Autoliquidazione Inail 2019/2020: il tempo stringe

Autoliquidazione Inail 2019/2020
A ricordarlo è lo stesso Istituto in una nota di istruzioni operative

Sull'autoliquidazione Inail 2019/2020 il tempo sta per scadere. Chiusa la prima data per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata (17 febbraio 2020), ora incalza il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019.

A ricordarlo è lo stesso Istituto in una nota di istruzioni operative, pubblicata sul proprio portale e riportata a seguire.

I soggetti obbligati sono:

  • i datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) i quali devono avvalersi esclusivamente dei servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari" per la trasmissione delle dichiarazioni;
  • i datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan, che devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

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Sono poi chiariti:

  • l'eventuale applicazione dell'addizionale per il fondo vittime dell’amianto;
  • i casi di riduzione del premio assicurativo.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è il 2 marzo 2020.

A seguire il testo della nota Inail.

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Nota Inail 

Oggetto: autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2019/2020 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2019/2020 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

A. Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020[1]Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997. per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019[2]Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. è il 2 marzo 2020[3]Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997..

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione[4]Circolare Inail n. 35/2016. le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l’armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali[5]Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall’articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999. , ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2019, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro[6]www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/., è pari allo 0,93%.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2019/2020, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo[7]Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione[8]Articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012.:

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2020

17 febbraio 2020

0

16 maggio 2020

18 maggio 2020

0,00226767

16 agosto 2020

20 agosto 2020

0,00461178

16 novembre 2020

16 novembre 2020

0,00695589

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2020 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo[9]Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; circolare Inail n. 88/2015. per l’autoliquidazione 2019/2020, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando nella sezione Regolazione 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

 

B. Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto

Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

 

C. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’articolo 10[10]Riguardante la Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione. del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari[11]Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 45,07%[12]Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205. per la regolazione 2019 e del 44,32%[13]Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. per la rata 2020.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari[14]Circolare Inail n. 29/1984. , la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

2. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera[15]Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).
Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi[16]Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%[17]Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura nella misura del 45,07% [18]Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205. per la regolazione 2019 e del 44,32%[19]Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. per la rata 2020 per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2019 e di rata 2020 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

 

Tipologia Pesca

Regolazione 2019

Rata 2020

Oltre gli stretti

0,00%

0,00%

Mediterranea

2,19%

2,19%

Costiera

2,78%

2,82%

 

3. Sgravio Registro Internazionale[20]Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.
Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione[21]Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici del servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navaliArticolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall’articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98..

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo[22]Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

5. Riduzione del premio per le imprese artigiane[23]Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2019

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%[24]Misura stabilita con determina del Presidente dell’Inail 288/2019 del 5/9/2019, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è in corso di pubblicazione..

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2020

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l’autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.

6. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia[25]Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2019 sia per la rata 2020.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

7. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate[26]Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.
Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci[27]Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.
Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2019, che alla rata 2020.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020).

(Fonte: Inail)

Note   [ + ]

1. Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997.
2. Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
3. Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997.
4. Circolare Inail n. 35/2016.
5. Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall’articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.
6. www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.
7. Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012.
9. Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; circolare Inail n. 88/2015.
10. Riguardante la Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.
11. Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.
12. Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
13, 19. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14. Circolare Inail n. 29/1984.
15. Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).
16, 17. Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
18. Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
20. Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.
21. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
22. Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.
23. Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.
24. Misura stabilita con determina del Presidente dell’Inail 288/2019 del 5/9/2019, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è in corso di pubblicazione.
25. Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986
26. Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.
27. Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

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