Boschi vetusti: come gestirli, come tutelarli

Le linee guida sono contenute nel decreto 18 novembre 2021

Boschi vetusti: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 22 dicembre 2021 le linee-guida per l'identificazione delle are definibili come boschi vetusti.

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Le linee guida sono contenute nel decreto 18 novembre 2021 approvato dal ministero delle Politiche agricole di concerto con il ministero della Transizione ecologica.

Boschi vetusti: i punti

I punti caratterizzante le linee-guida sui boschi vetusti riguardano l'identificazione, i disturbi (ovvero ciò che osta a considerare vetusto un bosco), le caratteristiche, le dimensioni, le procedure per il riconoscimento.

Qui di seguito il testo integrale del decreto e delle linee-guida.

 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto 18 novembre 2021

Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti. (21A07468)

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 22 dicembre 2021)

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare,
la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera
s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite
disposizioni per la definizione delle linee guida per
l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le
indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della
creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;
Vista la Strategia forestale UE 2030 e la Strategia 2030 per la
biodiversita' (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo del 20 maggio 2020 «Riportare la natura nelle nostre vite»)
che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale;
Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle
convenzioni internazionali in materia di cambiamenti climatici,
biodiversita', desertificazione e sviluppo sostenibile, richiamati
anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300 concernente l'individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7,
comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179;
Considerate le analisi presentate alla Commissione europea dal
Joint Research Centre (JRC) con la relazione di indirizzo «Mapping
and assessment of primary and old-growth forests in Europe» (EUR
30661/2021 EN);
Considerate le analisi e gli indirizzi del contributo tematico
«Foreste vetuste in Italia» alla Strategia nazionale per la
biodiversita' pubblicate dal Ministero della transizione ecologica
(ISBN 978-88-6060269-5/2009).
Considerate le osservazioni del Tavolo di filiera foresta e del
legno, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo 14 settembre 2018, n. 8746, in
data 20 maggio 2021 e del Tavolo di concertazione permanente del
settore forestale, istituito con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo 26 giugno 2019, n. 6792,
in data 4 giugno 2021;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 20394 del 24 settembre 2021;
Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

Disposizioni

1. Con il presente decreto sono approvate le allegate linee guida
per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le
indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della
creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, di cui all'art. 7,
comma 13-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
3. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle
rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-economiche,
possono integrare le linee guida con ulteriori disposizioni, purche'
non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle
foreste presidio fondamentale della qualita' della vita.
4. Le regioni aggiornano secondo i criteri minimi contenuti nelle
linee guida le eventuali norme in materia gia' approvate e verificano
la perimetrazione dei boschi vetusti eventualmente gia' riconosciuti
entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, con gli estremi della registrazione, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 18 novembre 2021

(...)

Allegato

Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come
boschi vetusti e indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al
fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti

1. GENERALITA'

Il testo unico delle foreste e delle filiere forestali, adottato
con decreto legislativo 4 aprile 2018, n. 34, (di seguito indicato
come TUFF) prevede, all'art. 7, comma 13-bis, che con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero della transizione ecologica e d'intesa con
le regioni e le province autonome, «sono adottate apposite
disposizioni per la definizione delle linee guida per
l'identificazione delle aree forestali definibili come boschi vetusti
e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della
creazione della rete nazionale dei boschi vetusti.».
L'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del TUFF definisce altresi' per
la prima volta in una norma dell'ordinamento italiano cosa si debba
intendere per «bosco vetusto» e precisamente: «superficie boscata
costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente
all'assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di
stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza
spontanee».
Con tali disposizioni il panorama giuridico in tema di foreste si
completa, riconoscendo la necessita' di approfondire lo studio di
aree forestali con carattere di vetusta', in quanto costituiscono
lembi di bosco di riferimento sia per la gestione sostenibile sia per
le azioni di tutela che hanno conservato o riacquistato nel tempo
caratteristiche di spiccata naturalita' meritevoli della massima
attenzione.
I «boschi vetusti», caratterizzati dalla presenza di tappe mature
coerenti con la dinamica ecologica tipica della formazione forestale
in oggetto (serie di vegetazione) costituiscono rilevanti serbatoi di
biodiversita' e nello stesso tempo aree core nelle strategie di
conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici
volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco ed
elementi identitari di valore culturale e paesaggistico.
I «boschi vetusti monumentali» ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, non sono oggetto delle presenti
Linee guida. Cio' non esclude che possano essere riconosciuti quali
«boschi vetusti» ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera s-bis) del
TUFF a seguito di esito positivo della procedura di riconoscimento
prevista dalle presenti Linee guida.
Con successivo atto si provvedera' alla modifica dei decreti
attuativi di cui all'art. 7 della legge n. 10 del 2013, e alla loro
integrazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), d) del TUFF.

2. IDENTIFICAZIONE

Al fine di identificare un'area boscata quale vetusta cosi' come
richiesto dall'applicazione del TUFF, essa deve presentare le
caratteristiche contenute nella definizione dell'art. 3, comma 2,
lettera s-bis), ovvero:
la presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il
contesto biogeografico;
una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di
disturbi da almeno sessanta anni;
la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla
senescenza spontanee.
Boschi che presentino solo due delle tre caratteristiche di cui
all'art. 3, comma 2, lettera s-bis) non rientrano nella definizione
di «bosco vetusto». Essi potranno essere indicati, a cura delle
amministrazioni competenti di cui ai punti successivi, come aree la
cui evoluzione andra' seguita con particolare attenzione, favorendone
la dinamica verso il raggiungimento di stadi piu' articolati nella
struttura e complessi nella funzionalita' ecosistemica. Una volta
raggiunte le caratteristiche indicate dalla norma, le aree potranno
essere candidate per il loro riconoscimento ed entrare nella «Rete
nazionale dei boschi vetusti».

3. DISTURBI

Per cio' che concerne «l'assenza di disturbi da almeno sessanta
anni», occorre considerare che incendi, schianti da neve e da vento e
altri disturbi non direttamente legati alle attivita' antropiche non
devono essere considerati ostativi ai fini dell'attuazione della
norma ancorche' accaduti negli ultimi sessanta anni, in quanto
considerati fattori intrinsecamente connessi alle dinamiche naturali.
E' invece considerato disturbo il pascolo, che e' vietato nei boschi
vetusti, salvo casi particolari. Il pascolo brado occasionale, dovuto
ad eventuali rotture di recinzioni o cause similari non direttamente
addebitabili ai proprietari degli armenti, non puo' essere
considerato ostativo ai fini dell'attuazione della norma, purche'
oggetto di pronto ripristino.
Parimenti non e' considerato ostativo alla permanenza nella rete
dei boschi vetusti un evento naturale che agisca sullo stadio maturo
o senescente di un'area gia' dichiarata tale, di cui sara' seguita
l'evoluzione nel tempo.
Sara' valutata, a cura della regione, per motivi di interesse
pubblico, l'opportunita' di modificare il piano di monitoraggio, o la
proposta di escludere l'area dalla Rete dei boschi vetusti.

4. CARATTERISTICHE

Le aree boscate indicate come vetuste ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera s bis) del TUFF presentano:

  • «stadi seriali» legati alla rinnovazione e con spazi ecotonali
    arbustivi ed erbacei.
  • «elementi strutturali» della fase di maturita'/senescenza della

foresta: alberi morti in piedi, alberi atterrati, profonda lettiera;

«biodiversita' tipica dei sistemi forestali maturi» intesa come
la presenza di specie animali e vegetali coerenti con il grado di
rinnovazione e senescenza, con la degradazione del legno morto e con
l'integrita' delle catene alimentari.

5. DIMENSIONI

Perche' un'area boscata presenti e conservi nel tempo le
caratteristiche di «bosco vetusto», la sua superficie deve presentare
dimensioni significative coerenti con la complessa funzionalita' di
una foresta matura, ed essere a contatto con formazioni naturali o
seminaturali, possibilmente non recintate, e di ampiezza adeguata a
limitare eventuali impatti antropici all'area individuata quale
«bosco vetusto» ed a permetterne l'espansione, se favorevole al suo
mantenimento nel lungo periodo.
Un «bosco vetusto», per essere riconosciuto tale, deve coprire
un'area non inferiore ai 10 ettari. Per casi particolari,
espressamente motivati da specifiche caratteristiche, la superficie
minima puo' scendere fino a 2 ettari, purche' comunque l'area
costituisca un unico sistema ecologico-stazionale, funzionale e
strutturale e presenti le caratteristiche di cui ai punti 2 e 4 delle
linee guida.
Le regioni possono inoltre approvare disposizioni per
l'individuazione e la tutela di formazioni vegetali coerenti con le
caratteristiche di vetusta' indicate ai punti 2 e 4, ma che non
raggiungano le superfici sopraindicate, designandole quali isole di
senescenza destinate ad accrescere la complessita' strutturale e la
biodiversita' dei sistemi forestali. Possono inoltre valutare
qualificate indicazioni in tal senso provenienti da portatori di
interesse. Per tali aree saranno indicate misure gestionali che
favoriscano il raggiungimento dei requisiti mancanti.

6. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO

6.1 Disposizioni generali
Le procedure per il riconoscimento dello status di «Bosco
Vetusto» e la relativa segnalazione ai fini dell'inserimento nella
«Rete nazionale dei Boschi Vetusti» sono di competenza delle regioni,
che le avviano:
a) d'iniziativa, utilizzando gli elementi conoscitivi a
disposizione tra cui quelli reperibili negli strumenti di
pianificazione di cui all'art. 6, commi 3 e 6 del TUFF;
b) a seguito di specifiche proposte provenienti da enti parco,
comuni, altri enti pubblici e privati, associazioni, singoli
cittadini.
La proposta di cui al punto b) e' obbligatoriamente corredata
delle seguenti informazioni e documenti:
a) relazione sintetica con la quale siano descritti i segni di
vetusta' con particolare riferimento alla: presenza di specie
autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico;
biodiversita' caratteristica e conseguente all'assenza di disturbi da
almeno sessanta anni; la presenza di stadi seriali legati alla
rinnovazione e alla senescenza spontanee.
b) Scheda di segnalazione come da fac-simile allegato.
E' facolta' delle regioni integrare la rete di cui sopra in
funzione delle loro peculiarita' territoriali ed organizzative.
Le regioni possono altresi' individuare e sottoporre a speciale
regime di tutela aree che pur non essendo in possesso di tutte le
caratteristiche necessarie per essere riconosciute come boschi
vetusti possono diventare tali.
Gli adempimenti di competenza delle regioni sono dalle medesime
posti in essere in maniera tale da non ridurre il livello di tutela
assicurato dal TUFF e dalle presenti Linee guida.
6.2 Istruttoria e riconoscimento
Le regioni stabiliscono, in relazione al proprio assetto
amministrativo, l'iter di riconoscimento dei «boschi vetusti» e
l'organo a tal fine deputato, prevedendo eventualmente l'istituzione
di apposite commissioni tecnico-scientifiche composte da soggetti di
comprovata esperienza.
Nel caso di proposte di riconoscimento provenienti da soggetti
terzi, le Regioni verificano mediante istruttoria sommaria le
caratteristiche dell'area proposta (relazione e Scheda di
SEGNALAZIONE di cui al paragrafo 6.1) ai fini del prosieguo della
procedura di riconoscimento, che si conclude con un parere espresso
alla candidatura.
In caso di esito positivo dell'istruttoria sommaria, l'avvio del
procedimento di riconoscimento e' comunicato ai proponenti, agli
eventuali enti di gestione delle aree protette interessati e ai
comuni competenti per territorio. Questi ultimi provvedono a
notificare l'esito della candidatura, e quindi l'avvio
dell'istruttoria di riconoscimento, al soggetto o ai soggetti
proprietari dell'area. In ogni caso non potranno essere addebitati
costi ai soggetti proprietari dell'area per le istruttorie.
Le regioni possono adottare la sospensione cautelativa, nelle
superfici interessate, di ogni attivita' che possa alterare le
caratteristiche biologiche ed ecologiche del bosco vetusto, fatta
eccezione per motivi di interesse pubblico.
Contestualmente le regioni avviano l'iter istruttorio, da
concludere entro sei mesi, attraverso un percorso interno alle
stesse, eventualmente incaricando una apposita commissione ovvero
chiedendo ai proponenti (privati, associazioni, aree protette,
comuni, ecc.), di provvedere agli opportuni approfondimenti,
predisponendo:
A) Scheda di censimento;
B) Documentazione fotografica;
C) Prescrizioni per la tutela e conservazione, e divieti validi
nelle more della redazione ed approvazione del «Piano di gestione e
monitoraggio»;
D) Piano di gestione e di monitoraggio relativo agli elementi
descrittivi (segni di vetusta') riportati nella Scheda di censimento;
Le regioni possono integrare la documentazione di cui sopra
purche' non sia ridotto il livello di tutela assicurato dalle
presenti Linee guida.
Il Piano di gestione e monitoraggio, quale strumento equivalente
agli strumenti di pianificazione di cui all'art. 6, comma 6 del TUFF,
o parte integrante di altro strumento gia' vigente, dettaglia gli
interventi ammessi e quelli esclusi al fine di garantire il
mantenimento delle caratteristiche di vetusta' e l'evoluzione della
complessita' nella dinamica naturale del popolamento. In esso possono
essere contemplati interventi eccezionali mirati ad aumentare la
tutela e la stabilita' del popolamento e la dinamica naturale in
atto.
Qualora i boschi vetusti ricadano all'interno dei siti Natura
2000, gli interventi ammessi ed esclusi, nonche' le attivita' di
monitoraggio, dovranno essere individuati in coerenza con gli
obiettivi e le misure di conservazione dei siti stessi e con le
metodologie di monitoraggio della rete Natura 2000.
Le regioni, per motivi di interesse pubblico, possono autorizzare
interventi legati alla sicurezza dei siti. Possono altresi'
autorizzare interventi, contenendone per quanto possibile l'impatto
ambientale, volti a mantenere la sicurezza dei percorsi, comprese la
loro chiusura e modifica, che consentano visite a scopo scientifico,
didattico, socioculturale e di educazione ambientale. Nel caso siano
interessate aree afferenti alla rete Natura 2000 e' assicurato in
ogni caso il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione di
incidenza.
Le regioni, secondo la propria organizzazione valutano e, se del
caso, approvano o rigettano il riconoscimento del «bosco vetusto» con
provvedimento motivato.
Le regioni possono attivare le disposizioni dell'art 12, commi 3,
4 e 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018 nelle aree individuate
come boschi vetusti.
Il provvedimento regionale finale con il quale e' disposta
l'individuazione e la perimetrazione del «bosco vetusto» e' corredato
dalla documentazione di cui alla Scheda di censimento e al piano di
gestione e monitoraggio.
La presentazione di osservazioni congrue e significative puo'
determinare da parte delle regioni la revisione del provvedimento.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito
regionale o all'albo comunale, in assenza di obiezioni, il
provvedimento di riconoscimento diviene effettivo.
Le regioni valutano la possibilita' di procedere all'esproprio
dei terreni i cui proprietari abbiano presentato diniego
all'inclusione dei propri terreni nel perimetro di un bosco vetusto.
Le regioni danno pubblicita' alle avvenute conclusioni del
procedimento, assicurando la massima trasparenza, e ne danno
comunicazione, corredata del provvedimento adottato e della relativa
documentazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, che provvede all'inserimento nella Rete nazionale dei
boschi vetusti.

7. RETE NAZIONALE DEI BOSCHI VETUSTI

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti,
alimentata dalle aree comunicate dalle regioni.
Con successivo decreto ministeriale saranno indicate le
caratteristiche della Rete nazionale e le sue modalita' di
alimentazione e aggiornamento. Lo stato di conservazione e di
implementazione della Rete dovra' essere monitorato con cadenza
almeno quinquennale.
La Rete conterra' una sezione speciale dedicata alle foreste che
l'UNESCO ha riconosciuto quali «antiche faggete primordiali dei
Carpazi e di altre Regioni d'Europa».
Entrano nella rete dei boschi vetusti, su segnalazione al Mipaaf
ed al Mite, e in accordo con le regioni competenti per territorio, le
perimetrazioni di boschi vetusti effettuate a cura degli enti Parco
nazionale, purche' le caratteristiche individuate siano coerenti con
quanto stabilito dalle presenti linee guida.
Le attivita' saranno svolte con le risorse disponibili a
legislazione vigente.

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