Apparecchi a pressione: in Gazzetta la nuova disciplina di settore

Sostituiti integralmente quattro Allegati al precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016, n. 53, la nuova disciplina di settore per gli apparecchi a pressione . In particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, ha dato attuazione alla «direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)».

Il provvedimento modifica sostanzialmente il precedente decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sia nell'articolato sia in quattro Allegati, sostituiti integralmente.

Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.


Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)

in Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2016, n. 53

Vigente al: 19-3-2016



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2014/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 43);
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia
di attrezzature a pressione;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CE)  n.
339/93;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della  salute,  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                   Modifiche al decreto legislativo
                       25 febbraio 2000, n. 93

  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il titolo del decreto e' sostituito dal seguente:  «Attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di  attrezzature  a  pressione  e
della  direttiva  2014/68/UE   concernente   l'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che  ne  dispone
l'abrogazione»;
    b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), la  parola:  «camere»  e'
sostituita dalla seguente: «scomparti»;
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  p)  e'  aggiunta  la
seguente:
    «p-bis) «messa a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di
attrezzature a pressione  o  di  insiemi  per  la  distribuzione,  il
consumo o l'uso sul mercato dell'Unione  nel  corso  di  un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»;
    d) all'articolo 1,  comma  2,  le  lettere  q),  r)  ed  s)  sono
sostituite dalle seguenti:
    «q) "immissione sul mercato": la prima messa a  disposizione  sul
mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;
    r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura
a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;
    s) "fabbricante": la persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica
attrezzature a  pressione  o  un  insieme,  o  che  fa  progettare  o
fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza  con
il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;»;
    e) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera s) sono  aggiunte  le
seguenti:
    «s-bis)  "rappresentante  autorizzato":  una  persona  fisica   o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti;
    s-ter) "importatore": la persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  attrezzature  a
pressione o insiemi originari di un Paese terzo;
    s-quater) "distributore": la persona fisica o giuridica  presente
nella   catena   di   fornitura,   diversa    dal    fabbricante    e
dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a
pressione o insiemi;
    s-quinquies)   "operatori   economici":   il   fabbricante,    il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
    s-sexies) "specifica  tecnica":  un  documento  che  prescrive  i
requisiti tecnici che le  attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
devono soddisfare;
    s-septies) "norma  armonizzata":  la  norma  armonizzata  di  cui
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012;
    s-octies)   "accreditamento":   accreditamento   quale   definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
    s-nonies)  "organismo  nazionale  di  accreditamento":  organismo
nazionale di accreditamento di cui  all'articolo  2,  punto  11,  del
regolamento (CE) n. 765/2008;
    s-decies) "valutazione della conformita'":  il  processo  atto  a
dimostrare il rispetto dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto  relativi  alle  attrezzature  a  pressione  o  agli
insiemi;
    s-undecies) "organismo  di  valutazione  della  conformita'":  un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita',  fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
    s-duodecies) "richiamo": qualsiasi misura  volta  a  ottenere  la
restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi  gia'  messi  a
disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;
    s-terdecies) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa
a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o  di  insiemi
presenti nella catena di fornitura;
    s-quaterdecies) "marcatura CE": una marcatura mediante  la  quale
il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o  l'insieme  e'
conforme  ai  requisiti  applicabili  stabiliti  nella  normativa  di
armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
    s-quinquiesdecies) "normativa di armonizzazione dell'Unione":  la
normativa   dell'Unione    che    armonizza    le    condizioni    di
commercializzazione dei prodotti.;»;
    f) all'articolo 1, comma 2, lettera u), le  parole:  «moduli  A1,
C1» sono sostituite dalle seguenti: «moduli  A2,  C2»  e  la  parola:
«industriale» e' soppressa;
    g) all'articolo  1,  comma  3,  le  lettere  da  c)  a  g),  sono
sostituite dalle seguenti:
    «c)  i  recipienti  semplici  a  pressione  di  cui  al   decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;
    d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;
    e)  le  attrezzature  destinate  al  funzionamento  dei   veicoli
definiti nei seguenti atti giuridici:
      1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  167  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
      2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'omologazione   dei   veicoli   agricoli   e
forestali;
      3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote e dei quadricicli;
    f) le attrezzature appartenenti al massimo  alla  categoria  I  a
norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle
seguenti disposizioni:
      1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  17,  relativo  alle
macchine;
      2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,  n.
162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;
      3)  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  e  successivi  decreti
attuativi in materia  di  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
adoperato entro taluni limiti di tensione;
      4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  e  successive
modificazioni, in materia di dispositivi medici;
      5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083,  e  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a
gas;
      6) decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,  n.
126, in materia di apparecchi e sistemi  di  protezione  destinati  a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
    g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le  attrezzature
e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari  o
di  mantenimento  dell'ordine  pubblico,  nonche'  tutti  gli   altri
prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo
346,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea;»;
    h) all'articolo 1, comma 3, la lettera u),  e'  sostituita  dalla
seguente:
    «u)  le  attrezzature  contemplate  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci  pericolose,  dal
decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature
a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate  dal  Codice
marittimo internazionale per  il  trasporto  delle  merci  pericolose
(IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del  Ministro  dei
trasporti e  della  navigazione  2  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  235  del  7  ottobre
1995, e  dalla  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;»;
    i) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -
1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere  messi  a
disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i
requisiti  del  presente  decreto  in   caso   di   installazione   e
manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
  2. In occasione di  fiere,  esposizioni,  dimostrazioni  ed  eventi
simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o  di
insiemi anche se non conformi al presente decreto, a  condizione  che
un'evidente indicazione grafica  indichi  chiaramente  che  essi  non
possono essere messi a disposizione del mercato o messi  in  servizio
finche' non sono resi conformi. In occasione delle  dimostrazioni  il
responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle
autorita'  competenti,  che  possono  prescrivere  eventuali   misure
aggiuntive,  una  relazione  tecnica  in  cui  sono  dettagliatamente
descritte le appropriate misure di  sicurezza  adottate  al  fine  di
garantire l'incolumita' delle persone.»;
    l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura  CE»  sono
aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 15, fatte salve  le  altre
norme nazionali e  dell'Unione  europea  applicabili  in  materia  di
armonizzazione che ne prevedono l'apposizione»;
    m) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4 (Libera circolazione).  -  1.  Non  e'  possibile  vietare,
limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la  messa  a
disposizione sul mercato o la  messa  in  servizio,  alle  condizioni
fissate dal fabbricante, di attrezzature a  pressione  o  di  insiemi
conformi alle disposizioni del presente  decreto.  Non  e'  possibile
vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione,  la
messa  a  disposizione  sul  mercato  o  la  messa  in  servizio   di
attrezzature a pressione o  di  insiemi  conformi  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3.
  2. Non e' possibile vietare,  limitare  o  ostacolare,  per  rischi
dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in  servizio,
alle  condizioni  previste  dall'articolo  14,  di   attrezzature   a
pressione o di insiemi la cui conformita' e'  stata  valutata  da  un
ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro  in
base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14.
  3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui
all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in  lingua  italiana  o
nella  lingua  ufficiale  dello  Stato  membro  dell'Unione  in   cui
l'attrezzatura  o  l'insieme  vengono  messi   a   disposizione   sul
mercato.»;
    n) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  «Art.   4-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro insiemi di cui all'articolo 3, commi  1  e  2,  ovvero  all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri,  i  fabbricanti  assicurano
che siano stati progettati e fabbricati  conformemente  ai  requisiti
essenziali   di   sicurezza   di   cui   all'allegato   I.   All'atto
dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei
loro  insiemi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  ovvero  all'atto
dell'utilizzo degli stessi a fini propri,  i  fabbricanti  assicurano
che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta
prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura
di valutazione della  conformita'  di  cui  all'articolo  10  per  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2. Qualora la conformita' delle attrezzature a  pressione  o  degli
insiemi di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  alle  prescrizioni
applicabili sia stata dimostrata dalla  procedura  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una  dichiarazione
di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui le attrezzature a pressione  o  gli  insiemi  sono  stati
immessi sul mercato.
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al  presente  decreto.  Si  tiene  debitamente  conto  delle
modifiche  della  progettazione   o   delle   caratteristiche   delle
attrezzature a pressione o degli  insiemi,  nonche'  delle  modifiche
delle  norme  armonizzate  o  di  altre   specifiche   tecniche   con
riferimento  alle  quali   e'   dichiarata   la   conformita'   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario
in  considerazione  dei  rischi  presentati  dalle   attrezzature   a
pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere  la
salute e la sicurezza dei consumatori e di  altri  utilizzatori,  una
prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi
a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,  le  attrezzature  a
pressione  e  gli  insiemi  non  conformi  e  i  richiami   di   tali
attrezzature, mantengono, se del caso, un  registro  degli  stessi  e
informano i distributori di tale monitoraggio.
  5.  I  fabbricanti  garantiscono  che  sulle  loro  attrezzature  a
pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto,
di serie  oppure  qualsiasi  altro  elemento  che  consenta  la  loro
identificazione  oppure,  qualora   le   dimensioni   o   la   natura
dell'attrezzatura  o  dell'insieme  non   lo   consentano,   che   le
informazioni  prescritte  siano  fornite  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento delle attrezzature.
  6.  I  fabbricanti  indicano  sull'attrezzatura   a   pressione   o
sull'insieme  il  loro  nome,  la  loro   denominazione   commerciale
registrata o il loro marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non  sia  possibile,
li indicano sull'imballaggio o in  un  documento  di  accompagnamento
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo  indica  un
unico  punto  in  cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le
informazioni relative al  contatto  sono  in  una  lingua  facilmente
comprensibile  per  i  consumatori,  gli  altri  utilizzatori  e   le
autorita' di vigilanza del mercato  e,  per  le  attrezzature  e  gli
insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.
  7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli
insiemi di cui all'articolo 3, commi 1  e  2,  sono  accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  conformi  all'allegato  I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per  le  attrezzature  e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua  italiana.  Tali
istruzioni e  informazioni  sulla  sicurezza  devono  essere  chiare,
comprensibili e intelligibili.  I  fabbricanti  garantiscono  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo  3,  comma
3, sono accompagnati da istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza
conformi all'articolo 3, comma 3,  in  una  lingua  che  puo'  essere
facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per
le attrezzature e gli insiemi  immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana.  Tali  istruzioni  e  informazioni  sulla  sicurezza
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi  immessi  sul  mercato
non siano conformi al presente  decreto  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda  dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
presentino un rischio, i fabbricanti ne informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale ed, eventualmente, le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato tali attrezzature a pressione o tali  insiemi,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa.
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita'  delle  attrezzature  a  pressione  o  degli  insiemi  al
presente decreto, in una lingua che puo' essere  facilmente  compresa
da tale autorita' e, per le attrezzature e gli  insiemi  immessi  sul
mercato  in  Italia,  in  lingua  italiana.   Tali   informazioni   e
documentazione  possono  essere   fornite   in   forma   cartacea   o
elettronica. I fabbricanti  cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi  che  hanno
immesso sul mercato.
  Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  4-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere una documentazione tecnica  cui  fa  riferimento  l'articolo
4-bis,  comma  2,  non  rientrano  nel  mandato  del   rappresentante
autorizzato.
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
le attrezzature a pressione o gli  insiemi  sono  stati  immessi  sul
mercato;
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione  necessarie  per  dimostrare  la   conformita'   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi;
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati  dalle  attrezzature  a  pressione  o  dagli  insiemi  che
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
  Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori
immettono  sul  mercato  solo  attrezzature  a  pressione  o  insiemi
conformi.
  2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli
insiemi  di  cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di valutazione della  conformita'  a  norma  dell'articolo  10.  Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica, che le attrezzature a pressione o  gli  insiemi  rechino  la
marcatura  CE  e  siano  accompagnati  dalle   istruzioni   e   dalle
informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e
3.4, e che il fabbricante abbia rispettato  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. Prima di immettere  sul  mercato  le
attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo  3,  comma
3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia  preparato  la
documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi
siano  accompagnati  da  adeguate  istruzioni  per  l'uso  e  che  il
fabbricante abbia rispettato  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo
4-bis, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere
che l'attrezzatura a  pressione  o  l'insieme  non  sia  conforme  ai
requisiti essenziali di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  non  li
immette sul mercato fino a quando  non  siano  stati  resi  conformi.
Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme  presenti  un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e  le  autorita'  di
vigilanza del mercato.
  3.  Gli  importatori  indicano  sull'attrezzatura  a  pressione   o
sull'insieme  il  loro  nome,  la  loro   denominazione   commerciale
registrata o il loro marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al
quale possono essere contattati oppure, ove cio' non  sia  possibile,
li indicano sull'imballaggio o in  un  documento  di  accompagnamento
dell'attrezzatura  a  pressione  o  dell'insieme.   Le   informazioni
relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile  per
i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorita' di vigilanza del
mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul  mercato  in
Italia, sono in lingua italiana.
  4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a  pressione  o
gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  conformi  all'allegato  I,
punti 3.3 e 3.4, in una lingua che puo'  essere  facilmente  compresa
dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le  attrezzature  e
gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in  lingua  italiana.
Gli importatori garantiscono che le attrezzature a  pressione  o  gli
insiemi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  sono  accompagnati  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  una  lingua  che  puo'
essere  facilmente   compresa   dai   consumatori   e   dagli   altri
utilizzatori, e, per  le  attrezzature  e  gli  insiemi  immessi  sul
mercato in Italia, in lingua italiana.
  5. Gli importatori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio  la  loro  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati dalle  attrezzature  a  pressione  o  dagli  insiemi,  gli
importatori eseguono, per proteggere la salute  e  la  sicurezza  dei
consumatori e degli altri utilizzatori, una prova  a  campione  sulle
attrezzature a pressione o sugli insiemi  messi  a  disposizione  sul
mercato, esaminano i reclami,  le  attrezzature  a  pressione  e  gli
insiemi non conformi e i richiami di tali  attrezzature,  mantengono,
se del caso, un registro degli stessi e informano i  distributori  di
tale monitoraggio.
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi  immessi  sul  mercato
non siano conformi al presente  decreto  prendono  immediatamente  le
misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a
pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda  dei
casi. Inoltre, qualora le attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi
presentino un rischio, gli importatori  informano  immediatamente  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale ed, eventualmente, le  altre  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato le attrezzature a  pressione  o  gli  insiemi,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa.
  8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a
pressione  o  gli  insiemi  sono  stati  immessi  sul   mercato   gli
importatori  mantengono  la  dichiarazione  di   conformita'   UE   a
disposizione delle autorita' di vigilanza del  mercato;  garantiscono
inoltre che, su richiesta, la  documentazione  tecnica  possa  essere
resa disponibile a tali autorita'.
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' di un'attrezzatura a pressione o di  un  insieme  in  una
lingua facilmente compresa da tale  autorita'.  Tali  informazioni  e
documentazione  possono  essere   fornite   in   forma   cartacea   o
elettronica. Gli importatori cooperano con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi  che  hanno
immesso sul mercato.
  Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono
le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato,
i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni  del
presente decreto.
  2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o  gli  insiemi  di
cui all'articolo 3, commi 1  e  2,  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori verificano che  essi  rechino  la  marcatura  CE,  siano
accompagnati dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato  I,  punti
3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e  dagli
altri  utilizzatori  nello  Stato  membro  in  cui  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul  mercato
e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato  in  Italia,
in lingua italiana, nonche' che il  fabbricante  e  l'importatore  si
siano  conformati  alle   prescrizioni   di   cui,   rispettivamente,
all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3. Il
distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le  attrezzature
a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti  essenziali
di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a  disposizione  sul
mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora
le attrezzature a pressione o l'insieme  presentino  un  rischio,  il
distributore ne informa il fabbricante o  l'importatore,  nonche'  il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale. Prima di mettere  l'attrezzatura  a  pressione  o
l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato,
i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme
siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate,  in  una  lingua
che puo' essere  facilmente  compresa  dai  consumatori  e  da  altri
utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a  pressione
o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato  e,  per  le
attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia,  in  lingua
italiana,  nonche'  che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano
conformati alle prescrizioni di  cui,  rispettivamente,  all'articolo
4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 4-quater, comma 3.
  3. I  distributori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  sono
sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio  la  loro  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  le
attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi  a  disposizione
sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano  che
siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali
attrezzature  a  pressione  ovvero  tali  insiemi,  per  ritirarli  o
richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi presentino  un  rischio,  i  distributori  ne
informano immediatamente il Ministero dello  sviluppo  economico,  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le
altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui  hanno
messo a disposizione sul mercato le attrezzature a  pressione  o  gli
insiemi, indicando  in  particolare  i  dettagli  relativi  alla  non
conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' delle attrezzature a  pressione  o  degli  insiemi.  Tali
informazioni  e  documentazione  possono  essere  fornite  in   forma
cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale  autorita',
su sua richiesta, a  qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli  insiemi  da
essi messi a disposizione sul mercato.
  Art.  4-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
4-bis quando immette sul mercato un'attrezzatura  a  pressione  o  un
insieme  con  il  proprio  nome  o  marchio  commerciale  o  modifica
un'attrezzatura a pressione o un insieme gia' immessi sul mercato  in
modo tale da poterne condizionare la  conformita'  alle  prescrizioni
del presente decreto.
  Art. 4-septies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
facciano richiesta:
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che   abbia   fornito   loro
attrezzature a pressione o insiemi;
    b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature
a pressione o insiemi.
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci  anni  dal  momento  in  cui
siano stati loro forniti attrezzature a pressione  o  insiemi  e  per
dieci anni dal momento in cui essi  abbiano  fornito  attrezzature  a
pressione o insiemi.»;
    o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Presunzione di conformita' e dichiarazione di  conformita'
UE).  -  1.  Le  attrezzature  a  pressione  o  gli  insiemi  di  cui
all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme  armonizzate
o a parti di esse i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti  di  esse  di
cui all'allegato I.
  2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a
pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee
di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo  4,
della direttiva 2014/68/UE, sono considerati  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I.
  3. La dichiarazione di  conformita'  UE  attesta  il  rispetto  dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  4. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle  pertinenti
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III ed
e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta nella  lingua  o  nelle
lingue richieste  dallo  Stato  membro  nel  quale  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme e' immesso o messo a disposizione  sul  mercato
e, le attrezzature a pressione  e  gli  insiemi  immessi  o  messi  a
disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.
  5. Se alle attrezzature a pressione o  agli  insiemi  si  applicano
piu'  atti  dell'Unione  che   prescrivono   una   dichiarazione   di
conformita' UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformita'
UE in rapporto a tutti  questi  atti  dell'Unione.  La  dichiarazione
contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi  i  riferimenti
della loro pubblicazione.
  6. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' per la conformita' dell'attrezzatura a pressione o
dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.»;
    p) l'articolo 6 e' soppresso;
    q) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Comitato "attrezzature a pressione"). -  1.  Il  Ministero
dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse
all'eventuale esercizio da parte della Commissione  della  delega  di
cui all'articolo 46 della  direttiva  2014/68/UE,  cura  la  motivata
comunicazione di cui  all'articolo  45,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva  relativamente  alle  preoccupazioni  insorte   a   livello
nazionale in merito alla sicurezza di  attrezzature  a  pressione  ed
insiemi che possano richiederne una riclassificazione  ai  sensi  del
paragrafo 1 del medesimo articolo 45.
  2. Anche ai fini di cui al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico assicura la rappresentanza italiana  in  seno  al  Comitato
permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.»;
    r) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8 (Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature  a
pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione). -  1.
Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui  all'articolo  1
del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3,  e  gli
articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e  dal
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  coordinamento
permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le
funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da  27  a  29
del regolamento (CE) n. 765/2008.
  3. Le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformita'
alla legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, dei  competenti  organi  tecnici  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL).
  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in
tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di
sicurezza, ne informano immediatamente il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
    s) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 8-bis (Procedure a livello nazionale per  le  attrezzature  a
pressione o gli insiemi che  presentano  rischi).  -  1.  Qualora  le
autorita' di vigilanza del mercato  di  cui  all'articolo  8  abbiano
motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un
insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per  la
salute o l'incolumita' delle persone, per gli animali domestici o per
i beni materiali,  effettuano  una  valutazione  dell'attrezzatura  a
pressione  o  dell'insieme   interessato   che   investe   tutte   le
prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal  fine,  gli
operatori economici  interessati  cooperano  ove  necessario  con  le
autorita' di vigilanza del mercato.
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme  non
rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso al fine  di  rendere  l'attrezzatura  a
pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni  oppure  di
ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2.
  5.  Qualora  ritenga  che  l'inadempienza  non  sia  ristretta   al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto
agli operatori economici di prendere.
  6.  L'operatore  economico  prende  tutte   le   opportune   misure
correttive nei confronti di tutte le attrezzature a  pressione  e  di
tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione.
  7. Qualora l'operatore economico interessato non prende  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il  Ministero
dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie
per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale
delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale
mercato o per richiamarli. La misura e'  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere.
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformita'.
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme  non
conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita'  e
dei rischi connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali
adottate,  nonche'  le  argomentazioni   avanzate   dagli   operatori
economici interessati. In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo
economico indica se l'inadempienza sia dovuta:
    a)  alla  non  conformita'  dell'attrezzatura   a   pressione   o
dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita'
delle persone o alla protezione degli animali domestici  o  dei  beni
materiali; oppure
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  5,
commi 1 e 2, che conferiscono la presunzione di conformita'.
  10.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quando   non   sia
l'autorita' dello Stato membro che ha avviato la  procedura  a  norma
del presente articolo, informa immediatamente la  Commissione  e  gli
altri Stati membri di tutti i provvedimenti  adottati,  di  tutte  le
altre  informazioni  a  sua  disposizione   sulla   non   conformita'
dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e,  in  caso
di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri
che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui
al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni
contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,  tale  misura
e' ritenuta giustificata.
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in   relazione   all'attrezzatura   a
pressione o  all'insieme  in  questione,  quale  il  suo  ritiro  dal
mercato.
  13. Gli oneri relativi al ritiro dal  mercato  dell'attrezzatura  a
pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra  prescrizione  o
limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai  sensi
del presente articolo  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
  Art.  8-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito
alla procedura di cui all'articolo 8-bis, vengono sollevate obiezioni
contro  una  misura  assunta  da  uno  Stato  membro  o  qualora   la
Commissione ritenga che  una  misura  nazionale  sia  contraria  alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
  2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione  o
a un insieme e' ritenuta giustificata, il  Ministero  dello  sviluppo
economico adotta le misure necessarie per garantire che  l'immissione
sul  mercato  o  l'utilizzo  dell'attrezzatura  o  dell'insieme   non
conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a
pressione  o  l'insieme  sia  ritirato  dal  mercato.  Se  la  misura
nazionale e' considerata ingiustificata, il Ministero dello  sviluppo
economico la revoca.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale  e'  considerata  giustificata  e  la  non  conformita'  di
un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene  attribuita  a  una
carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-bis,  comma  9,
lettera b), del presente decreto.
  Art. 8-quater (Attrezzature a  pressione  o  insiemi  conformi  che
presentano rischi). - 1. Se il Ministero  dello  sviluppo  economico,
dopo aver effettuato una valutazione ai  sensi  dell'articolo  8-bis,
commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione  o  un  insieme,
pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o per  gli  animali  domestici  o  i  beni
materiali, chiede all'operatore economico interessato  di  provvedere
affinche' tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua  immissione
sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che sia, a seconda  dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutte le  attrezzature
a pressione e di  tutti  gli  insiemi  interessati  che  ha  messo  a
disposizione sul  mercato  in  tutta  l'Unione.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli  altri
Stati  membri.  Tali  informazioni   includono   tutti   i   dettagli
disponibili, in  particolare  i  dati  necessari  all'identificazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati,  la  loro
origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli  insiemi,
la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e  la  durata  delle
misure nazionali adottate.
  3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione  immediatamente  applicabili  e
delle  decisioni  della  Commissione  europea  adottati  secondo   la
procedura di  cui  all'articolo  42,  paragrafo  4,  della  direttiva
2014/68/UE.
  Art. 8-quinquies  (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico  giunge  a
una  delle  seguenti  conclusioni,  chiede  all'operatore   economico
interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione:
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15  del  presente
decreto;
    b) la marcatura CE non e' stata apposta;
    c) il numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato  e'
stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non e' stato  apposto,
pur essendo necessario a norma dell'articolo 15;
    d) la marcatura e l'etichettatura di cui  all'allegato  I,  punto
3.3, non sono state  apposte  o  sono  state  apposte  in  violazione
dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3;
    e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE;
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
    h)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  6,  o
all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
    i)   qualsiasi   altra   prescrizione   amministrativa   di   cui
all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater non e' rispettata.
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o  la
messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o  dell'insieme  o
per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;
    t) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 9 (Classificazione delle attrezzature a pressione). -  1.  Le
attrezzature a  pressione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  sono
classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo  criteri
di pericolo crescente. Ai fini di questa  classificazione,  i  fluidi
sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
    a)  gruppo  1,  che  comprende  oltre  alle  sostanze  e  miscele
contenute nelle attrezzature a pressione la cui  temperatura  massima
ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita'  del  fluido,
le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7  e
8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose  a
norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui
all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
      1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni  1.1,  1.2,
1.3, 1.4 e 1.5;
      2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
      3) gas comburenti, categoria 1;
      4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
      5)  liquidi  infiammabili  della   categoria   3,   quando   la
temperatura  massima   ammissibile   e'   superiore   al   punto   di
infiammabilita';
      6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
      7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
      8) liquidi piroforici, categoria 1;
      9) solidi piroforici, categoria 1;
      10) sostanze e miscele che, a contatto  con  l'acqua,  liberano
gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
      11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
      12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
      13) perossidi organici dei tipi da A a F;
      14) tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2;
      15) tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
      16) tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
      17)  tossicita'  specifica  per  organi   bersaglio-esposizione
singola, categoria 1.
    b) gruppo 2, che comprende le sostanze  e  miscele  non  elencate
alla lettera a).
  2. Allorche' un recipiente e'  costituito  da  vari  scomparti,  e'
classificato nella categoria piu' elevata  di  ciascuno  dei  singoli
scomparti.  Allorche'  uno  scomparto  contiene   piu'   fluidi,   e'
classificato in  base  al  fluido  che  comporta  la  categoria  piu'
elevata.»;
    u) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Procedure di valutazione  della  conformita').  -  1.  Le
procedure  di  valutazione   della   conformita'   da   applicare   a
un'attrezzatura a pressione sono determinate in base  alla  categoria
stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura.
  2. Le procedure di valutazione della conformita' da  applicare  per
le diverse categorie sono le seguenti:
    a) categoria I: modulo A;
    b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1;
    c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo
di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli  B  (tipo
di produzione) + C2, modulo H;
    d) categoria IV: moduli B (tipo di  produzione)  +  D,  moduli  B
(tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1.
  3. Le procedure di valutazione  della  conformita'  sono  stabilite
all'allegato  III.  Le  attrezzature  a   pressione   devono   essere
sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita',  a
scelta del  fabbricante,  previste  per  la  categoria  in  cui  sono
classificate. Il fabbricante puo' parimenti  scegliere  di  applicare
una delle procedure previste per  una  categoria  superiore,  laddove
esista.
  4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle
attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3,  comma  1,  lettera
a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera  b),
l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva
un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali
di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione
finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine,  il  fabbricante
informa  l'organismo  notificato  del  calendario  previsto  per   la
produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante
il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite  successive
e' determinata  dall'organismo  notificato  sulla  base  dei  criteri
indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del
modulo H1.
  5. Nel caso di  produzione  in  unico  esemplare  di  recipienti  e
attrezzature a pressione della categoria III di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera b), in base alla  procedura  di  cui  al  modulo  H,
l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale  di
cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato  I  per  ciascun  singolo
esemplare. A tal fine,  il  fabbricante  comunica  il  calendario  di
produzione previsto all'organismo notificato.
  6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  sottoposti  a
una procedura globale di valutazione della conformita' che  comprende
le seguenti valutazioni:
    a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a
pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma  1,
che non sono ancora  state  oggetto  di  una  distinta  procedura  di
valutazione della conformita' ne' di una separata  marcatura  CE;  la
procedura di valutazione e' determinata in  base  alla  categoria  di
ciascuna delle attrezzature;
    b)  la  valutazione  dell'integrazione  dei  diversi   componenti
dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8  e  2.9  dell'allegato  I  che
viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tra quelle
applicabili  alle  attrezzature  interessate,   diversa   da   quella
applicabile agli accessori di sicurezza;
    c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare  che
vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base  ai  punti
2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in  funzione
della  piu'  elevata  categoria  applicabile  alle  attrezzature   da
proteggere.
  7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello  sviluppo  economico
puo', ove  giustificato,  consentire  la  messa  a  disposizione  sul
mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato  italiano,
di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui  all'articolo
1, comma 2, per i  quali  non  siano  state  applicate  le  procedure
previste ai commi 1 e 6 del  presente  articolo  e  il  cui  uso  sia
nell'interesse della sperimentazione.
  8. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della  conformita'  sono  redatti  in  una  delle  lingue
ufficiali  dello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito   l'organismo
notificato  responsabile  dell'esecuzione  di   tali   procedure   di
valutazione della conformita', o in  una  lingua  accettata  da  tale
organismo.»;
    v) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 11 (Approvazione europea di materiali). -  1.  L'approvazione
europea di materiali e'  rilasciata,  su  richiesta  di  uno  o  piu'
fabbricanti di materiali  o  attrezzature,  da  uno  degli  organismi
notificati di  cui  all'articolo  12,  specificamente  designati  per
questo compito. L'organismo notificato definisce  ed  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove per certificare  la  conformita'  dei
tipi  di  materiale  con  i  requisiti  corrispondenti  del  presente
decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro  prima  del
29  novembre  1999,  l'organismo  notificato  tiene  conto  dei  dati
esistenti per certificare tale conformita'.
  2.  Prima  di  rilasciare  un'approvazione  europea  di  materiali,
l'organismo  notificato  ne  informa  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea e la Commissione europea trasmettendo  loro  le  informazioni
pertinenti. Entro un termine di  tre  mesi  uno  Stato  membro  o  la
Commissione puo' presentare osservazioni ed esporre i propri  motivi.
L'organismo notificato  puo'  rilasciare  l'approvazione  europea  di
materiali tenendo conto delle osservazioni presentate  da  uno  Stato
membro o dalla  Commissione  entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
trasmissione di tali informazioni.
  3. Una copia dell'approvazione europea di  materiali  e'  trasmessa
agli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   agli   altri   organismi
notificati,  nonche'  alla  Commissione   europea   ai   fini   della
pubblicazione   da   parte   della   Commissione   stessa,    qualora
l'approvazione europea di materiali  soddisfa  i  requisiti  in  essa
contemplati,  dei  riferimenti  di  tale  approvazione  ed  ai   fini
dell'aggiornamento dell'elenco di tali  approvazioni  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
  4. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione  europea
di materiali  revoca  tale  approvazione  qualora  constati  che  non
avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale  e'
contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli
Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la
Commissione europea di ogni revoca di approvazione.
  5. Qualora  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ritiene  che
un'approvazione europea di materiali i  cui  riferimenti  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non  soddisfa
interamente i requisiti essenziali di sicurezza in  essa  contemplati
ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinche' la
stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione  adottati  secondo
la procedura d'esame di  cui  all'articolo  44,  paragrafo  3,  della
direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale  approvazione
europea di materiali dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»;
    z) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Organismi notificati, notifica ed autorita' di notifica).
- 1. Ai fini della notifica  alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
membri  degli  organismi  e  degli  ispettorati  degli   utilizzatori
autorizzati a svolgere compiti di  valutazione  della  conformita'  a
norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entita'  terze  riconosciute
per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti  3.1.2  e
3.1.3,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  individuato  e
designato  quale  autorita'  di   notifica   nazionale   responsabile
dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per  la
valutazione e  la  notifica  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita', delle entita' terze  riconosciute  e  degli  ispettorati
degli  utilizzatori  e  il  controllo  degli  organismi,  entita'   e
