Autobus elettrici: al via i sostegni previsti dal Pnrr

Pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151

Autobus elettrici: al via i sostegni previsti dal Pnrr. In particolare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151 il decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022 recante «Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3 "Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di  ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici" del Piano nazionale  di ripresa e resilienza».

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Tra i punti focali del provvedimento:

  • l'inquadramento del soggetto gestore e delle imprese beneficiarie;
  • i piani di investimento e le spese ammissibili;
  • la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili;
  • le istruzioni sulla presentazione delle domande;
  • monitoraggio, controlli e ispezioni;
  • gli obblighi a carico dell'impresa.

Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2022 

 

Istituzione di un regime di aiuto volto ad attuare l'Investimento 5.3
«Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di  ricerca
e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza. (22A03774) 

(in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta

degli aiuti di Stato a finalita' regionale approvata in  applicazione

dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, applicabile;

c) «decreto legislativo n. 123 del 1998»: il decreto  legislativo

31 marzo 1998, n. 123  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,

recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

d) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o

attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in

una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento  iniziale)  verso

lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE

in cui viene effettuato  l'investimento  sovvenzionato  (stabilimento

sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o  servizio  nello

stabilimento  iniziale  e  in  quello  sovvenzionato   serve   almeno

parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa  le  richieste  o  le

esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di

lavoro nella stessa  attivita'  o  attivita'  analoga  in  uno  degli

stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la

formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

f) «imprese di grandi dimensioni»: le imprese diverse dalle PMI;

g) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite

nell'allegato 1 del regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle

attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  approvato

con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata

all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,

del 14 luglio 2021;

i)  «Quadro  temporaneo»:  la  comunicazione  della   Commissione

europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato

il «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  stato  a  sostegno

dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive

modificazioni e integrazioni;

l) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

m) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche

miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per

sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un

notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'

includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in

un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi

esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario

ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della

convalida di tecnologie generiche;

n) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;

o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la

strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di

natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla

definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di

nuovi prodotti, processi o servizi;

p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'

Trattato che istituisce la Comunita' europea.

 

                         Art. 2 

               Ambito operativo e risorse finanziarie 

1.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  della  misura  M2C2,

investimento  5.3  «Sviluppo  di   una   leadership   internazionale,

industriale  e  di  ricerca  e  sviluppo  nel  campo  degli   autobus

elettrici», del  PNRR,  il  presente  decreto  istituisce,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  un

regime di aiuto volto  a  sostenere  la  realizzazione  di  piani  di

investimento capaci di promuovere la trasformazione verde e  digitale

dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici  e

connessi.

2. Alla concessione delle agevolazioni di cui al  presente  decreto

si fara'  fronte  mediante  le  risorse  di  cui  alla  misura  M2C2,

investimento  5.3  «Sviluppo  di   una   leadership   internazionale,

industriale  e  di  ricerca  e  sviluppo  nel  campo  degli   autobus

elettrici», del PNRR finanziato dall'Unione europea.

3. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma  6-bis,

del  decreto-legge  n.   77/2021   e   successive   modificazioni   e

integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% (quaranta  per  cento)

delle risorse di cui al comma 2  e'  destinato  al  finanziamento  di

progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

                               Art. 3 

                          Soggetto gestore 

1. Per gli  adempimenti  amministrativi  e  tecnici  relativi  agli

interventi di  cui  al  presente  decreto,  il  Ministero  si  avvale

dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3,  comma  2

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5

del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del  1998,

sono posti a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  2,

entro il limite  massimo  del  2%  (due  per  cento)  delle  medesime

risorse.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore,

sono regolati i reciproci rapporti connessi alle  attivita'  previste

dal presente decreto, nonche' le modalita' per il trasferimento delle

risorse finanziarie al soggetto gestore.

 

    Art. 4 

                        Imprese beneficiarie 

1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono  realizzare

i programmi di investimento di cui all'art. 5 e  che,  alla  data  di

presentazione della domanda, devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle

imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono

avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   Stato   di

residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese;  per

tali soggetti, inoltre, fermo restando  il  possesso,  alla  data  di

presentazione  della  domanda  di   agevolazione,   degli   ulteriori

requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,

pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima

erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul

territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure

concorsuali con finalita' liquidatorie;

c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da

definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

d)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

e) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di

revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) essere in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia

obblighi contributivi.

2. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al

presente decreto le imprese che:

a) risultino  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno

2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati

condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna

divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per

i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore

economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici

relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di

presentazione della domanda;

c) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa

ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come

causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie

pubbliche o comunque a cio' ostative.

