Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016, n. 53, la nuova disciplina di settore per gli apparecchi a pressione . In particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, ha dato attuazione alla «direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)».
Il provvedimento modifica sostanzialmente il precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sia nell'articolato sia in quattro Allegati, sostituiti integralmente.
Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)
in Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016, n. 53
Vigente al: 19-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 43);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia
di attrezzature a pressione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CE) n.
339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente: «Attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e
della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone
l'abrogazione»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), la parola: «camere» e'
sostituita dalla seguente: «scomparti»;
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la
seguente:
«p-bis) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di
attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il
consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»;
d) all'articolo 1, comma 2, le lettere q), r) ed s) sono
sostituite dalle seguenti:
«q) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;
r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura
a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;
s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica
attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o
fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con
il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;»;
e) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera s) sono aggiunte le
seguenti:
«s-bis) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a
determinati compiti;
s-ter) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a
pressione o insiemi originari di un Paese terzo;
s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica presente
nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a
pressione o insiemi;
s-quinquies) "operatori economici": il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
s-sexies) "specifica tecnica": un documento che prescrive i
requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi
devono soddisfare;
s-septies) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;
s-octies) "accreditamento": accreditamento quale definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
s-nonies) "organismo nazionale di accreditamento": organismo
nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del
regolamento (CE) n. 765/2008;
s-decies) "valutazione della conformita'": il processo atto a
dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del
presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli
insiemi;
s-undecies) "organismo di valutazione della conformita'": un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la
restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi gia' messi a
disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;
s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa
a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi
presenti nella catena di fornitura;
s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale
il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme e'
conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di
armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la
normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti.;»;
f) all'articolo 1, comma 2, lettera u), le parole: «moduli A1,
C1» sono sostituite dalle seguenti: «moduli A2, C2» e la parola:
«industriale» e' soppressa;
g) all'articolo 1, comma 3, le lettere da c) a g), sono
sostituite dalle seguenti:
«c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;
d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli
definiti nei seguenti atti giuridici:
1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e
forestali;
3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli;
f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a
norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle
seguenti disposizioni:
1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle
macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti
attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature
e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o
di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri
prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo
346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;»;
h) all'articolo 1, comma 3, la lettera u), e' sostituita dalla
seguente:
«u) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature
a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice
marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
(IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre
1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;»;
i) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). -
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a
disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i
requisiti del presente decreto in caso di installazione e
manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi
simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di
insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che
un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non
possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio
finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il
responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle
autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure
aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente
descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di
garantire l'incolumita' delle persone.»;
l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura CE» sono
aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 15, fatte salve le altre
norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di
armonizzazione che ne prevedono l'apposizione»;
m) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Libera circolazione). - 1. Non e' possibile vietare,
limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a
disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni
fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi
conformi alle disposizioni del presente decreto. Non e' possibile
vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la
messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di
attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3.
2. Non e' possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi
dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio,
alle condizioni previste dall'articolo 14, di attrezzature a
pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un
ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in
base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14.
3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui
all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o
nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione in cui
l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul
mercato.»;
n) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 4-bis (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano
che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano
che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta
prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui
all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura
di valutazione della conformita' di cui all'articolo 10 per le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2. Qualora la conformita' delle attrezzature a pressione o degli
insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, alle prescrizioni
applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo
periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione
di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla
data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati
immessi sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle
attrezzature a pressione o degli insiemi, nonche' delle modifiche
delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con
riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' delle
attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario
in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a
pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la
salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una
prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi
a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a
pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali
attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e
informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a
pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto,
di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro
identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura
dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento delle attrezzature.
6. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o
sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile,
li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un
unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le
informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente
comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le
autorita' di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli
insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli
insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per le attrezzature e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali
istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare,
comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma
3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza
conformi all'articolo 3, comma 3, in una lingua che puo' essere
facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per
le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in
lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato
non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi
presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in
particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi
misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi al
presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
da tale autorita' e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana. Tali informazioni e
documentazione possono essere fornite in forma cartacea o
elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno
immesso sul mercato.
Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, e l'obbligo di
redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo
4-bis, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul
mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale
competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle
attrezzature a pressione o degli insiemi;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi
conformi.
2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli
insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura
di valutazione della conformita' a norma dell'articolo 10. Essi
assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione
tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la
marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle
informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e
3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. Prima di immettere sul mercato le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma
3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi
siano accompagnati da adeguate istruzioni per l'uso e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo
4-bis, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere
che l'attrezzatura a pressione o l'insieme non sia conforme ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li
immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi.
Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme presenti un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di
vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o
sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile,
li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. Le informazioni
relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per
i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del
mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in
Italia, sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o
gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.
Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli
insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che puo'
essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri
utilizzatori, e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, gli
importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei
consumatori e degli altri utilizzatori, una prova a campione sulle
attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul
mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli
insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono,
se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di
tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato
non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi
presentino un rischio, gli importatori informano immediatamente il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in
particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi
misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a
pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato gli
importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a
disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono
inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere
resa disponibile a tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' di un'attrezzatura a pressione o di un insieme in una
lingua facilmente compresa da tale autorita'. Tali informazioni e
documentazione possono essere fornite in forma cartacea o
elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorita', su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno
immesso sul mercato.
Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono
le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato,
i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del
presente decreto.
2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano
accompagnati dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato I, punti
3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli
altri utilizzatori nello Stato membro in cui l'attrezzatura a
pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul mercato
e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia,
in lingua italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si
siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente,
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. Il
distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature
a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a disposizione sul
mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora
le attrezzature a pressione o l'insieme presentino un rischio, il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Prima di mettere l'attrezzatura a pressione o
l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato,
i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme
siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua
che puo' essere facilmente compresa dai consumatori e da altri
utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione
o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le
attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua
italiana, nonche' che il fabbricante e l'importatore si siano
conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo
4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3.
3. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la loro conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi a disposizione
sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano che
siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali
attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o
richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a
pressione o gli insiemi presentino un rischio, i distributori ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le
altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno
messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli
insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformita' delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tali
informazioni e documentazione possono essere fornite in forma
cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale autorita',
su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da
essi messi a disposizione sul mercato.
Art. 4-sexies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo
4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un
insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica
un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato in
modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni
del presente decreto.
Art. 4-septies (Identificazione degli operatori economici). - 1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne
facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro
attrezzature a pressione o insiemi;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature
a pressione o insiemi.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui
siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per
dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a
pressione o insiemi.»;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Presunzione di conformita' e dichiarazione di conformita'
UE). - 1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate
o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di
cui all'allegato I.
2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a
pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee
di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo 4,
della direttiva 2014/68/UE, sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I.
3. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III ed
e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella lingua o nelle
lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a
pressione o l'insieme e' immesso o messo a disposizione sul mercato
e, le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi o messi a
disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
5. Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano
piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di
conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita'
UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione
contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti
della loro pubblicazione.
6. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' per la conformita' dell'attrezzatura a pressione o
dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.»;
p) l'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Comitato "attrezzature a pressione"). - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse
all'eventuale esercizio da parte della Commissione della delega di
cui all'articolo 46 della direttiva 2014/68/UE, cura la motivata
comunicazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della stessa
direttiva relativamente alle preoccupazioni insorte a livello
nazionale in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione ed
insiemi che possano richiederne una riclassificazione ai sensi del
paragrafo 1 del medesimo articolo 45.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico assicura la rappresentanza italiana in seno al Comitato
permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.»;
r) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature a
pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione). - 1.
Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui all'articolo 1
del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli
articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento
permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformita'
alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, dei competenti organi tecnici dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL).
4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in
tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di
sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
s) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per le attrezzature a
pressione o gli insiemi che presentano rischi). - 1. Qualora le
autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano
motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un
insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la
salute o l'incolumita' delle persone, per gli animali domestici o per
i beni materiali, effettuano una valutazione dell'attrezzatura a
pressione o dell'insieme interessato che investe tutte le
prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli
operatori economici interessati cooperano ove necessario con le
autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme non
rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso al fine di rendere l'attrezzatura a
pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di
ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle
misure di cui al comma 2.
5. Qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
agli operatori economici di prendere.
6. L'operatore economico prende tutte le opportune misure
correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di
tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione.
7. Qualora l'operatore economico interessato non prende le misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale
delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale
mercato o per richiamarli. La misura e' adottata con provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui
e' possibile ricorrere.
8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'.
9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme non
conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e
dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali
adottate, nonche' le argomentazioni avanzate dagli operatori
economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo
economico indica se l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dell'attrezzatura a pressione o
dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita'
delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni
materiali; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, che conferiscono la presunzione di conformita'.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando non sia
l'autorita' dello Stato membro che ha avviato la procedura a norma
del presente articolo, informa immediatamente la Commissione e gli
altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le
altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita'
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e, in caso
di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri
che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura
e' ritenuta giustificata.
12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le
opportune misure restrittive in relazione all'attrezzatura a
pressione o all'insieme in questione, quale il suo ritiro dal
mercato.
13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'attrezzatura a
pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra prescrizione o
limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi
del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Art. 8-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito
alla procedura di cui all'articolo 8-bis, vengono sollevate obiezioni
contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la
Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione o
a un insieme e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo
economico adotta le misure necessarie per garantire che l'immissione
sul mercato o l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'insieme non
conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a
pressione o l'insieme sia ritirato dal mercato. Se la misura
nazionale e' considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo
economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di
un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene attribuita a una
carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis, comma 9,
lettera b), del presente decreto.
Art. 8-quater (Attrezzature a pressione o insiemi conformi che
presentano rischi). - 1. Se il Ministero dello sviluppo economico,
dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-bis,
commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme,
pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni
materiali, chiede all'operatore economico interessato di provvedere
affinche' tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione
sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature
a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a
disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello
sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli
disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati, la loro
origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli insiemi,
la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle
misure nazionali adottate.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione immediatamente applicabili e
delle decisioni della Commissione europea adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva
2014/68/UE.
Art. 8-quinquies (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo
l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a
una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 del presente
decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato e'
stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non e' stato apposto,
pur essendo necessario a norma dell'articolo 15;
d) la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto
3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione
dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3;
e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
h) le informazioni di cui all'articolo 4-bis, comma 6, o
all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui
all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la
messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o
per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;
t) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Classificazione delle attrezzature a pressione). - 1. Le
attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono
classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri
di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi
sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele
contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima
ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita' del fluido,
le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7 e
8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a
norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui
all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 e 1.5;
2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
3) gas comburenti, categoria 1;
4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la
temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di
infiammabilita';
6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
8) liquidi piroforici, categoria 1;
9) solidi piroforici, categoria 1;
10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano
gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
13) perossidi organici dei tipi da A a F;
14) tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2;
15) tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
16) tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
17) tossicita' specifica per organi bersaglio-esposizione
singola, categoria 1.
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate
alla lettera a).
2. Allorche' un recipiente e' costituito da vari scomparti, e'
classificato nella categoria piu' elevata di ciascuno dei singoli
scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidi, e'
classificato in base al fluido che comporta la categoria piu'
elevata.»;
u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. Le
procedure di valutazione della conformita' da applicare a
un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria
stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura.
2. Le procedure di valutazione della conformita' da applicare per
le diverse categorie sono le seguenti:
a) categoria I: modulo A;
b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1;
c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo
di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli B (tipo
di produzione) + C2, modulo H;
d) categoria IV: moduli B (tipo di produzione) + D, moduli B
(tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1.
3. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite
all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere
sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita', a
scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono
classificate. Il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare
una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove
esista.
4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle
attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera
a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera b),
l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva
un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali
di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione
finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante
informa l'organismo notificato del calendario previsto per la
produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante
il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive
e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri
indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del
modulo H1.
5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e
attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H,
l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di
cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo
esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di
produzione previsto all'organismo notificato.
6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a
una procedura globale di valutazione della conformita' che comprende
le seguenti valutazioni:
a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a
pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma 1,
che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di
valutazione della conformita' ne' di una separata marcatura CE; la
procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di
ciascuna delle attrezzature;
b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti
dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che
viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tra quelle
applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella
applicabile agli accessori di sicurezza;
c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che
vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti
2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione
della piu' elevata categoria applicabile alle attrezzature da
proteggere.
7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico
puo', ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul
mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano,
di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo
1, comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure
previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia
nell'interesse della sperimentazione.
8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformita' sono redatti in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo
notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di
valutazione della conformita', o in una lingua accettata da tale
organismo.»;
v) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Approvazione europea di materiali). - 1. L'approvazione
europea di materiali e' rilasciata, su richiesta di uno o piu'
fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi
notificati di cui all'articolo 12, specificamente designati per
questo compito. L'organismo notificato definisce ed effettua o fa
effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei
tipi di materiale con i requisiti corrispondenti del presente
decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del
29 novembre 1999, l'organismo notificato tiene conto dei dati
esistenti per certificare tale conformita'.
2. Prima di rilasciare un'approvazione europea di materiali,
l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'Unione
europea e la Commissione europea trasmettendo loro le informazioni
pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la
Commissione puo' presentare osservazioni ed esporre i propri motivi.
L'organismo notificato puo' rilasciare l'approvazione europea di
materiali tenendo conto delle osservazioni presentate da uno Stato
membro o dalla Commissione entro il termine di tre mesi dalla
trasmissione di tali informazioni.
3. Una copia dell'approvazione europea di materiali e' trasmessa
agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi
notificati, nonche' alla Commissione europea ai fini della
pubblicazione da parte della Commissione stessa, qualora
l'approvazione europea di materiali soddisfa i requisiti in essa
contemplati, dei riferimenti di tale approvazione ed ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco di tali approvazioni nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
4. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea
di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non
avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e'
contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli
Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la
Commissione europea di ogni revoca di approvazione.
5. Qualora il Ministero dello sviluppo economico ritiene che
un'approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non soddisfa
interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati
ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinche' la
stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della
direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale approvazione
europea di materiali dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»;
z) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Organismi notificati, notifica ed autorita' di notifica).