ispettorati notificati,  anche  per  quanto  riguarda  l'ottemperanza
all'articolo 14-ter.
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della  conformita',  delle  entita'  terze   riconosciute   e   degli
ispettorati degli utilizzatori  ai  fini  dell'autorizzazione  o  del
riconoscimento e della notifica, nonche' il controllo degli organismi
notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita'  del  regolamento
(CE) n. 765/2008 dall'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento
individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
99.  L'autorizzazione  degli  organismi  ed  ispettorati  nonche'  il
riconoscimento delle entita' terze di  cui  al  comma  1  hanno  come
presupposto  l'accreditamento  e  sono  rilasciati  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  entro  trenta  giorni  dalla
domanda dell'organismo, entita' od ispettorato corredata del relativo
certificato di accreditamento.
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento e il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sono  regolati  con
apposita  convenzione  o  protocollo  di  intesa  fra   gli   stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per  quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma  5  ed  adotta  soluzioni
idonee a coprire la  responsabilita'  civile  connessa  alle  proprie
attivita'.
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3.
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali ai fini dell'attivita' di  autorizzazione,  nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita';
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi notificati, delle entita' terze riconosciute e  degli
ispettorati degli utilizzatori nonche' di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»;
    aa) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 13 (Prescrizioni relative agli organismi  notificati  e  alle
entita' terze riconosciute e presunzione di  conformita').  -  1.  Ai
fini della notifica, l'organismo di valutazione della  conformita'  o
l'entita' terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi
da 2 a 11.
  2. L'organismo di valutazione  della  conformita'  e'  stabilito  a
norma del presente decreto e ha personalita' giuridica.
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo  indipendente   dall'organizzazione   o   dall'attrezzatura   a
pressione o dall'insieme che  valuta.  Un  organismo  appartenente  a
un'associazione d'imprese  o  a  una  federazione  professionale  che
rappresenta   imprese   coinvolte    nella    progettazione,    nella
fabbricazione, nella fornitura,  nell'assemblaggio,  nell'utilizzo  o
nella manutenzione di attrezzature a pressione  o  insiemi  che  esso
valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che
siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e  l'assenza  di  qualsiasi
conflitto di interesse.
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore   o   il   responsabile   della   manutenzione   delle
attrezzature  a  pressione  o  degli  insiemi  sottoposti  alla   sua
valutazione, ne' il rappresentante di uno di  questi  soggetti.  Cio'
non preclude l'uso delle attrezzature a  pressione  o  degli  insiemi
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso di tali attrezzature per  scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non   intervengono   direttamente    nella    progettazione,    nella
fabbricazione  o  nella   costruzione,   nella   commercializzazione,
nell'installazione,  nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  di   tali
attrezzature a pressione o  insiemi,  ne'  rappresentano  i  soggetti
impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna  attivita'  che
possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio  o  la
loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della
conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare  per  i
servizi di consulenza. L'organismo di valutazione  della  conformita'
garantisce  che  le  attivita'  delle  sue  affiliate  o   dei   suoi
subappaltatori    non    si    ripercuotano    sulla    riservatezza,
sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di
valutazione della conformita'.
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita'  professionale  e  della  competenza  tecnica
richiesta  nel  settore  specifico  e  sono  liberi  da  qualsivoglia
pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario,  che  possa
influenzare il loro giudizio o i risultati delle  loro  attivita'  di
valutazione,  in  particolare  da  persone  o   gruppi   di   persone
interessati ai risultati di tali attivita'.
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'articolo 10 o all'articolo 11 o all'allegato
I,  punti  3.1.2  e  3.1.3   e   per   cui   e'   stato   notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria  di  attrezzature  a  pressione  per  i  quali   e'   stato
notificato, l'organismo di valutazione della  conformita'  ha  a  sua
disposizione:
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo.
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato;
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  delle
norme armonizzate applicabili e delle disposizioni  pertinenti  della
normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente  normativa
nazionale;
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'articolo
10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti  3.1.2  e  3.1.3,  o  di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che  nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita  le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni.»;
    bb) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14 (Ispettorati degli utilizzatori).  -  1.  In  deroga  alle
disposizioni relative ai compiti svolti dagli  organismi  notificati,
e' consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato  e  la
messa in servizio, da parte degli  utilizzatori,  di  attrezzature  a
pressione o insiemi la cui conformita'  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza sia stata valutata da  un  ispettorato  degli  utilizzatori
designato in base al comma 7.
  2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita'  e'
stata valutata da  un  ispettorato  degli  utilizzatori  non  possono
recare la marcatura CE.
  3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi  di  cui  al  comma  1
possono essere impiegati solo negli impianti gestiti  dal  gruppo  di
cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune  di
sicurezza   per   quanto   riguarda   le   specifiche   tecniche   di
progettazione, fabbricazione, controllo,  manutenzione  e  uso  delle
attrezzature a pressione e degli insiemi.
  4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano  esclusivamente  per
il gruppo di cui fanno parte.
  5. Le procedure applicabili per la valutazione  di  conformita'  da
parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F  e
G, stabiliti all'allegato III.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri  Stati
membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori
che ha autorizzato, i  compiti  per  i  quali  sono  stati  designati
nonche', per ognuno di essi, l'elenco degli impianti  che  soddisfano
le disposizioni del comma 3.
  7. Per la designazione  degli  ispettorati  degli  utilizzatori  il
Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo  unico
nazionale  di  accreditamento,  applica  le  prescrizioni   stabilite
nell'articolo 14-bis e si accerta che  il  gruppo  di  cui  fa  parte
l'ispettorato  applichi  i  criteri  indicati  al  comma  3,  secondo
periodo, del presente articolo.»;
    cc) dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
  «Art.  14-bis  (Prescrizioni  relative   agli   ispettorati   degli
utilizzatori). - 1. Ai fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11.
  2. L'ispettorato  degli  utilizzatori  e'  stabilito  a  norma  del
presente decreto e ha personalita' giuridica.
  3.  L'ispettorato  degli  utilizzatori   e'   identificabile   come
organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone  di
metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'.
  4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi  alti  dirigenti  e  il
personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne'  il
progettista,   ne'   il   fabbricante,   ne'   il   fornitore,    ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore   o   il   responsabile   della   manutenzione   delle
attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione,
ne' il rappresentante di uno di questi soggetti.  Cio'  non  preclude
l'uso delle attrezzature a pressione o  degli  insiemi  valutati  che
sono  necessari   per   il   funzionamento   dell'ispettorato   degli
utilizzatori  o  l'uso  di  tali  attrezzature  per  scopi   privati.
L'ispettorato  degli  utilizzatori,  i  suoi  alti  dirigenti  e   il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente  nella  progettazione,  nella  fabbricazione   o   nella
costruzione,    nella    commercializzazione,     nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o
insiemi, ne' rappresentano i soggetti impegnati  in  tali  attivita'.
Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto
con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
  5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale  eseguono
le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il  massimo
dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  richiesta
nel campo  specifico  e  sono  liberi  da  qualsivoglia  pressione  e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che  possa  influenzare
il loro giudizio o i risultati delle loro attivita'  di  valutazione,
in  particolare  da  persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai
risultati di tali attivita'.
  6. L'ispettorato degli utilizzatori e' in grado di eseguire tutti i
compiti  di  valutazione  della  conformita'  assegnatigli  in   base
all'articolo 14 e per cui e' stato notificato, indipendentemente  dal
fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o
per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In  ogni  momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria  di  attrezzature  a  pressione  per  i  quali   e'   stato
notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione:
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge
in qualita' di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attivita';
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo.
  7. L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per
eseguire in modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e  amministrativi
connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso
a  tutti  gli  strumenti  e   impianti   occorrenti.   Il   personale
responsabile  dell'esecuzione  dei  compiti  di   valutazione   della
conformita' dispone di quanto segue:
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato;
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   delle   norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni   pertinenti   della
normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8.   E'   garantita   l'imparzialita'   degli   ispettorati   degli
utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del  personale  addetto  alla
valutazione della conformita'. Gli ispettorati degli utilizzatori non
possono svolgere attivita' che possano  pregiudicarne  l'indipendenza
di giudizio e l'integrita' in relazione alle loro funzioni ispettive.
La remunerazione degli alti dirigenti e del  personale  addetto  alla
valutazione della conformita' di un  ispettorato  degli  utilizzatori
non dipende dal numero di valutazioni eseguite  o  dai  risultati  di
tali valutazioni.
  9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di
assicurazione  per  la  responsabilita'  civile,  a  meno  che  detta
responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte.
  10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' tenuto  al
segreto professionale per  tutto  cio'  di  cui  viene  a  conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'articolo  14  o  di
qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che  nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita  le
sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
  11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano  alle  attivita'
di  normalizzazione  pertinenti  e  alle  attivita'  del  gruppo   di
coordinamento degli organismi notificati,  istituito  a  norma  della
pertinente normativa di armonizzazione  dell'Unione,  o  garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione di conformita' ne  sia
informato,  e  applicano  come  guida  generale  le  decisioni  ed  i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
  Art.  14-ter  (Affiliate  e  subappaltatori  degli   organismi   di
valutazione della conformita'). -  1.  Un  organismo  notificato,  un
ispettorato  degli  utilizzatori  o  un'entita'  terza  riconosciuta,
qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione  della
conformita'  oppure  ricorra  a  un'affiliata,  garantisce   che   il
subappaltatore  o  l'affiliata  rispettino  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo 13 o all'articolo 14-bis e ne informa di conseguenza  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo  nazionale   di
accreditamento.
  2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli  utilizzatori  e
le entita' terze riconosciute si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
  4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli  utilizzatori  e
le entita' terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o
dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
  Art. 14-quater (Domanda e procedura di notifica e  modifiche  delle
notifiche).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della   conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o  dei  moduli  di  valutazione  della  conformita'  e  delle
attrezzature a pressione per le  quali  tale  organismo  dichiara  di
essere  competente,  nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-bis.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali
organismi  alla  Commissione  europea  e  agli  altri  Stati   membri
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul
proprio  sito  i  provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati  agli
organismi di valutazione della conformita'.
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e le attrezzature a pressione, nonche' la  relativa
attestazione di competenza.
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato, di  un  ispettorato  degli  utilizzatori  o  di
un'entita' terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da
parte  della  Commissione  o  degli  altri  Stati  membri  entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o  un'entita'
terza riconosciuta ai fini del presente decreto.
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica.
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato o un'entita'  terza  riconosciuta  non  e'  piu'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o  non  adempie  ai
suoi  obblighi,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   previa
informazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
limita, sospende o  ritira  la  notifica,  a  seconda  dei  casi,  in
funzione della gravita' del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o
dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa  immediatamente  la
Commissione europea e gli altri  Stati  membri.  Qualora  sulla  base
della  sospensione  o  del  ritiro  del   relativo   certificato   di
accreditamento o in altro modo e' accertato che un ispettorato  degli
utilizzatori  non  e'  piu'  conforme  alle   prescrizioni   di   cui
all'articolo 14-bis o non adempie  ai  suoi  obblighi,  il  Ministero
dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la  notifica,  a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto  di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure  di  cessazione  dell'attivita'   dell'organismo   notificato,
dell'ispettorato   degli   utilizzatori    o    dell'entita'    terza
riconosciuta, Il Ministero dello  sviluppo  economico,  informato  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  e  sulla  base  dei
provvedimenti  a  tal  fine  assunti  dall'organismo   nazionale   di
accreditamento, prende le misure appropriate  per  garantire  che  le
pratiche  di  tale  organismo  siano  evase  da  un  altro  organismo
notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da  un'altra
entita'  terza  riconosciuta  o  siano  messe  a  disposizione  delle
autorita' di notifica e di vigilanza  del  mercato  responsabili,  su
loro richiesta.
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un  ispettorato
degli   utilizzatori   o   di   un'entita'   terza   riconosciuta   o
sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli
utilizzatori o di un'entita' terza riconosciuta alle  prescrizioni  e
responsabilita'  cui  e'  sottoposto,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  fornisce  alla  Commissione,  su   richiesta,   tutte   le
informazioni relative alla base della  notifica  o  del  mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. Qualora la  Commissione
accerti  che  un   organismo   notificato,   un   ispettorato   degli
utilizzatori o un'entita'  terza  riconosciuta  non  soddisfa  o  non
soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica  o  riconoscimento,
il Ministero dello sviluppo economico,  informato  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.
  Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli  organismi  notificati,
degli  ispettorati  degli  utilizzatori   e   delle   entita'   terze
riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni). - 1. Gli  organismi
notificati, gli ispettorati degli utilizzatori  e  le  entita'  terze
riconosciute eseguono le valutazioni della conformita'  conformemente
ai compiti di valutazione della conformita' di cui agli articoli  10,
11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita'  della  tecnologia  dell'attrezzatura  a   pressione   o
dell'insieme in questione e della  natura  seriale  o  di  massa  del
processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado  di
rigore e il  livello  di  protezione  necessari  per  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione al presente decreto.
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I,  le  norme
armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati
rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante  di  prendere
le misure correttive appropriate e non  rilascia  il  certificato  di
conformita'.
  4. Un organismo di valutazione della conformita' che nel corso  del
monitoraggio  della  conformita'  successivo  al   rilascio   di   un
certificato o di  un'approvazione  riscontra  che  un'attrezzatura  a
pressione non e' piu' conforme chiede al fabbricante di  prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato.
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo  di  valutazione  della  conformita'
limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
  6. Contro le decisioni degli organismi  notificati,  delle  entita'
terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori puo' essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.
  Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a  carico  degli  organismi
notificati, degli ispettorati  degli  utilizzatori  e  delle  entita'
terze riconosciute). - 1. Gli organismi notificati, le entita'  terze
riconosciute  e  gli  ispettorati  degli  utilizzatori  informano  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo  nazionale   di
accreditamento:
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato;
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica;
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita';
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
  2. Gli organismi notificati, le entita' terze  riconosciute  e  gli
ispettorati  degli  utilizzatori  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono le stesse attrezzature a pressione,  informazioni  pertinenti
sulle questioni relative  ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,
positivi delle valutazioni della conformita'.
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo  settoriale  o  dei  relativi  gruppi  settoriali  di
organismi notificati.»;
    dd) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 15 (Marcatura CE). -  1.  La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai
principi generali esposti all'articolo 30  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008.
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di  cui  all'articolo
3, comma 1, o sulla sua  targhetta,  e  su  ciascun  insieme  di  cui
all'articolo 3, comma  2,  o  sulla  sua  targhetta,  per  insiemi  e
attrezzatura che sono  completi  o  in  uno  stato  che  consente  la
verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato  I.  Qualora  la
natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica
l'apposizione   della   marcatura   CE,   quest'ultima   e'   apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  3. Non e' necessario apporre la  marcatura  CE  su  ciascuna  delle
singole attrezzature  a  pressione  che  compongono  un  insieme.  Le
singole  attrezzature  a  pressione  recenti  gia'  la  marcatura  CE
all'atto  della  loro  incorporazione  nell'insieme  conservano  tale
marcatura.
  4. La marcatura CE  e'  apposta  sull'attrezzatura  a  pressione  o
sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.
  5. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato qualora  tale  organismo  interviene  nella
fase di controllo della  produzione.  Il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle  sue  istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo  rappresentante
autorizzato.
  6. La marcatura CE e, se del caso,  il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da  qualsiasi  altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
  7. Le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo  8  di
avvalgono dei  meccanismi  esistenti  per  garantire  un'applicazione
corretta del regime che disciplina la marcatura CE  e  promuovono  le
azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»;
    ee) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 22 (Disciplina transitoria). - 1. Resta consentita  la  messa
in servizio di attrezzature  a  pressione  e  insiemi  conformi  alle
disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima  applicazione
della  direttiva  97/23/CE,  ed  in  particolare  alle   disposizione
dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 5 marzo  1981,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purche'
immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002.
  2. E' consentita la messa a  disposizione  sul  mercato  ovvero  la
messa in servizio di attrezzature a pressione  o  insiemi  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva  97/23/CE  e  conformi  a
tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali  di  attuazione
vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purche' immessi  sul
mercato entro il 19 luglio 2016.
  3. I certificati  e  le  decisioni  rilasciati  entro  il  relativo
termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva
97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino  a
tale data sono validi  a  norma  della  direttiva  2014/68/UE  e  del
presente decreto cosi' come modificato in attuazione della stessa.»;
    ff) gli allegati da I a III sono sostituiti dagli allegati da I a
III di cui all'allegato A al presente decreto;
    gg) gli allegati IV, V e VI sono abrogati;
    hh)  l'allegato  VII  e'  sostituito  dall'allegato  VII  di  cui
all'allegato B al presente decreto.
                               Art. 2
                Altre modifiche al decreto legislativo
                       25 febbraio 2000, n. 93
 