3. Limitatamente ai piani di investimento realizzati nelle aree del

territorio  nazionale  ammesse  alla  deroga  di  cui  all'art.  107,

paragrafo 3, lettere a) e c) del  TFUE  previste  dalla  Carta  degli

aiuti di Stato a finalita' regionale, le imprese non  devono  inoltre

aver effettuato  nei  due  anni  precedenti  la  presentazione  della

domanda  una  delocalizzazione  verso  l'unita'  produttiva   oggetto

dell'investimento e impegnarsi a non procedere alla  delocalizzazione

nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

 

                               Art. 5 

                  Piani di investimento ammissibili 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui  al  presente  decreto

piani di investimento, realizzati dalle imprese di  cui  all'art.  4,

che prevedono  la  realizzazione  di  un  programma  di  investimenti

produttivo avente le finalita' individuate al comma  2  del  presente

articolo, eventualmente  accompagnato,  entro  i  limiti  di  cui  al

presente articolo, da progetti di ricerca  industriale  e/o  sviluppo

sperimentale e da progetti di formazione del  personale  strettamente

connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.

2. Il programma di investimenti produttivo, al fine di sostenere la

trasformazione  verde  e  digitale   dell'industria   degli   autobus

attraverso  la  produzione  di  veicoli  elettrici  e  connessi,   ad

esclusione di quelli a trazione ibrida, deve essere rivolto:

a)  all'ottimizzazione  e  produzione  di  sistemi  di   trazione

elettrica;

b) alla produzione di nuove architetture di autobus,  nell'ottica

della  migrazione   verso   sistemi   di   alimentazione   elettrici,

dell'alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e

dei loro componenti;

c) alla produzione di  componentistica  per  autoveicoli  per  il

trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate  al  trasporto

pubblico;

d) alla standardizzazione ed all'industrializzazione  di  sistemi

di rifornimento e di ricarica, nonche' allo  sviluppo  di  tecnologie

finalizzate alla produzione di sistemi per  la  «smart  charging»  di

autobus elettrici;

e) alla produzione di sensori e sistemi  digitali  per  la  guida

assistita, per la gestione delle  flotte,  per  la  sicurezza,  anche

integrati nei singoli componenti  del  veicolo  per  il  monitoraggio

continuo e la manutenzione predittiva.

3. Il programma di investimenti produttivo di cui al comma  2  puo'

riguardare:

a) la creazione di una nuova unita' produttiva;

b)  l'ampliamento  della  capacita'   di   un'unita'   produttiva

esistente;

c) la riconversione di  un'unita'  produttiva  esistente,  intesa

quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non

rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della

classificazione delle attivita' economiche ATECO  2007  dei  prodotti

fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente,  intesa

quale cambiamento  fondamentale  del  processo  produttivo  esistente

attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo  produttivo  o

l'apporto  di  un  notevole  miglioramento  al  processo   produttivo

esistente, in grado di  aumentare  il  livello  di  efficienza  o  di

flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto  del

programma di investimento, valutabile in  termini  di  riduzione  dei

costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,

riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di

sicurezza sul lavoro.

4. Nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga  di  cui

all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla  Carta

degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale,   e'   ammessa   la

realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, di  tutte

le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al  comma

3. Nelle aree del territorio nazionale ammesse  alla  deroga  di  cui

all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla  Carta

degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale,   e'   ammessa   la

realizzazione, da parte di imprese  di  qualsiasi  dimensione,  delle

tipologie di programma di investimento produttivo di cui al comma  3,

lettere a) e c) e, limitatamente alle PMI, delle tipologie di cui  al

comma 3,  lettera  b)  e  d).  Nelle  restanti  aree  del  territorio

nazionale e' consentita, per le sole PMI, la realizzazione  di  tutte

le tipologie di programma di investimento produttivo di cui al  comma

3.

5. Qualora il programma di investimento produttivo sia agevolato ai

sensi dell'art. 14 del  regolamento  GBER,  le  imprese  beneficiarie

delle  agevolazioni  sono  obbligati  ad  apportare   un   contributo

finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento

esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di  sostegno  pubblico,

pari almeno al 25% (venticinque per cento)  del  totale  delle  spese

ammissibili.

6. A completamento del programma di investimento produttivo di  cui

al comma 2, sono altresi' ammissibili, qualora strettamente  connessi

e funzionali al medesimo:

a) per un ammontare non superiore al 10% (dieci  per  cento)  del

programma di investimento produttivo, progetti per la formazione  del

personale;

b) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

7. L'importo complessivo delle  spese  ammissibili,  come  definite

all'art. 6 del presente decreto, oggetto  del  complessivo  piano  di

investimenti, non deve  essere  inferiore  a  1  milione  di  euro  e

superiore a 20 milioni di euro, fermo restando che,  nell'ambito  del

complessivo piano di investimenti presentato, la componente  relativa

al programma di  investimenti  produttivo  deve  rivestire  carattere

preponderante rispetto a  quella  relativa  al  progetto  di  ricerca

industriale e/o sviluppo sperimentale.

