Biocarburanti: le norme per verificare i criteri di sostenibilità

Pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 nella G.U.C.E. L del 27 giugno 2022, n. 168

Biocarburanti: le norme per verificare i criteri di sostenibilità sono l'oggetto del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 (in G.U.C.E. L del 27 giugno 2022, n. 168).

Oltre a quelli di sostenibilità il provvedimento prende in considerazione i criteri per:

  • la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • la definizione del basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

Nello specifico:

  • il Capo II è dedicato ai principi generali su governo, monitoraggio interno, procedura di reclamo e trasparenza dei sistemi volontari;
  • il Capo III verte su processo di controllo, ambito d’applicazione del controllo, qualifiche degli esecutori del controllo e vigilanza dell’attività di controllo;
  • il Capo IV reca le norme specifiche sull’attuazione del sistema di equilibrio di massa, sulla banca dati dell’unione e sulla determinazione delle emissioni di gas a effetto serra e della frazione biologica dei combustibili;
  • il Capo V ha come oggetto, infine, le norme specifiche sulla conformità ai requisiti per la certificazione del basso rischio Iluc (indirect land use change - cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni).

Negli allegati, infine, sono riportate una serie di misure operative.

Di seguito gli articoli del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni

 

(in G.U.C.E. L del 27 giugno 2022, n. 168)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[1]GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82., in particolare l’articolo 30, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)                La direttiva (UE) 2018/2001 amplia il ruolo dei sistemi volontari includendo la certificazione della conformità dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la certificazione della conformità dei carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

(2)               Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari funzionino correttamente e in modo armonizzato. È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate che valgano per tutto il sistema di certificazione e offrano la necessaria certezza del diritto in merito alle norme applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari.

(3)               Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le modalità di esecuzione dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per assicurare che la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ad altri obblighi sia verificata in modo adeguato e armonizzato che eviti il più possibile il rischio di frode. Le modalità di esecuzione non dovrebbero pertanto essere considerate una norma esaustiva bensì obblighi minimi. I sistemi volontari possono di conseguenza integrarle con altre disposizioni che ritengano opportune.

(4)               Gli operatori economici possono decidere in qualsiasi momento di aderire a un sistema volontario diverso. Per evitare che l’operatore economico risultato non conforme in seguito a controllo in un sistema possa presentare immediatamente domanda di certificazione in un altro sistema, tutti i sistemi che ricevono una domanda dovrebbero esigere che l’operatore economico segnali se non ha superato un controllo nei cinque anni precedenti. Quest’obbligo dovrebbe valere anche per le situazioni in cui l’operatore economico ha una nuova personalità giuridica che non ne muta la sostanza ma apporta solo modifiche minime o puramente formali, ad esempio alla struttura di governo o alla portata delle attività, ragion per cui pur nella sua nuova veste non è esonerato dal suddetto obbligo.

(5)               Il sistema di equilibrio di massa è inteso a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dall’obbligo di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consentendo di miscelare materie prime e combustibili con caratteristiche di sostenibilità diverse e di riattribuire in modo flessibile le caratteristiche di sostenibilità alle partite ritirate dalla miscela. A fini di trasparenza la miscela nel sistema di equilibrio di massa è possibile se, ad esempio, le materie prime appartengono allo stesso gruppo di prodotti. Un gruppo di prodotti può comprendere, ad esempio, diversi tipi di materie cellulosiche di origine non alimentare con caratteristiche fisiche e chimiche simili, potere calorifico e/o fattori di conversione simili o i tipi di materie ligno- cellulosiche di cui all’allegato IX, parte A, lettera q), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli oli vegetali vergini utilizzati per la produzione di biocarburanti e bioliquidi possono appartenere allo stesso gruppo di prodotti. Le materie prime che possono essere usate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soggetti a norme diverse in funzione del contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile non dovrebbero tuttavia essere considerate parte dello stesso gruppo di prodotti per non rischiare di compromettere gli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001, che applica un trattamento differenziato di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sulla base delle materie prime da cui sono prodotti. Per quanto concerne i combustibili gassosi, la rete interconnessa dell’UE è considerata un unico sistema di equilibrio di massa. I combustibili gassosi prodotti e consumati fuori dalla rete o attraverso reti di distribuzione locali isolate devono essere considerati sistemi separati di equilibrio di massa. L’esportazione dei combustibili verso paesi terzi che non applicano il sistema di equilibrio di massa richiede misure precauzionali che garantiscano la coerenza delle asserzioni di sostenibilità. A tal fine è opportuno che il sistema di equilibrio di massa includa anche le informazioni sui quantitativi di combustibili per i quali non sono state determinate le caratteristiche di sostenibilità e tenga conto delle forniture di combustibili agli operatori non certificati, in base alla natura fisica dei combustibili forniti.

(6)               Nella preparazione del controllo in loco iniziale e durante i controlli successivi di sorveglianza o ricertificazione, l’esecutore del controllo dovrebbe effettuare un’analisi adeguata del profilo di rischio globale dell’operatore economico. In base alle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e alle informazioni presentate dall’operatore economico, l’analisi dovrebbe tenere conto non solo del livello di rischio dell’operatore economico ma anche della catena di approvvigionamento (ad esempio, per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001). Per garantire un grado adeguato di fiducia nella veridicità delle informazioni fornite dagli operatori economici, attenuando i rischi di inesattezze rilevanti, l’intensità del controllo, il suo ambito di applicazione o entrambi dovrebbero essere adattati al livello del rischio globale individuato.

(7)               Nei controlli di gruppo, in cui i controlli in loco sono sostituiti da controlli documentali, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione dovrebbero poter fornire lo stesso livello di garanzia fornito da un controllo in loco (ad esempio, disponibilità di immagini satellitari di alta qualità, dati su zone e torbiere protette che offrono informazioni sull’orizzonte temporale).

(8)               Il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione[2]Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).riconosce che in determinate circostanze è possibile evitare gli effetti del cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (ILUC, indirect land-use change) dovuti a biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa considerati ad alto rischio ILUC. Affinché il processo di certificazione del basso rischio ILUC sia attuato dai sistemi volontari in condizioni di parità, è necessario stabilire obblighi specifici per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

(9)               Gli operatori economici che chiedono la certificazione del basso rischio ILUC possono avere già ottenuto da un sistema volontario la certificazione per altri aspetti o possono chiedere la certificazione del basso rischio ILUC contemporaneamente alla domanda di certificazione di altri aspetti certificabili da un sistema volontario.       I richiedenti possono essere un’azienda agricola, un gruppo di agricoltori, un primo punto di raccolta o il responsabile che agisce per conto di un gruppo di agricoltori. Se le misure sono applicate alle colture perenni, l’inizio del periodo di validità decennale della certificazione del basso rischio ILUC può essere posticipato a causa dell’intervallo tra il momento in cui la misura è applicata e quello in cui si osserva l’aumento delle rese.

(10)     Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto

 

Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:

a)       soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)      forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

c)       soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

 

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)          «sistema volontario»: organizzazione che certifica la conformità degli operatori economici ai criteri e alle norme, compresi, ma non solo, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nel regolamento delegato (UE) 2019/807;

2)         «sistema volontario riconosciuto»: sistema volontario riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

3)         «sistema nazionale riconosciuto»: sistema nazionale riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001;

4)         «certificato»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione in un sistema volontario attestante che l’operatore economico ottempera alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001;

5)          «certificato sospeso»: certificato temporaneamente non valido per non conformità riscontrate dall’organismo di certificazione o su richiesta spontanea dell’operatore economico;

6)         «certificato revocato»: certificato annullato definitivamente dall’organismo di certificazione o dal sistema volontario;

7)          «certificato interrotto»: certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità;

8)         «certificato scaduto»: certificato non più valido;

9)         «caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»: serie di informazioni che descrivono la partita di materie prime o di combustibili, necessarie per dimostrare la conformità della partita ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabili ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato;

10)     «miscela di materie prime a fini di ulteriore trattamento»: miscela fisica di materie prime al solo scopo di produrre biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa;

11)      «operatore economico»: produttore di materie prime, raccoglitore di rifiuti e residui, gestore di impianti che trasformano le materie prime in combustibili finali o prodotti intermedi, gestore di impianti che producono energia (energia elettrica, riscaldamento o raffrescamento) o qualsiasi altro gestore, compreso il gestore di impianti di stoccaggio o il commerciante che detiene concretamente le materie prime o i combustibili, a condizione che tratti le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tali materie prime o combustibili;

12)     «primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio o di trattamento gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica, dall’impianto che li produce;

13)     «controllo di certificazione»: controllo iniziale prima dell’adesione a un sistema volontario ai fini del rilascio del certificato;