  1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,  sono  apportate
le seguenti ulteriori modificazioni:
    a) all'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3,  le  parole:  «lire
quindici  milioni»  e:  «lire  novanta  milioni»   sono   sostituite,
rispettivamente,   dalle   seguenti:   «euro   ottomila»   e:   «euro
quarantottomila»;
    b) all'articolo 18, comma 1, lettere b),  c)  e  d),  le  parole:
«lire diciotto milioni» e: «lire  trenta  milioni»  sono  sostituite,
rispettivamente,  dalle   seguenti:   «euro   diecimila»   e:   «euro
sedicimila»;
    c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma  5,  19,
comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dello  sviluppo
economico»;
    d)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «della  previdenza
sociale» e: «della sanita'» sono sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»;
    e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
    f) all'articolo 19 il comma 3 e' abrogato;
    g) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le tariffe per l'attivita' di cui al comma 1, ad esclusione
di  quelle  relative  alle  attivita'  svolte  dall'organismo   unico
nazionale di accreditamento, nonche' i  termini  e  le  modalita'  di
versamento delle medesime tariffe.»;
    h) l'articolo 23 e' abrogato.
                               Art. 3
                          Disposizioni finali

  1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49
della  direttiva  2014/68/UE  relativamente  all'articolo  13   della
medesima,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 19 luglio 2016.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni essenziali di diritto interno  adottate  nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i  riferimenti  alla  direttiva  97/23/CE,  abrogata
dalla direttiva 2014/68/UE, salvo  quanto  diversamente  previsto  in
particolare nelle disposizioni  transitorie,  si  intendono  fatti  a
quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.