- 1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati
membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori
autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformita' a
norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita' terze riconosciute
per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e
3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e
designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile
dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la
valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della
conformita', delle entita' terze riconosciute e degli ispettorati
degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entita' e
ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza
all'articolo 14-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione
della conformita', delle entita' terze riconosciute e degli
ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del
riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi
notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento
(CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento
individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.
99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonche' il
riconoscimento delle entita' terze di cui al comma 1 hanno come
presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla
domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo
certificato di accreditamento.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con
apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni
idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie
attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di
valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e degli
ispettorati degli utilizzatori nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
aa) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle
entita' terze riconosciute e presunzione di conformita'). - 1. Ai
fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' o
l'entita' terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi
da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a
norma del presente decreto e ha personalita' giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dall'attrezzatura a
pressione o dall'insieme che valuta. Un organismo appartenente a
un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che
rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella
fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o
nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso
valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che
siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi
conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle
attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla sua
valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio'
non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi
valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di
valutazione della conformita' o l'uso di tali attrezzature per scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non intervengono direttamente nella progettazione, nella
fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione,
nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali
attrezzature a pressione o insiemi, ne' rappresentano i soggetti
impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che
possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la
loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della
conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i
servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita'
garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi
subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,
sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di
valutazione della conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica
richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia
pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa
influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di
valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati di tali attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'articolo 10 o all'articolo 11 o all'allegato
I, punti 3.1.2 e 3.1.3 e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di attrezzature a pressione per i quali e' stato
notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua
disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle
norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente normativa
nazionale;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'
di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo
10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3, o di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.»;
bb) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Ispettorati degli utilizzatori). - 1. In deroga alle
disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati,
e' consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato e la
messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a
pressione o insiemi la cui conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori
designato in base al comma 7.
2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e'
stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono
recare la marcatura CE.
3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al comma 1
possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di
cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di
sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di
progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle
attrezzature a pressione e degli insiemi.
4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per
il gruppo di cui fanno parte.
5. Le procedure applicabili per la valutazione di conformita' da
parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e
G, stabiliti all'allegato III.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri Stati
membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori
che ha autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati
nonche', per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano
le disposizioni del comma 3.
7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori il
Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo unico
nazionale di accreditamento, applica le prescrizioni stabilite
nell'articolo 14-bis e si accerta che il gruppo di cui fa parte
l'ispettorato applichi i criteri indicati al comma 3, secondo
periodo, del presente articolo.»;
cc) dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 14-bis (Prescrizioni relative agli ispettorati degli
utilizzatori). - 1. Ai fini dell'autorizzazione e della notifica,
l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai
commi da 2 a 11.
2. L'ispettorato degli utilizzatori e' stabilito a norma del
presente decreto e ha personalita' giuridica.
3. L'ispettorato degli utilizzatori e' identificabile come
organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone di
metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'.
4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il
personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il
progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne'
l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle
attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione,
ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude
l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'ispettorato degli
utilizzatori o l'uso di tali attrezzature per scopi privati.
L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella
costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o
insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'.
Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto
con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale eseguono
le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo
dell'integrita' professionale e della competenza tecnica richiesta
nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare
il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione,
in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati di tali attivita'.
6. L'ispettorato degli utilizzatori e' in grado di eseguire tutti i
compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base
all'articolo 14 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal
fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o
per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di attrezzature a pressione per i quali e' stato
notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge
in qualita' di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per
eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi
connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso
a tutti gli strumenti e impianti occorrenti. Il personale
responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della
conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme
armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli ispettorati degli
utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla
valutazione della conformita'. Gli ispettorati degli utilizzatori non
possono svolgere attivita' che possano pregiudicarne l'indipendenza
di giudizio e l'integrita' in relazione alle loro funzioni ispettive.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla
valutazione della conformita' di un ispettorato degli utilizzatori
non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di
tali valutazioni.
9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta
responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte.
10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' tenuto al
segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 14 o di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano alle attivita'
di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di
coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione di conformita' ne sia
informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Art. 14-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi di
valutazione della conformita'). - 1. Un organismo notificato, un
ispettorato degli utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta,
qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della
conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il
subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui
all'articolo 13 o all'articolo 14-bis e ne informa di conseguenza il
Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di
accreditamento.
2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e
le entita' terze riconosciute si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e
le entita' terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi
ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o
dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
Art. 14-quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle
notifiche). - 1. L'organismo di valutazione della conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e delle
attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di
essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis.
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo
gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali
organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul
proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli
organismi di valutazione della conformita'.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita' e le attrezzature a pressione, nonche' la relativa
attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di
un'entita' terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da
parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due
settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un
organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entita'
terza riconosciuta ai fini del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate
successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo
certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un
organismo notificato o un'entita' terza riconosciuta non e' piu'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o non adempie ai
suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa
informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o
dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri. Qualora sulla base
della sospensione o del ritiro del relativo certificato di
accreditamento o in altro modo e' accertato che un ispettorato degli
utilizzatori non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 14-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero
dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato,
dell'ispettorato degli utilizzatori o dell'entita' terza
riconosciuta, Il Ministero dello sviluppo economico, informato il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei
provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di
accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le
pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo
notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da un'altra
entita' terza riconosciuta o siano messe a disposizione delle
autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su
loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un ispettorato
degli utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta o
sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli
utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta alle prescrizioni e
responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo
economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le
informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione
accerti che un organismo notificato, un ispettorato degli
utilizzatori o un'entita' terza riconosciuta non soddisfa o non
soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento,
il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive
necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.
Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati,
degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita' terze
riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi
notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze
riconosciute eseguono le valutazioni della conformita' conformemente
ai compiti di valutazione della conformita' di cui agli articoli 10,
11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o
dell'insieme in questione e della natura seriale o di massa del
processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di
rigore e il livello di protezione necessari per la conformita'
dell'attrezzatura a pressione al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, le norme
armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati
rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere
le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di
conformita'.
4. Un organismo di valutazione della conformita' che nel corso del
monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un
certificato o di un'approvazione riscontra che un'attrezzatura a
pressione non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformita'
limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati, delle entita'
terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.
Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi
notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entita'
terze riconosciute). - 1. Gli organismi notificati, le entita' terze
riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano il
Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di
accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati, le entita' terze riconosciute e gli
ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto,
le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o
coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti
sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta,
positivi delle valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma
della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del
relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi settoriali di
organismi notificati.»;
dd) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai
principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n.
765/2008.
2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all'articolo
3, comma 1, o sulla sua targhetta, e su ciascun insieme di cui
all'articolo 3, comma 2, o sulla sua targhetta, per insiemi e
attrezzatura che sono completi o in uno stato che consente la
verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. Qualora la
natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima e' apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. Non e' necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle
singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le
singole attrezzature a pressione recenti gia' la marcatura CE
all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale
marcatura.
4. La marcatura CE e' apposta sull'attrezzatura a pressione o
sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.
5. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato qualora tale organismo interviene nella
fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante
autorizzato.
6. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
7. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 di
avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione
corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le
azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»;
ee) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Resta consentita la messa
in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alle
disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima applicazione
della direttiva 97/23/CE, ed in particolare alle disposizione
dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purche'
immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002.
2. E' consentita la messa a disposizione sul mercato ovvero la
messa in servizio di attrezzature a pressione o insiemi rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e conformi a
tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali di attuazione
vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purche' immessi sul
mercato entro il 19 luglio 2016.
3. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo
termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva
97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a
tale data sono validi a norma della direttiva 2014/68/UE e del
presente decreto cosi' come modificato in attuazione della stessa.»;
ff) gli allegati da I a III sono sostituiti dagli allegati da I a
III di cui all'allegato A al presente decreto;
gg) gli allegati IV, V e VI sono abrogati;
hh) l'allegato VII e' sostituito dall'allegato VII di cui
all'allegato B al presente decreto.
Art. 2
Altre modifiche al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate
le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, le parole: «lire
quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro
quarantottomila»;
b) all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), le parole:
«lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro
sedicimila»;
c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19,
comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e
dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo
economico»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza
sociale» e: «della sanita'» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»;
e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
f) all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione
di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico
nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di
versamento delle medesime tariffe.»;
h) l'articolo 23 e' abrogato.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49
della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della
medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 19 luglio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 97/23/CE, abrogata
dalla direttiva 2014/68/UE, salvo quanto diversamente previsto in
particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a
quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato A
(art. 1, comma 1, lettera ff)
«Allegato I
(art. 4-bis, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Osservazioni preliminari.
1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per
le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si
applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo
corrispondente.
2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto
sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di
sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli
corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se
utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal
fabbricante.
3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i rischi
per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della
pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della
sua analisi.
4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e
applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della
prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonche'
dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza.
1. Norme di carattere generale.
1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e
controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed
installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in
base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente
prevedibili.
1.2. Nella scelta delle soluzioni piu' appropriate il fabbricante
applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato:
eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui cio'
sia ragionevolmente fattibile;
applicazione delle opportune misure di protezione contro i
pericoli che non possono essere eliminati;
informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del
caso, e indicazione della necessita' di opportune misure speciali di
attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.
1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita' di un
uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in
modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se cio' non fosse
possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne
sconsigli l'uso scorretto.
2. Progettazione.
2.1. Norme di carattere generale.
Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di
garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.
La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati
basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti
a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.
2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata.
2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per
carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni
di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terra'
conto dei fattori seguenti:
pressione interna/esterna;
temperatura ambiente e di esercizio;
pressione statica e massa della sostanza contenuta alle
condizioni di esercizio e durante le prove;
sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;
forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni,
collegamenti, tubazioni, ecc.;
corrosione ed erosione, fatica, ecc.;
decomposizione dei fluidi instabili.
E' necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni
che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita'
che esse avvengano allo stesso tempo.
2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve
essere basata su uno degli elementi seguenti:
in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3,
integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale
riportato al punto 2.2.4;
su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli,
riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima
ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar·L o il
prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar.
2.2.3. Metodo di calcolo.
a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi.
Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a
pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili
in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, e' necessario
applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del
tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni
concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo,
nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali.
I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza
in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.
Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei
seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo
complementare o in combinazione:
progettazione mediante formule;
progettazione mediante analisi;
progettazione mediante meccanica della rottura.
b) Resistenza.
Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione
si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.
In particolare:
le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle
pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione
statica e della pressione dinamica del fluido nonche' della
decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente e' separato
in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di
divisione va progettata tenendo conto della pressione piu' elevata
che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima
possibile nello scomparto limitrofo;
le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di
sicurezza;
la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali
combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere
durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per
l'attrezzatura;
le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle
sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di
sicurezza;
nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso
dei valori appropriati relativi alle proprieta' dei materiali e
basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto
4 nonche' dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra
le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:
limite di elasticita', 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla
temperatura di calcolo;
resistenza alla trazione;
resistenza riferita al tempo, cioe' resistenza allo scorrimento
plastico;
dati relativi alla fatica;
modulo di Young (modulo di elasticita');
appropriato livello di sollecitazione plastica;
energia di flessione da urto;
resistenza alla rottura;
idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle
caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di
prove non distruttive, delle proprieta' dei materiali assemblati e
delle condizioni di esercizio previste;
la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i
meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio
corrosione, scorrimento, fatica) relativi all'uso previsto
dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve
richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che
influiscono in modo determinante sulla longevita' dell'attrezzatura,
per esempio:
per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di
esercizio alle temperature specificate,
per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai
livelli di sollecitazione specificati,
per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile
prevista.
c) Stabilita'.
Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilita'
strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per
eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al
trasporto e alla movimentazione.
2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione.
La progettazione dell'attrezzatura puo' essere completamente o
parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un
campione rappresentativo dell'attrezzatura o della categoria di
attrezzature.
Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il
suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte
dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della
progettazione, laddove esso esista.
Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui
effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I
valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei
materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono
essere determinati prima dell'esecuzione della prova.
Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le
aree critiche dell'attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti
adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le
sollecitazioni con sufficiente precisione.
Il programma di prove deve comprendere:
a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare
che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato
in relazione alla pressione massima ammissibile, l'attrezzatura non
presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori ad un
certo limite.
Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo
conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche
e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e
i valori ammessi per la progettazione, e deve altresi' tener conto
della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;
b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove
appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio
previste per l'attrezzatura in questione, ad esempio: durata di
funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a
determinati livelli di sollecitazione;
c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori
ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione,
aggressioni esterne.
2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in
condizioni di sicurezza.
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono
essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente
prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre
prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:
ai dispositivi di chiusura e di apertura;
agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di
pressione o di vuoto;
alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso
previsto;
alla decomposizione dei fluidi instabili.
In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori
amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale
che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura
non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura puo'
essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere
munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoche' la
pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.
2.4. Mezzi di ispezione.
a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in
modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie
per garantirne la sicurezza.
b) Ove cio' sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si
devono predisporre mezzi per verificare le condizioni
dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di
accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura
in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in
condizioni ergonomiche e di sicurezza.
c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire
lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui:
essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo
interno;
la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno;
sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non
e' dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a
pressione e che non e' ragionevolmente prevedibile alcun altro
meccanismo di deterioramento.
2.5. Mezzi di scarico e di sfiato.
Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo
sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:
evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento
strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche
incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e
di prova, in particolare le prove sotto pressione;
consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in
condizioni di assoluta sicurezza.
2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche.
Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione
adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo
conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.
2.7. Usura.
Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni di notevole
entita', vanno prese misure adeguate per:
ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad
esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di
incamiciature o di materiali di rivestimento;
consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite;
attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4,
sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di
sicurezza.
2.8. Insiemi.
Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:
gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per
l'applicazione prevista;
tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente
collegati.
2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico.
All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e
l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie
per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse
vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in
particolare conto i seguenti rischi:
a) per il caricamento:
l'eccessivo caricamento o l'eccessiva pressurizzazione, con
particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di
vapore alla temperatura di riferimento;
l'instabilita' delle attrezzature a pressione;
b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido
pressurizzato;
c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento
insicuri.