14)     «organismo di certificazione»: organismo indipendente di valutazione della conformità, accreditato o riconosciuto, che stipula un accordo con un sistema volontario per fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili svolgendo controlli degli operatori economici e rilasciando certificati per conto dei sistemi volontari che si servono del sistema di certificazione volontario;

15)     «non conformità»: mancato rispetto, da parte dell’operatore economico o dell’organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema volontario a cui aderisce o nel quale opera;

16)     «controllo di sorveglianza»: controllo intermedio a cadenza trimestrale, semestrale o annuale dei certificati rilasciati dall’organismo di certificazione in un sistema volontario dopo la certificazione e prima del controllo di ricertificazione;

17)      «controllo di ricertificazione»: controllo per il rinnovo del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario;

18)     «infrastruttura interconnessa»: sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas costituiti principalmente di metano e comprendenti biogas e gas da biomassa, in particolare biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati e trasportati, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, nel sistema di gasdotti per il gas naturale, nei sistemi dell’idrogeno nonché nelle reti di condotte e nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione per i combustibili liquidi;

19)     «sistema dell’idrogeno»: sistema di infrastrutture, tra cui reti dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno e terminali dell’idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza;

20)   «predecessore in diritto»: operatore economico legalmente sostituito da un nuovo operatore senza modifiche sostanziali o con sole modifiche lievi di proprietà, composizione della dirigenza, metodi di lavoro o ambito d’attività;

21)     «gruppo di prodotti»: materie prime, biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa non gassosi con caratteristiche fisiche e chimiche simili e potere calorifico simile o combustibili da biomassa gassosi e GNL con caratteristiche chimiche simili, tutti soggetti alle stesse norme di cui agli articoli 7, 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare il contributo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile;

22)    «sito»: ubicazione geografica, strutture logistiche, infrastrutture di trasmissione o di distribuzione con confini precisi entro cui i prodotti possono essere miscelati;

23)    «prova della sostenibilità»: dichiarazione dell’operatore economico, stilata in base al certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario, attestante la conformità di una determinata quantità di materie prime o combustibili ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

24)    «materia prima»: sostanza non ancora trasformata in combustibile né in prodotto intermedio;

25)    «combustibili»: combustibili pronti per il consumo, tra cui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato;

26)    «prova dell’attrattiva finanziaria»: calcolo del valore attuale netto (VAN) di un investimento, basato su misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC;

27)    «prova degli ostacoli non finanziari»: valutazione degli altri ostacoli potenziali che prevedibilmente impediscono all’operatore economico di attuare misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC;

28)    «banca dati dell’Unione»: la banca dati di cui all’articolo 28, punto 2, della direttiva (UE) 2018/2001;

29)    «terreni erbosi»: terreni erbosi ai sensi dell’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione[3]Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3)..

 

CAPO II

PRINCIPI GENERALI SU GOVERNO, MONITORAGGIO INTERNO, PROCEDURA DI RECLAMO E TRASPARENZA DEI SISTEMI VOLONTARI

Articolo 3

Struttura di governance del sistema volontario

 

1.        I sistemi volontari istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. In funzione del proprio ambito di applicazione, il sistema volontario istituisce un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica specialistica, che in casi particolari consente anche di ricorrere a esperti esterni indipendenti per ottenere consulenza su questioni tecniche.

 

2.       Nella struttura di governo e nel processo decisionale i sistemi volontari includono, per quanto possibile, un’ampia varietà di rappresentanti dei gruppi di portatori di interessi, quali associazioni di agricoltori o silvicoltori, organizzazioni ambientaliste non governative, comunità indigene e locali potenzialmente interessate dal sistema, mondo accademico e produttori di combustibili. Nessun portatore di interessi o gruppo di portatori di interessi ha una posizione dominante nel processo decisionale. Le decisioni sono prese solo se è raggiunto il quorum della maggioranza dei portatori di interessi.

 

3.       I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un’influenza determinante sull’esito di una decisione in cui abbia un interesse personale.

 

4.       Gli organismi di certificazione stabiliscono modalità e procedure d’integrità per assicurare la completa indipendenza dagli operatori economici che aderiscono al sistema. I sistemi volontari esigono che gli organismi di certificazione che operano per loro conto siano accreditati in base alla norma 17065 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

 

5.       Il sistema di governance dell’organismo di certificazione è inteso ad assicurare che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre migliori pratiche vigenti nel settore.

 

6.       Chiunque abbia un conflitto potenziale di interessi è escluso dal processo decisionale, sia nel sistema volontario sia nell’organismo di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema volontario predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell’ambito del sistema di monitoraggio interno.

 

 

Articolo 4

Non conformità degli operatori economici nel sistema

1.        I sistemi volontari istituiscono un dispositivo generale per trattare le non conformità degli operatori economici. Come minimo il dispositivo prevede una classificazione chiara delle non conformità, in base al grado di gravità conformemente ai requisiti dell’articolo 10. Per ciascun tipo di non conformità è stabilita una serie trasparente di modalità e procedure per assicurare l’applicazione tempestiva delle misure correttive e sanzioni del caso, compresa la sospensione. Le procedure di applicazione delle misure correttive e sanzioni sono avviate senza ritardo, in funzione della gravità delle non conformità e dell’urgenza delle misure correttive.

 

2.       Gli operatori economici i cui certificati sono sospesi non possono fare asserzioni di sostenibilità fino alla revoca della sospensione. Gli operatori sospesi non possono aderire a un altro sistema volontario durante il periodo di sospensione. Se l’adesione dell’operatore economico, o dei suoi predecessori in diritto, a un sistema volontario è sospesa o interrotta dalla revoca del suo certificato in esito a un controllo che ha confermato la non conformità critica, altri sistemi volontari possono rifiutare di ammettere l’operatore per almeno due anni dopo la sospensione o l’interruzione dell’adesione.

 

3.       Se l’operatore economico già risultato in condizione di non conformità critica o grave chiede la ricertificazione, l’esecutore del controllo mette a parte della situazione tutti i sistemi volontari ai quali l’operatore economico aderisce al momento o ai quali ha chiesto la ricertificazione.

 

Articolo 5

Monitoraggio interno, procedura di reclamo e sistema di gestione della documentazione

1.        I sistemi volontari istituiscono il monitoraggio interno per verificare che gli operatori economici osservino le modalità e le procedure da esso applicate e per garantire la qualità del lavoro svolto dagli esecutori del controllo degli organismi di certificazione. Il monitoraggio interno è effettuato almeno una volta all’anno in base al territorio e alle materie prime coperti dal sistema volontario, nonché al livello di rischio delle attività svolte dagli operatori economici. Nel processo di monitoraggio il sistema volontario esige che gli organismi di certificazione presentino tutte le relazioni di controllo e, se del caso, i calcoli dei valori reali delle emissioni di gas a effetto serra. Le attività di monitoraggio riguardano un campione casuale, basato sul rischio, delle relazioni di controllo di ciascun organismo di certificazione.

 

2.       I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure intese ad assicurare il seguito effettivo dei risultati del monitoraggio interno e, se necessario, l’applicazione di sanzioni. Sulla base dei risultati del monitoraggio interno sono adottate misure correttive a livello della struttura di governance o del processo di monitoraggio interno del sistema volontario al fine di migliorarne il funzionamento. I risultati delle attività di monitoraggio annuale del sistema volontario sono sintetizzati nella relazione annuale di attività presentata alla Commissione.

 

3.       I sistemi volontari stabiliscono procedure per presentare reclamo nei confronti degli operatori economici o degli organismi di certificazione. La procedura di reclamo è accessibile sul sito web del sistema volontario e consente di inviare i reclami per via elettronica o per posta. La procedura assicura la protezione delle persone che segnalano violazioni o introducono reclami in buona fede conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio  [4]Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).. Il sito web indica perlomeno tutte le informazioni seguenti:

a)       le informazioni e gli elementi di prova da fornire per presentare un reclamo, nonché l’indirizzo postale o di posta elettronica a cui deve essere inviato;

b)      orientamenti sul tipo di reclami ammissibili;

c)       un riepilogo schematico della modalità di trattamento dei reclami, dal ricevimento iniziale alla risoluzione, con il calendario delle varie tappe;

d)      il processo decisionale per i reclami e il processo di impugnazione delle decisioni;

e)       le conseguenze della constatazione di non conformità da parte del sistema volontario a seguito di un reclamo.

 

4.       I sistemi volontari tengono un registro di tutti i reclami e forniscono alla Commissione una sintesi dei reclami nella relazione annuale di attività. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, forniscono tutti i documenti relativi a un reclamo e al suo trattamento.