8. I piani di investimento devono  essere  avviati  successivamente

alla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazione  di  cui

all'art. 8 e devono essere conclusi entro trentasei mesi  dalla  data

provvedimento di concessione delle agevolazioni e, comunque, entro  i

termini previsti  dal  PNRR  e  con  tempistiche  tali  da  garantire

l'attivazione della produzione di  autobus  e/o  relative  componenti

entro il 30 giugno 2026. Il  termine  di  conclusione  del  piano  di

investimenti puo'  essere  prorogato,  sulla  base  di  una  motivata

richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di dodici

mesi, ferma restando la compatibilita' del termine  richiesto  con  i

termini di cui  al  presente  comma  e  connessi  all'utilizzo  delle

risorse del PNRR.

9. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento  (UE)

2021/241, i programmi di sviluppo di  cui  al  presente  decreto  non

devono arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai

sensi dell'art. 17 del  regolamento  (UE)  2020/852  (principio  «non

arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare  conformi

alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche'  a

quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.

In  sede  di  presentazione  dell'istanza  di  accesso,  le   imprese

beneficiarie  assumono  l'impegno  a  garantire  il  rispetto   degli

orientamenti tecnici  citati  sull'applicazione  del  principio  «non

arrecare un danno significativo» (2021/C58/01).

10. Le imprese beneficiarie,  nel  caso  in  cui  a  seguito  della

realizzazione del piano di investimento sia  previsto  un  incremento

occupazionale, si impegnano altresi'  a  procedere  prioritariamente,

nell'ambito  del  fabbisogno  di  addetti  e  previa  verifica  della

sussistenza   dei   requisiti   professionali,   all'assunzione   dei

lavoratori che risultino percettori  di  interventi  a  sostegno  del

reddito, ovvero risultino  disoccupati  a  seguito  di  procedure  di

licenziamento collettivo, ovvero dei  lavoratori  delle  aziende  del

territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi  presso

il Ministero.

 

                Art. 6 

                          Spese ammissibili

1. Per i programmi di investimento produttivi, le spese ammissibili

debbono   riferirsi    all'acquisto    e    alla    costruzione    di

immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e  seguenti  del

codice civile, nella misura necessaria alle finalita'  del  programma

di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette  spese

riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10%  (dieci

per cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, nei limiti del 50% (cinquanta  per

cento) del complessivo investimento produttivo ammissibile;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e

conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di

prodotti e processi produttivi; per le imprese di  grandi  dimensioni

tali spese  sono  ammissibili  fino  al  50%  (cinquanta  per  cento)

dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Per i programmi di investimento produttivi realizzati da imprese

di grandi dimensioni nelle aree del territorio nazionale ammesse alla

deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  TFUE,

previste dalla Carta degli aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale,

finalizzati  ad  un  cambiamento   fondamentale   del   processo   di

produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento  degli

attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre  esercizi

finanziari  precedenti.  Per  gli  aiuti  concessi  a  favore   della

diversificazione di uno stabilimento esistente, i  costi  ammissibili

devono superare almeno  del  200%  (duecento  per  cento)  il  valore

contabile  degli  attivi   che   vengono   riutilizzati,   registrato

nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

3. Le spese per immobilizzazioni immateriali di  cui  al  comma  1,

lettera e), sono ammissibili a condizione che:

a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto

del programma di investimento agevolato;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistate a condizioni di mercato;

d)  figurino  nell'attivo  dell'impresa  beneficiaria  e  restino

associate al programma agevolato per almeno cinque anni  o  tre  anni

nel caso di PMI.

4. Le spese  relative  ai  beni  acquisiti  con  il  sistema  della

locazione  finanziaria  sono  ammesse   nei   limiti   previsti   dal

regolamento GBER. La spesa ammissibile e' calcolata  sulla  base  dei

canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati  entro

il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 9, comma 7,

al netto degli interessi.

5. Non sono ammesse le spese  relative  a  macchinari,  impianti  e

attrezzature usati, le spese di  funzionamento,  le  spese  notarili,

quelle  relative  a  imposte,  tasse,  scorte   e   quelle   relative

all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei  dieci  anni

antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di

cui all'art. 8, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione  per  quelli

di natura fiscale, salvo i casi di revoca  e  recupero  totale  degli

aiuti  medesimi  da  parte  delle  autorita'  competenti.  Non  sono,

altresi', ammissibili singoli beni  di  importo  inferiore  a  500,00

euro, al netto di IVA, e i costi relativi a commesse interne.

6. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita'  produttiva

oggetto del progetto di  investimento  agevolato  per  almeno  cinque

anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione  del

progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data  relativa

all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque,  consentita  la

sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale

periodo.