2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili
dell'attrezzatura a pressione.
Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che
vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione
viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati
dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad
essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati
nell'insieme.
Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati
sono determinati in funzione delle peculiarita' dell'attrezzatura o
dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.
I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:
a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d);
b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali
indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto
pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.
2.11. Accessori di sicurezza.
2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono:
essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e
adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei
requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi;
essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro
funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre
funzioni;
essere conformi ai principi di progettazione appropriati per
ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi
comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a
ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo.
2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione.
Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione
non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; e'
tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in
base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3.
2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura.
Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto
il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.
2.12. Incendio all'esterno.
Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere
progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si
devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di
rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso
d'incendio di origine esterna, con particolare riguardo all'uso
previsto dell'attrezzatura.
3. Fabbricazione.
3.1. Procedure di fabbricazione.
Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure
opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle
istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare
riguardo alle operazioni indicate di seguito.
3.1.1. Preparazione dei componenti.
La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura)
non deve provocare difetti o incrinature, ne' modificare le
proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la
sicurezza delle attrezzature a pressione.
3.1.2. Giunzioni permanenti.
Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da
difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle
attrezzature.
Le proprieta' delle giunzioni permanenti devono soddisfare le
proprieta' minime indicate per i materiali che devono essere
collegati a meno che altri valori di proprieta' corrispondenti siano
stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di
progettazione.
Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle
parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione
dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono
essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo
modalita' operative adeguate.
L'approvazione delle modalita' operative e del personale sono
affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV
ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante:
un organismo notificato;
un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto
all'art. 13.
Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita' terza
effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme
armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.
3.1.3. Prove non distruttive.
Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle
giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale
adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle
categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da
un'entita' terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai
sensi dell'art. 13.
3.1.4. Trattamento termico.
Se vi e' rischio che il processo di fabbricazione modifichi le
proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle
attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico
adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.
3.1.5. Rintracciabilita'.
Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per
identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che
contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal
momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova
definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.
3.2. Verifica finale.
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica
finale descritta qui di seguito.
3.2.1. Esame finale.
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame
finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa
documentazione, il rispetto dei requisiti del presente decreto. In
tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate
nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di
sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e all'esterno
di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il
processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia
piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale).
3.2.2. Prova.
La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una
prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova
a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno,
al valore fissato al punto 7.4.
Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta
prova puo' essere eseguita su base statistica.
Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o
non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove
di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove diverse dalla
prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali
prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.
3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza.
Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli
accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati
i requisiti di cui al punto 2.10.
3.3. Marcatura e/o etichettatura.
Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni da
fornire conformemente all'art. 4-bis, comma 6, e all'art. 4-quater,
comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.
a) Per tutte le attrezzature a pressione:
anno di fabbricazione;
identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua
natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero
di fabbricazione;
limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.
b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni
supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione,
funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione
periodica, quali:
volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L;
dimensione nominale della tubazione DN;
pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data;
pressione a cui e' tarato il dispositivo di sicurezza espressa in
bar;
potenza dell'attrezzatura in kW;
tensione d'alimentazione in V (volts);
uso previsto;
rapporto di riempimento in kg/L;
massa di riempimento massima in kg;
tara espressa in kg;
gruppo di fluidi.
c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a
pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti
posti in risalto dall'esperienza.
Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano
sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata
ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:
se del caso, si puo' usare una opportuna documentazione per
evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio
componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme;
nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio
accessori, dette informazioni possono essere riportate su
un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione;
per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla
lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati,
purche' essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita
previsto.
3.4. Istruzioni operative.
a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le
attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente,
da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore, contenente
tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto
riguarda:
il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a
pressione;
la messa in servizio;
l'impiego;
la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore.
b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti
nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3,
tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato,
all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche' dei disegni e
dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.
c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare
l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e
sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al
punto 2.2.3.
4. Materiali.
I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a
pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la
durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.
I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio
devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti
requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia
singolarmente che dopo la messa in opera.
4.1. I materiali delle parti pressurizzate:
a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di
prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto
possedere duttilita' e tenacita' sufficienti; se del caso, le
caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti
del punto 7.5; inoltre, si dovra' procedere in particolare ad
un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se
necessario, una frattura di fragilita'; ove per motivi specifici si
debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste
idonee misure;
b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido
che sara' contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprieta'
chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono
essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita
prevista dell'attrezzatura;
c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura;
d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;
e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi
rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.
4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve:
a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di
progettazione di cui al punto 2.2.3 nonche' le caratteristiche
essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto
4.1;
b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che
attestano il rispetto delle prescrizioni del presente decreto
riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:
mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme
armonizzate;
mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato
oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a
pressione in base all'art. 11;
mediante una valutazione particolare dei materiali;
c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una
valutazione particolare dello specifico materiale e' effettuata
dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione
della conformita' dell'attrezzatura a pressione.
4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune
misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai
requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il
fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad
un determinato requisito.
Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle
attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere
costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul
prodotto.
Allorche' un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di
qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito
nell'Unione e che e' stato oggetto di una valutazione specifica per i
materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino
la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente punto.
Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche.
In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti da 1 a 4, per i
prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito
specificati.
5. Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,
con rischio di surriscaldamento, di cui all'art. 3, comma 1.
Tra le suddette attrezzature figurano:
i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), come le caldaie per vapore e acqua calda a
focolare, i surriscaldatori e i risurriscaldatori, le caldaie a
recupero calorico, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le
caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a
pressione, nonche' i relativi accessori e, ove occorra, i relativi
sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di
alimentazione di combustibile;
gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, che
utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), quali riscaldatori per le
industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a
pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari.
Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate,
progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una
perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento.
In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:
a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare
parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del
calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi
rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde
valutare le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi con i
depositi e/o la corrosione;
c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di
danni causati dai depositi;
d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore
residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura;
e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso
di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno
di fiamma.
6. Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c).
Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che:
a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco
eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio,
di flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia
controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio,
allineamento e pretensione;
b) ove vi sia la possibilita' che si formi condensa all'interno
di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di
rimozione dei depositi dalle zone piu' basse onde evitare colpi
d'ariete o corrosione;
c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da
turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni
pertinenti del punto 2.7;
d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante
da vibrazioni nei tubi;
e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi
appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i
tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro
dimensioni;
f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario,
segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e
indicando il fluido contenuto;
g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte
sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde
facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in
condizioni di completa sicurezza.
7. Requisiti particolari, espressi in cifre, per attrezzature a
pressione specifiche.
Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia,
allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non
sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate,
il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni
adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale
equivalente.
Le disposizioni previste dal presente punto integrano i requisiti
essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature
a pressione alle quali sono applicati.
7.1. Sollecitazioni ammissibili.
7.1.1. Simboli:
Re/t , limite di elasticita', indica il valore alla temperatura
di calcolo, a seconda dei casi:
del limite massimo di scorrimento per un materiale che
presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo;
del limite di elasticita' convenzionale, pari all'1,0%, per
l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato;
del limite di elasticita' convenzionale pari, negli altri
casi, allo 0,2%;
Rm/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione a
20° C;
Rm/t indica la resistenza alla trazione alla temperatura di
calcolo.
