Con il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2017 sono stati fissati i costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi (in Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2017, n. 211).
La quota (calcolata in centesimi €/kWh) è pari al 2,5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, versati dai produttori di energia elettrica da biomassa biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici e, in ogni caso, non può eccedere l'importo complessivo annuo di € 200.000.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 22 giugno 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
22 giugno 2017
Costi di certificazione per la tracciabilita' di filiera delle
biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente
moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi. (17A06262)
in Gazzetta ufficiale del 9 settembre 2017, n. 211
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica» e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 settembre 2001 «sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 21 dicembre 2007, recante «Approvazione delle procedure per la
qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a
idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi»;
Visto l'art. 2, commi da 143 a 154 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che dispone le modalita' di incentivazione della produzione di
energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 18 dicembre 2008, recante modalita' per l'incentivazione
della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il
meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto
in attuazione dell'art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Visto il decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico che, ai sensi dell'art. 1, comma 382-septies,
della citata legge n. 296 del 2006, stabilisce le modalita' con cui
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della biomassa e
del biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali, nell'ambito di intese di filiera, filiera corta o
contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
n. 102 del 2005;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.»;
Visto l'art. 19 del decreto 6 luglio 2012, del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare che dispone la conversione
certificati verdi in incentivo;
Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che
stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici
- GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svolgimento delle attivita' di
gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli
impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
Visto il decreto 24 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo
economico che approva le tariffe per la copertura dei costi sostenuti
dal GSE, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto l'art. 1, comma 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che
stabilisce che, a partire dal 2017, i costi delle attivita' di
controllo previste dal predetto decreto 2 marzo 2010 del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono sostenuti dai
destinatari degli incentivi;
Visto il succitato comma, che dispone, altresi', che il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisca per decreto la quota
delle tariffe, di cui all'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, che il GSE deve riconoscere al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento di predette
attivita';
Vista la relazione presentata dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali il 21 novembre 2016, con la
descrizione dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo delle attivita' di certificazione (ivi compreso
l'implementazione di un portale informatico ad hoc) che e' stata
quantificata in € 200.000/anno;
Ritenuto, nel corso dell'interlocuzione tra il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dello
sviluppo economico, che la medesima proposta rispetti i criteri di
rispondenza ai costi, alla programmazione e alle previsioni di
sviluppo delle medesime attivita', cosi' come richiesto dal succitato
art. 1, comma 12, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Considerato che i costi operativi annuali delle predette attivita',
stimati in circa 200.000 €, pesano sui ricavi relativi
all'applicazione nel 2015 dei corrispettivi di cui al decreto
ministeriale 24 dicembre 2014 per un ammontare complessivo pari allo
0,22% e costituiscono all'incirca il 2% dei ricavi derivanti
dall'applicazione dei succitati corrispettivi ai soli beneficiari dei
meccanismi di incentivazione e di sostegno, che producono energia
elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi;
Considerato che i costi operativi annuali delle predette attivita'
hanno un peso relativo e di cosi' bassa entita' da trovare
remunerazione diretta tramite i ricavi del GSE derivanti
dall'applicazione dei corrispettivi posti attualmente a carico dei
produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi,
senza che vi sia necessita' di istituire un corrispettivo aggiuntivo
in capo ai soli beneficiari dei controlli di cui al succitato decreto
2 marzo 2010;
Considerato che, qualora il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali riscontri un incremento delle attivita' e,
conseguentemente, dei costi associati allo svolgimento di tali
verifiche, sara' necessario valutare l'opportunita' dell'istituzione
di una tariffa aggiuntiva, a carico dei produttori di energia
elettrica che chiedano l'accesso ai meccanismi di incentivazione di
cui al decreto 2 marzo 2010;
Considerati i commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, che stabiliscono che le tariffe di cui al decreto
ministeriale 24 dicembre 2014 sono valide per un triennio e che
saranno nuovamente definite a partire dal 2018 da un decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sulla base di una proposta
presentata dal GSE;
Vista la delibera n. 163/2013/R/com che dispone gli obblighi di
separazione contabile (unbundling) e i relativi obblighi di
comunicazione in capo al GSE;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce l'entita' e le modalita' di
versamento della quota delle tariffe di cui all'art. 25 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle
attivita' di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto del
2 marzo 2010 e s.m.i..
Art. 2
Definizione dell'importo da versare
1. La quota di cui all'art. 1 e' posta pari al 2.5% dei ricavi
derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia,
(c€/kWh), versati dai produttori di energia elettrica da biomassa,
biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre
2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e dai
conti annuali separati inviati all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ai sensi della deliberazione n.
163/2013/R/com e s.m.i.. L'ammontare annuale del versamento di cui
all'art. 1 non puo' eccedere l'importo complessivo di € 200.000
annui.
Art. 3
Modalita' di versamento e rendicontazione
1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE
versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota di cui all'art.
2, che sara' riassegnata ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. In conformita' a uno schema definito di concerto con il GSE, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette
annualmente al GSE:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica
di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010;
b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la
rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.
Art. 4
Monitoraggio
1. Qualora intervengano modifiche al quadro normativo inerenti le
attivita' di controllo di cui al presente decreto o il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali rilevi un incremento
dei costi nello svolgimento di tali attivita', la quota di cui
all'art. 2 e' sostituita da specifico corrispettivo a carico dei
produttori sottoposti ai controlli di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010,
proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economico,
secondo quanto disposto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



