Emission trading: modificato il questionario sull’applicazione della direttiva 2003/87/Ce

La decisione di esecuzione (Ue) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025 ha sostituito l'allegato alla decisione 2005/381/Ce della Commissione

Emission trading: modificato il questionario sull’applicazione della direttiva 2003/87/Ce. È quanto prevede la decisione di esecuzione (Ue) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025 (in G.U.C.E. L del 24 giugno 2025), che modifica la decisione 2005/381/Ce della Commissione.

Emission trading: modificato il questionario

Per effetto è sostituito l'allegato alla decisione 2005/381/Ce.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 5 giugno 2025, n. 2025/1162; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Emission trading: modificato il questionario

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(in G.U.C.E. L del 24 giugno 2025)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[1]GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj., in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali sull’applicazione di tale direttiva.
(2) La decisione 2005/381/CE della Commissione[2]Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/oj). stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE.
(3) La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj). ha modificato la direttiva 2003/87/CE per allinearne le disposizioni agli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj)..
(4) Al fine di attuare tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione[5]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).è stato modificato per includervi nuove norme riguardanti: il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni derivanti dalle attività a cui è stato esteso l’allegato I della direttiva 2003/87/CE; le emissioni derivanti dai combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; i quantitativi di CO2 legato chimicamente in modo permanente nei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione[6]Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).; e gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. È stato inoltre inserito un nuovo capo VII bis al fine di attuare un sistema di monitoraggio e comunicazione per il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione[7]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj). è stato modificato al fine di allinearlo al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e potenziare ulteriormente il sistema di verifica e accreditamento. Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione[8]Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).e dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione[9]Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L, 2025/772, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/772/oj)..
(5) La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato l’ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE alle attività di trasporto marittimo internazionale. Di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj). è stato modificato per sostenere ulteriormente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle società di navigazione che effettuano le attività di trasporto marittimo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione[11]Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj). ha stabilito requisiti armonizzati per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle comunicazioni delle emissioni della società di navigazione da parte del verificatore.
(6) È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.
(7) Per ridurre gli oneri amministrativi cui gli Stati membri sono soggetti per conformarsi all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le domande del questionario dovrebbero riguardare solo i dati che la Commissione non può ricavare da altre fonti. Per questo il questionario di cui all’allegato della decisione 2005/381/CE non dovrebbe riportare le misure nazionali di attuazione a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione[12]Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).. Non dovrebbe riportare neppure i dati relativi alle attività di trasporto marittimo che possono essere raccolti dal sistema Thetis - MRV, il sistema informatico automatizzato dell’Unione gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituito per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/757 e della direttiva 2003/87/CE.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

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Note   [ + ]

1. GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
2. Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/oj).
3. Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
4. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
6. Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).
7. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
8. Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L, 2025/772, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/772/oj).
10. Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).
11. Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
12. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).

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