5.       I sistemi volontari e gli organismi di certificazione istituiscono un sistema di gestione della documentazione che contempla tutti gli elementi seguenti:

 

a)       la documentazione generale del sistema di gestione (ad esempio manuali, politiche, definizione delle responsabilità);

b)      il controllo dei documenti e delle scritture;

c)       revisione del sistema di gestione da parte della dirigenza;

d)      il controllo interno/monitoraggio interno;

e)       le procedure per individuare e gestire le non conformità; e

f)        le procedure per adottare le misure preventive intese a eliminare le cause di potenziali non conformità.

La documentazione è conservata per almeno cinque anni, o più a lungo se così prescrive l’autorità nazionale competente.

 

Articolo 6

Pubblicazione di informazioni a cura dei sistemi volontari

I sistemi volontari mettono gratuitamente a disposizione del pubblico su un sito web le informazioni seguenti:

 

a)       la loro struttura di governo, con descrizione del ruolo di tutti gli organi pertinenti, i dettagli dell’assetto proprietario, la composizione e l’esperienza del consiglio di amministrazione, del segretariato e del comitato tecnico, o equivalente, nonché l’elenco dei membri con diritto di voto o dei partecipanti al sistema, se del caso;

 

b)      l’elenco degli operatori economici che partecipano al sistema, il loro stato di certificazione, con la rispettiva data di rilascio, sospensione, revoca, interruzione o scadenza dei certificati, nonché i certificati o le relazioni sintetiche di controllo redatti conformemente all’allegato II. Se dai controlli emergono non conformità critiche o gravi, i sistemi volontari pubblicano un elenco aggregato delle non conformità, insieme al piano d’azione e al calendario per la loro correzione concordati con gli operatori economici interessati. Informazioni specifiche contenute nei certificati o nelle relazioni sintetiche di controllo possono essere espunte per rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati personali. Gli operatori economici i cui certificati sono revocati, interrotti o scaduti figurano in un elenco sul sito web per almeno 24 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza. Il cambio di stato di certificazione degli operatori economici è reso pubblico immediatamente;

 

c)       l’ultima versione della documentazione relativa al sistema e le linee guida per i controlli. I documenti recano la data e il numero della versione e, se del caso, il riepilogo dei cambiamenti rispetto alla versione precedente;

 

d)      i recapiti del sistema, compresi il numero di telefono, l’indirizzo postale e di posta elettronica;

 

e)       l’elenco degli organismi di certificazione che svolgono controlli indipendenti nel sistema, indicando per ciascuno di essi l’autorità o l’ente pubblico nazionale che lo ha accreditato o riconosciuto e l’autorità o l’ente pubblico nazionale dello Stato membro che esercita la vigilanza, a norma dell’articolo 30, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli indipendenti nel sistema sono elencati per almeno 12 mesi dopo l’ultimo controllo, con un’indicazione al riguardo;

f)        i risultati delle attività di monitoraggio annuale del sistema volontario sintetizzati nella relazione annuale di attività.

 

Articolo 7

Cambio di sistema da parte degli operatori economici

 

1.        I sistemi volontari impongono all’operatore economico di comunicare nella domanda di certificazione:

a)       se l’operatore economico o il suo predecessore in diritto partecipa al momento a un altro sistema volontario o ha partecipato a un altro sistema volontario negli ultimi cinque anni;

b)      tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati relativi all’equilibrio di massa e le relazioni di controllo e, se del caso, qualsiasi decisione di sospensione o revoca del certificato negli ultimi cinque anni;

c)       se l’operatore economico si è ritirato da un sistema prima del primo controllo di sorveglianza.

 

2.       I sistemi volontari escludono l’operatore economico dal sistema nei seguenti casi:

a)       l’operatore economico non comunica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)      l’operatore economico o il suo predecessore in diritto non ha superato il controllo iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale non abbia avuto luogo più di tre anni prima della domanda o se l’operatore economico non ha potuto ripresentare la domanda perché nel frattempo l’altro sistema ha cessato le attività di certificazione. Se il sistema volontario accetta la giustificazione dell’operatore economico e decide di valutarne la domanda, l’ambito d’applicazione del controllo iniziale è adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti e concentrarsi in particolare sulle carenze individuate nel controllo iniziale che non è stato superato nell’altro sistema;

c)       l’operatore economico o il suo predecessore in diritto si è ritirato da un altro regime prima del primo controllo di sorveglianza, a meno che l’operatore possa dimostrare di aver avuto un motivo valido per ritirarsi. Se il sistema volontario accetta la giustificazione fornita dall’operatore economico, l’ambito di applicazione del controllo iniziale è adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti del controllo di sorveglianza.

 

Articolo 8

Riconoscimento di altri sistemi volontari

Se parte della catena di approvvigionamento dipende da altri sistemi volontari, sono accettate le prove dei sistemi volontari riconosciuti a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, solo entro i limiti del loro riconoscimento.

 

Articolo 9

Riconoscimento dei sistemi nazionali

I sistemi volontari non negano il riconoscimento dei sistemi nazionali riconosciuti per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, alle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della medesima direttiva e ai criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

 

CAPO III

PROCESSO DI CONTROLLO, AMBITO D’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO, QUALIFICHE DEGLI ESECUTORI DEL CONTROLLO E VIGILANZA DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

 

Articolo 10

Processo di controllo e livelli di garanzia

1.        I sistemi volontari esigono che gli operatori economici superino un controllo iniziale prima di ammetterli nel sistema. Il controllo iniziale di un nuovo partecipante del sistema o la ricertificazione, a norma di un quadro normativo riveduto, di un operatore che già partecipa al sistema si svolge sempre in loco e fornisce almeno una garanzia ragionevole dell’efficacia dei suoi processi interni. In funzione del profilo di rischio dell’operatore economico, è possibile applicare alla veridicità delle sue dichiarazioni un livello di garanzia limitato. Sulla base dei risultati del controllo iniziale, gli operatori economici considerati a basso rischio possono essere sottoposti successivamente a controlli ridotti di garanzia.

 

2.       I sistemi volontari possono autorizzare un organismo di certificazione a verificare la conformità a diversi regimi di certificazione durante lo stesso processo di controllo, a condizione che l’organismo certifichi che gli operatori economici soddisfano i requisiti in linea con l’articolo 1. I sistemi volontari che ammettono una certificazione di durata superiore a un anno si assicurano che tutti gli operatori economici che partecipano al sistema siano sottoposti a controllo annuale di sorveglianza. Nel caso di controlli di gruppo, il controllo annuale può tuttavia riguardare un campione dei membri del gruppo conformemente all’articolo 12. La frequenza dei controlli di sorveglianza è intensificata in funzione del livello di rischio globale legato al profilo dell’operatore economico, alla catena di approvvigionamento e ai risultati di controlli precedenti. La convalida dei risultati dei controlli di sorveglianza è compito del revisore tecnico.

 

I sistemi volontari stabiliscono procedure dettagliate che definiscono le modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli e le modalità di stesura delle relazioni di controllo. I sistemi volontari assicurano che gli organismi di certificazione svolgano i controlli conformemente alla norma ISO 19011 o equivalente. I sistemi volontari si scambiano, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni utili per il controllo al fine di agevolare la preparazione e lo svolgimento efficaci del controllo. Il controllo include almeno gli elementi seguenti:

a)       identificazione delle attività svolte dall’operatore economico inerenti ai criteri del sistema;

b)      identificazione dei sistemi dell’operatore economico e della sua organizzazione generale rispetto ai criteri del sistema e verifiche dell’attuazione effettiva dei sistemi pertinenti di controllo;

c)       analisi dei rischi che potrebbero determinare inesattezze rilevanti, sulla base delle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e delle informazioni presentate dall’operatore economico. L’analisi considera il profilo di rischio globale delle attività, in funzione del livello di rischio dell’operatore economico e della catena di approvvigionamento, soprattutto nelle fasi immediatamente a monte e a valle, ad esempio per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX. L’intensità o l’ambito di applicazione del controllo, o entrambi, sono adeguati al livello di rischio globale individuato, anche in base ai controlli di plausibilità della capacità di produzione di un impianto e delle quantità dichiarate di combustibili prodotti;

d)      un piano di verifica che corrisponda all’analisi dei rischi, all’ambito e alla complessità delle attività dell’operatore economico e che definisca i metodi di campionamento da usare per le attività dell’operatore;

e)       attuazione del piano di verifica raccogliendo le prove su cui il verificatore baserà la conclusione della verifica, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse, conformemente ai metodi di campionamento definiti;

f)        richiesta all’operatore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, una spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli, prima di giungere a una conclusione finale della verifica;

g)      verifica dell’accuratezza dei dati registrati dagli operatori economici o dai loro rappresentanti nella banca dati dell’Unione.

3.       Le non conformità individuate nel corso di un controllo sono classificate come critiche, gravi e minori ai sensi del secondo, terzo e quarto comma.

Si considera non conformità critica la violazione intenzionale delle norme di un sistema volontario come la frode, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l’integrità del sistema volontario. Tra le non conformità critiche figurano:

a)       mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001, come la conversione di terreni in violazione dell’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva;

b)      emissione fraudolenta di una prova di sostenibilità o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilità per ottenere un beneficio finanziario;

c)       inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, ad esempio modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in più, o contaminazione deliberata di un materiale con l’intento di classificarlo come rifiuto.

 

Si considera non conformità grave il mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001 potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformità, possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformità gravi figurano:

a)       problemi sistematici con i dati comunicati relativi all’equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10 % delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata;

b)      omissione da parte dell’operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi volontari durante il processo di certificazione;

c)       mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull’equilibrio di massa e relazioni di controllo.

 

La non conformità è considerata minore se ha un impatto limitato, costituisce un’inosservanza isolata o temporanea, non è sistematica e, anche se non è rettificata, non determina un fallimento sostanziale.

 

4.       Le conseguenze delle non conformità per gli operatori economici sono:

a)       in caso di non conformità critiche, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un lasso di tempo prestabilito, determinato dal sistema volontario. Le non conformità critiche individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la revoca immediata del certificato dell’operatore economico;

b)      in caso di non conformità gravi, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Le non conformità gravi individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la sospensione immediata del certificato dell’operatore economico. Se gli operatori economici non pongono rimedio alle non conformità gravi entro 90 giorni dalla notifica, il certificato è revocato;

c)       in caso di non conformità minori, i sistemi volontari possono stabilire il periodo di tempo per la loro risoluzione, che non superi 12 mesi dalla notifica e che non superi la data del controllo successivo di sorveglianza o ricertificazione.

 

5.       I sistemi volontari certificano l’operatore economico solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)       dispone di un sistema di gestione della documentazione;

b)      dispone di un sistema verificabile per la custodia e l’esame di tutte le prove relative alle asserzioni fatte o su cui si basa;

c)       conserva tutte le prove necessarie per conformarsi al presente regolamento e alla direttiva (UE) 2018/2001 per almeno cinque anni, o più a lungo se così prescrive l’autorità nazionale competente;

d)      accetta il compito di preparare qualsiasi informazione legata al controllo di tali prove.

6.       Le relazioni di controllo e le relazioni sintetiche di controllo o i certificati redatti o rilasciati dall’organismo di certificazione nel sistema volontario contengono almeno gli elementi di cui all’allegato II.

 

Articolo 11

Competenza degli esecutori dei controlli

1.        L’organismo di certificazione che effettua controlli per conto di un sistema volontario è accreditato secondo la norma ISO 17065, e secondo la norma ISO 14065 quando effettua controlli dei valori reali dei gas a effetto serra.

Gli organismi di certificazione sono anche accreditati da un organismo nazionale di accreditamento e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, o riconosciuti idonei da un’autorità competente a coprire l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 o l’ambito specifico del sistema volontario. Se non si ricorre all’accreditamento o al riconoscimento, lo Stato membro può permettere ai sistemi volontari di ricorrere a un sistema indipendente di sorveglianza che, per il proprio territorio, copra l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 o l’ambito specifico del sistema volontario. La Commissione riesamina l’efficacia dei sistemi descritti nel presente paragrafo per quanto riguarda la loro idoneità a garantire un’adeguata sorveglianza e, se del caso, emana orientamenti.

L’organismo di certificazione sceglie e nomina il gruppo incaricato del controllo conformemente alla norma ISO 19011, tenuto conto delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi del controllo.

 

2.       Il gruppo incaricato del controllo ha le competenze, l’esperienza e le abilità generiche e specifiche necessarie per eseguirlo, tenuto conto del suo ambito di applicazione. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le competenze per svolgere le funzioni di responsabile di gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa. L’organismo di certificazione assicura che la decisione di certificazione è presa da un revisore tecnico che non faceva parte del gruppo incaricato del controllo.

 

3.       Gli esecutori del controllo:

a)       sono indipendenti dall’attività oggetto del controllo, ad eccezione dei controlli relativi all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, per i quali il controllo interno o esterno può essere effettuato fino al primo punto di raccolta;

b)      sono esenti da conflitti di interesse;

c)       possiedono le abilità specifiche necessarie a svolgere il controllo rispetto ai criteri del sistema, tra cui:

i)          per i criteri relativi alla destinazione d’uso dei terreni di cui all’articolo 29, punti da 2 a 9, della direttiva (UE) 2018/2001 e per la metodologia di certificazione del basso rischio ILUC di cui al capo V e all’allegato VIII del presente regolamento di esecuzione: esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso, comprese abilità tecniche specifiche necessarie per verificare la conformità ai criteri per i terreni erbosi a elevata biodiversità e per le foreste a elevata biodiversità;

ii)        per i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 o per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da carbonio riciclato e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente alla metodologia di cui all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001: un’esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti e un’esperienza specifica nel controllo dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, che sia pertinente per il tipo di controlli che il singolo esecutore deve effettuare. In funzione dell’ambito specifico del controllo, questa esperienza è integrata da esperienze nei settori dell’agricoltura, dell’agronomia, dell’ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell’ingegneria, della gestione dell’energia o di un settore correlato. Se nell’ambito di applicazione del controllo rientra la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, ai fini dell’applicazione del credito di riduzione delle emissioni per l’accumulo di carbonio nel suolo sono necessarie anche conoscenze tecniche in pedologia;

iii)      per i criteri della catena di custodia di cui all’articolo 30, paragrafi 1e 2, della direttiva (UE) 2018/2001: esperienza in sistemi di equilibrio di massa, logistica della catena di approvvigionamento, contabilità, tracciabilità e gestione dei dati o in un settore correlato;

iv)       per i controlli di gruppo: esperienza nella conduzione di controlli di gruppo.

4.       I sistemi volontari istituiscono corsi di formazione per gli esecutori del controllo, che coprono tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione del sistema. I corsi comprendono un esame volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nel o nei settori tecnici in cui operano. Gli esecutori del controllo partecipano ai corsi di formazione prima di effettuare controlli per conto del sistema volontario.

5.       Gli esecutori del controllo svolgono regolarmente corsi d’aggiornamento. I sistemi volontari attuano un dispositivo di monitoraggio del livello formativo degli esecutori del controllo in attività. I sistemi volontari forniscono anche orientamenti agli organismi di certificazione, se necessario, sugli aspetti inerenti il processo di certificazione. Gli orientamenti possono includere gli aggiornamenti del quadro normativo o le risultanze del processo di monitoraggio interno del sistema volontario.

 

Articolo 12

Controlli di gruppo

1.        I sistemi volontari possono effettuare controlli di gruppo solo nei casi seguenti:

a)       per i produttori di materie prime, in particolare i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative e i raccoglitori di rifiuti;

b)      per la conformità ai criteri fissati dal sistema riguardo ai terreni, nei casi in cui le aree interessate sono vicine le une alle altre e hanno caratteristiche simili, quali le condizioni climatiche o del suolo;

c)       per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nei casi in cui le unità hanno sistemi di produzione e tipi di colture simili.

 

Gli operatori economici soggetti a un controllo di gruppo nominano un responsabile del gruppo. Tale ruolo può essere svolto anche da primi punti di raccolta, organizzazioni di produttori o cooperative che rappresentano gli operatori economici sottoposti a un controllo di gruppo.

2.       È possibile effettuare verifiche mediante controlli di gruppo su tutte le unità interessate sulla base di un campione. I sistemi volontari definiscono orientamenti sul metodo da adottare nei controlli di gruppo, che riguardino almeno gli elementi seguenti:

a)       il ruolo del responsabile del gruppo, con dettagli relativi al sistema di gestione interno e alle procedure interne per le ispezioni di gruppo;

b)      la definizione delle dimensioni del campione.

3.       Un campione costituito da un numero di membri pari alla radice quadrata del totale è sottoposto a un controllo individuale almeno una volta all’anno. Il numero aumenta in presenza di un livello di rischio più elevato. I sistemi volontari fissano criteri per determinare il livello generale di rischio nelle diverse zone e le conseguenze che ha sul metodo di controllo. Il campione è rappresentativo dell’intero gruppo ed è determinato combinando selezione in base al rischio e selezione casuale. La selezione casuale riguarda almeno il 25 % del campione. Il produttore di materie prime selezionato per il controllo varia ogni anno.

4.       I controlli di gruppo sono effettuati in loco, a meno che non si ritenga che i controlli documentali possano offrire lo stesso livello di affidabilità. I sistemi volontari definiscono gli elementi di prova necessari affinché siano consentiti i controlli documentali. Le autodichiarazioni degli operatori economici non sono considerate elementi di prova sufficienti.      Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controlli in loco.