                               Art. 4
                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


                                                           Allegato A
                                         (art. 1, comma 1, lettera ff)
                                                           «Allegato I
                                                (art. 4-bis, comma 1)
                   REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
 Osservazioni preliminari.
  1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza  per
le  attrezzature  a  pressione  indicati  nel  presente  allegato  si
applicano   anche   agli   insiemi   qualora   esista   un   pericolo
corrispondente.
  2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto
sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti  essenziali  di
sicurezza  si  applicano  soltanto  quando  sussistono   i   pericoli
corrispondenti  per  le  attrezzature  a  pressione  considerate,  se
utilizzate   alle   condizioni   ragionevolmente   prevedibili    dal
fabbricante.
  3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i  rischi
per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della
pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto  della
sua analisi.
  4.  I  requisiti  essenziali  di  sicurezza  vanno  interpretati  e
applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica  e  della
prassi al momento della progettazione e della fabbricazione,  nonche'
dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza.
1. Norme di carattere generale.
  1.1. Le attrezzature a  pressione  sono  progettate,  fabbricate  e
controllate  e,  ove  occorra,  dotate  dei  necessari  accessori  ed
installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in
base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni  ragionevolmente
prevedibili.
  1.2. Nella scelta delle soluzioni piu' appropriate  il  fabbricante
applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato:
    eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura  in  cui  cio'
sia ragionevolmente fattibile;
    applicazione  delle  opportune  misure  di  protezione  contro  i
pericoli che non possono essere eliminati;
    informazione degli utilizzatori circa pericoli  residui,  se  del
caso, e indicazione della necessita' di opportune misure speciali  di
attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.
  1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita' di un
uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere  progettata  in
modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se cio'  non  fosse
possibile, deve  essere  munita  di  un'avvertenza  adeguata  che  ne
sconsigli l'uso scorretto.
2. Progettazione.
  2.1. Norme di carattere generale.
  Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate
tenendo conto  di  tutti  i  fattori  pertinenti  che  consentono  di
garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.
  La progettazione comprende coefficienti  di  sicurezza  appropriati
basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza  adatti
a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.
  2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata.
    2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere  progettate  per
carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre  condizioni
di esercizio ragionevolmente prevedibili. In  particolare  si  terra'
conto dei fattori seguenti:
      pressione interna/esterna;
      temperatura ambiente e di esercizio;
      pressione  statica  e  massa  della  sostanza  contenuta   alle
condizioni di esercizio e durante le prove;
      sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;
      forze di reazione e momenti di reazione provocati da  sostegni,
collegamenti, tubazioni, ecc.;
      corrosione ed erosione, fatica, ecc.;
      decomposizione dei fluidi instabili.
  E' necessario tenere in considerazione  le  diverse  sollecitazioni
che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita'
che esse avvengano allo stesso tempo.
    2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata  deve
essere basata su uno degli elementi seguenti:
      in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3,
integrato, se necessario, da un metodo di progettazione  sperimentale
riportato al punto 2.2.4;
      su un  metodo  di  progettazione  sperimentale  senza  calcoli,
riportato al punto 2.2.4, ove il  prodotto  della  pressione  massima
ammissibile PS per il volume V sia inferiore  a  6  000  bar·L  o  il
prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar.
    2.2.3. Metodo di calcolo.
  a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi.
  Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a
pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente  prevedibili
in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, e'  necessario
applicare coefficienti di sicurezza  che  consentano  di  fugare  del
tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione,  dalle  condizioni
concrete di  uso,  dalle  sollecitazioni,  dai  modelli  di  calcolo,
nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali.
  I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza
in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.
  Tali disposizioni possono essere  soddisfatte  applicando  uno  dei
seguenti  metodi,  a  seconda  dei  casi,  se  necessario  a   titolo
complementare o in combinazione:
    progettazione mediante formule;
    progettazione mediante analisi;
    progettazione mediante meccanica della rottura.
  b) Resistenza.
  Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a  pressione
si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.
  In particolare:
    le  pressioni  di  calcolo  non  devono  essere  inferiori   alle
pressioni massime ammissibili e devono tener  conto  della  pressione
statica  e  della  pressione  dinamica  del  fluido   nonche'   della
decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente e' separato
in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione,  la  parete  di
divisione va progettata tenendo conto della  pressione  piu'  elevata
che si possa raggiungere in uno scomparto e  della  pressione  minima
possibile nello scomparto limitrofo;
    le temperature  di  calcolo  devono  offrire  idonei  margini  di
sicurezza;
    la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le  eventuali
combinazioni di temperatura e di  pressione  che  possono  coincidere
durante  condizioni  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili  per
l'attrezzatura;
    le   sollecitazioni   massime   e   le    concentrazioni    delle
sollecitazioni di punta  devono  essere  mantenute  entro  limiti  di
sicurezza;
    nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare  uso
dei valori appropriati  relativi  alle  proprieta'  dei  materiali  e
basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al  punto
4 nonche' dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi,  fra
le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:
      limite di elasticita', 0,2% o 1%,  a  seconda  dei  casi,  alla
temperatura di calcolo;
      resistenza alla trazione;
      resistenza riferita al tempo, cioe' resistenza allo scorrimento
plastico;
      dati relativi alla fatica;
      modulo di Young (modulo di elasticita');
      appropriato livello di sollecitazione plastica;
      energia di flessione da urto;
      resistenza alla rottura;
    idonei   coefficienti   di   giunzione,   da    applicare    alle
caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo  di
prove non distruttive, delle proprieta' dei  materiali  assemblati  e
delle condizioni di esercizio previste;
    la progettazione deve tenere  opportunamente  conto  di  tutti  i
meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio
corrosione,   scorrimento,   fatica)   relativi   all'uso    previsto
dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di  cui  al  punto  3.4  si  deve
richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che
influiscono in modo determinante sulla longevita'  dell'attrezzatura,
per esempio:
      per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di  ore  di
esercizio alle temperature specificate,
      per quanto riguarda la fatica:  numero  previsto  di  cicli  ai
livelli di sollecitazione specificati,
      per  quanto  riguarda  la  corrosione:  corrosione  ammissibile
prevista.
  c) Stabilita'.
  Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilita'
strutturale  insufficiente,  andranno  adottate  misure  idonee   per
eliminare  l'inconveniente,  tenendo  conto  dei  rischi  legati   al
trasporto e alla movimentazione.
    2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione.
  La progettazione  dell'attrezzatura  puo'  essere  completamente  o
parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un
campione  rappresentativo  dell'attrezzatura  o  della  categoria  di
attrezzature.
  Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire  chiaramente  il
suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da  parte
dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione  della
progettazione, laddove esso esista.
  Il  suddetto  programma  deve  stabilire  le  condizioni   in   cui
effettuare le prove e i criteri  di  approvazione  e  di  rifiuto.  I
valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei
materiali di costruzione  delle  attrezzature  da  collaudare  devono
essere determinati prima dell'esecuzione della prova.
  Se del caso, durante le prove deve essere  possibile  osservare  le
aree critiche dell'attrezzatura a pressione per  mezzo  di  strumenti
adeguati  che  consentano  di   misurare   le   deformazioni   e   le
sollecitazioni con sufficiente precisione.
  Il programma di prove deve comprendere:
    a) una prova di resistenza alla  pressione  intesa  a  verificare
che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza  fissato
in relazione alla pressione massima ammissibile,  l'attrezzatura  non
presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori  ad  un
certo limite.
  Per l'esecuzione della prova  la  pressione  va  stabilita  tenendo
conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche
e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova  e
i valori ammessi per la progettazione, e deve  altresi'  tener  conto
della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;
    b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica,  prove
appropriate stabilite  in  funzione  delle  condizioni  di  esercizio
previste per l'attrezzatura  in  questione,  ad  esempio:  durata  di
funzionamento  a  determinate  temperature,   numero   di   cicli   a
determinati livelli di sollecitazione;
    c) se necessario, prove complementari relative ad  altri  fattori
ambientali  specifici  di  cui  al  punto  2.2.1  quali   corrosione,
aggressioni esterne.
  2.3. Disposizioni a garanzia  delle  manovre  e  dell'esercizio  in
condizioni di sicurezza.
  I sistemi di funzionamento delle attrezzature  a  pressione  devono
essere  tali   da   escludere   qualsiasi   rischio   ragionevolmente
prevedibile  derivante  dal  funzionamento.  Se  necessario,  occorre
prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:
    ai dispositivi di chiusura e di apertura;
    agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
    ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico  in  presenza  di
pressione o di vuoto;
    alla  temperatura  superficiale,   in   considerazione   dell'uso
previsto;
    alla decomposizione dei fluidi instabili.
  In  particolare,  le  attrezzature  a  pressione   con   otturatori
amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale
che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura
non presenti alcun rischio.  Inoltre,  quando  questa  apertura  puo'
essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione  deve  essere
munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoche'  la
pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.
  2.4. Mezzi di ispezione.
  a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in
modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni  necessarie
per garantirne la sicurezza.
  b) Ove cio' sia necessario a garantirne la sicurezza permanente  si
devono   predisporre   mezzi    per    verificare    le    condizioni
dell'attrezzatura a pressione  al  suo  interno,  quali  aperture  di
accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura
in modo tale che si  possa  procedere  alle  opportune  ispezioni  in
condizioni ergonomiche e di sicurezza.
  c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano  di  garantire
lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui:
    essa sia troppo piccola per consentire l'accesso  fisico  al  suo
interno;
    la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno;
    sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non
e' dannosa  per  il  materiale  di  costruzione  dell'attrezzatura  a
pressione e  che  non  e'  ragionevolmente  prevedibile  alcun  altro
meccanismo di deterioramento.
  2.5. Mezzi di scarico e di sfiato.
  Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati  per  lo  scarico  e  lo
sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:
    evitare fenomeni dannosi come il  colpo  d'ariete,  il  cedimento
strutturale  sottovuoto,  la  corrosione  e  le   reazioni   chimiche
incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e
di prova, in particolare le prove sotto pressione;
    consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione  in
condizioni di assoluta sicurezza.
  2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche.
  Ove occorra, va previsto un  maggiore  spessore  o  una  protezione
adeguata contro la corrosione o altre  aggressioni  chimiche  tenendo
conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.
  2.7. Usura.
  Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni di notevole
entita', vanno prese misure adeguate per:
    ridurre al minimo l'effetto con una  progettazione  adeguata,  ad
esempio aumentando lo spessore del materiale o  prevedendo  l'uso  di
incamiciature o di materiali di rivestimento;
    consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite;
    attirare l'attenzione, nelle istruzioni  di  cui  al  punto  3.4,
sulle misure necessarie  per  un  uso  in  condizioni  permanenti  di
sicurezza.
  2.8. Insiemi.
  Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:
    gli  elementi  da  assemblare  siano  adatti  e  affidabili   per
l'applicazione prevista;
    tutti i componenti siano correttamente integrati e  adeguatamente
collegati.
  2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico.
  All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a  pressione  e
l'installazione dei relativi accessori, ovvero le  misure  necessarie
per la loro installazione, devono essere tali da garantire  che  esse
vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza,  tenendo  in
particolare conto i seguenti rischi:
    a) per il caricamento:
      l'eccessivo caricamento  o  l'eccessiva  pressurizzazione,  con
particolare riguardo al tasso di  caricamento  e  alla  pressione  di
vapore alla temperatura di riferimento;
      l'instabilita' delle attrezzature a pressione;
    b) per  lo  scarico:  la  fuoriuscita  incontrollata  del  fluido
pressurizzato;
    c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e  scollegamento
insicuri.
  2.10. Protezione  contro  il  superamento  dei  limiti  ammissibili
dell'attrezzatura a pressione.
  Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili,  e'  possibile  che
vengano superati i limiti  ammissibili,  l'attrezzatura  a  pressione
viene dotata  ovvero  si  provvede  a  che  sia  dotata  di  adeguati
dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad
essere  protetta  da  altri  dispositivi  di   protezione   integrati
nell'insieme.
  Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi  adeguati
sono determinati in funzione delle peculiarita'  dell'attrezzatura  o
dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.
  I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:
    a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d);
    b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi  di  controllo  quali
indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto
pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.
  2.11. Accessori di sicurezza.
    2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono:
      essere progettati e costruiti in modo da  essere  affidabili  e
adatti al loro uso previsto e  da  tener  conto,  se  del  caso,  dei
requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi;
      essere indipendenti da altre  funzioni,  a  meno  che  la  loro
funzione  di  sicurezza  non  possa  essere  intaccata  dalle   altre
funzioni;
      essere conformi ai principi di  progettazione  appropriati  per
ottenere  una  protezione  adeguata  ed  affidabile.  Detti  principi
comprendono  segnatamente  un  sistema  «fail-safe»,  un  sistema   a
ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo.
    2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione.
  Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la  pressione
non superi in permanenza la  pressione  massima  ammissibile  PS;  e'
tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve  durata  in
base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3.
    2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura.
  Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto
il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.
  2.12. Incendio all'esterno.
  Ove  necessario,  le  attrezzature  a   pressione   devono   essere
progettate e, ove occorra, dotate di accessori  adeguati,  ovvero  si
devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di
rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni  in  caso
d'incendio di  origine  esterna,  con  particolare  riguardo  all'uso
previsto dell'attrezzatura.
3. Fabbricazione.
  3.1. Procedure di fabbricazione.
  Mediante applicazione  delle  tecniche  idonee  e  delle  procedure
opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle
istruzioni previste per le fasi  di  progettazione,  con  particolare
riguardo alle operazioni indicate di seguito.
    3.1.1. Preparazione dei componenti.
  La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e  smussatura)
non  deve  provocare  difetti  o  incrinature,  ne'   modificare   le
proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti  negativi  per  la
sicurezza delle attrezzature a pressione.
    3.1.2. Giunzioni permanenti.
  Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da
difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza  delle
attrezzature.
  Le proprieta'  delle  giunzioni  permanenti  devono  soddisfare  le
proprieta'  minime  indicate  per  i  materiali  che  devono   essere
collegati a meno che altri valori di proprieta' corrispondenti  siano
stati  specificamente  presi  in  considerazione   nei   calcoli   di
progettazione.
  Per le attrezzature a  pressione,  le  giunzioni  permanenti  delle
parti   che   contribuiscono   alla   resistenza    alla    pressione
dell'attrezzatura e le parti  ad  essa  direttamente  annesse  devono
essere realizzate da personale adeguatamente  qualificato  e  secondo
modalita' operative adeguate.
  L'approvazione delle  modalita'  operative  e  del  personale  sono
affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV
ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante:
    un organismo notificato;
    un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro  come  previsto
all'art. 13.
  Al fine di procedere  a  tali  approvazioni,  detta  entita'  terza
effettua o fa effettuare gli esami e le prove  previsti  nelle  norme
armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.
    3.1.3. Prove non distruttive.
  Per le attrezzature a pressione, le  prove  non  distruttive  delle
giunzioni  permanenti   devono   essere   effettuate   da   personale
adeguatamente qualificato. Per  le  attrezzature  a  pressione  delle
categorie III e IV, il  personale  deve  essere  stato  approvato  da
un'entita' terza competente, riconosciuta da  uno  Stato  membro,  ai
sensi dell'art. 13.
    3.1.4. Trattamento termico.
  Se vi e' rischio che il  processo  di  fabbricazione  modifichi  le
proprieta' dei materiali tanto da  pregiudicare  la  sicurezza  delle
attrezzature a pressione, si deve applicare  un  trattamento  termico
adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.
    3.1.5. Rintracciabilita'.
  Devono  essere  stabilite  e  mantenute  opportune  procedure   per
identificare  i   materiali   delle   parti   dell'attrezzatura   che
contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati  dal
momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla  prova
definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.
  3.2. Verifica finale.
  Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla  verifica
finale descritta qui di seguito.
    3.2.1. Esame finale.
  Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte  ad  un  esame
finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa
documentazione, il rispetto dei requisiti del  presente  decreto.  In
tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate
nel corso della fabbricazione. Nella  misura  necessaria  a  fini  di
sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e  all'esterno
di  tutte  le  parti  dell'attrezzatura,  eventualmente  durante   il
processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia
piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale).
    3.2.2. Prova.
  La verifica finale delle attrezzature  a  pressione  comprende  una
prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una  prova
a pressione idrostatica a una pressione almeno pari,  ove  opportuno,
al valore fissato al punto 7.4.
  Per le attrezzature della categoria I fabbricate  in  serie,  detta
prova puo' essere eseguita su base statistica.
  Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa  o
non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre  prove
di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove  diverse  dalla
prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative  quali
prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.
    3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza.
  Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche  un  esame  degli
accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati
i requisiti di cui al punto 2.10.
  3.3. Marcatura e/o etichettatura.
  Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni  da
fornire conformemente all'art. 4-bis, comma 6, e  all'art.  4-quater,
comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.
  a) Per tutte le attrezzature a pressione:
    anno di fabbricazione;
    identificazione dell'attrezzatura  a  pressione  secondo  la  sua
natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero
di fabbricazione;
    limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.
  b) A seconda del tipo di  attrezzatura  a  pressione,  informazioni
supplementari atte a garantire condizioni  sicure  di  installazione,
funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione  e  ispezione
periodica, quali:
    volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L;
    dimensione nominale della tubazione DN;
    pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data;
    pressione a cui e' tarato il dispositivo di sicurezza espressa in
bar;
    potenza dell'attrezzatura in kW;
    tensione d'alimentazione in V (volts);
    uso previsto;
    rapporto di riempimento in kg/L;
    massa di riempimento massima in kg;
    tara espressa in kg;
    gruppo di fluidi.
  c) Ove occorra,  mediante  avvertenze  fissate  all'attrezzatura  a
pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti
posti in risalto dall'esperienza.
  Le  informazioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)   figurano
sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta  saldamente  fissata
ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:
    se del caso, si  puo'  usare  una  opportuna  documentazione  per
evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi,  come  ad  esempio
componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme;
    nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole,  ad  esempio
accessori,   dette   informazioni   possono   essere   riportate   su
un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione;
    per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla
lettera c) si possono utilizzare etichette o  altri  mezzi  adeguati,
purche' essi  rimangano  leggibili  per  tutto  il  periodo  di  vita
previsto.
  3.4. Istruzioni operative.
  a)  Al  momento  della  messa  a  disposizione  sul   mercato,   le
attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove  pertinente,
da un  foglio  illustrativo  destinato  all'utilizzatore,  contenente
tutte le informazioni  utili  ai  fini  della  sicurezza  per  quanto
riguarda:
    il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a
pressione;
    la messa in servizio;
    l'impiego;
    la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore.
  b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni  presenti
nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3,
tranne  l'identificazione  della  serie,  e  deve  essere  corredato,
all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche'  dei  disegni  e
dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.
  c) Ove occorra, il  foglio  illustrativo  deve  inoltre  richiamare
l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3,  e
sulle caratteristiche particolari della  progettazione,  in  base  al
punto 2.2.3.
4. Materiali.
  I  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  di  attrezzature  a
pressione devono essere  adatti  per  tale  applicazione  durante  la
durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.
  I materiali di saldatura e  gli  altri  materiali  di  assemblaggio
devono  soddisfare  in  modo  adeguato  soltanto   i   corrispondenti
requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e  4.3,  primo  comma,  sia
singolarmente che dopo la messa in opera.
  4.1. I materiali delle parti pressurizzate:
    a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di
prova e  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili,  e  soprattutto
possedere  duttilita'  e  tenacita'  sufficienti;  se  del  caso,  le
caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare  i  requisiti
del punto  7.5;  inoltre,  si  dovra'  procedere  in  particolare  ad
un'appropriata selezione dei  materiali  in  modo  da  prevenire,  se
necessario, una frattura di fragilita'; ove per motivi  specifici  si
debba far ricorso ad un materiale  fragile,  devono  essere  previste
idonee misure;
    b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al  fluido
che sara' contenuto  nell'attrezzatura  a  pressione;  le  proprieta'
chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa  non  devono
essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata  di  vita
prevista dell'attrezzatura;
    c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura;
    d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;
    e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti  negativi
rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.
  4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve:
    a) definire adeguatamente i valori necessari  per  i  calcoli  di
progettazione di  cui  al  punto  2.2.3  nonche'  le  caratteristiche
essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al  punto
4.1;
    b)  allegare  alla  documentazione  tecnica  gli   elementi   che
attestano  il  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente   decreto
riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:
      mediante  l'utilizzazione  di  materiali  in  base  alle  norme
armonizzate;
      mediante  l'utilizzazione  dei  materiali  che  hanno   formato
oggetto di un'approvazione europea di materiali  per  attrezzature  a
pressione in base all'art. 11;
      mediante una valutazione particolare dei materiali;
    c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV,  una
valutazione  particolare  dello  specifico  materiale  e'  effettuata
dall'organismo notificato incaricato delle procedure  di  valutazione
della conformita' dell'attrezzatura a pressione.
  4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve  prendere  le  opportune
misure per accertarsi che il  materiale  impiegato  sia  conforme  ai
requisiti richiesti.  In  particolare,  per  tutti  i  materiali,  il
fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad
un determinato requisito.
  Per  quanto  riguarda  le  parti  pressurizzate  principali   delle
attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere
costituito da un certificato che prevede un controllo  specifico  sul
prodotto.
  Allorche' un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia  di
qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito
nell'Unione e che e' stato oggetto di una valutazione specifica per i
materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino
la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente punto.
Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche.
  In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti  da  1  a  4,  per  i
prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i  requisiti  qui  di  seguito
specificati.
5. Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,
  con rischio di surriscaldamento, di cui all'art. 3, comma 1.
  Tra le suddette attrezzature figurano:
    i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera b), come le caldaie per vapore e  acqua  calda  a
focolare, i surriscaldatori  e  i  risurriscaldatori,  le  caldaie  a
recupero calorico, le caldaie  per  l'incenerimento  di  rifiuti,  le
caldaie elettriche ad  elettrodi  o  a  immersione,  le  autoclavi  a
pressione, nonche' i relativi accessori e, ove  occorra,  i  relativi
sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi  di
alimentazione di combustibile;
    gli  apparecchi  di  riscaldamento  a  scopo   industriale,   che
utilizzano fluidi diversi dal vapore e  dall'acqua  surriscaldata  di
cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  quali  riscaldatori  per  le
industrie chimiche e altre  industrie  affini  e  le  attrezzature  a
pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari.
  Le suddette  attrezzature  a  pressione  devono  essere  calcolate,
progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi  di  una
perdita significativa di contenimento derivante da  surriscaldamento.
In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:
    a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per  limitare
parametri di funzionamento quali l'immissione e  lo  smaltimento  del
calore e, se del caso, il livello del fluido onde  evitare  qualsiasi
rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
    b) se necessario,  siano  previsti  punti  di  prelevamento  onde
valutare le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi  con  i
depositi e/o la corrosione;
    c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i  rischi  di
danni causati dai depositi;
    d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore
residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura;
    e) si prevedano disposizioni per evitare un  accumulo  pericoloso
di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un  ritorno
di fiamma.
6. Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c).
  Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che:
    a)  il  rischio  di  sovrasollecitazioni  causate  da  un   gioco
eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio,
di  flange,  giunzioni,  soffietti  o   tubazioni   flessibili,   sia
controllato mediante idonei mezzi di sostegno,  vincolo,  ancoraggio,
allineamento e pretensione;
    b) ove vi sia la possibilita' che si formi  condensa  all'interno
di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di  scarico  e  di
rimozione dei depositi dalle  zone  piu'  basse  onde  evitare  colpi
d'ariete o corrosione;
    c) si presti debita attenzione  ai  possibili  danni  causati  da
turbolenze e vortici;  in  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni
pertinenti del punto 2.7;
    d) si presti adeguata attenzione al rischio di  fatica  derivante
da vibrazioni nei tubi;
    e)  se  le  sostanze  contenute  nelle  tubazioni   sono   fluidi
appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i
tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro
dimensioni;
    f) venga ridotto al minimo il rischio  di  scarico  involontario,
segnando  chiaramente  sul  lato  fisso  i  punti  di  derivazione  e
indicando il fluido contenuto;
    g) la posizione e il percorso delle tubazioni  e  delle  condotte
sotterranee siano indicati almeno nella documentazione  tecnica  onde
facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione  in
condizioni di completa sicurezza.
7. Requisiti particolari,  espressi  in  cifre,  per  attrezzature  a
  pressione specifiche.
  Sono di norma applicabili le disposizioni  che  seguono.  Tuttavia,
allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non
sia indicato specificamente e non siano applicate norme  armonizzate,
il  fabbricante  deve  comprovare  l'applicazione   di   disposizioni
adeguate che consentano di ottenere un livello di  sicurezza  globale
equivalente.
  Le disposizioni previste dal presente punto integrano  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le  attrezzature
a pressione alle quali sono applicati.
  7.1. Sollecitazioni ammissibili.
    7.1.1. Simboli:
      Re/t , limite di elasticita', indica il valore alla temperatura
di calcolo, a seconda dei casi:
        del limite  massimo  di  scorrimento  per  un  materiale  che
presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo;
        del limite di elasticita' convenzionale, pari  all'1,0%,  per
l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato;
        del limite di elasticita'  convenzionale  pari,  negli  altri
casi, allo 0,2%;
      Rm/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione  a
20° C;
      Rm/t indica la resistenza alla  trazione  alla  temperatura  di
calcolo.
    7.1.2. A  seconda  del  materiale  impiegato,  la  sollecitazione
generale  ammissibile  della  membrana  per  carichi  prevalentemente
statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni
di scorrimento sono significativi non deve essere superiore  al  piu'
basso dei valori elencati in appresso:
      per  l'acciaio  ferritico,  compreso   l'acciaio   normalizzato
(acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e  gli  acciai
che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e  5/12
di Rm/20 ;
      per l'acciaio austenitico:
        se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 30%, 2/3 di
Re/t ;
        in via alternativa e se l'allungamento  dopo  la  rottura  e'
superiore al 35%, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t ;
      per l'acciaio fuso non legato o scarsamente  legato,  10/19  di
Re/t e 1/3 di Rm/20 ;
      per l'alluminio, 2/3 di Re/t ;
      per le leghe di alluminio che non possono essere temprate,  2/3
di Re/t e 5/12 di Rm/20 .
  7.2. Coefficienti di giunzione.
  Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione  deve  essere  al
massimo pari ai seguenti valori:
    per  le  attrezzature  sottoposte  a  prove  distruttive  e   non
distruttive che consentono di  verificare  l'inesistenza  di  difetti
rilevanti: 1;
    per le attrezzature sottoposte a prove non  distruttive  mediante
sondaggio: 0,85;
    per le  attrezzature  non  sottoposte  a  prove  non  distruttive
diverse da un'ispezione visiva: 0,7.
  Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo  di
sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto.
  7.3. Dispositivi di  limitazione  della  pressione,  specie  per  i
recipienti a pressione.
  Il picco temporaneo di pressione  di  cui  al  punto  2.11.2,  deve
essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.
  7.4. Pressione di prova idrostatica.
  Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica  di
cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al  piu'  elevato  dei  due
valori seguenti:
    la pressione corrispondente al carico massimo che puo' sopportare
l'attrezzatura in funzione,  tenuto  conto  della  pressione  massima
ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per
il coefficiente 1,25,
    la   pressione   massima   ammissibile,   moltiplicata   per   il
coefficiente 1,43.
  7.5. Caratteristiche dei materiali.
  Qualora non siano richiesti altri valori in base ad  altri  criteri
da prendere in considerazione, per  essere  conforme  al  punto  4.1,
lettera a), un acciaio e'  considerato  sufficientemente  duttile  se
l'allungamento dopo la rottura, in una prova di  trazione  effettuata
secondo un  procedimento  standard,  e'  pari  almeno  al  14%  e  se
l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V,  e'  pari
almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari  a  20°  C,  ma  non
superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.