7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione
generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente
statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni
di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al piu'
basso dei valori elencati in appresso:
per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio normalizzato
(acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai
che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e 5/12
di Rm/20 ;
per l'acciaio austenitico:
se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 30%, 2/3 di
Re/t ;
in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura e'
superiore al 35%, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t ;
per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di
Re/t e 1/3 di Rm/20 ;
per l'alluminio, 2/3 di Re/t ;
per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3
di Re/t e 5/12 di Rm/20 .
7.2. Coefficienti di giunzione.
Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al
massimo pari ai seguenti valori:
per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non
distruttive che consentono di verificare l'inesistenza di difetti
rilevanti: 1;
per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante
sondaggio: 0,85;
per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive
diverse da un'ispezione visiva: 0,7.
Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di
sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto.
7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i
recipienti a pressione.
Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve
essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.
7.4. Pressione di prova idrostatica.
Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di
cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al piu' elevato dei due
valori seguenti:
la pressione corrispondente al carico massimo che puo' sopportare
l'attrezzatura in funzione, tenuto conto della pressione massima
ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per
il coefficiente 1,25,
la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il
coefficiente 1,43.
7.5. Caratteristiche dei materiali.
Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri
da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1,
lettera a), un acciaio e' considerato sufficientemente duttile se
l'allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata
secondo un procedimento standard, e' pari almeno al 14% e se
l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, e' pari
almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20° C, ma non
superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.
-------
Allegato II
(art. 9, comma 1)
TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli
sono i seguenti:
+-------------------+-------+-----------------------+
| testata>I | = |Modulo A |
+-------------------+-------+-----------------------+
| II | = |Moduli A2, D1, E1 |
+-------------------+-------+-----------------------+
| | |Moduli B (tipo di |
| | |progetto) + D, B (tipo |
| | |di progetto) + F, B |
| | |(tipo di produzione) + |
| | |E, B (tipo di |
| III | = |produzione) + C2, H |
+-------------------+-------+-----------------------+
| | |Moduli B (tipo di |
| | |produzione) + D, B |
| | |(tipo di produzione) + |
| IV | = |F, G, H1 |
+-------------------+-------+-----------------------+
2. Gli accessori di sicurezza definiti all'art. 1, comma 2, lettera
d), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati
nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di
sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere
classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati in
base:
- alla pressione massima ammissibile PS;
- al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione
nominale DN;
- al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere.
La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va
utilizzata per precisare la categoria di valutazione della
conformita'.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati
adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino del primo
capoverso, l'accessorio in questione e' classificato nella categoria
piu' elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della
conformita' che seguono indicano il limite superiore per ciascuna
categoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
-----------
Allegato III
(art. 4-bis, comma 2)
Procedure di valutazione della conformita'.
Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente
allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli
insiemi.
1. Modulo A: (controllo interno della produzione).
1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonche' si accerta e dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a
pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.
Detta documentazione consente di valutare la conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include
un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i
requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami
effettuati, ecc.;
le relazioni sulle prove effettuate.
3. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna
attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti del presente
decreto.
4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di
conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata.
Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante
e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.
2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli
ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli
casuali.
1. Il controllo interno della produzione unito ai controlli
ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli
casuali e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5
nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa
i requisiti del presente decreto.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta
documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e
valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e
comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La
documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati,
ecc., e
le relazioni sulle prove effettuate.
3. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa si
applicano.
4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.
Il fabbricante effettua la verifica finale dell'attrezzatura a
pressione, che viene controllata mediante visite senza preavviso da
un organismo notificato scelto dal fabbricante.
L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sul
prodotto a intervalli casuali da esso determinati al fine di
verificare la qualita' dei controlli interni sull'attrezzatura a
pressione, tenendo conto tra l'altro della complessita' tecnologica
dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto.
Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato:
si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica
finale in base al punto 3.2 dell'allegato I;
preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di
attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo
notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche' la
necessita' di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a
pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a
stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a
pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire la
conformita' dell'attrezzatura a pressione.
Qualora una o piu' attrezzature a pressione o un insieme o non
risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune
misure.
Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna
attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti applicabili del
presente decreto.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di
conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata.
Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 5 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante
e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.
3. Modulo B: esame UE del tipo.
3.1. Esame UE del tipo - tipo di produzione.
1. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: e' la parte di una
procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione,
nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale
attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente
decreto.
2. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: consiste in una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la
documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di
un campione, rappresentativo della produzione prevista,
dell'attrezzatura a pressione finita.
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un
unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e
l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni
applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati, ecc.;
le relazioni sulle prove effettuate;
le informazioni relative alle prove previste nel quadro della
fabbricazione;
le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
i campioni rappresentativi della produzione prevista.
Il campione puo' coprire piu' varianti di un'attrezzatura a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano sul
livello di sicurezza.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se
necessari per effettuare il programma di prove:
la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle
soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i
documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante
oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la
responsabilita' del fabbricante.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione
nonche' le procedure di fabbricazione.
In particolare, l'organismo notificato:
valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione
europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I;
approva le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei
pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia
qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato
I;
4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati
progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme
armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati
progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza
applicare le relative disposizioni di tali norme;
4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per
accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le
soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano
state applicate correttamente;
4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal
fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti
soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del
presente decreto;
4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno
effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte
all'autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico
l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con
l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente decreto,
l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di
esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il punto 7, il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del
tipo approvato.
Al certificato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva
una copia.
Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni
pertinenti per consentire la valutazione della conformita' delle
attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il
controllo delle attrezzature in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso
applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un
certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e informa di
tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo
rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato
non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a pressione ai
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle
condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche comportano
una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato
di esame UE del tipo - tipo di produzione.
8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di
produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli
eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a
restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei
supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti
sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o
dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo - tipo di produzione, e/o dei relativi supplementi. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia
della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati
dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia
del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli
allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente
la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza
della validita' di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata
immessa sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.
3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto.
1. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, e' la parte di una
procedura di valutazione della conformita' in cui l'organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione
nonche' verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del
presente decreto.
2. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, consiste in una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la
documentazione probatoria di cui al punto 3, senza l'esame di
campioni.
Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4
dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo.
3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo - tipo
di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e
l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni
applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati, ecc.;
le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle
soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i
documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante
oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la
responsabilita' del fabbricante.
La domanda puo' riguardare piu' varianti di un'attrezzatura a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano sul
livello di sicurezza.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto.
In particolare, l'organismo notificato:
valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione
europea di materiali per attrezzature a pressione;
approva le modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il
fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle
relative norme armonizzate, tali norme siano state applicate
correttamente;
4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora
non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme
armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i
corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative intraprese in conformita' del punto 4 e i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte
alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico
l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con
l'accordo del fabbricante.
6. Se il progetto rispetta i requisiti del presente decreto,
l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di
esame UE del tipo - tipo di progetto. Fatto salvo il punto 7, il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del
progetto approvato.
Al certificato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva
una copia.
Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni
pertinenti per consentire la valutazione della conformita' delle
attrezzature a pressione fabbricate al progetto esaminato e
permettere il controllo delle attrezzature in funzione.
Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato
di esame UE del tipo - tipo di progetto, e informa di tale decisione
il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di progetto, di tutte le modifiche al progetto approvato che
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a pressione ai
requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle
condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono
un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento al
certificato originario di esame UE del tipo - tipo di progetto.
8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di
progetto, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita' di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli
eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a
restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
dei certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o dei
supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti
sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei
supplementi da esso rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del tipo - tipo di progetto, e/o dei relativi supplementi. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una
copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami
effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva
una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto,
degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico
contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla
scadenza della validita' di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata
immessa sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.
4. Modulo C2: conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione, unito a prove dell'attrezzatura a pressione sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una
procedura di valutazione della conformita' in cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto del
certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del
presente decreto ad esse applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dell'attrezzatura a pressione al tipo oggetto del
certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente
decreto.
3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.
Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa
effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti
dall'organismo stesso, per verificare la qualita' della verifica
finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto
conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali prodotti e
della quantita' prodotta.
L'organismo modificato si accerta che il fabbricante svolga
effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato
I.
Si esamina un adeguato campione delle attrezzature a pressione
finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come
stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o prove
equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni
applicabili del presente decreto.
L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da
prelevare nonche' la necessita' di effettuare o far effettuare su
dette attrezzature a pressione la verifica finale parzialmente o
integralmente.
Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a
stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a
pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la
conformita' dell'attrezzatura a pressione.
Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il
processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la
responsabilita' di tale organismo, il numero d'identificazione di
quest'ultimo.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singola
attrezzatura a pressione o insieme conforme al tipo descritto nel
certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente
decreto ad esso applicabili.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per un modello dell'attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante
e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.
5. Modulo D: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del processo di produzione.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel
processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione o l'insieme
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi
applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la
produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova
dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al punto
3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per
l'attrezzatura a pressione in questione.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a
pressione contemplato;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una
copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' garantisce che l'attrezzatura a
pressione e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE
del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante costituiscono una documentazione sistematica e ordinata
sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
qualita' dell'attrezzatura a pressione;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici
corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo e nella garanzia della qualita', in particolare delle
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc., e dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la richiesta qualita' e se il sistema di qualita' funziona
efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un
membro con esperienza nella valutazione del settore e della
tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali
del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare
la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a
garantire la conformita' del prodotto a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema
di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In
particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in
considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura a pressione;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie e
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare il
corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui tale attrezzatura e' stata immessa sul mercato. La
dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per
cui e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione di cui al punto 3.1;
le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione;
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano
specificati nel mandato.
6. Modulo D1: garanzia della qualita' del processo di produzione.
1. La garanzia della qualita' del processo di produzione e' la
procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad
essa applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta
documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e deve includere un'adeguata
analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti
applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del
prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami
effettuati, ecc., e
le relazioni sulle prove effettuate.
3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul
mercato.
4. Fabbricazione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per la
produzione, l'ispezione del prodotto finito e le prove
sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato
al punto 5, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.
5. Sistema di qualita'.
5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema di qualita' per l'attrezzatura a pressione interessata a un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a pressione
previsto;
la documentazione relativa al sistema di qualita';
la documentazione tecnica di cui al punto 2.
5.2. Il sistema di qualita' garantisce che le attrezzature a
pressione siano conformi ai requisiti del presente decreto che ad
esse si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dell'attrezzatura a pressione;
dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di
controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli
interventi sistematici che saranno applicati, in particolare delle
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi, approvate in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base al
punto 3.1.2 dell'allegato I, ecc.;
dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di
qualita' funziona efficacemente.
5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano
la corrispondente norma armonizzata.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita',
almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere
esperienza nella valutazione della tecnologia delle attrezzature a
pressione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali
del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 2, per verificare la capacita' del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente
decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
5.2 o se sia necessaria una seconda verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene le
conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della
decisione.
6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
6.2. A fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
la documentazione tecnica di cui al punto 2;
i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
del personale interessato, ecc.
6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema
di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In
particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in
considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura a pressione;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il
buon funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto
per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione di cui al punto 5.1;
le modifiche di cui al punto 5.5;
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 5.5, 6.3 e 6.4.
9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a disposizione di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa altresi' gli altri organismi
notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso
rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei
sistemi di qualita' rilasciate.
10. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano
specificati nel mandato.
7. Modulo E: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
delle attrezzature a pressione.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
delle attrezzature a pressione e' la parte di una procedura di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua
esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata
e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e
soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al punto 3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le
attrezzature a pressione in questione.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a
pressione contemplato;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e
alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del
sistema di qualita'.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di
qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un
membro con esperienza nella valutazione del settore e della
tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali
del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare
la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a
garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
Esso notifica la decisione notificata al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
la documentazione tecnica;
registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e
i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di
qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono
determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura a pressione;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il
buon funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto
per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione di cui al punto 3.1;
le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano
specificati nel mandato.
8. Modulo E1: garanzia della qualita' dell'ispezione e della prova
delle attrezzature a pressione finite.
1. La garanzia della qualita' dell'ispezione e della prova delle
attrezzature a pressione finite e' la procedura di valutazione della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai
punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta
documentazione consente di valutare la conformita' dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e
valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e
comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il
progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a
pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati,
ecc., e
le relazioni sulle prove effettuate.
3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul
mercato.
4. Fabbricazione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato nel
punto 5 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.
5. Sistema di qualita'.
5.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le
attrezzature a pressione in questione.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a
pressione contemplato;
la documentazione relativa al sistema di qualita';
la documentazione tecnica di cui al punto 2.
5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' delle
attrezzature a pressione alle prescrizioni del presente decreto ad
esse applicabili.
Nel quadro del sistema di qualita' ciascuna attrezzatura a
pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune
prove, fissate nelle norme relative di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o
prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto
3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti del
presente decreto ad essa applicabili.
Tutti criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' delle attrezzature a pressione;
delle modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi
approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi in base al
punto 3.1.2 dell'allegato I;
dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del
sistema di qualita'.
5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un
membro con esperienza nella valutazione del settore e della
tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali
del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacita' del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente
decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione
circostanziata della decisione.
5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
5.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
6.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
la documentazione tecnica di cui al punto 2;
i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
del personale interessato, ecc.
6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. La necessita' di queste visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema
di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In
particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in
considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il
buon funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione di cui al punto 5.1;
le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4.
9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
10. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano
specificati nel mandato.
9. Modulo F: conformita' al tipo basata sulla verifica delle
attrezzature a pressione.
1. La conformita' al tipo basata sulla verifica delle attrezzature
a pressione e' la parte della procedura con cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni del
punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del
tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad esse si
applicano.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' dei prodotti fabbricati al tipo omologato oggetto del
certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del
presente decreto che ad essi si applicano.
3. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami e
le prove del caso per verificare la conformita' dell'attrezzatura a
pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e ai
pertinenti requisiti del presente decreto.