5.       Le non conformità critiche o gravi dei singoli membri del gruppo riscontrate durante un controllo sono affrontate secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), secondo i casi. Se nell’intero campione iniziale del gruppo è individuata una non conformità critica o grave, sarà controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformità sistematica della maggioranza dei membri del gruppo nell’intero campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l’intero gruppo.

Articolo 13

Controlli su rifiuti e residui

1.        I sistemi volontari e gli organismi di certificazione che operano per loro conto applicano gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 7 per le verifiche sulla catena di approvvigionamento dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, e gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 per i combustibili da biomassa.

2.       Il controllo riguarda l’intera catena di approvvigionamento a partire dal punto di inizio, ossia dall’operatore economico presso il quale hanno origine i rifiuti o i residui.

3.       Tutti gli operatori economici sono controllati individualmente. Ciononostante è possibile effettuare controlli di gruppo all’inizio della catena di approvvigionamento, per esempio presso ristoranti e produttori di rifiuti o residui.

4.       La frequenza e l’intensità della procedura di controllo rispecchiano il livello complessivo di rischio. I sistemi volontari stabiliscono regole chiare, commisurate al livello di rischio specifico associato al tipo di rifiuti o residui. Per quanto riguarda biocarburanti e bioliquidi, i punti di origine che forniscono cinque o più tonnellate al mese di rifiuti o residui elencati nell’allegato IX, parti A e B, della direttiva (UE) 2018/2001 sono sottoposti a controllo in loco. Tale controllo può basarsi su un campione se si opta per il controllo di gruppo.

5.       Prima di essere sottoposti a controllo, i punti di raccolta sono tenuti a presentare all’esecutore del controllo una lista di tutti i punti di origine che hanno firmato un’autodichiarazione. L’autodichiarazione riporta chiaramente la quantità di rifiuti prodotti ogni mese o ogni anno. Le prove o i documenti relativi a ciascuna consegna, compresi l’accordo sullo smaltimento dei rifiuti, le bolle di consegna e le autodichiarazioni, sono disponibili presso il punto di raccolta ed essere verificati dall’esecutore del controllo.

6.       L’esecutore del controllo verifica l’esistenza di un numero di punti di origine pari almeno alla radice quadrata di tutti i punti di origine dell’elenco. La verifica può essere effettuata a distanza, a meno che non sussistano dubbi circa l’esistenza di un punto di origine o se questo soddisfi i criteri per lo svolgimento di un controllo in loco conformemente al punto 4. Gli esecutori del controllo monitorano le consegne di materiali sostenibili ai destinatari a valle verificando le copie della dichiarazione di sostenibilità che questi ricevono dal punto di raccolta, mediante un campione casuale e basato sul rischio.

7.       L’organismo di certificazione svolge un controllo di sorveglianza obbligatorio entro sei mesi dal rilascio della prima certificazione. I punti di raccolta e i commercianti che trattano sia rifiuti e residui che materiali vergini quali gli oli vegetali sono sottoposti, entro tre mesi dal primo controllo di certificazione, a un ulteriore controllo di sorveglianza relativo al primo periodo in cui è applicato l’equilibrio di massa. Se un punto di raccolta ha più siti di stoccaggio, l’esecutore del controllo verifica l’equilibrio di massa di ciascuno di essi.

8.       Se sussistono ragionevoli dubbi sulla natura dei rifiuti e residui dichiarati, l’esecutore del controllo ha la facoltà di prelevare campioni e farli analizzare da un laboratorio indipendente.

 

Articolo 14

Controlli sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra

1.        I sistemi volontari impongono agli operatori economici di presentare in anticipo agli esecutori del controllo tutte le informazioni pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra. Le informazioni includono i dati in ingresso e qualunque altra prova pertinente, informazioni sui fattori di emissione e di conversione, sui valori standard applicati e sulle relative fonti di riferimento, i calcoli delle emissioni di gas a effetto serra e i dati relativi all’applicazione dei crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2.       L’esecutore del controllo registra le emissioni prodotte nel sito sottoposto al controllo nella relativa relazione. Per quanto riguarda la produzione dei biocarburanti finali, l’esecutore del controllo registra le emissioni dopo l’attribuzione e la riduzione conseguita. Se le emissioni si discostano nettamente dai valori consueti o se i valori reali di riduzione delle emissioni calcolati sono insolitamente elevati, la relazione ne spiega il motivo. I sistemi volontari stabiliscono procedure che impongano agli organismi di certificazione di informarli immediatamente di tali scostamenti.

3.       Gli esecutori del controllo verificano che la stima della riduzione delle emissioni derivante dalla cattura e sostituzione di CO2 riguardi solo le emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione del CO2 ascrivibile ai combustibili fossili. La verifica richiede l’accesso alle informazioni seguenti:

a)       lo scopo per il quale è utilizzato il CO2 catturato;

b)      l’origine del CO2 sostituito;

c)       l’origine del CO2 catturato;

d)      informazioni sulle emissioni dovute alla cattura e al trattamento del CO2.

 

Ai fini della lettera b), gli operatori economici che utilizzano CO2 catturato possono indicare come è stato generato il CO2 sostituito e dichiarare per iscritto che la sostituzione consente di evitare emissioni equivalenti a tale quantità. Questi dati saranno considerati sufficienti a verificare la conformità alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 e l’eliminazione delle emissioni.

 

4.       Gli operatori economici possono presentare asserzioni sui valori reali dei gas a effetto serra solo dopo che un controllo ha accertato la loro capacità di calcolare il valore reale.

 

5.       Su richiesta i sistemi volontari danno accesso ai calcoli effettivi sui gas a effetto serra certificati nell’ambito del sistema, e ai rispettivi rapporti dei controlli, alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza sugli organismi di certificazione.

 

Articolo 15

Controlli sui sistemi di equilibrio di massa

I sistemi volontari si assicurano che gli operatori economici forniscano in anticipo agli esecutori del controllo tutti i dati relativi all’equilibrio di massa.

Durante il controllo iniziale, effettuato prima che un operatore economico sia autorizzato ad aderire a un sistema, l’esecutore del controllo verifica l’esistenza e il funzionamento del sistema di equilibrio di massa.

Nei controlli annuali successivi l’esecutore del controllo verifica almeno gli elementi seguenti:

a)       l’elenco di tutti i siti cui si applica la certificazione. Ciascun sito dispone di propri registri dell’equilibrio di massa;

b)      l’elenco di tutti gli input per sito, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i fornitori;

c)       l’elenco di tutti gli output, la descrizione dei materiali trattati e dettagli su tutti i clienti;

d)      i fattori di conversione applicati, in particolare nel caso di impianti di trattamento di rifiuti o residui per assicurarsi che il processo non sia modificato per produrre più rifiuti o residui;

e)       le eventuali discrepanze tra il sistema di contabilità e gli input, gli output e gli equilibri;

f)        l’attribuzione delle caratteristiche di sostenibilità;

g)       l’equivalenza dei dati sulla sostenibilità e delle scorte reali al termine del periodo di equilibrio di massa.

 

Articolo 16

Controlli sui terreni erbosi naturali e non naturali ad elevata biodiversità

1.        Gli esecutori del controllo che verificano se un terreno sia un terreno erboso ad elevata biodiversità ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2018/2001 controllano se il terreno è o è stato un terreno erboso ad elevata biodiversità in un qualsiasi momento a partire da gennaio 2008. Nei documenti di sistema i sistemi volontari informano gli operatori economici in merito al tipo di prove che gli organismi di certificazione possono accettare a dimostrazione dello status storico dell’area da gennaio 2008.

2.       Se il terreno è tuttora un terreno erboso, o sarebbe rimasto tale in assenza dell’intervento umano, e si trova in uno dei limiti geografici elencati nel regolamento (UE) n. 1307/2014 è considerato un terreno naturale ad elevata biodiversità.

3.       Per quanto riguarda i terreni situati al di fuori delle aree di cui al paragrafo 2, l’esecutore del controllo valuta se il terreno erboso mantiene, o avrebbe mantenuto in assenza dell’intervento umano, la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici. In questo caso si considera che il terreno è, o è stato, un terreno erboso naturale ad elevata biodiversità. Se il terreno erboso è già stato convertito in seminativo e non è possibile valutarne le caratteristiche usando le informazioni disponibili presso le autorità competenti o le immagini satellitari, l’esecutore del controllo non lo considera terreno erboso ad elevata biodiversità al momento della conversione.

4.       Se il terreno ha cessato di essere un terreno erboso, o avrebbe cessato di esserlo in assenza dell’intervento umano, è ricco di specie e non degradato e la sua elevata biodiversità è stata riconosciuta dall’autorità competente, è considerato un terreno erboso non naturale ad elevata biodiversità.

5.       I terreni che sono o erano terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità a gennaio 2008 o successivamente possono essere utilizzati per la produzione di combustibili, a condizione che la raccolta delle materie prime sia necessaria per preservare lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità e che le attuali pratiche di gestione non rischino di causare un declino della biodiversità nel terreno erboso.