7. Con riferimento ai progetti per la formazione del  personale  di

cui all'art. 5, comma 6, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al

presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese di  personale  relative  ai  formatori  per  le  ore  di

partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti  alla

formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali  le

spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali  e  le  forniture

con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli  strumenti  e

delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente

per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di  consulenza  connessi  al  progetto  di

formazione.

8. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale e/o sviluppo

sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e  pertinente,  i

costi,  da  rilevare  separatamente  per  le  attivita'  di   ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:

a) il personale dell'impresa proponente;

b) gli strumenti e  le  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di

ricerca, sviluppo e innovazione;

c) la ricerca contrattuale, quali  le  conoscenze  e  i  brevetti

acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali

condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza  e

gli altri  servizi  utilizzati  esclusivamente  per  l'attivita'  del

progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) le spese generali;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.

9. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono  essere

fornite ulteriori indicazioni per la  corretta  determinazione  delle

spese ammissibili.

 

                           Art. 7 

          Forma e intensita' delle agevolazioni concedibili 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto, concesse nei  limiti

delle intensita' massime di aiuto previste al comma  2,  assumono  la

forma del contributo a fondo perduto e del  finanziamento  agevolato,

anche in combinazione tra loro. L'importo, in valore nominale,  delle

predette agevolazioni  non  puo'  in  ogni  caso  eccedere,  nel  suo

complesso, il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) delle

spese ammissibili.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse:

a) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art.  5,

comma 2, realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse  alla

deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  TFUE,

ai sensi dell'art.  14  del  regolamento  GBER  e  nei  limiti  delle

intensita' previste dalla Carta degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'

regionale applicabile;

b) per i programmi di investimento produttivi di cui all'art.  5,

comma 2, realizzati nelle aree del territorio  nazionale  diverse  da

quelle di cui alla lettera a), nei limiti delle  intensita'  previste

dall'art. 17 del regolamento GBER;

c) per i progetti di formazione del personale di cui all'art.  5,

comma 6, lettera a), nei limiti delle intensita'  previste  dall'art.

31 del regolamento GBER;

d)  per  i  progetti  di  ricerca  industriale  e   di   sviluppo

sperimentale di cui all'art. 5, comma 6, lettera b), nei limiti delle

intensita' previste dall'art. 25 del regolamento GBER.

3. L'eventuale finanziamento agevolato ha  una  durata  massima  di

dieci  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e   preammortamento

commisurato alla durata dello specifico progetto  facente  parte  del

piano di investimento e, comunque, non superiore a tre anni. Il tasso

agevolato di finanziamento e' pari al 20% (venti per cento) del tasso

di riferimento vigente alla data di concessione  delle  agevolazioni,

fissato sulla base di quanto stabilito dalla  Commissione  europea  e

pubblicato              nel               sito               internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html Il rimborso del  finanziamento  agevolato  avviene  secondo  un

piano di ammortamento a rate semestrali posticipate  scadenti  il  30

giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di

preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

4.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  relativi  a  piani  di

investimento comportanti spese  complessive  ammissibili  di  importo

inferiore a 10 milioni  di  euro  non  sono  assistiti  da  forme  di

garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I

finanziamenti relativi a  piani  di  investimento  comportanti  spese

complessive ammissibili di importo pari o superiore a 10  milioni  di

euro devono essere assistiti da garanzie reali,  tramite  ipoteca  di

primo grado sull'immobile e privilegio speciale  sui  macchinari,  da

acquisire  esclusivamente  sui  beni  agevolati  facenti  parte   del

programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie  e'

pari alla quota capitale del finanziamento.

5. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle

intensita' massime,  rispetto  ai  costi  agevolabili,  calcolate  in

equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato

dell'aiuto espresso come  percentuale  del  valore  attualizzato  dei

costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in  piu'

rate sono attualizzati alla  data  della  concessione.  Il  tasso  di

interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di

riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a

partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato

nel        sito        internet        all'indirizzo        seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_

rates.html

6. Su richiesta delle imprese, le agevolazioni di cui  al  presente

decreto relative al  programma  di  investimento  produttivo  possono

essere, altresi', riconosciute nel rispetto di quanto previsto  dalla

sezione 3.13 del  quadro  temporaneo.  A  tal  fine  le  agevolazioni

possono essere concesse nei  limiti  delle  intensita'  previste  dal

punto  89,  lettera  d),   del   quadro   temporaneo   e,   comunque,

dell'importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma  di

aiuto individuata, previsto dal punto  89,  lettere  a)  ed  e),  del

quadro temporaneo medesimo. Qualora le  predette  agevolazioni  siano

riconosciute nella forma del finanziamento agevolato,  la  durata  di

quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni.

7. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste con le modalita'

di cui al comma 6, le limitazioni di cui  all'art.  5,  comma  4,  si

applicano in conformita' con le disposizioni del richiamato punto 89,

lettera d), del quadro temporaneo. L'applicazione delle  disposizioni

del  quadro  temporaneo  e'  subordinata  al  perfezionamento   della

concessione  delle  agevolazioni  entro  il  termine  previsto  dalla

sezione 3.13 del medesimo quadro temporaneo e  alla  notifica  di  un

regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua  approvazione  da

parte della commissione medesima.

 

                   Art. 8 

              Presentazione delle domande, istruttoria 

                  e concessione delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla

base di procedura valutativa con procedimento  a  sportello,  secondo

quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.  Ai

sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  n.

123/1998, le imprese beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni

esclusivamente nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  di  cui

all'art. 2.

2. La domanda di agevolazioni deve essere  presentata  al  soggetto

gestore,  secondo   le   modalita'   indicate   nel   sito   internet

www.invitalia.it entro i termini che saranno fissati con decreto  del

direttore generale  per  gli  incentivi  alle  imprese.  Il  soggetto

gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, a

rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema  in  base  al

quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da  allegare

alla stessa. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', fornite le

necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.

3. Il  soggetto  gestore,  ricevuta  la  domanda  di  agevolazioni,

procede tempestivamente e nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di

presentazione, allo svolgimento delle seguenti attivita':

a)  verifica  della  disponibilita'  delle  risorse   finanziarie

necessarie per la copertura degli  oneri  connessi  alla  concessione

delle  agevolazioni  richieste.  Qualora  le  risorse   residue   non

consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili  previste

dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni  sono  concesse  in

misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese  fino  ad

esaurimento delle suddette risorse  finanziarie,  ferma  restando  la

verifica, da parte del soggetto  gestore,  della  sostenibilita'  del

correlato nuovo piano finanziario;

b) verifica dei requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'

previsti dal presente decreto e dell'affidabilita' tecnica, economica

e finanziaria dell'impresa proponente;

c) verifica della coerenza del programma  con  le  finalita'  del

presente decreto e della sua validita' tecnica;

d) verifica della cantierabilita' del programma di  investimenti,

sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a

rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano,  entro

il  termine  massimo  di  dodici  mesi  dalla  di  concessione  delle

agevolazioni,  la  documentazione  comprovante  il   rilascio   delle

concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti

pubbliche   amministrazioni   necessarie   alla   realizzazione   del

programma. Qualora  allo  scadere  dei  dodici  mesi  dalla  data  di

concessione  delle  agevolazioni  l'impresa  non  abbia  prodotto  la

documentazione  concernente  la  materia  edilizia,  le  agevolazioni

concesse sono revocate;

e) determinazione delle spese  ammissibili,  attraverso  verifica

della pertinenza e  della  congruita'  delle  stesse,  ricorrendo  ad

elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase  istruttoria

l'esame di congruita' deve  essere  finalizzato  esclusivamente  alla

valutazione del costo complessivo del  progetto,  in  relazione  alle

caratteristiche tecniche e alla  validita'  economica  dello  stesso,

essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase

di rendicontazione delle spese, fatto salvo  l'accertamento  in  fase

istruttoria di elementi chiaramente incongrui.

4.  Con  riferimento  alla  valutazione  dei  progetti  di  ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale

di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di  cui

al decreto 7 aprile 2006 del Ministero  delle  attivita'  produttive,

sulla base delle procedure di selezione concordate  secondo  principi

di trasparenza e rotazione  degli  incarichi.  La  procedura  per  la

selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul  sito  internet

www.invitalia.it In alternativa, il soggetto  gestore  si  avvale  di

enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli  incentivi

e il soggetto  gestore  stipulano  apposite  convenzioni.  Gli  oneri

connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di

ricerca di cui al presente comma e'  posta  a  carico  delle  risorse

della convenzione di cui all'art. 3 del presente decreto.

5. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma

3  risulti  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o

documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero

precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'

prodotta, il soggetto gestore puo' richiederli alle imprese  mediante

una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile  per

la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso  in  cui

la documentazione richiesta non  sia  presentata  entro  il  predetto

termine la domanda di agevolazione decade.

6. Per i programmi  per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'

conclusa con esito positivo, il soggetto gestore,  entro  il  termine

massimo  di  novanta  giorni  dal  ricevimento   della   domanda   di

agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al  comma  5,  delibera  la

concessione delle agevolazioni,  dandone  comunicazione  all'impresa.

