Bonifica dei siti orfani: in arrivo 105 milioni di euro

A renderlo noto ufficialmente è il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020

Bonifica dei siti orfani[1]I siti orfani sono quelli per i quali è impossibile risalire ai responsabili della contaminazione.: in arrivo 105 milioni di euro. A renderlo noto ufficialmente è il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24) che definisce:

  • i casi di ammissione e di esclusione;
  • i criteri per l'assegnazione delle risorse;
  • le fonti di finanziamento;
  • il monitoraggio e il controllo degli interventi.

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In allegato al decreto è riportata la tabella di ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome.

A seguire il testo del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020.

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Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

29 dicembre 2020 

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di  bonifica  e
ripristino ambientale dei siti orfani. (21A00439)

(in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e  successive  modificazioni,

recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia

di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,

recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive

modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e),

f) e g), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di

procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere

pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi

previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto  l'art.  41  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

che prevede la nullita' degli atti amministrativi,  anche  di  natura

regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano

l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei

corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto

stesso;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,  che  ha

incrementato la  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  cui  di  cui

all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ai  fini

del  finanziamento,  tra  l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di

bonifica e ripristino ambientale dei  siti  oggetto  di  bonifica  ai

sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia  stato  avviato  il

procedimento di individuazione del responsabile della  contaminazione

ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche',  in

ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di

siti contaminati»;

Visto l'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800,  della  legge

30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che il  citato  art.  1,  comma  800,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, prevede altresi' che con decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con

la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di

trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro  destinate

per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto  il  decreto  18  settembre  2001,  n.  468,   e   successive

modificazioni,  recante  il  «Programma  nazionale  di   bonifica   e

ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Visto il decreto 1° marzo 2019,  n.  46,  recante  il  «Regolamento

relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale  e  di

messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree

destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,  ai  sensi

dell'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  17

dicembre 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

                               Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800,  della  legge

30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri  e

le modalita' di trasferimento ai soggetti beneficiari  delle  risorse

per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

dei siti orfani.

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non e' stato avviato

o si e' concluso il procedimento di  cui  all'art.  244  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ovvero  di  cui  all'art.  8  del

decreto ministeriale 25  ottobre  1999,  n.  471,  per  il  quale  il

responsabile dell'inquinamento non e' individuabile  o  non  provvede

agli adempimenti previsti dal titolo V, parte  quarta,  del  medesimo

decreto legislativo, ovvero agli  adempimenti  previsti  dal  decreto

ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del

sito ne' altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli  242  e

245 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dopo  avere

attivato le procedure  previste  dal  titolo  V,  parte  quarta,  del

medesimo decreto legislativo,  non  concludono  le  attivita'  e  gli

interventi.

                               Art. 3

               Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle procedure e agli  interventi  di  cui  all'art.  242  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di  esecuzione  o

per i  quali  sono  gia'  individuate  e  destinate  altre  fonti  di

finanziamento;

b) alle attivita' di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in  cui

i  rifiuti  costituiscono  fonti  di  contaminazione  delle   matrici

ambientali circostanti;

c)  agli  interventi   relativi   alle   strutture   edilizie   e

impiantistiche,  ad  eccezione   degli   interventi   necessari   per

consentire la bonifica delle matrici ambientali;

d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se

non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di

quanto dalle stesse non disciplinato;

e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree

caratterizzate da inquinamento diffuso.

                               Art. 4

                Criteri di assegnazione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse  tra  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano e'  operata  attribuendo  il  50%  dello

stanziamento complessivo, pari a euro  105.589.294,00,  alle  regioni

del centro-nord ed il 50% alle regioni  del  Mezzogiorno.  A  ciascun

ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per  il

Mezzogiorno applicando i criteri di cui al  coefficiente  di  riparto

utilizzati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  la

ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

2. Le quote spettanti a ciascuna regione e  provincia  autonoma  in

attuazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, sono individuate

nella tabella di cui all'allegato, che costituisce  parte  integrante

del presente decreto. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede,

secondo  i  propri  criteri  e  coerentemente  con  le  previsioni  e

pianificazioni rispettivamente gia' adottate in materia di bonifiche,

all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto

del presente decreto risultano prioritari in riferimento  al  rischio

ambientale e sanitario connesso.