Gli operatori economici dimostrano che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso ad elevata biodiversità e che le pratiche di gestione non rischiano di causare il declino della biodiversità nel terreno erboso.

Gli operatori economici, se non sono in grado di fornire le prove di cui al secondo comma, dimostrano di aver ottenuto dall’autorità competente o dall’agenzia incaricata l’autorizzazione a raccogliere le materie prime per preservare lo status di terreno erboso ad elevata biodiversità.

La valutazione tecnica sui terreni è effettuata da uno specialista qualificato esterno, indipendente dall’attività oggetto di controllo, esente da conflitti di interesse e che può far parte del gruppo di controllo. La valutazione e i relativi risultati sono riesaminati nell’ambito del controllo.

 

Articolo 17

Vigilanza degli Stati membri e della Commissione

 

1.        I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono e agli organismi di certificazione che effettuano i controlli nel sistema di collaborare con la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, anche garantendo l’accesso ai locali degli operatori economici, se richiesto, e mettendo a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere le mansioni a norma della direttiva (UE) 2018/2001. A tal fine, gli organismi di certificazione sono tenuti anche a:

 

a)       fornire le informazioni che occorrono agli Stati membri per vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)      fornire le informazioni richieste dalla Commissione per conformarsi all’articolo 30, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

c)       verificare l’esattezza delle informazioni inserite nella banca dati dell’Unione o nella pertinente banca dati nazionale a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

2.       Nel contesto della vigilanza di cui all’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli organismi di certificazione, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo, di registrarsi per essere sottoposti a vigilanza e per effettuarla.

3.       Gli Stati membri si scambiano informazioni e buone pratiche su come vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione nel contesto di un quadro di cooperazione formale. Se gli organismi di certificazione certificano le materie prime, i biocarburanti, i bioliquidi, la biomassa o altri combustibili in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati istituiscono un quadro comune per la vigilanza su questi organismi di certificazione, nel quale rientra la nomina di uno Stato membro come supervisore principale del controllo.

4.       Il supervisore principale del controllo è responsabile, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, del consolidamento e della condivisione delle informazioni sui risultati della vigilanza sugli organismi di certificazione.

5.       Per quanto possibile gli Stati membri istituiscono quadri di cooperazione con paesi terzi per la vigilanza sugli organismi di certificazione che operano nei loro territori, se del caso, per garantire lo stesso livello di circolazione delle informazioni e l’applicazione di norme di vigilanza sui controlli agli organismi di certificazione che operano in paesi terzi.

6.       Uno Stato membro, se nutre ragionevoli dubbi sulla capacità di uno specifico organismo di certificazione, situato nell’Unione o in un paese terzo, di svolgere il proprio lavoro, li comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al sistema volontario nell’ambito del quale opera l’organismo di certificazione. Il sistema volontario interessato provvede immediatamente a esaminare il caso. Al termine dell’indagine, il sistema volontario informa gli Stati membri e la Commissione del risultato e delle eventuali azioni correttive adottate.

7.       Gli operatori economici e gli organismi di certificazione che non rispettano o non intendono rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sono esclusi rispettivamente dalla partecipazione ai sistemi volontari e dallo svolgimento dei controlli. I sistemi volontari presentano alla Commissione relazioni annuali di attività a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La struttura e il contenuto delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione principale non contiene informazioni riservate ed è pubblicata integralmente. I dati sono forniti separatamente in un formato stabilito dalla Commissione.

8.       I sistemi volontari notificano senza indugio alla Commissione tutte le modifiche sostanziali al contenuto del sistema che potrebbero incidere sulla base per il riconoscimento del sistema. Tali modifiche possono comprendere:

a)       modifiche ai criteri di sostenibilità obbligatori del sistema;

b)      ampliamento dell’ambito di applicazione del sistema al di là di quanto descritto nell’atto di esecuzione che riconosce il sistema;

c)       ampliamento della gamma di materie prime o biocarburanti menzionati nei documenti del sistema originario laddove il profilo di rischio delle materie prime aggiunte cambia, per esempio se si includono i rifiuti o i residui o se sono applicate procedure specifiche;

d)      modifiche alle norme sull’equilibrio di massa;

e)       modifiche alle procedure di controllo o agli obblighi per gli esecutori dei controlli;

f)        modifiche o ampliamento del metodo di calcolo per i gas a effetto serra;

g)       qualunque altra modifica che possa essere ritenuta in grado di incidere sulla base per il riconoscimento del regime.

CAPO IV

NORME SPECIFICHE SULL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI EQUILIBRIO DI MASSA, SULLA BANCA DATI DELL’UNIONE E SULLA DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DELLA FRAZIONE BIOLOGICA DEI COMBUSTIBILI

 

Articolo 18

Tracciabilità e banca dati dell’Unione

1.        Le caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni che descrivono le materie prime o i combustibili, necessarie ai fini della direttiva (UE) 2018/2001, e i dati relativi alle operazioni sono accuratamente documentati e trasmessi da un operatore economico all’altro lungo tutta la catena di approvvigionamento. Queste informazioni comprendono dati da trasmettere lungo tutta la catena di approvvigionamento ma anche dati che riguardano specificamente una singola operazione, come illustrato nell’allegato I.

2.       Le informazioni da trasmettere lungo la catena di approvvigionamento sono inserite nella documentazione che accompagna le spedizioni fisiche di materie prime o combustibili. Sono inserite anche nella banca dati dell’Unione non appena entra in funzione, nel caso di carburanti liquidi e gassosi per il trasporto che possono essere conteggiati per il calcolo del numeratore di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, o che sono presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), di detta direttiva.

3.       Ai fini del tracciamento delle partite di carburanti liquidi e gassosi in un’infrastruttura interconnessa e in cui si applica lo stesso sistema di equilibrio di massa, le caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni di cui al paragrafo 1 sono registrate nella banca dati dell’Unione al primo punto di ingresso ed eliminate quando le partite arrivano al punto di consumo finale e risultano consumate. Se i combustibili gassosi sono prelevati da un’infrastruttura interconnessa e trasformati in carburanti gassosi o liquidi, si considera come punto di consumo finale il punto in cui sono consumati i carburanti gassosi o liquidi definitivi. In questo caso devono essere registrate nella banca dati dell’Unione tutte le fasi che intercorrono tra il prelievo dei combustibili gassosi dall’infrastruttura interconnessa e l’arrivo al punto di consumo finale dei carburanti gassosi o liquidi definitivi.

 

Articolo 19

Attuazione del sistema di equilibrio di massa

1.        A norma dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari obbligano gli operatori economici che vi partecipano a utilizzare un sistema di equilibrio di massa che consenta la miscela di materie prime o combustibili con caratteristiche diverse di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2.       Nell’attuazione del sistema di equilibrio di massa i sistemi volontari applicano le norme seguenti:

a)          le materie prime o i combustibili sono considerati parte di una miscela se mescolati in un container, in un impianto logistico o di trattamento o in un’infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

b)         le materie prime diverse sono considerate parte di una miscela se appartengono allo stesso gruppo di prodotti, tranne quando la materia prima è miscelata a fini di ulteriore trattamento;

c)          le materie prime o i combustibili sono considerati parte di una miscela solo se sono mescolati fisicamente, a meno che non siano fisicamente identici o appartengano allo stesso gruppo di prodotti. Se sono fisicamente identici o appartengono allo stesso gruppo di prodotti devono essere immagazzinati nella stessa infrastruttura interconnessa, nello stesso impianto logistico o di trattamento, o nella stessa infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

d)         i combustibili introdotti in un impianto logistico o in un’infrastruttura di trasmissione e distribuzione, come la rete del gas o una rete di condotte per i combustibili liquidi, immagazzinati in terminali GNL o in altri impianti di stoccaggio sono considerati parte di una miscela ai sensi della lettera c) solo se l’infrastruttura è interconnessa;

e)          gli operatori economici sono tenuti a utilizzare sistemi di equilibrio di massa distinti per le materie prime e i combustibili che non possono essere considerati parte di una miscela. Non è consentito il trasferimento tra diversi sistemi di equilibrio di massa di informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle dimensioni. Ai sensi delle lettere da a) a c), le materie prime contenute negli impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono considerate parte di una miscela. Pertanto tali impianti non sono tenuti a rispettare l’obbligo di utilizzare sistemi di equilibrio di massa distinti, e possono utilizzarne uno;

f)           il sistema di equilibrio di massa contiene informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra e le quantità di materie prime e combustibili, tra cui informazioni sulle quantità di materie prime e combustibili per i quali non sono state determinate caratteristiche di sostenibilità e di emissione di gas a effetto serra;