                               -------

                                                          Allegato II
                                                    (art. 9, comma 1)
               TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
 1. Nelle tabelle i riferimenti alle  diverse  categorie  di  moduli
sono i seguenti:


        +-------------------+-------+-----------------------+
        |     testata>I     |   =   |Modulo A               |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |        II         |   =   |Moduli A2, D1, E1      |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |                   |       |Moduli B (tipo di      |
        |                   |       |progetto) + D, B (tipo |
        |                   |       |di progetto) + F, B    |
        |                   |       |(tipo di produzione) + |
        |                   |       |E, B (tipo di          |
        |        III        |   =   |produzione) + C2, H    |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |                   |       |Moduli B (tipo di      |
        |                   |       |produzione) + D, B     |
        |                   |       |(tipo di produzione) + |
        |        IV         |   =   |F, G, H1               |
        +-------------------+-------+-----------------------+

  2. Gli accessori di sicurezza definiti all'art. 1, comma 2, lettera
d), e oggetto dell'art. 3, comma 1,  lettera  d),  sono  classificati
nella categoria  IV.  Eccezionalmente,  tuttavia,  gli  accessori  di
sicurezza  fabbricati  per  attrezzature  specifiche  possono  essere
classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
  3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati  in
base:
    - alla pressione massima ammissibile PS;
    - al volume proprio V o, a  seconda  dei  casi,  alla  dimensione
nominale DN;
    - al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere.
  La tabella corrispondente  per  i  recipienti  o  le  tubazioni  va
utilizzata  per  precisare  la   categoria   di   valutazione   della
conformita'.
  Qualora il  volume  e  la  dimensione  nominale  siano  considerati
adeguati ai fini dell'applicazione del  secondo  trattino  del  primo
capoverso, l'accessorio in questione e' classificato nella  categoria
piu' elevata.
  4. Le linee di demarcazione  nelle  tabelle  di  valutazione  della
conformita' che seguono indicano il  limite  superiore  per  ciascuna
categoria.