3. Le risorse di cui  alla  tabella  contenuta  nell'allegato  sono

trasferite ai soggetti beneficiari  solo  dopo  l'individuazione  del

sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto  di  contaminazione  e

della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono

essere  comunicati  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

formare oggetto di uno o piu' accordi,  nell'ambito  dei  quali  sono

specificamente individuate le risorse da trasferire  in  relazione  a

ciascun intervento nonche' le modalita' di attuazione degli stessi, i

soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalita' di erogazione

delle risorse e di rendicontazione delle spese.

4. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di  messa

in sicurezza  d'emergenza,  caratterizzazione,  analisi  di  rischio,

bonifica e messa in  sicurezza  permanente,  sono  comprensive  degli

oneri  relativi  alle  spese  tecniche  ed  amministrative   per   la

progettazione,  l'avvio,  la  conduzione   ed   il   collaudo   degli

interventi.

                               Art. 5

                       Fonti di finanziamento

1. Il presente Programma e' finanziato con le risorse  disponibili,

a legislazione  vigente,  sul  pertinente  capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare di cui all'art. 1, comma  800,  della  legge  30  dicembre

2018, n. 145, per un importo complessivo di euro 105.589.294,00,  per

gli anni dal 2019 al 2024.

                               Art. 6

              Monitoraggio e controllo degli interventi

1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  sono  responsabili  del

controllo e del monitoraggio  sulla  realizzazione  degli  interventi

finanziati con  le  risorse  di  cui  al  presente  provvedimento.  I

soggetti  attuatori,   se   diversi   dalle   regioni,   annualmente,

predispongono  e  trasmettono  alla  regione  o  provincia   autonoma

territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori  che

ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme  erogate,

a  tal  fine  utilizzando  gli  strumenti  di  reportistica  messi  a

disposizione  dal  sistema  di  monitoraggio  di   cui   al   decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. La relazione di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  a  seguito

della stipula di apposito accordo,  anche  ai  fini  dell'attivazione

delle procedure di revoca dei finanziamenti di  cui  all'art.  7  nei

confronti dei soggetti beneficiari.

3. I controlli sulle  attivita'  e  sugli  interventi  oggetto  del

presente decreto sono effettuati ai sensi dell'art. 248  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute

nei  confronti  del  responsabile  della  contaminazione,  anche   se

successivamente individuato, a cura del beneficiario  delle  risorse.

Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  253  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Negli accordi di cui all'art. 4 e' riportato, ove  previsto  per

l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,

il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i  soggetti

attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri  e  le

modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai  sensi

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

                               Art. 7

                      Revoca dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi del  presente  programma  sono

revocati  nelle  ipotesi  di  inadempienza  da  parte  del   soggetto

beneficiario e/o attuatore.

2.   In   caso   di   attivazione    da    parte    dei    soggetti

obbligati/interessati  il  finanziamento  concesso  e'  rimodulato  a

favore  di  altri  interventi  nella  medesima  regione  o  Provincia

autonoma di Trento e Bolzano.

3. Nell'ambito degli accordi di cui  al  precedente  art.  6,  sono

disciplinate le modalita' di  revoca  dei  finanziamenti  di  cui  al

presente Programma.

Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e

successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

                                                           Allegato -

                                                 Ripartizione risorse

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|        Totale Italia        |                  euro 105.589.294,00|

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|Emilia Romagna               |                    euro 5.047.168,25|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Friuli-Venezia Giulia        |                    euro 1.795.018,00|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Lazio                        |                    euro 8.125.096,17|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Liguria                      |                    euro 2.317.685,00|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Lombardia                    |                    euro 9.613.905,22|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Marche                       |                    euro 2.734.762,71|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|P.A. Bolzano                 |                    euro 1.219.556,35|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|P.A. Trento                  |                      euro 818.317,03|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Piemonte                     |                    euro 6.815.788,93|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Toscana                      |                    euro 5.812.690,63|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Umbria                       |                    euro 2.206.816,24|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Valle d'Aosta                |                      euro 459.313,43|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Veneto                       |                    euro 5.828.529,03|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Abruzzo                      |                    euro 2.534.143,06|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Molise                       |                    euro 1.272.350,99|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Campania                     |                   euro 12.623.200,10|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Puglia                       |                    euro 9.408.006,10|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Basilicata                   |                    euro 2.312.405,54|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Calabria                     |                    euro 5.443.128,11|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Sicilia                      |                   euro 13.557.665,35|

+-----------------------------+-------------------------------------+

|Sardegna                     |                    euro 5.643.747,76|

+-----------------------------+-------------------------------------+

 

Note   [ + ]

1. I siti orfani sono quelli per i quali è impossibile risalire ai responsabili della contaminazione.

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