g)          se una partita di materie prime o combustibili è consegnata a un operatore economico che non aderisce a un sistema volontario o nazionale, la consegna è conteggiata nel sistema di equilibrio di massa prelevando una quantità equivalente di materie prime o combustibili. Vi è corrispondenza tra il tipo di combustibile da prelevare e le caratteristiche fisiche della materia prima o del combustibile consegnato;

h)         se una partita di combustibile è usata per rispettare un obbligo imposto a un fornitore da uno Stato membro si considera prelevata dalla miscela del sistema di equilibrio di massa;

i)           se i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono miscelati con combustibili fossili, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attribuite alla miscela corrispondono alla quota effettiva di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa contenuti nella miscela. Per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, gli Stati membri possono effettuare ulteriori controlli sulla veridicità di tali informazioni a norma dell’articolo 23;

j)           le caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una partita di materie prime o combustibili sono considerate come un insieme. Se le partite sono prelevate da una miscela può essere loro attribuito un qualsiasi insieme di caratteristiche di sostenibilità, purché gli insiemi di caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non siano separati e l’equilibrio di massa sia raggiunto in un periodo di tempo adeguato;

k)         se opportuno per motivi di trasparenza, il sistema di equilibrio di massa comprende informazioni sull’eventuale sostegno erogato per la produzione del combustibile o del relativo precursore e, se erogato, sul tipo di sostegno;

l)           l’arco temporale adeguato per raggiungere l’equilibrio di massa è di 12 mesi per i produttori di biomassa agricola e biomassa forestale e i primi punti di raccolta che si approvvigionano esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di tre mesi per tutti gli altri operatori economici. L’inizio e la fine di tale arco temporale sono allineati all’anno civile o, se del caso, ai quattro trimestri dell’anno civile. In alternativa gli operatori economici possono utilizzare anche l’esercizio contabile o un altro punto di partenza, purché indichino chiaramente la scelta e la applichino con coerenza. Al termine del periodo di equilibrio di massa, i dati sulla sostenibilità riportati dovrebbero corrispondere alle scorte reali presenti nel container, nell’impianto logistico o di trattamento o nell’infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

m)       conformemente all’allegato I, i sistemi volontari specificano l’insieme minimo di caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere trasferite lungo la catena di approvvigionamento e le altre informazioni necessarie per il tracciamento delle partite. Le caratteristiche di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili liquidi o gassosi introdotti in un’infrastruttura interconnessa e soggetti allo stesso sistema di equilibrio di massa sono attribuite alle partite in ingresso e in uscita. I sistemi volontari si accertano che gli operatori economici inseriscano correttamente tutte le informazioni pertinenti nella banca dati dell’Unione.

 

Articolo 20

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi

1.        I sistemi volontari impongono agli operatori economici di applicare la metodologia di cui all’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001 nel calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.

2.       Ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui al paragrafo 1 si applicano le norme specifiche seguenti:

a)       se per calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei materiali in ingresso sono utilizzati valori standard dei fattori di emissione, si applicano quelli definiti all’allegato IX;

b)      per calcolare le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime si applica la metodologia di cui all’allegato VII;

c)       per calcolare la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola (esca) si applica la metodologia di cui all’allegato V.

3.       Gli Stati membri dell’UE possono presentare alla Commissione nuovi valori dei fattori di emissione del loro mix energetico per aggiornare i rispettivi fattori di emissione dell’allegato IX. Dopo averli valutati, la Commissione può accettare i valori aggiornati oppure fornire agli Stati membri interessati una giustificazione dei motivi del rifiuto. I valori aggiornati accettati saranno pubblicati nel sito web EUROPA della Commissione, alla sezione dedicata ai sistemi volontari e alla certificazione.

4.       La riduzione delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del CO2 (eccs) può essere presa in considerazione solo in presenza di prove valide che attestino che il CO2 è stato effettivamente catturato e stoccato in modo sicuro conformemente alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio[5]  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).. Se il CO2 è stoccato in formazioni geologiche, i sistemi volontari verificano le prove fornite sull’integrità del sito di stoccaggio e sul volume del CO2 stoccato. Se il trasporto o lo stoccaggio geologico è effettuato da terzi, è possibile utilizzare come prove relative allo stoccaggio i contratti con i terzi e le fatture emesse da questi.

 

Articolo 21

Norme specifiche per i rifiuti e i residui

1.        I sistemi volontari applicano le norme e le esenzioni specifiche per i rifiuti e i residui stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 solo se le materie prime rientrano nell’ambito di applicazione delle definizioni riportate nell’articolo 2 della direttiva.

2.       Se una materia prima sia da considerarsi un rifiuto o un residuo è stabilito nel punto della catena di approvvigionamento in cui essa ha origine. Le materie prime non sono considerate rifiuti o residui qualora esse stesse o il relativo processo di produzione siano stati deliberatamente modificati al fine di dichiararle tali.

3.       I rifiuti e i residui elencati nell’allegato IV non sono considerati tali se sono stati deliberatamente modificati per essere dichiarati rifiuti o residui.

4.       I sistemi volontari danno istruzioni agli operatori economici e li assistono nel valutare se le materie prime siano da considerarsi rifiuti o residui. Gli operatori economici conservano le prove a sostegno delle loro valutazioni e le presentano agli esecutori dei controlli. I sistemi volontari stabiliscono norme specifiche per i controlli relativi a queste prove.

5.       Per conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari verificano che la raccolta di rifiuti e residui agricoli non abbia un impatto negativo sulla qualità del suolo e sulla riserva di carbonio nel suolo. La verifica garantisce che ai terreni sia applicata una serie di pratiche fondamentali di gestione o monitoraggio del suolo per promuovere il sequestro del carbonio nel suolo e la qualità del suolo, conformemente all’allegato VI.

6.       L’applicazione delle pratiche di cui al paragrafo 5 può essere obbligatoria e monitorata a livello nazionale o a livello degli operatori economici. A livello nazionale i sistemi volontari verificano che il paese di origine, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, richieda l’applicazione di pratiche fondamentali di gestione del suolo per affrontare il potenziale impatto della raccolta di tali residui sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo e disponga di meccanismi per monitorare e far rispettare l’attuazione di tali pratiche. A livello degli operatori economici i sistemi volontari verificano che le pratiche di gestione siano effettivamente applicate e monitorate nelle aziende agricole che forniscono la biomassa. Nei casi in cui si ricorre al controllo di gruppo, i sistemi volontari verificano che le pratiche siano applicate da tutti gli operatori economici soggetti a tale controllo.

 

Articolo 22

Norme specifiche per i carburanti derivanti da carbonio riciclato e i carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica

I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono di applicare la metodologia di cui all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 nel calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica.

 

Articolo 23

Norme specifiche per il co-trattamento

1.        I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono di applicare la metodologia definita negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune.

2.       Gli operatori economici sono tenuti a documentare accuratamente i quantitativi e i tipi di biomassa immessi nel processo nonché il volume di biocarburanti e biogas prodotto a partire da tale biomassa. Le asserzioni sono suffragate da prove che comprendano i risultati delle prove di controllo.

3.       La frequenza di esecuzione delle prove di controllo di cui al paragrafo 2 è stabilita tenendo conto della complessità e della variabilità dei parametri fondamentali del co-trattamento, in modo tale da assicurare che in qualsiasi momento la quota dichiarata di biocarburanti e biogas rispecchi le quote effettive.

4.       Nello svolgere i controlli si dà particolare importanza alla verifica della coerenza tra la quantità di biomassa che entra nel processo e la quantità di biocarburanti e biogas registrati come prodotti a partire dalla biomassa. A tal fine, le prove presentate dagli operatori economici sono attentamente verificate e la plausibilità delle asserzioni è controllata e confrontata con le norme del settore. Nell’effettuare la valutazione si dedica particolare attenzione al metodo di prova applicato dall’operatore economico, al sistema di controlli aggiuntivi messo in atto e al metodo di calcolo utilizzato per integrare i risultati di tutte le prove nel calcolo della quota finale di biocarburanti e biogas. Gli esecutori del controllo considerano non conformità grave qualsiasi deviazione nel metodo di prova o imprecisione nell’integrazione dei risultati delle prove nel calcolo finale effettuato dall’operatore economico.

 

CAPO V

Norme specifiche sulla conformità ai requisiti per la certificazione del basso rischio Iluc

 

Articolo 24

Requisiti specifici per la certificazione del basso rischio ILUC

1.        I sistemi volontari impongono agli operatori economici che ambiscono a una certificazione del basso rischio ILUC di presentare domanda a un organismo di certificazione competente a rilasciare detta certificazione. Dopo che la domanda è stata accettata, l’operatore economico presenta un piano di gestione in cui sono riportate le informazioni minime di cui all’allegato VIII. Nei casi in cui si applicano più misure di addizionalità, tutte sono documentate nel piano di gestione.