Con  la  predetta  comunicazione   il   soggetto   gestore   richiede

all'impresa  la   documentazione   necessaria   alla   sottoscrizione

dell'eventuale contratto di finanziamento agevolato, che deve  essere

trasmessa dall'impresa al soggetto gestore entro il termine di trenta

giorni dalla data di ricezione della comunicazione,  prorogabile  per

un periodo massimo non superiore a sessanta giorni a  fronte  di  una

motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare  che  il

mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile  alla

volonta' dell'impresa.

7. La validita' della delibera di concessione delle agevolazioni di

cui al comma 6 e' subordinata, ove ne ricorrano i  presupposti,  alla

definizione del contratto di finanziamento agevolato.

8. Il soggetto gestore, nell'ambito delle verifiche istruttorie  di

competenza, accerta il rispetto del principio «non arrecare un  danno

significativo»,  tenuto  conto  degli  orientamenti   tecnici   della

Commissione  europea  di  cui   alla   comunicazione   2021/C   58/01

sull'applicazione  del  medesimo  principio  e  delle  specificazioni

fornite con la circolare del Ministero 28 marzo 2022, n.  120820.  Il

soggetto gestore verifica, altresi', la sussistenza  delle  ulteriori

condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando,

in particolare:

a) il rispetto del  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi

dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

b) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di

sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle  risorse

dell'investimento 5.3 «Sviluppo  di  una  leadership  internazionale,

industriale  e  di  ricerca  e  sviluppo  nel  campo  degli   autobus

elettrici» del PNRR.

9. Per i programmi  per  i  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'

conclusa  con  esito  negativo,  ovvero  per  le  domande  dichiarate

decadute ai sensi  del  comma  5,  il  soggetto  gestore  provvede  a

comunicare  all'impresa  i  motivi   che   determinano   il   mancato

accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge  7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

10. Al fine di favorire l'applicazione delle  disposizioni  di  cui

alla sezione 3.13 del quadro  temporaneo  e  perseguire  una  ripresa

sostenibile, il soggetto gestore puo', con riferimento  alle  domande

di agevolazione che prevedano l'applicazione della richiamata sezione

3.13, procedere a deliberare  cumulativamente  la  concessione  delle

agevolazioni espletate le verifiche di cui al comma 3, lettera a), b)

e c); la validita' della concessione e' subordinata,  fermo  restando

quanto gia' previsto al  comma  7,  al  positivo  espletamento  delle

verifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), e comma 4.

 

                               Art. 9 

                    Erogazione delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni sono erogate dal  soggetto  gestore  secondo  le

modalita', definite  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel

presente articolo,  indicate  nella  delibera  di  concessione  delle

agevolazioni  e,  per  l'eventuale   finanziamento   agevolato,   nel

contratto di cui  all'art.  8,  comma  6,  nonche'  delle  eventuali,

ulteriori, indicazioni fornite con provvedimento di cui  all'art.  8,

comma 2. Le agevolazioni sono erogate in funzione di ciascun progetto

che compone il complessivo programma di investimenti.

2.  Le  agevolazioni  sono  erogate,  su   richiesta   dell'impresa

beneficiaria, in non piu' di cinque stati di  avanzamento  lavori  di

importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore  al

15% (quindici per cento) delle spese ammesse. Ciascuna  richiesta  di

erogazione deve essere presentata  unitamente  ai  titoli  di  spesa,

anche non quietanzati purche' nel limite del 30% (trenta  per  cento)

delle spese ammesse alle agevolazioni, e, relativamente ai  programmi

di  ricerca  industriale,  sviluppo  sperimentale  e  formazione  del

personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori  costi

sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei  requisiti  di

ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione

della  prima,  e'  subordinata  alla   dimostrazione   dell'effettivo

pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze,  dei  titoli

di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.  Al  soggetto

gestore  e'  riservata  la   facolta'   di   richiedere   all'impresa

beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento  delle

spese decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del  SAL  ed  in

assenza di ulteriori  richieste  di  erogazione  pervenute  da  parte

dell'impresa beneficiaria. La  richiesta  di  erogazione  del  saldo,

ovvero  la  richiesta  di  erogazione  delle  agevolazioni  in  unica

soluzione, deve essere presentata unitamente alla  documentazione  di

spesa  consistente  nelle  fatture  d'acquisto   e   nelle   relative

attestazioni di avvenuto pagamento.

3. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di

richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di  fideiussione

o polizza fideiussoria a prima richiesta,  l'erogazione  della  prima

quota di agevolazione, non superiore  al  40%  (quaranta  per  cento)

dell'importo complessivo delle agevolazioni  concesse,  a  titolo  di

anticipazione.

