderti nulla.

Contenuti premium, approfondimenti speciali e tanti altri vantaggi ti aspettano. Scoprili tutti qui

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome