Bat-Ael e limiti emissivi: interviene il Mase

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha risposto a un interpello ambientale della Provincia di Cuneo in merito alla sostituzione della turbina a gas in una centrale termoelettrica a ciclo combinato soggetta ad Aia

Bat-Ael e limiti emissivi: il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è intervenuto in risposta a un interpello ambientale della Provincia di Cuneo.

Bat-Ael e limiti emissivi

In particolare, la richiesta riguarda quali siano le migliori tecniche disponibili più pertinenti nel fissare i valori limite di emissione in caso di sostituzione della turbina a gas in una centrale termoelettrica a ciclo combinato soggetta ad Aia.

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Di seguito i testi dell'interpello e della risposta del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Bat-Ael e limiti emissivi

Interpello ambientale della Provincia di Cuneo 13 febbraio 2025, n. 28062

Oggetto: D. Lgs.152/2006 e s.m.i. parte II - Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 Commissione del 30 novembre 2021 - Conclusioni migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) per grandi impianti di combustione. Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Con la presente si formula, in forma di istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti sui BAT-AEL di cui alla Tabella 24 delle Batc di cui all'oggetto, che si riporta nel seguito per completezza:

Si richiede in particolare quali siano i valori limite da rispettare per una CCGT esistente al 2003, per il quale è prevista la sostituzione della sola turbina a gas con una turbina nuova di ultima generazione, ad elevata efficienza (TG), mentre la parte di generatore di vapore a recupero (GVR), ad eccezion fatta per l’aggiunta del ricircolo sui fumi che viene realizzato al fine di mantenere le condizioni di funzionamento della caldaia analoghe a quelle attuali, rimane invariata nelle sue caratteristiche principali, in particolare, non vengono modificate le parti a pressione quali tubazioni, corpi cilindrici, banchi di scambio, nonché le parti strutturali in carpenteria e di contenimento.

A parere della scrivente, si ritiene debbano essere applicati i BAT-AEL previsti per le CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile maggiore o uguale al 75%, in quanto l'impianto sarà provvisto di una nuova TG, ovvero i seguenti:

Solo per il funzionamento a ciclo aperto (fresh air) potrebbe essere eventualmente applicato il BAT-AEL previsto per le Turbine a gas entrate in funzione non oltre il 27 novembre 2003, ovvero i seguenti:

Si evidenzia, peraltro, che in Regione Piemonte il PRQA, anche in relazione agli impianti esistenti prevede che l'autorità competente al rilascio di AIA valuti la prescrizione, per le polveri e gli ossidi di azoto, dei valori limite di emissione più restrittivi previsti dalla normativa vigente, e che la CCGT, con la turbina esistente, ha attualmente un limite di 50 mg/Nm3 come media giornaliera, che rispetta agevolmente.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2025, n. 74316

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine al riferimento da considerare per individuare le migliori tecniche disponibili, e conseguentemente definire i limiti emissivi, per una centrale turbogas esistente a seguito della sostituzione della sola turbina a gas

Con nota che si riscontra codesta Provincia ha proposto un interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3 septies del D.Lgs. 152/06 in ordine ai più pertinenti BAT-AEL da considerare nel fissare i valori limite di emissione in caso di sostituzione della turbina a gas in una centrale termoelettrica a ciclo combinato soggetta ad AIA.

A riguardo, anche alla luce dell’esperienza relativa a procedimenti simili gestiti a livello statale, si riportano di seguito le considerazioni della scrivente direzione generale al fine di dare compiuto riscontro al citato interpello.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, la Provincia di Cuneo ha richiesto un indirizzo in ordine alla possibilità di continuare a considerare “esistente” una centrale termoelettrica a ciclo combinato nella quale è progettata la sostituzione della sola turbina a gas. Ciò al fine di individuare le più pertinenti migliori tecniche disponibili di riferimento e conseguentemente i BAT-AEL applicabili.

Si rammenta che i BAT-AEL sono gli intervalli dei livelli emissivi che i documenti comunitari “Conclusioni sulle BAT” associano alle migliori tecniche disponibili di riferimento ed entro i quali devono essere generalmente collocati i valori limite di emissione, ai sensi dell’articolo 29.sexies, comma 4.bis, del D.Lgs. 152/2006.