              Parte di provvedimento in formato grafico

                             -----------

                                                         Allegato III
                                                (art. 4-bis, comma 2)
Procedure di valutazione della conformita'.
  Gli obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
allegato per le attrezzature a  pressione  si  applicano  anche  agli
insiemi.
1. Modulo A: (controllo interno della produzione).
  1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4  nonche'  si  accerta  e  dichiara,
sotto  la  sua  esclusiva  responsabilita',  che   l'attrezzatura   a
pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.
  2. Documentazione tecnica.
  Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.
  Detta  documentazione   consente   di   valutare   la   conformita'
dell'attrezzatura a  pressione  ai  requisiti  pertinenti  e  include
un'adeguata  analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  precisa   i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La  documentazione  tecnica  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati, ecc.;
    le relazioni sulle prove effettuate.
  3. Fabbricazione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto.
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    4.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   su   ciascuna
attrezzatura a  pressione  che  soddisfi  i  requisiti  del  presente
decreto.
    4.2.  Il  fabbricante  redige  una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  dell'attrezzatura  a  pressione  che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La   dichiarazione   di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata.
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  5. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.
2. Modulo A2: controllo interno della produzione  unito  a  controlli
  ufficiali delle attrezzature a pressione  effettuati  a  intervalli
  casuali.
  1.  Il  controllo  interno  della  produzione  unito  ai  controlli
ufficiali delle attrezzature  a  pressione  effettuati  a  intervalli
casuali e' la procedura di valutazione della conformita' con  cui  il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2,  3,  4  e  5
nonche'   si   accerta   e   dichiara,   sotto   la   sua   esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto.
  2. Documentazione tecnica.
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata  analisi  e
valutazione dei  rischi.  Essa  precisa  i  requisiti  applicabili  e
comprende, nella misura necessaria a tale valutazione,  il  progetto,
la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La
documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  almeno  gli
elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati,
ecc., e
    le relazioni sulle prove effettuate.
  3. Fabbricazione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa  si
applicano.
  4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.
  Il fabbricante effettua  la  verifica  finale  dell'attrezzatura  a
pressione, che viene controllata mediante visite senza  preavviso  da
un organismo notificato scelto dal fabbricante.
  L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli  sul
prodotto  a  intervalli  casuali  da  esso  determinati  al  fine  di
verificare la qualita'  dei  controlli  interni  sull'attrezzatura  a
pressione, tenendo conto tra l'altro della  complessita'  tecnologica
dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto.
  Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato:
    si accerta che il fabbricante svolga effettivamente  la  verifica
finale in base al punto 3.2 dell'allegato I;
    preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito,  esemplari  di
attrezzature  a  pressione  ai  fini   del   controllo.   L'organismo
notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche'  la
necessita' di effettuare o far effettuare  su  dette  attrezzature  a
pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente.
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire  se  il  processo  di  fabbricazione  dell'attrezzatura   a
pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione.
  Qualora una o piu' attrezzature a pressione  o  un  insieme  o  non
risultino  conformi,  l'organismo  notificato  prende  le   opportune
misure.
  Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,  sotto
la   responsabilita'    dell'organismo    notificato,    il    numero
d'identificazione di quest'ultimo.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   su   ciascuna
attrezzatura a pressione che soddisfi  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto.
    5.2.  Il  fabbricante  redige  una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  dell'attrezzatura  a  pressione  che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La   dichiarazione   di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata.
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  5  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.
3. Modulo B: esame UE del tipo.
  3.1. Esame UE del tipo - tipo di produzione.
  1. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: e'  la  parte  di  una
procedura di valutazione  della  conformita'  con  cui  un  organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione,
nonche'  verifica  e  certifica  che  il  progetto  tecnico  di  tale
attrezzatura  a  pressione  rispetta  le  prescrizioni  del  presente
decreto.
  2. L'esame UE del tipo  -  tipo  di  produzione:  consiste  in  una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame  di
un   campione,    rappresentativo    della    produzione    prevista,
dell'attrezzatura a pressione finita.
  3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda  sia
presentata dal  suo  rappresentante  autorizzato,  anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    la documentazione tecnica che  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
      una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
      disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
      le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
      un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
      i risultati dei  calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.;
      le relazioni sulle prove effettuate;
      le informazioni relative alle prove previste nel  quadro  della
fabbricazione;
      le  informazioni  relative  alle  qualifiche   o   approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
      i campioni rappresentativi della produzione prevista.
  Il  campione  puo'  coprire  piu'  varianti  di  un'attrezzatura  a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano  sul
livello di sicurezza.
  L'organismo  notificato  puo'  chiedere   ulteriori   campioni   se
necessari per effettuare il programma di prove:
    la  documentazione  probatoria  attestante  l'adeguatezza   delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante.
  4. L'organismo notificato:
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del  progetto  tecnico  dell'attrezzatura  a  pressione
nonche' le procedure di fabbricazione.
  In particolare, l'organismo notificato:
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per  attrezzature  a  pressione  e  verifica  il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I;
    approva le modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  dei
pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive  sia
qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato
I;
    4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono  stati
progettati conformemente alle disposizioni  applicabili  delle  norme
armonizzate  pertinenti,  nonche'  gli  elementi   che   sono   stati
progettati utilizzando altre  specifiche  tecniche  pertinenti  senza
applicare le relative disposizioni di tali norme;
    4.3. esegue  gli  esami  opportuni  e  le  prove  necessarie  per
accertare se,  ove  il  fabbricante  abbia  scelto  di  applicare  le
soluzioni di cui alle  pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano
state applicate correttamente;
    4.4. esegue  gli  esami  opportuni  e  le  prove  necessarie  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante   applicando   altre   specifiche   tecniche   pertinenti
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto;
    4.5. concorda con il fabbricante il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove.
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
all'autorita' di  notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
  6.  Se  il  tipo  rispetta  i  requisiti  del   presente   decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il  punto  7,  il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione  del
tipo approvato.
  Al certificato e' allegato un elenco  dei  fascicoli  significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato  conserva
una copia.
  Il certificato e i suoi allegati contengono tutte  le  informazioni
pertinenti per consentire  la  valutazione  della  conformita'  delle
attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il
controllo delle attrezzature in funzione.
  Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente  decreto  ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e  informa  di
tale decisione il  richiedente,  motivando  dettagliatamente  il  suo
rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso.
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato,  qualora
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai
requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  sulle
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  comportano
una nuova approvazione sotto forma di un supplemento  al  certificato
di esame UE del tipo - tipo di produzione.
  8. Ogni  organismo  notificato  informa  le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE  del  tipo  -  tipo  di
produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha  rilasciato  o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita'  di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o   degli
eventuali supplementi respinti, sospesi  o  altrimenti  sottoposti  a
restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo - tipo di  produzione,  e/o  dei
supplementi  da  esso  respinti,  ritirati,  sospesi   o   altrimenti
sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di  tali  certificati  e/o
dei supplementi da esso rilasciati.
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo  -  tipo  di  produzione,  e/o  dei  relativi  supplementi.   La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta,  copia
della documentazione tecnica e dei risultati degli  esami  effettuati
dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una  copia
del certificato di esame UE del tipo  -  tipo  di  produzione,  degli
allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo  tecnico  contenente
la documentazione presentata  dal  fabbricante,  fino  alla  scadenza
della validita' di tale certificato.
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di  produzione,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione  tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e'  stata
immessa sul mercato.
  10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.
  3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto.
  1. L'esame UE del tipo - tipo di  progetto,  e'  la  parte  di  una
procedura  di  valutazione  della  conformita'  in  cui   l'organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a  pressione
nonche' verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del
presente decreto.
  2. L'esame UE  del  tipo  -  tipo  di  progetto,  consiste  in  una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione probatoria  di  cui  al  punto  3,  senza  l'esame  di
campioni.
  Il metodo sperimentale di  progettazione  di  cui  al  punto  2.2.4
dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo.
  3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo  -  tipo
di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda  sia
presentata dal  suo  rappresentante  autorizzato,  anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo;
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    la documentazione tecnica che  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
      una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
      disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
      le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
      un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
      i risultati dei  calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.;
      le  informazioni  relative  alle  qualifiche   o   approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
    la  documentazione  probatoria  attestante  l'adeguatezza   delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante.
    La domanda puo' riguardare piu'  varianti  di  un'attrezzatura  a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano  sul
livello di sicurezza.
  4. L'organismo notificato:
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto.
  In particolare, l'organismo notificato:
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per attrezzature a pressione;
    approva le modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il
fabbricante abbia deciso  di  applicare  le  soluzioni  di  cui  alle
relative  norme  armonizzate,  tali  norme  siano   state   applicate
correttamente;
    4.3. effettua gli esami appropriati per  verificare  se,  qualora
non siano state applicate le soluzioni di  cui  alle  relative  norme
armonizzate, le  soluzioni  adottate  dal  fabbricante  soddisfino  i
corrispondenti  requisiti  essenziali  di  sicurezza   del   presente
decreto.
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative intraprese  in  conformita'  del  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
  6. Se il  progetto  rispetta  i  requisiti  del  presente  decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo - tipo di progetto. Fatto  salvo  il  punto  7,  il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione  del
progetto approvato.
  Al certificato e' allegato un elenco  dei  fascicoli  significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato  conserva
una copia.
  Il certificato e i suoi allegati contengono tutte  le  informazioni
pertinenti per consentire  la  valutazione  della  conformita'  delle
attrezzature  a  pressione  fabbricate  al   progetto   esaminato   e
permettere il controllo delle attrezzature in funzione.
  Se il progetto non soddisfa i requisiti  applicabili  del  presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un  certificato
di esame UE del tipo - tipo di progetto, e informa di tale  decisione
il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo ne informa il fabbricante.
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di progetto, di tutte le modifiche  al  progetto  approvato  che
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai
requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  sulle
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  richiedono
un'ulteriore  approvazione,  sotto  forma  di   un   supplemento   al
certificato originario di esame UE del tipo - tipo di progetto.
  8. Ogni  organismo  notificato  informa  le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE  del  tipo  -  tipo  di
progetto, e/o agli eventuali supplementi che  esso  ha  rilasciato  o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita'  di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o   degli
eventuali supplementi respinti, sospesi  o  altrimenti  sottoposti  a
restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,  e/o  dei
supplementi  da  esso  respinti,  ritirati,  sospesi   o   altrimenti
sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei
supplementi da esso rilasciati.
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del tipo -  tipo  di  progetto,  e/o  dei  relativi  supplementi.  La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere,  su  richiesta,  una
copia della  documentazione  tecnica  e  dei  risultati  degli  esami
effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva
una copia del certificato di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,
degli allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo  tecnico
contenente la documentazione presentata dal  fabbricante,  fino  alla
scadenza della validita' di tale certificato.
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione  tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e'  stata
immessa sul mercato.
  10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.
4. Modulo C2: conformita' al tipo basata sul controllo interno  della
  produzione unito a  prove  delle  attrezzature  a  pressione  sotto
  controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.
  1. La conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione,  unito  a  prove  dell'attrezzatura  a  pressione   sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di  una
procedura di valutazione della  conformita'  in  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3  e  4  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a  pressione  in  questione  sono  conformi  al  tipo   oggetto   del
certificato di esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto ad esse applicabili.
  2. Produzione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione  al  tipo  oggetto   del
certificato di esame UE  e  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto.
  3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.
  Un organismo notificato, scelto del  fabbricante,  effettua,  o  fa
effettuare, controlli sul prodotto a  intervalli  casuali,  stabiliti
dall'organismo stesso, per  verificare  la  qualita'  della  verifica
finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto
conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali  prodotti  e
della quantita' prodotta.
  L'organismo  modificato  si  accerta  che  il  fabbricante   svolga
effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2  dell'allegato
I.
  Si esamina un adeguato  campione  delle  attrezzature  a  pressione
finali,   prelevato   in   loco   dall'organismo   notificato   prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano  prove  appropriate,  come
stabilito dalle relative parti  delle  norme  armonizzate  e/o  prove
equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili del presente decreto.
  L'organismo  notificato  valuta  il  numero  di   attrezzature   da
prelevare nonche' la necessita' di effettuare  o  far  effettuare  su
dette attrezzature a pressione  la  verifica  finale  parzialmente  o
integralmente.
  Laddove  un  campione  non  e'  conforme  al  livello  di  qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire  se  il  processo  di  fabbricazione  dell'attrezzatura   a
pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione.
  Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante  il
processo  di  fabbricazione   il   fabbricante   appone,   sotto   la
responsabilita' di tale organismo,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo.
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    4.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singola
attrezzatura a pressione o insieme conforme  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del tipo e  alle  prescrizioni  del  presente
decreto ad esso applicabili.
    4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un modello  dell'attrezzatura  a  pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  5. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.
5. Modulo D: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
  del processo di produzione.
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  nel
processo di produzione e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli  obblighi  di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  l'attrezzatura   a   pressione   o   l'insieme
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente  decreto  ad  essi
applicabili.
  2. Produzione.
  Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di  qualita'  per  la
produzione,   l'ispezione   del   prodotto   finale   e   la    prova
dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al  punto
3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' a un  organismo  notificato  di  sua  scelta  per
l'attrezzatura a pressione in questione.
  La domanda deve contenere:
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    - tutte le informazioni pertinenti sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato;
    - la documentazione relativa al sistema di qualita';
    - la documentazione tecnica relativa  al  tipo  omologato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  che  l'attrezzatura  a
pressione e' conforme al tipo descritto nel certificato di  esame  UE
del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante costituiscono una documentazione sistematica  e  ordinata
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo  in  materia  di
qualita' dell'attrezzatura a pressione;
    delle tecniche,  dei  processi  e  degli  interventi  sistematici
corrispondenti che si  intende  applicare  nella  fabbricazione,  nel
controllo e nella  garanzia  della  qualita',  in  particolare  delle
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvate  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc., e

