Veicoli elettrici: novità dalla Commissione europea con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) della Commissione 2 aprile 2025, n. 2025/656, sulla G.U.U.E. L del 18 giugno 2025.
In particolare, il provvedimento modifica l'allegato II al regolamento (Ue) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico, la comunicazione vehicle-to-grid e la fornitura di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto su strada.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) della Commissione 2 aprile 2025, n. 2025/656.
Regolamento delegato (UE) 2025/656 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico, la comunicazione vehicle-to-grid e la fornitura di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto su strada
(G.U.U.E. L del 18 giugno 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 8 gennaio 2026.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 è così modificato:
(1) è inserito il seguente punto 0:
«0. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
a) «installato» indica il collocamento iniziale di tutte le pertinenti apparecchiature dei punti di ricarica, compresi l’hardware, il software e le relative infrastrutture elettriche, quali connessioni di alimentazione elettrica, trasformatori e altri sistemi elettrici, per consentire la ricarica dei veicoli elettrici;
b) «ristrutturato» indica una sostituzione significativa o completa delle pertinenti apparecchiature dei punti di ricarica.»;
(2) i punti da 1.1 a 1.4 sono sostituiti dai seguenti:
«1.1. Punti di ricarica di potenza standard per veicoli elettrici leggeri:
— i punti di ricarica di potenza standard in corrente alternata (CA) per i veicoli elettrici leggeri, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2 per la ricarica in Modo 3, come descritto nella norma EN IEC 62196-2:2022 o, se la loro potenza è pari o inferiore a 3,7 kW e il loro scopo principale è la ricarica di veicoli elettrici in Modo 2, con prese fisse conformi alla norma IEC 60884-1:2022; i punti di ricarica di potenza standard in corrente alternata (CA) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-2:2017 fino a che non saranno ristrutturati;
— i punti di ricarica di potenza standard in corrente continua (CC) per i veicoli elettrici leggeri, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli del sistema di ricarica combinato «Combo 2» per la ricarica in Modo 4, quali descritti nella norma EN IEC 62196-3:2022; i punti di ricarica di potenza standard in corrente continua (CC) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-3:2014 fino a che non saranno ristrutturati.
1.2. Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli elettrici leggeri:
— i punti di ricarica di potenza elevata in corrente alternata (CA) per i veicoli elettrici leggeri, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli di tipo 2 per la ricarica in Modo 3, quali descritti nella norma EN IEC 62196-2:2022; i punti di ricarica di potenza elevata in corrente alternata (CA) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-2:2017 fino a che non saranno ristrutturati;
— i punti di ricarica di potenza elevata in corrente continua (CC) per i veicoli elettrici leggeri, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli del sistema di ricarica combinato «Combo 2» per la ricarica in Modo 4, quali descritti nella norma EN IEC 62196-3:2022; i punti di ricarica di potenza elevata in corrente continua (CC) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-3:2014 fino a che non saranno ristrutturati.
1.3. Punti di ricarica per veicoli elettrici della categoria L:
1.3.1. i punti di ricarica in corrente alternata (CA) accessibili al pubblico, riservati ai veicoli elettrici della categoria L e con una potenza di uscita pari o inferiore a 3,7 kW devono essere dotati, a fini di interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
a) prese fisse o connettori per veicoli del tipo 3 A, quali descritti nella norma EN 62196-2:2022 (per la ricarica in Modo 3);
b) prese fisse conformi alla norma IEC 60884-1:2022 (per la ricarica in Modo 1 o 2);
1.3.2. i punti di ricarica in corrente alternata (CA) accessibili al pubblico, riservati ai veicoli elettrici della categoria L, superiori a 3,7 kW e installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026 devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 per la ricarica in Modo 3, quali descritti nella norma EN IEC 62196-2:2022; i punti di ricarica in corrente alternata (CA) accessibili al pubblico, riservati ai veicoli elettrici della categoria L, superiori a 3,7 kW e installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-2:2017 fino a che non saranno ristrutturati.
1.3.3. i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente continua (CC) accessibili al pubblico, riservati ai veicoli elettrici della categoria L e installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026 devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli del sistema di ricarica combinato «Combo 2» per la ricarica in Modo 4, quali descritti nella norma EN IEC 62196-3:2022; i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente continua (CC), accessibili al pubblico e installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-3:2014 fino a che non saranno ristrutturati.
1.4. Punti di ricarica di potenza standard e punti di ricarica di potenza elevata per autobus elettrici:
— i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente alternata (CA) per gli autobus elettrici, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori di tipo 2 per la ricarica in Modo 3, quali descritti nella norma EN IEC 62196-2:2022; i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente alternata (CA) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-2:2017 fino a che non saranno ristrutturati;
— i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente continua (CC) per gli autobus elettrici, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli del sistema di ricarica combinato «Combo 2» per la ricarica in Modo 4, quali descritti nella norma EN IEC 62196-3:2022; i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente continua (CC) installati prima di tale data devono continuare a essere conformi alla norma EN IEC 62196-3:2014 fino a che non saranno ristrutturati.»;
(3) i punti 1.6 e 1.7 sono sostituiti dai seguenti:
«1.6. Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli elettrici pesanti:
— i punti di ricarica di potenza elevata in corrente continua (CC) per l’infrastruttura di ricarica in grado di fornire elettricità ai veicoli elettrici sia leggeri sia pesanti devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori per veicoli del sistema di ricarica combinato «Combo 2» per la ricarica in Modo 4, quali descritti nella norma EN IEC 62196-3:2022.