Il quesito riveste carattere generale poiché si tratta di una casistica potenzialmente diffusa per la quale una trattazione uniforme risulta opportuna.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma nazionale in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), alla luce delle modifiche introdotte con la direttiva 2010/75/UE, ha esplicitamente introdotto, con l’articolo 29.sexties, comma 4.bis, del D.lgs. 152/06, l’obbligo di fissare in autorizzazione (salvo esplicite deroghe) limiti di emissione scelti negli intervalli BAT-AEL indicati nei documenti comunitari Conclusioni sulle BAT, pubblicati dalla Commissione Europea.

Tali intervalli sono quelli tipicamente associati, per ciascun inquinante significativo, alle migliori tecniche disponibili di riferimento, individuate per lo specifico settore industriale durante la stesura dei documenti BREF nell’ambito del cosiddetto “processo di Siviglia” condotto dalla DG Ricerca della Commissione UE.

Peraltro, non di rado non è possibile individuare, per ciascun inquinante significativo, un solo intervallo BAT-AEL per l’intero settore, e in tali casi le Conclusioni sulle BAT riportano diversi BAT-AEL da applicare ai diversi sottosettori.

Per il caso oggetto dell’interpello sono pertinenti le conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, adottate con decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione UE del 30 novembre 2021, nelle quali per le emissioni di NOx sono indicati diversi intervalli BAT- AEL in funzione, del combustibile utilizzato (gas naturale, gas siderurgici, off-gas chimici, gasolio, torba, lignite..), del tipo di combustore (turbine, motori, caldaie...) e dell’età della unità (nuova; esistente alla data di pubblicazione delle conclusioni sulle BAT; già esistente nel 2003).

La connotazione dell’unità come nuova od esistente risulta pertanto rilevante sia per l’autorità competente sia per i gestori, poiché modifica il riferimento normativo da considerare.

In particolare nel caso specifico il riferimento è la tabella 24 riportata nella BAT 44 delle citate Conclusioni sulle BAT, che si richiama per memoria.

Il dubbio che muove l’interpello è la decisione sulla riga della tabella da prendere a riferimento che potrebbe essere o la riga “Turbine a gas messe in funzione non oltre il 27 novembre 2003, o turbine a gas esistenti per uso di emergenza e in funzione < 500 ore/anno” oppure differenziata per tipo di assetto applicando al ciclo combinato quella relativa alle “Nuove CCGT” o quella relativa a “CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 %”, mentre in assetto della centrale a ciclo aperto la riga di riferimento potrebbe essere quella relativa a “Nuove OCGT”, o a “OCGT esistenti (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica) — Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno” .

Pare il caso di aggiungere che, riguardo la definizione di “unità di combustione”, in sede applicativa (vedi ad esempio la direttiva sulla conduzione dei procedimenti di AIA emanata con D.M. 274 del 16/12/2015) appare consolidata l’interpretazione di considerare “unità” l’insieme di tutti i componenti tecnologici in grado di svolgere autonomamente una attività. Ad esempio, costituisce una unità il gruppo turbogas, un’altra unità la caldaia ausiliaria, un’altra unità il depuratore di acque di processo, un’altra unità il serbatoio di olio combustibile, ...

Il medesimo DM 274/2015 chiarisce che, per installazioni soggette ad AIA statale, l’inserimento di una nuova unità, o la completa sostituzione di una unità esistente, non vanno considerate “modifiche”, ma piuttosto autorizzazioni ex novo di una nuova parte di installazione, cui richiedere l’applicazione delle migliori tecniche disponibili applicabili a nuovi impianti.

CONSIDERAZIONI

Nel caso illustrato dalla provincia di Cuneo l’intervento è limitato solo ad un componente (la turbina) del gruppo turbogas, e non interessa altre unità dell’installazione (come le eventuali caldaie ausiliarie).

Risulta, pertanto, essenziale comprendere se l’intervento progettato (la sostituzione della turbina a gas) si configura come un completo rifacimento dell’unità “gruppo turbogas”, ovvero solo una manutenzione, se pure straordinaria, di una componente della “unità di combustione” i cui risultati (in termini prestazionali) rimangono significativamente limitati dalle componenti non sostituite, anche considerando che in alcuni casi la sostituzione di tali ulteriori componenti potrebbe non essere possibile (ad esempio per vincoli VIA o palese insostenibilità economica).

A riguardo la valutazione spetta all’autorità competente che, valutando caso per caso, deve apprezzare la portata dell’intervento e dunque decidere se connotarlo come modifica (verosimilmente non sostanziale in quanto comunque migliorativa) o istanza di completo rifacimento di una unità (con richiesta di applicazione delle BAT previste per nuove unità).

Si aggiunge che questo Ministero, poichè competente al rilascio di AIA per centrali di potenza superiore ai 300 MW termici, ha autorizzato in vari casi interventi di sostituzione di turbine a gas, connotandoli di volta in volta o “modifiche” o “riesame su istanza di completo rifacimento di unità” con valutazioni sviluppate caso per caso analizzando il progetto assieme al gestore.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta al quesito posto con l’interpello in oggetto.

Quesito – Si richiede quali siano i valori limite da rispettare per un CCGT esistente al 2003, per il quale è prevista la sostituzione della sola turbina a gas con una turbina nuova di ultima generazione, ad elevata efficienza (TG), mentre la parte di generatore di vapore a recupero (GVR), ad eccezion fatta per l’aggiunta del ricircolo sui fumi che viene realizzato al fine di mantenere le condizioni di funzionamento della caldaia analoghe a quelle attuali, rimane invariata nelle sue caratteristiche principali, in particolare non vendono modificate le parti a pressione quali tubazioni, corpi cilindrici, banchi di scambio, nonché le parti strutturali in carpenteria e di contenimento.

L’autorità competente, previo confronto con il gestore, deve valutare se l’intervento si configura come completo rifacimento dell’unità, in tal caso le BAT di riferimento diverranno quelle relative ad impianti nuovi (righe “Nuove CCGT” o “Nuove OCGT” della su riportata tabella).

In caso contrario, se le prestazioni rimangono significativamente condizionate dalle componenti tecnologiche non modificate (o addirittura non modificabili), le BAT di riferimento rimangono quelle relative ad impianti esistenti, ovvero quelle in precedenza utilizzate nel definire i contenuti dell’AIA vigente[1] Nel dettaglio, se le parti non modificate con l’intervento restano nell’assetto presente dal 2003:

- si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “Turbine a gas messe in funzione non oltre il 27 novembre 2003, o turbine a gas esistenti per uso di emergenza e in funzione < 500 ore/anno”.

Se invece tali parti non modificate sono state comunque oggetto di interventi tra il 2003 e il 2021:

- in assetto a ciclo combinato si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 %” (come prospettato nell’interpello);

- in assetto a ciclo aperto si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “OCGT esistenti (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica) — Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno”.

Ciò ferma restando la facoltà per l’autorità competente di definire i valori limite di emissione utilizzando a riferimento l’intero intervallo dei BAT-AEL e in prospettiva (alla luce di quanto introdotto dalla direttiva UE 2024/1785) giustificando la scelta di valori limite non allineati con quelli più ambiziosi posti a riferimento.

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Note   [ + ]

1. Nel dettaglio, se le parti non modificate con l’intervento restano nell’assetto presente dal 2003:

- si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “Turbine a gas messe in funzione non oltre il 27 novembre 2003, o turbine a gas esistenti per uso di emergenza e in funzione < 500 ore/anno”.

Se invece tali parti non modificate sono state comunque oggetto di interventi tra il 2003 e il 2021:

- in assetto a ciclo combinato si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile ≥ 75 %” (come prospettato nell’interpello);

- in assetto a ciclo aperto si potrà fare riferimento alle BAT-AEL indicate, nella tabella 24 delle Conclusioni sulle BAT del 30 novembre 2021, alla riga “OCGT esistenti (escluse le turbine per applicazioni con trasmissione meccanica) — Tutte eccetto gli impianti in funzione < 500 ore/anno”.

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