4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 2,

le agevolazioni possono essere erogate, secondo  modalita'  stabilite

con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi

alle imprese, sulla base di  fatture  di  acquisto  non  quietanzate,

subordinatamente alla  stipula  tra  Ministero,  soggetto  gestore  e

Associazione  bancaria  italiana  di  una  apposita  convenzione  per

l'adozione, da parte delle banche aderenti alla  convenzione  stessa,

di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il

pagamento  ai  fornitori  dei  beni  agevolati  in  tempi  celeri   e

strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota

di finanziamento da parte del  soggetto  gestore  e  della  quota  di

risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per  la  copertura

finanziaria del piano d'impresa.

5. Il soggetto gestore, accertata la completezza e  la  regolarita'

della  documentazione  presentata,  verificate  la  pertinenza  e  la

congruita' dei singoli beni  costituenti  lo  stato  di  avanzamento,

nonche' tutte le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  in

materia di erogazione di contributi pubblici,  procede  entro  trenta

giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta,  all'erogazione  delle

agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al  comma  6  e

quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento.

6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui al comma

5  risulti  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o

documenti  rispetto  a  quelli  presentati   dalle   imprese   ovvero

precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'

prodotta, il soggetto gestore  puo',  una  sola  volta  per  ciascuna

richiesta  di  erogazione,  richiederli  alle  imprese  mediante  una

comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile  per  la

loro presentazione, non superiore a venti giorni.

7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere

trasmesso   dall'impresa   beneficiaria   entro    sessanta    giorni

dall'ultimazione  del  progetto,  il  soggetto  gestore  verifica  la

completezza   e   la   pertinenza   al   progetto   agevolato   della

documentazione  e  delle  dichiarazioni  trasmesse  ed  effettua  una

verifica in loco, al  fine  di  accertare  l'effettiva  realizzazione

degli investimenti e l'avvio delle attivita' agevolate. In esito alla

predetta  verifica  il  soggetto  gestore  predispone  una  relazione

sull'avvenuta realizzazione del progetto di  investimento  che  deve,

tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e  congruita'  delle

singole  voci  di  spesa,   individuare   gli   investimenti   finali

ammissibili suddivisi per capitolo di  spesa  e  per  anno  solare  e

riportare un giudizio  sulla  complessiva  attuazione  del  programma

agevolato. In caso di  esito  positivo  delle  verifiche  di  cui  al

presente comma, il soggetto gestore  procede,  entro  novanta  giorni

dalla presentazione della richiesta  di  erogazione,  fatti  salvi  i

maggiori termini di cui all'art. 6, all'erogazione delle agevolazioni

spettanti. A seguito dell'intervenuto pagamento dell'ultima quota  di

contributo spettante, il  soggetto  gestore  provvede  a  trasmettere

apposita  comunicazione  al  Ministero,  allegando  alla  stessa   la

relazione di cui al presente comma.

 

                  Art. 10 

                             Variazioni 

1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  le  imprese   beneficiarie,

relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   al

programma agevolato  devono  essere  preventivamente  comunicate  dal

soggetto proponente al soggetto gestore, con adeguata motivazione. Il

soggetto  gestore  verifica  la  permanenza  dei  requisiti  e  delle

condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei  singoli

progetti che lo compongono e ne da'  comunicazione  all'impresa.  Nel

caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto

gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della  legge  7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

 

                       Art. 11 

                      Cumulo delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  possono  essere

cumulate con altri aiuti di  Stato,  anche  de  minimis,  nei  limiti

previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di

riferimento,  fermo  restando  il  rispetto  del  divieto  di  doppio

finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

 

            Art. 12 

                Monitoraggio, controlli e ispezioni. 

                   Obblighi a carico dell'impresa 

1.  In  ogni  fase  del  procedimento,  il  soggetto  gestore  puo'

effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate  al  fine

di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle

agevolazioni  nonche'  lo  stato  di  attuazione   degli   interventi

finanziati.

2. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1,  i  documenti

giustificativi  relativi  alle  spese  rendicontate  sono  tenuti   a

disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e  nelle  modalita'

di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In  ogni  fase  del

procedimento,  l'impresa  beneficiaria  consente   e   favorisce   lo

svolgimento di tutti i  controlli,  ispezioni  e  monitoraggi,  anche

mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  avanzamento

dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. L'impresa beneficiaria e' tenuta ad adempiere agli  obblighi  di

trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente  bando,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti,  della

legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.