Gli esami e le prove atti a verificare la conformita'
dell'apparecchiatura a pressione ai requisiti pertinenti sono
effettuati mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo
quanto stabilito al punto 4.
4. Verifica della conformita' mediante esame e prova di ogni
attrezzatura a pressione.
4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate
singolarmente e su di esse vengono effettuate opportune prove, in
base alle relative norme armonizzate o prove equivalenti per
verificarne la conformita' al tipo omologato descritto nel
certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti del
presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo
notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.
In particolare, l'organismo notificato:
verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei
pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in
base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali
in base al punto 4.3 dell'allegato I;
effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al
punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di
sicurezza.
4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di
conformita' relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o
fa apporre, sotto la sua responsabilita', il suo numero di
identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto
la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' inoltre apporre
sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale
organismo.
6. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la
responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' apporre sulle
attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale
organismo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo
rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti
al fabbricante di cui al punto 2.
10. Modulo G: conformita' basata sulla verifica dell'unita'.
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara,
sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a
pressione interessata, alla quale sono state applicate le
disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente
decreto ad essa applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.
La documentazione permette di valutare la conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione
tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario
ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione.
La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami
effettuati, ecc.;
le relazioni sulle prove effettuate;
gli elementi appropriati relativi all'approvazione dei processi
di fabbricazione e di prova, nonche' alle qualifiche o
all'approvazione del personale ad essi preposto in base ai punti
3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I.
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
3. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni
applicabili del presente decreto.
4. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti
norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche
tecniche, per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione
alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di
tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide
quali prove sia opportuno effettuare applicando altre specifiche
tecniche.
In particolare, l'organismo notificato:
esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e
i processi di fabbricazione;
valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione
europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I;
approva le modalita' operative della giunzione permanente dei
pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza, in base
al punto 3.1.2 dell'allegato I;
verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2
e 3.1.3 dell'allegato I;
procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1 dell'allegato I,
effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato
I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni attrezzatura a pressione approvata. Il fabbricante tiene a
disposizione delle autorita' nazionali i certificati di conformita'
per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione e' stata immessa sul mercato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' UE e
la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura
a pressione per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
11. Modulo H: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'.
1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' la
procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad
essa applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato
al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le
attrezzature a pressione interessate.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di
attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' delle
attrezzature a pressione ai requisiti applicabili del presente
decreto.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto;
delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano
applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione;
delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4
dell'allegato I;
dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di
controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli
interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc.;
dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di
qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti
norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita',
almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere
esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia relativa
alle attrezzature a pressione in questione e conoscere le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacita'
del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del
presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo
e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
L'organismo notificato notifica la decisione al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di
accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di
qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi,
calcoli, prove, ecc.;
i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono
determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo', se
necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso
deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura
a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1;
le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 3.3, 3,4, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa le sue autorita' di notifica
delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o revocate e,
periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco
delle approvazioni dei sistemi di qualita' respinte, sospese o
altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome
del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano
specificati nel mandato.
12. Modulo H1: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'
con controllo della progettazione.
1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' con
controllo della progettazione e particolare sorveglianza della
verifica finale e' la procedura di valutazione della conformita' con
cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 6
nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le
prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto 3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del
progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione e' stata oggetto di
esame a norma delle disposizioni del punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le
attrezzature a pressione interessate.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di
attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' diagrammi
di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati, ecc.;
- le relazioni sulle prove effettuate;
- la documentazione relativa al sistema di qualita';
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita' garantisce la conformita' delle
attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva attuata con il
presente decreto ad esse applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano
applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione;
delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4
dell'allegato I;
dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di
controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli
interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle
prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato
I;
dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia
ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi
di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato
del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e
della tecnologia delle attrezzature a pressione in questione e
conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il
controllo comprende una visita di valutazione dei locali del
fabbricante.
Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacita'
del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del
presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante
autorizzato.
La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate,
sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
4. Esame del progetto.
4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di cui al
punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura
a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto.
4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo
di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
nonche' di accertare la conformita' ai requisiti del presente decreto
che ad essa si applicano. La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di
valutare la conformita' dell'attrezzatura a pressione ai requisiti
pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.
Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura
necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a
pressione;
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.
In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
risultati dei calcoli di progettazione, degli esami
effettuati, ecc., e
le relazioni sulle prove effettuate;
la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza del
progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti
utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate
integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se
necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante
oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la
responsabilita' del fabbricante.
4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il
progetto sia conforme ai requisiti del presente decreto applicabili
alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato
di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per identificare il
progetto approvato. Il certificato puo' comprendere uno o piu'
allegati.
Il certificato e gli allegati contengono tutte le informazioni
pertinenti per consentire la valutazione della conformita' dei
prodotti fabbricati al progetto esaminato nonche', se del caso, il
controllo del prodotto in funzione.
Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il certificato
di esame del progetto e ne informa il richiedente, motivando
dettagliatamente tale rifiuto.
4.4. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo ne informa il fabbricante.
Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha
rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita'
ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o le
condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono
un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento del
certificato di esame UE originale del progetto, da parte
dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.
4.5. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli
eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorita'
di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali
supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso
rilasciati.
La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati
membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione
tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo
notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame
UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, nonche' il
fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal
fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato.
4.6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'
nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli
allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per
dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata
immessa sul mercato.
5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
5.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
5.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
la documentazione relativa al sistema di qualita';
i registri riguardanti la qualita' previsti dalla sezione del
sistema di qualita' relativa alla progettazione, ad esempio,
risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
i registri riguardanti la qualita' previsti dalla sezione del
sistema di qualita' relativa alla fabbricazione, come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato, ecc.
5.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. La frequenza dei controlli periodici e' tale che si procede a
una rivalutazione completa ogni tre anni.
5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono
determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
la categoria dell'attrezzatura;
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
la necessita' di garantire il controllo delle misure di
correzione;
se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo', se
necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso
fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state
svolte prove, una relazione sulle stesse.
5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale.
La verifica finale di cui all'allegato I, punto 3.2, si svolge
secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di visite
senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali
visite, l'organismo notificato procede a esami sulle attrezzature a
pressione.
L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se
sono state effettuate prove, un verbale delle prove.
6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di
attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata e indica il
numero del certificato di esame del progetto.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
7. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1;
le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai
punti 3.5, 5.3 e 5.4.
8. Rappresentante autorizzato.
Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la
domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai
punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante e sotto la
sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.».
Allegato B
(art. 1, comma 1, lettera hh)
«Allegato VII
(art. 5, comma 4)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
(n. XXXX) (1)
1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo,
di lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo
rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la
responsabilita' esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a
pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilita'. Essa
puo' comprendere un'immagine, laddove necessario per
l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme):
descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme;
procedura di valutazione di conformita' utilizzata;
per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che
li compongono, nonche' delle procedure di valutazione di conformita'
utilizzate.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle
altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la
conformita':
7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo
notificato che ha effettuato la valutazione di conformita' e il
numero del certificato rilasciato, nonche' un riferimento al
certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di
esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del
progetto o certificato di conformita'.
8. Informazioni supplementari:
firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega
del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato).
(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.».