2.       L’organismo di certificazione effettua un controllo di riferimento in loco per verificare il contenuto del piano di gestione e determinare e documentare il valore di riferimento dinamico delle rese.

3.       Nel quadro del controllo di riferimento l’organismo di certificazione valuta se si prevede che le misure di addizionalità conducano a un aumento delle rese ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2019/807 e se sono rispettati i criteri di sostenibilità fissati nella direttiva (UE) 2018/2001.

4.       Gli esecutori del controllo di riferimento a nome dell’organismo di certificazione riportano nella relazione di controllo eventuali problemi di sostenibilità derivanti dall’attuazione delle misure di addizionalità e che potrebbero costituire una violazione del quadro giuridico nazionale o regionale o non rispettare specifiche condizioni stabilite a livello locale. Gli eventuali problemi di sostenibilità sono menzionati nei controlli annuali.

5.       I sistemi volontari rilasciano certificati di basso rischio ILUC nel rispetto dei requisiti relativi al contenuto minimo stabiliti nell’allegato VIII, punto 4, e pubblicano una lista dei certificati sul loro sito.

6.       Per le domande che prevedono l’applicazione di misure di addizionalità dopo il rilascio della certificazione, il controllo di riferimento, i risultati del test di addizionalità e il valore di riferimento dinamico delle rese hanno una validità di 10 anni. Per quanto riguarda le colture perenni, l’operatore economico può decidere di rinviare fino a due anni l’inizio del periodo di validità di 10 anni per le misure di addizionalità operative o fino a cinque anni per il reimpianto.

7.       Se le misure di addizionalità sono già state applicate prima del rilascio della certificazione, il controllo di riferimento, i risultati del test di addizionalità e il valore di riferimento dinamico delle rese sono validi per 10 anni a decorrere dall’anno di inizio dell’attuazione della misura di addizionalità. In tal caso lo scenario di riferimento può essere accettato per misure di addizionalità adottate non più di 10 anni prima, purché vi siano dati e prove documentali sufficienti che forniscano lo stesso livello di garanzie di una situazione in cui il controllo di riferimento è stato effettuato prima dell’attuazione delle misure di addizionalità.

8.       Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il rilascio della certificazione del basso rischio ILUC è idonea a una dichiarazione del basso rischio ILUC. La quantità effettiva di biomassa supplementare annuale dichiarata dall’operatore economico è oggetto di controlli annuali.

9.       L’attuazione del piano di gestione è soggetta a controlli annuali intesi a verificare la corretta attuazione del contenuto del piano e l’esattezza delle quantità di biomassa supplementare prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di basso rischio ILUC rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese.

10.       Un operatore economico può applicare più misure di addizionalità nel corso degli anni. Se due o più misure di addizionalità sono applicate insieme nello stesso anno o sullo stesso appezzamento delimitato, la biomassa supplementare prodotta grazie ad esse è valutata rispetto allo stesso valore di riferimento dinamico delle rese. La biomassa supplementare può essere certificata a basso rischio ILUC nella stessa certificazione.

11.        Se due o più misure di addizionalità sono applicate in momenti diversi sullo stesso appezzamento delimitato, l’operatore economico può scegliere una delle seguenti opzioni:

a)       aggiornare il valore di riferimento dinamico delle rese e il test di addizionalità per creare un nuovo scenario di riferimento valido per altri 10 anni;

b)      mantenere i 10 anni di validità originari per il valore di riferimento dinamico delle rese e il test di addizionalità dopo l’anno di certificazione iniziale.

 

Articolo 25

Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità

1.        Ai fini della certificazione del basso rischio ILUC di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione che operano per loro conto verificano che gli operatori economici abbiano applicato misure efficaci nell’aumentare la produttività delle materie prime rispetto a uno scenario di status quo. Se queste

misure sono applicate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori, il controllo di riferimento verifica che gli operatori economici rispettino gli opportuni obblighi di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807. In tutte le altre situazioni la prova dell’addizionalità è fornita effettuando una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari.

2.       Per rispettare i requisiti sulle misure di addizionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/807, gli investimenti proposti superano una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari conformemente all’allegato VIII.

3.       Le misure sono ammissibili ai fini della certificazione del basso rischio ILUC solo a fronte di un esito negativo della prova dell’attrattiva finanziaria, cioè di un valore attuale netto (VAN) negativo dell’investimento senza l’inclusione di un’integrazione economica sul prezzo, o se dimostrano l’esistenza di ostacoli non finanziari che possono essere superati solo perché i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili fissati nella direttiva (UE) 2018/2001.

 

Articolo 26

Produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati

1.        Per conformarsi ai requisiti per la produzione su terreni inutilizzati o abbandonati ai sensi dell’articolo 2, punti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/807, gli operatori economici forniscono prove del fatto che, per un periodo consecutivo di almeno cinque anni prima dell’inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, le zone in questione non sono utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo.

2.       Affinché un terreno possa essere considerato abbandonato, l’operatore economico fornisce prove aggiuntive del fatto che prima del periodo consecutivo di cui al paragrafo 1 l’area in questione era utilizzata per la coltivazione di colture alimentari o foraggere. Le prove dimostrano anche che la produzione è cessata per motivi biofisici o socioeconomici.

Tra i cambiamenti biofisici che hanno effetti negativi sulla coltivazione di colture alimentari e foraggere figurano, tra gli altri, gli eventi seguenti:

a)       aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi quali siccità, tempeste o alluvioni;

b)      variazioni nell’andamento stagionale delle temperature che si ripercuotono sulla fenologia delle piante;

c)       aumento dei parassiti e delle malattie;

d)      danni ai sistemi di irrigazione;

e)       danni al suolo, quali l’eccessiva salinizzazione, il depauperamento delle sostanze organiche e l’erosione, che li rendono «pesantemente degradati».

3.       Tra i fattori socioeconomici che incidono negativamente sulla redditività economica della produzione e conducono all’abbandono dei terreni figurano, tra gli altri, gli eventi seguenti:

a)       variazioni dei prezzi di mercato (per esempio aumento del costo dei fattori di produzione e/o del costo del lavoro, o calo dei prezzi raggiunti dalle colture finite);

b)      carenza di manodopera (per esempio a causa delle migrazioni);

c)       malfunzionamento della catena di approvvigionamento (per esempio chiusura di un mercato locale o di un collegamento di trasporto);

d)      controversie in materia di proprietà (ad esempio nel contesto della successione ereditaria);

e)       instabilità politica (ad esempio confisca o nazionalizzazione dei terreni).

4.       Le domande di una certificazione che attesti che una materia prima è stata prodotta su terreni pesantemente degradati ai sensi dell’allegato V, parte C, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001, sono accompagnate dai seguenti risultati delle analisi del suolo:

a)       in caso di salinizzazione, i risultati delle analisi sulla conducibilità elettrica del terreno effettuate da un agronomo abilitato con il metodo della pasta satura;

b)      in caso di scarso tenore di materia organica nel suolo, il risultato dell’analisi di un numero adeguato di campioni di suolo dell’appezzamento delimitato, determinato da un agronomo abilitato, con il metodo della combustione a secco;

c)       in caso di grave erosione, un agronomo abilitato ha stabilito, con prove fotografiche, che almeno il 25 % dell’appezzamento delimitato è stato eroso.

5.       Una zona delimitata, se è considerata un terreno inutilizzato supera un test di addizionalità stabilito nell’allegato VIII, punto 4 per poter ricevere la certificazione del basso rischio ILUC. Le zone delimitate considerate terreni abbandonati o pesantemente degradati non sono tenute a superare il test di addizionalità per poter ricevere la certificazione del basso rischio ILUC. Nel caso della produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o degradati, il valore di riferimento dinamico delle rese si considera pari a zero senza alcuna curva di tendenza.

 

Articolo 27

Calcolo della biomassa supplementare per le misure di aumento della resa

1.        La «biomassa supplementare» che può ottenere la certificazione del basso rischio ILUC corrisponde alla quantità supplementare di materie prime rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese, prodotta in una zona chiaramente delimitata e direttamente derivante dall’applicazione di una misura di addizionalità.

2.       Il valore di riferimento dinamico delle rese è calcolato definendo un punto di partenza, sulla base delle rese storiche dell’appezzamento delimitato, e una linea tendenziale basata sulle tendenze complessive delle rese delle materie prime, determinate in base ai principi definiti nell’allegato VIII.

3.       Le rese effettive di un appezzamento delimitato dopo l’attuazione della misura di addizionalità sono confrontate con lo scenario di riferimento di cui al paragrafo 2. La differenza tra le rese effettive e il valore di riferimento dinamico delle rese è costituita dalle materie prime che possono essere dichiarate a basso rischio ILUC

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
2. Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).
3. Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3).
4. Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
5.   Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

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