 

      Art. 13 

                               Revoche 

1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale  o  parziale  delle

agevolazioni concesse qualora:

a) sia verificata l'assenza  o  il  venir  meno  di  uno  o  piu'

requisiti  dell'impresa  beneficiaria,   ovvero   la   documentazione

prodotta risulti incompleta o irregolare per  fatti  imputabili  alla

stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

b) l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche

appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) l'impresa beneficiaria non porti  a  conclusione  l'iniziativa

ammessa alle agevolazioni  entro  i  termini  previsti  dal  presente

decreto, come  eventualmente  prorogato,  salvo  i  casi  in  cui  il

soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti  o  atti  non

imputabili all'impresa e compatibilmente con i  vincoli  di  utilizzo

delle risorse messe a disposizione;

d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini

ad usi diversi da quelli previsti  le  immobilizzazioni  materiali  o

immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi  cinque

anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento del programma  di

spesa;

e) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda

in locazione o trasferisca l'attivita',  prima  che  siano  trascorsi

cinque anni dal completamento;

f) si verifichi il fallimento, la  messa  in  liquidazione  o  la

sottoposizione a procedure  concorsuali  con  finalita'  liquidatorie

dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi cinque anni, ovvero

tre anni per le PMI, dal completamento dell'iniziativa;

g) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli  del  soggetto

gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'art. 8,

comma 7, e all'art. 12;

h) si verifichino  variazioni  ai  sensi  dell'art.  10,  che  il

soggetto gestore valuti non compatibili  con  il  mantenimento  delle

agevolazioni;

i)  l'impresa  beneficiaria  non  trasmetta   la   documentazione

concernente la materia edilizia entro i termini di  cui  all'art.  8,

comma 3;

l) l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del  finanziamento

agevolato per oltre due  scadenze  previste  dal  piano  di  rimborso

ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza

stabilita;

m) venga modificato l'indirizzo produttivo,  con  la  conseguenza

che i prodotti finali siano diversi da quelli presi in esame  per  la

valutazione dell'iniziativa e non risultino coerenti con le finalita'

di cui al presente decreto;

n)  l'impresa  beneficiaria  non  rispetti,  nei  confronti   dei

lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul

lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

o)  l'impresa  beneficiaria   non   rispetti,   con   riferimento

all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le  norme

edilizie  e  urbanistiche  nonche'  quelle   inerenti   alla   tutela

ambientale;

p)  venga  accertato  il  mancato  rispetto  del  principio  «non

arrecare un danno significativo» - DNSH rispetto a quanto previsto in

sede istruttoria;

q) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle

agevolazioni di cui all'art. 11, ovvero la violazione del divieto  di

doppio finanziamento;

r)  l'impresa  beneficiaria  ometta  di  rispettare  ogni   altra

condizione  prevista  dalla  determinazione  di   concessione   delle

agevolazioni o dal decreto di cui all'art. 8, comma 2.

2. In caso di revoca parziale, il  soggetto  gestore  procede  alla

rideterminazione  dell'importo  delle  agevolazioni  spettanti  e   i

maggiori importi di cui l'impresa  beneficiaria  abbia  eventualmente

goduto sono detratti dalle  eventuali  erogazioni  successive  ovvero

sono recuperati.

3. La revoca, totale o parziale, e' disposta dal  soggetto  gestore

che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti,  al

recupero coattivo degli  stessi  importi,  maggiorati  dell'interesse

pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di

erogazione.

 

                               Art. 14 

                         Disposizioni finali 

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione  3.13  del

quadro temporaneo e' subordinata alla notifica di un regime di  aiuti

alla Commissione europea e  alla  sua  approvazione  da  parte  della

commissione medesima.

2. Con  successivi  provvedimenti  e/o  circolari  potranno  essere

fornite specificazioni in ordine:

a) agli adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e

imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il

monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei

progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo  2,  lettera  d),  del

regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti  per  finalita'

di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;

b) al  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario

(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,

in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica

dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  della  corruzione  e  di

recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente

assegnati,  nonche'  di   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio

finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel

rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;

d) agli obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione

previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le

dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle

risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di

valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

e) agli obblighi  connessi  all'utilizzo  di  un  conto  corrente

dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione  di

un'apposita codificazione contabile e  informatizzata  per  tutte  le

transazioni relative al progetto  per  assicurare  la  tracciabilita'

dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

f) agli adempimenti connessi per il rispetto  del  principio  del

contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il

principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e

valorizzazione dei giovani;

g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche  di  quanto

previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, della documentazione progettuale,  che,  nelle  diverse  fasi  di

controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del

PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del

Ministero dello sviluppo economico,  del  Servizio  centrale  per  il

PNRR, dell'Unita' di audit,  della  Commissione  europea,  dell'OLAF,

della  Corte  dei  conti  europea,  della  Procura  europea  e  delle

competenti   Autorita'   giudiziarie   nazionali,   autorizzando   la

Commissione, l'OLAF, la Corte dei  conti  e  l'EPPO  a  esercitare  i

diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario

(UE; EURATOM) 1046/2018;

h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad  assicurare  il

rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge  11  novembre

2011, n. 180, con il provvedimento di cui all'art.  8,  comma  2,  e'

definito l'elenco degli oneri informativi per  le  imprese  derivanti

dall'attuazione del presente intervento.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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