1.7. Specifiche tecniche per la ricarica senza fili statica induttiva per i veicoli elettrici leggeri:
i punti di ricarica per i veicoli elettrici leggeri destinati alla ricarica senza fili statica induttiva devono essere conformi, a fini di interoperabilità, alle seguenti norme:
— EN IEC 61980-1:2021 «Sistemi di trasferimento di potenza wireless (WPT) per veicoli elettrici - parte 1: Requisiti generali»;
— EN IEC 61980-2:2023 «Sistemi di trasferimento di potenza senza fili (WPT) per veicoli elettrici - parte 2: Requisiti specifici per il sistema di comunicazione MF-WPT e le attività»;
— EN IEC 61980-3:2022 «Sistemi di trasferimento di potenza senza fili (WPT) per veicoli elettrici - parte 3: Requisiti particolari per sistemi di trasferimento di potenza senza fili a campi magnetici».»;
(4) il punto 1.14 è sostituito dal seguente:
«1.14. Specifiche tecniche per i sistemi stradali elettrici per l’alimentazione elettrica dinamica dal livello del suolo attraverso rotaie conduttrici per veicoli elettrici leggeri e veicoli elettrici pesanti:
l’infrastruttura di ricarica in corrente alternata (CA) e in corrente continua (CC) dedicata al sistema stradale elettrico (ERS) per l’alimentazione elettrica dinamica dal livello del suolo attraverso rotaie conduttrici per veicoli elettrici leggeri e veicoli elettrici pesanti dotati di dispositivi di captazione di corrente a livello del suolo, che consente ai veicoli stradali di captare la corrente conduttiva da una linea di alimentazione integrata nella strada, deve essere conforme, ai fini dell’interoperabilità, alle seguenti norme:
— CLC/TS 50717:2022 «Requisiti tecnici per i captatori di corrente per sistemi di alimentazione al livello del terreno su veicoli stradali in esercizio».»;
(5) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1. Specifiche tecniche relative alla comunicazione tra il veicolo elettrico e il punto di ricarica (comunicazione vehicle to grid):
2.1.1. i punti di ricarica accessibili al pubblico in corrente alternata (CA) e in corrente continua (CC) per i veicoli elettrici leggeri e pesanti, installati o ristrutturati a partire dal 8 gennaio 2026, devono essere conformi, a fini di interoperabilità, almeno alle seguenti norme:
— EN ISO 15118-1:2019 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione tra veicolo e rete di ricarica - parte 1: Informazioni generali e definizione dei casi d’uso»;
— EN ISO 15118-2:2016 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - parte 2: Requisiti per il Protocollo di rete e di applicazione»;
— EN ISO 15118-3:2016 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - parte 3: Requisiti per i livelli fisico e di collegamento»;
— EN ISO 15118-4:2019 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - parte 4: Prove di conformità del protocollo di applicazione e della rete»;
— EN ISO 15118-5:2019 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione veicolo-rete - parte 5: Prove di conformità del layer fisico e del layer di collegamento dei dati».
2.1.2. I punti di ricarica accessibili al pubblico in corrente alternata (CA) e in corrente continua (CC) per veicoli elettrici leggeri e pesanti, installati o ristrutturati a partire dal 1o gennaio 2027, devono essere conformi, a fini di interoperabilità, almeno alla norma EN ISO 15118-20:2022 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione tra veicolo e infrastruttura di ricarica elettrica - parte 20: Requisiti di protocollo per il livello di rete e livello applicativo di 2a generazione». Laddove offrano servizi di autenticazione e autorizzazione automatici, come la tecnologia Plug and Charge, tali punti di ricarica devono essere conformi, a fini di interoperabilità e sicurezza, sia alla norma EN ISO 15118-2:2016 sia alla norma EN ISO 15118-20:2022.
2.1.3. I punti di ricarica privati in corrente alternata (CA) e in corrente continua (CC) per veicoli elettrici leggeri e pesanti, installati o ristrutturati a partire dal 1o gennaio 2027, devono essere conformi, a fini di interoperabilità, almeno alle seguenti norme:
a) EN IEC 61851-1:2019 «Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici - parte 1: Prescrizioni generali» (per la ricarica in Modo 2);
b) EN ISO 15118-20:2022 «Veicoli stradali - Interfaccia di comunicazione tra veicolo e infrastruttura di ricarica elettrica - parte 20: Requisiti di protocollo per il livello di rete e livello applicativo di 2a generazione» (per la ricarica in Modo 3 o 4).»
(6) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
«3.1. Le specifiche tecniche per i connettori per i punti di rifornimento che erogano idrogeno gassoso (compresso) per i veicoli leggeri devono essere conformi, a fini di interoperabilità, almeno ai requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127:2024.»;
(7) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
«3.3. L’algoritmo di rifornimento di idrogeno deve essere conforme ai requisiti della norma EN 17127:2024.»;
(8) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:
«3.5. Le specifiche tecniche per i connettori per i punti di rifornimento che erogano idrogeno gassoso (compresso) per i veicoli pesanti devono essere conformi, a fini di interoperabilità, almeno ai requisiti descritti nella norma EN 17127:2024.».