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la richiesta qualita' e se il sistema di  qualita'  funziona
efficacemente.
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate.
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine  di  verificare
la  capacita'  del  fabbricante  di   individuare   le   prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' del prodotto a tali norme.
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  della  valutazione   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    4.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  di  accedere  ai  siti  di  fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc.
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori:
      la categoria dell'attrezzatura a pressione;
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione;
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
      modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie  e
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare  il
corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso  fornisce  al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui tale  attrezzatura  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per
cui e' stata compilata.
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione di cui al punto 3.1;
    le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione;
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.
  7. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
  8. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
6. Modulo D1: garanzia della qualita' del processo di produzione.
  1. La garanzia della qualita' del  processo  di  produzione  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto  ad
essa applicabili.
  2. Documentazione tecnica.
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti  pertinenti  e  deve  includere  un'adeguata
analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa   precisa   i   requisiti
applicabili e  comprende,  nella  misura  necessaria  ai  fini  della
valutazione, il progetto, la fabbricazione  e  il  funzionamento  del
prodotto. La documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli  esami
effettuati, ecc., e
    le relazioni sulle prove effettuate.
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato.
  4. Fabbricazione.
  Il fabbricante applica un sistema  di  qualita'  approvato  per  la
produzione,   l'ispezione   del   prodotto   finito   e   le    prove
sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato
al punto 5, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.
  5. Sistema di qualita'.
    5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' per l'attrezzatura a pressione interessata  a  un
organismo notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    il nome e l'indirizzo del fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a  pressione
previsto;
    la documentazione relativa al sistema di qualita';
    la documentazione tecnica di cui al punto 2.
    5.2. Il sistema di qualita'  garantisce  che  le  attrezzature  a
pressione siano conformi ai requisiti del  presente  decreto  che  ad
esse si applicano.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dell'attrezzatura a pressione;
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati,  in  particolare  delle
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi,  approvate  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I, ecc.;
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la richiesta qualita'  dei  prodotti  e  se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente.
  5.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata.
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione della tecnologia  delle  attrezzature  a
pressione  e  conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica  di  cui  al  punto  2,  per  verificare  la  capacita'   del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di effettuare gli esami atti  a  garantire  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    5.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
5.2 o se sia necessaria una seconda verifica.
  Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene  le
conclusioni del  controllo  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione.
  6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    6.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      la documentazione tecnica di cui al punto 2;
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc.
    6.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori:
      la categoria dell'attrezzatura a pressione;
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione;
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
      modifiche significative  nell'organizzazione,  nelle  misure  o
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso  fornisce   al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
  7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    7.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  5.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    7.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di  prodotto
per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  8. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione di cui al punto 5.1;
    le modifiche di cui al punto 5.5;
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 5.5, 6.3 e 6.4.
  9. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato  informa  altresi'  gli  altri  organismi
notificati  delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso
rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni  dei
sistemi di qualita' rilasciate.
  10. Rappresentante autorizzato
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1,  5.5,  7  e  8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
7. Modulo E: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
  delle attrezzature a pressione.
  1. La conformita' al tipo  basata  sulla  garanzia  della  qualita'
delle attrezzature a pressione  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la  sua
esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata
e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo  e
soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
  2. Fabbricazione.
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al  punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione in questione.
  La domanda deve contenere:
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    - tutte le informazioni pertinenti sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato;
    - la documentazione relativa al sistema di qualita';
    - la documentazione tecnica relativa  al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
    3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
    degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
    dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'.
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate.
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine  di  verificare
la  capacita'  del  fabbricante  di   individuare   le   prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
  Esso notifica la decisione notificata al fabbricante.  La  notifica
contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso notifica la sua decisione al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    4.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      la documentazione tecnica;
      registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e
i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc.
    4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi  ad
accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
    la categoria dell'attrezzatura a pressione;
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione;
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema;
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon funzionamento del sistema di  qualita'.  L'organismo  notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di  prodotto
per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione di cui al punto 3.1;
    le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.
  7. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
  8. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
8. Modulo E1: garanzia della qualita' dell'ispezione  e  della  prova
  delle attrezzature a pressione finite.
  1. La garanzia della qualita' dell'ispezione e  della  prova  delle
attrezzature a pressione finite e' la procedura di valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua  esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
  2. Documentazione tecnica.
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata  analisi  e
valutazione dei  rischi.  Essa  precisa  i  requisiti  applicabili  e
comprende, nella misura necessaria  ai  fini  della  valutazione,  il
progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione. La documentazione tecnica contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    risultati dei calcoli di progettazione, degli  esami  effettuati,
ecc., e
    le relazioni sulle prove effettuate.
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato.
  4. Fabbricazione.
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato  nel
punto 5 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.
  5. Sistema di qualita'.
    5.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione in questione.
  La domanda deve contenere:
    il nome e l'indirizzo del fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    tutte le informazioni  pertinenti  sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato;
    la documentazione relativa al sistema di qualita';
    la documentazione tecnica di cui al punto 2.
    5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la  conformita'  delle
attrezzature a pressione alle prescrizioni del  presente  decreto  ad
esse applicabili.
  Nel  quadro  del  sistema  di  qualita'  ciascuna  attrezzatura   a
pressione viene esaminata e su di essa vengono  effettuate  opportune
prove, fissate nelle norme relative di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o
prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al  punto
3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti  del
presente decreto ad essa applicabili.
  Tutti  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni   adottati   dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' delle attrezzature a pressione;
    delle modalita'  operative  di  giunzione  permanente  dei  pezzi
approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi  in  base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I;
    dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'.
    5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate.
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di  verificare  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di effettuare gli esami atti  a  garantire  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  della  valutazione   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
  5.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
  5.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
5.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
  6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    6.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      la documentazione tecnica di cui al punto 2;
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc.
    6.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori:
      la categoria dell'attrezzatura;
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione;
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema;
      modifiche significative  nell'organizzazione,  nelle  misure  o
nelle tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon funzionamento del sistema di  qualita'.  L'organismo  notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
  7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    7.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  5.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    7.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  8. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione di cui al punto 5.1;
    le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione;
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4.
  9. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
  10. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1,  5.5,  7  e  8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
9. Modulo  F:  conformita'  al  tipo  basata  sulla  verifica   delle
  attrezzature a pressione.
  1. La conformita' al tipo basata sulla verifica delle  attrezzature
a pressione e' la  parte  della  procedura  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui  ai  punti  2  e  5  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni  del
punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del
tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto  che  ad  esse  si
applicano.
  2. Fabbricazione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti fabbricati al  tipo  omologato  oggetto  del
certificato di esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto che ad essi si applicano.
  3. Verifica.
  L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami  e
le prove del caso per verificare la conformita'  dell'attrezzatura  a
pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e  ai
pertinenti requisiti del presente decreto.
  Gli  esami  e  le  prove   atti   a   verificare   la   conformita'
dell'apparecchiatura  a  pressione  ai  requisiti   pertinenti   sono
effettuati mediante esame e prova di ogni  singolo  prodotto  secondo
quanto stabilito al punto 4.
  4. Verifica della  conformita'  mediante  esame  e  prova  di  ogni
attrezzatura a pressione.
    4.1.  Tutte  le  attrezzature  a  pressione   vengono   esaminate
singolarmente e su di esse vengono  effettuate  opportune  prove,  in
base  alle  relative  norme  armonizzate  o  prove  equivalenti   per
verificarne  la  conformita'  al   tipo   omologato   descritto   nel
certificato di esame UE  del  tipo  e  ai  pertinenti  requisiti  del
presente decreto. In assenza di tali  norme  armonizzate  l'organismo
notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.
  In particolare, l'organismo notificato:
    verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  dei
pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato  o  approvato,  in
base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;
    verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei  materiali
in base al punto 4.3 dell'allegato I;
    effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui  al
punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di
sicurezza.
    4.2.  L'organismo   notificato   rilascia   un   certificato   di
conformita' relativo agli esami e alle prove effettuati e  appone,  o
fa  apporre,  sotto  la  sua  responsabilita',  il  suo   numero   di
identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata.
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per  dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  3,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e  sotto
la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' inoltre  apporre
sulle attrezzature a pressione il numero  d'identificazione  di  tale
organismo.
  6.  Previo   accordo   dell'organismo   notificato   e   sotto   la
responsabilita' dello  stesso,  il  fabbricante  puo'  apporre  sulle
attrezzature  a  pressione  il  numero  d'identificazione   di   tale
organismo nel corso del processo di fabbricazione.
  7. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del  fabbricante  possono  essere  adempiuti  dal  suo
rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita',  purche'   siano   specificati   nel   mandato.   Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui al punto 2.
10. Modulo G: conformita' basata sulla verifica dell'unita'.
  1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con  cui  il  fabbricante  ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si  accerta  e  dichiara,
sotto  la  sua  esclusiva  responsabilita',  che   l'attrezzatura   a
pressione  interessata,  alla   quale   sono   state   applicate   le
disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente
decreto ad essa applicabili.
  2. Documentazione tecnica
  Il fabbricante compila la  documentazione  tecnica  e  la  mette  a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.
  La   documentazione   permette   di   valutare    la    conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.  La  documentazione
tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se  necessario
ai fini  della  valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione.
  La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati, ecc.;
    le relazioni sulle prove effettuate;
    gli elementi appropriati relativi all'approvazione  dei  processi
di  fabbricazione   e   di   prova,   nonche'   alle   qualifiche   o
all'approvazione del personale ad essi  preposto  in  base  ai  punti
3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I.
  Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato.
  3. Produzione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il  relativo  controllo  garantiscano  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili del presente decreto.
  4. Verifica.
  L'organismo  notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o   fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre  specifiche
tecniche, per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione
alle prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di
tali norme  armonizzate  l'organismo  notificato  interessato  decide
quali prove sia  opportuno  effettuare  applicando  altre  specifiche
tecniche.
  In particolare, l'organismo notificato:
    esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione  e
i processi di fabbricazione;
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per  attrezzature  a  pressione  e  verifica  il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I;
    approva le modalita' operative  della  giunzione  permanente  dei
pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza,  in  base
al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2
e 3.1.3 dell'allegato I;
    procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1  dell'allegato  I,
effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato
I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni attrezzatura a  pressione  approvata.  Il  fabbricante  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali i certificati  di  conformita'
per un periodo di dieci anni  dalla  data  in  cui  l'attrezzatura  a
pressione e' stata immessa sul mercato.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' UE e
la tiene a disposizione delle  autorita'  nazionali  per  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura
a pressione per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5  possono  essere
adempiuti  dal  suo  rappresentante  autorizzato,   per   conto   del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
11. Modulo H: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'.
  1. La conformita' basata sulla garanzia totale di  qualita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2  e  5,  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto  ad
essa applicabili.
  2. Fabbricazione.
  Il fabbricante applica  un  sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato
al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione interessate.
  La domanda deve contenere:
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    - la documentazione tecnica per un modello  di  ciascun  tipo  di
attrezzatura a pressione che intende  fabbricare.  La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
      - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
      - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
      - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
      - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme   armonizzate   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
      - i risultati dei calcoli di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.;
      - le relazioni sulle prove effettuate;
    - la documentazione relativa al sistema di qualita';
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
    3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la  conformita'  delle
attrezzature  a  pressione  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto;
    delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non  siano
applicate integralmente, dei mezzi  per  garantire  che  siano  stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del  presente  decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione;
    delle tecniche di controllo e di  verifica  della  progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo  in  questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base  al  punto  4
dell'allegato I;
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici  che  saranno  applicati,  in  particolare  le
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvati  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc.;
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la qualita' richiesta  in  materia  di  progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  del  sistema  di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate.
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia  relativa
alle  attrezzature  a  pressione  in   questione   e   conoscere   le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione dei locali del fabbricante.
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la  capacita'
del  fabbricante  di  individuare  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto e di  effettuare  gli  esami  atti  a  garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
  La decisione e' notificata al fabbricante o al  suo  rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del  controllo
e la motivazione circostanziata della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  L'organismo notificato notifica la  decisione  al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo   tutte   le
necessarie informazioni, in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      i registri riguardanti la  qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove, ecc.;
      i registri riguardanti la  qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato, ecc.
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
    la categoria dell'attrezzatura;
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione;
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema;
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione  di  tali  visite,  l'organismo  notificato  puo',  se
necessario,  svolgere  o  far  svolgere  prove  sul   prodotto,   per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
    la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1;
    le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione;
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.3, 3,4, 4.3 e 4.4.
  7. Ogni organismo notificato informa le sue autorita'  di  notifica
delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o  revocate  e,
periodicamente o su richiesta, mette  a  loro  disposizione  l'elenco
delle approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  respinte,  sospese  o
altrimenti sottoposte a restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
  8. Rappresentante autorizzato.
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.
12. Modulo H1: conformita' basata sulla garanzia totale  di  qualita'
  con controllo della progettazione.
  1. La conformita' basata sulla  garanzia  totale  di  qualita'  con
controllo  della  progettazione  e  particolare  sorveglianza   della
verifica finale e' la procedura di valutazione della conformita'  con
cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai  punti  2  e  6
nonche'   si   accerta   e   dichiara,   sotto   la   sua   esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.
  2. Fabbricazione.
  Il fabbricante applica un sistema  di  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le
prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del
progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione e'  stata  oggetto  di
esame a norma delle disposizioni del punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione interessate.
  La domanda deve contenere:
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo;
    - la documentazione tecnica per un modello  di  ciascun  tipo  di
attrezzatura a pressione che intende  fabbricare.  La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
      - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
      - disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  diagrammi
di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
      - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
      - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
      - i risultati dei calcoli di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.;
      - le relazioni sulle prove effettuate;
    - la documentazione relativa al sistema di qualita';
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  delle
attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva attuata con  il
presente decreto ad esse applicabili.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
    delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non  siano
applicate integralmente, dei mezzi  per  garantire  che  siano  stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del  presente  decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione;
    delle tecniche di controllo e di  verifica  della  progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo  in  questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base  al  punto  4
dell'allegato I;
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici  che  saranno  applicati,  in  particolare  le
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvati  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli;
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e  3.1.3  dell'allegato
I;
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la qualita' richiesta  in  materia  di  progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i  sistemi
di gestione della qualita', almeno un membro  del  gruppo  incaricato
del controllo deve avere esperienza nella valutazione del  settore  e
della tecnologia  delle  attrezzature  a  pressione  in  questione  e
conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del  presente  decreto.  Il
controllo  comprende  una  visita  di  valutazione  dei  locali   del
fabbricante.
  Il gruppo incaricato della valutazione  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la  capacita'
del  fabbricante  di  individuare  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto e di  effettuare  gli  esami  atti  a  garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme.
  La decisione e' notificata al fabbricante o al  suo  rappresentante
autorizzato.
  La notifica deve  contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la
motivazione circostanziata della decisione.
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i  requisiti  di
cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione.
    3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
  4. Esame del progetto.
    4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di  cui  al
punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura
a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto.
    4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il  processo
di fabbricazione e il funzionamento  dell'attrezzatura  a  pressione,
nonche' di accertare la conformita' ai requisiti del presente decreto
che ad essa si applicano. La domanda deve contenere:
      il nome e l'indirizzo del fabbricante;
      una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
      la documentazione tecnica.  Detta  documentazione  consente  di
valutare la conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai  requisiti
pertinenti e include un'adeguata analisi e  valutazione  dei  rischi.
Essa precisa  i  requisiti  applicabili  e  comprende,  nella  misura
necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il  funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La  documentazione  tecnica  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
        una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;
        disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
        le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione;
        un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
        risultati  dei  calcoli   di   progettazione,   degli   esami
effettuati, ecc., e
        le relazioni sulle prove effettuate;
    la  documentazione  probatoria   attestante   l'adeguatezza   del
progetto  tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti   i   documenti
utilizzati,  in  particolare  qualora  non  siano   state   applicate
integralmente  le  norme  armonizzate  pertinenti,  e  comprende,  se
necessario, i risultati delle  prove  effettuate  conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante.
    4.3. L'organismo notificato esamina  la  domanda  e,  qualora  il
progetto sia conforme ai requisiti del presente  decreto  applicabili
alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato
di esame UE  del  progetto.  Tale  certificato  contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita'  e  i  dati  necessari  per  identificare  il
progetto approvato.  Il  certificato  puo'  comprendere  uno  o  piu'
allegati.
  Il certificato e gli  allegati  contengono  tutte  le  informazioni
pertinenti  per  consentire  la  valutazione  della  conformita'  dei
prodotti fabbricati al progetto esaminato nonche', se  del  caso,  il
controllo del prodotto in funzione.
  Se il progetto non soddisfa i requisiti  applicabili  del  presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il  certificato
di  esame  del  progetto  e  ne  informa  il  richiedente,  motivando
dettagliatamente tale rifiuto.
    4.4. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo ne informa il fabbricante.
  Il  fabbricante  tiene  informato  l'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato di  esame  UE  del  progetto  di  qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita'
ai requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  le
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  richiedono
un'ulteriore  approvazione,  sotto  forma  di  un   supplemento   del
certificato  di  esame  UE   originale   del   progetto,   da   parte
dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.
    4.5. Ogni organismo notificato informa le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione  delle  autorita'
di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o  degli   eventuali
supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati
membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione
tecnica  e  dei  risultati  degli  esami  effettuati   dall'organismo
notificato.
  L'organismo notificato conserva una copia del certificato di  esame
UE del  progetto,  degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il
fascicolo  tecnico  contenente  la  documentazione   presentata   dal
fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato.
    4.6.  Il  fabbricante  tiene  a  disposizione   delle   autorita'
nazionali una copia del certificato di esame UE del  progetto,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla data in cui  l'attrezzatura  a  pressione  e'  stata
immessa sul mercato.
  5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
    5.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
    5.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
      la documentazione relativa al sistema di qualita';
      i registri riguardanti la qualita' previsti dalla  sezione  del
sistema  di  qualita'  relativa  alla  progettazione,   ad   esempio,
risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
      i registri riguardanti la qualita' previsti dalla  sezione  del
sistema di qualita' relativa alla fabbricazione,  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato, ecc.
    5.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza dei controlli periodici e' tale che si procede a
una rivalutazione completa ogni tre anni.
    5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante.
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
    la categoria dell'attrezzatura;
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione;
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema;
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione.
  In occasione  di  tali  visite,  l'organismo  notificato  puo',  se
necessario,  svolgere  o  far  svolgere  prove  sul   prodotto,   per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  state
svolte prove, una relazione sulle stesse.
    5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale.
  La verifica finale di cui all'allegato  I,  punto  3.2,  si  svolge
secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di  visite
senza preavviso da  parte  dell'organismo  notificato.  Durante  tali
visite, l'organismo notificato procede a esami sulle  attrezzature  a
pressione.
  L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se
sono state effettuate prove, un verbale delle prove.
  6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
    6.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
    6.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione  di  conformita'  UE  identifica  il   modello   di
attrezzatura a pressione per cui  e'  stata  compilata  e  indica  il
numero del certificato di esame del progetto.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  7. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali:
    la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1;
    le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 3.5, 5.3 e 5.4.
  8. Rappresentante autorizzato.
  Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare  la
domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai
punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante  e  sotto  la
sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.».
                                                           Allegato B
                                         (art. 1, comma 1, lettera hh)
                                                         «Allegato VII
                                                    (art. 5, comma 4)
                    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
                            (n. XXXX) (1)

  1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo,
di lotto, o di serie):
  2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo
rappresentante autorizzato:
  3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto  la
responsabilita' esclusiva del fabbricante.
  4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a
pressione o dell'insieme che ne consenta la  rintracciabilita'.  Essa
puo'    comprendere    un'immagine,    laddove     necessario     per
l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme):
    descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme;
    procedura di valutazione di conformita' utilizzata;
    per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a  pressione  che
li compongono, nonche' delle procedure di valutazione di  conformita'
utilizzate.
  5. L'oggetto della dichiarazione di  cui  sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
  6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o  alle
altre specifiche tecniche in relazione alle quali  e'  dichiarata  la
conformita':
  7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il  numero  dell'organismo
notificato che ha effettuato  la  valutazione  di  conformita'  e  il
numero  del  certificato  rilasciato,  nonche'  un   riferimento   al
certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di
esame UE del tipo, tipo di progetto,  certificato  di  esame  UE  del
progetto o certificato di conformita'.
  8. Informazioni supplementari:
    firmato a nome e per conto di:
    (luogo e data del rilascio):
    (nome e cognome, funzione) (firma):
    (eventualmente, identificazione del firmatario che ha  la  delega
del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato).
 (1) L'assegnazione di un numero,  da  parte  del  fabbricante,  alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.».

Allegati

Allegato VII

Allegato III

Allegato II – Grafici

Allegati I-II

D.Lgs. n. 26/2016

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