Bottiglie di plastica: la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata

Nella decisione di esecuzione (Ue) 2021/1752 indicazioni anche su calcolo e verifica

Bottiglie di plastica monouso: con la decisione di esecuzione (Ue) 2021/1752 della Commissione del 1° ottobre 2021 sono state dettate le modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata.

In particolare, sono indicate le metodologie per:

  • calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente;
  • determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente;
  • determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato;
  • il campionamento e l'analisi della composizione dei rifiuti per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi;
  • la raccolta e la comunicazione dei dati.

Negli allegati sono riportate le formule per i calcoli e i formati per le comunicazioni.

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Di seguito la decisione di esecuzione (Ue) 2021/1752 della commissione del 1° ottobre 2021; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1752 della commissione del 1° ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande

(in G.U.C.E. L del 4 ottobre 2021, n. 349)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente[1]GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1., in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva medesima («rifiuti di bottiglie monouso»). A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, per il 2025 tale obiettivo è pari al 77 % in peso di tutte le bottiglie monouso immesse sul mercato e per il 2029 è pari al 90 %. La Commissione deve stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata e il formato in cui gli Stati membri devono comunicare i dati sui rifiuti di bottiglie monouso che sono stati raccolti separatamente ogni anno.

(2) Al fine di garantire la comparabilità dei dati, è necessario stabilire norme dettagliate per determinare i punti in cui è misurato il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti. Tali norme dovrebbero tenere conto delle attuali pratiche di raccolta differenziata e della quantità di altri materiali e sostanze presenti nei rifiuti raccolti oltre a tali bottiglie.

(3) Al fine di garantire la comparabilità dei dati da comunicare, occorre fornire norme dettagliate circa le modalità di applicazione dei due metodi alternativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 volti a determinare la quantità di bottiglie monouso immesse sul mercato.

(4) Al fine di garantire l’accuratezza dei dati sul peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti gli opportuni parametri per il calcolo della quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente e che sia fornita una descrizione delle metodologie applicate per il calcolo e la verifica dei dati per tali parametri.

(5) Sebbene l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti preveda che questi siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere insieme determinati tipi di rifiuti, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di alta qualità in linea con la gerarchia dei rifiuti conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

(6) La metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata per i rifiuti di bottiglie monouso di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 è strettamente legata al formato per la comunicazione di tale raccolta differenziata di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva stessa, tenuto conto dell’oggetto di tali misure e del contesto in cui devono essere applicate. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le suddette disposizioni al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie monouso e facilitare l’accesso a tali norme.

(7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Metodologia per calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

1. La quantità di rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 («rifiuti di bottiglie monouso») raccolti separatamente è calcolata dividendo il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato («bottiglie monouso immesse sul mercato»). Il quoziente è espresso in percentuale.

2. Gli Stati membri applicano le formule di cui all’allegato I per calcolare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente.

Articolo 2

Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

1. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso comprende il peso dei relativi tappi e coperchi.

2. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso non comprende il peso di eventuali residui di bevande.

3. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso può comprendere il peso delle etichette e degli adesivi solo se è incluso anche nel peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato.

4. I rifiuti di bottiglie monouso sono considerati raccolti separatamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti per essere riciclati separatamente da qualsiasi altro rifiuto;
b) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani in plastica, metallo, carta o vetro diversi dagli imballaggi e raccolti separatamente ai fini del riciclaggio, e
i) il sistema di raccolta non raccoglie rifiuti che possono contenere sostanze pericolose;
ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva cernita sono concepite e realizzate in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti raccolti di bottiglie monouso da parte dei rifiuti di plastica non generati da tali bottiglie e da parte di altri rifiuti;
iii) i gestori dei rifiuti istituiscono sistemi di garanzia della qualità per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii).

5. I sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii):
a) tengono conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze e dell’organizzazione dei locali e delle attrezzature nella misura necessaria ad assicurare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii);
b) eseguono le operazioni di verifica in conformità a istruzioni e procedure prestabilite;
c) sono certificati da una terza parte indipendente.

6. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera a), è misurato nel punto in cui sono raccolti o nel punto di uscita dalle operazioni di cernita. Il peso di tali rifiuti di bottiglie può essere calcolato contando le bottiglie, a condizione che siano applicati fattori di conversione che tengono conto del peso in funzione delle dimensioni e del tipo di polimeri delle bottiglie, dei tappi e coperchi, così come delle perdite dovute alle successive operazioni di cernita.
7. Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera b), è misurato nel punto di uscita dalle operazioni di cernita in cui sono separati dagli altri rifiuti con cui sono stati raccolti.

8. Qualora nel punto di uscita dalle operazioni di cernita siano presenti rifiuti di bottiglie monouso e altri rifiuti di imballaggio dello stesso polimero, il peso dei rifiuti di bottiglie monouso è proporzionale alla quota di rifiuti di bottiglie monouso al punto d’immissione nell’operazione di cernita. Tale quota è determinata sulla base di un campionamento rappresentativo e di una successiva analisi della composizione o utilizzando registri elettronici.

Articolo 3

Metodologia per determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato

1. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato comprende solo il peso di tali bottiglie immesse sul mercato dopo essere state riempite con bevande.

2. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato può essere adeguato per tenere conto di importazioni, esportazioni o altri movimenti di entità significativa all’interno dell’Unione da parte di operatori o di persone fisiche per uso personale.

3. Nei casi in cui gli Stati membri determinano il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato sulla base del peso dei rifiuti generati da tali prodotti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, il peso dei rifiuti comprende:

a) i rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b);

b) i rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati;

c) i rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che successivamente siano stati raccolti o meno.

Il peso delle bottiglie di cui al primo comma, lettere b) e c), è calcolato applicando la metodologia di campionamento e l’analisi della composizione dei rifiuti di cui all’articolo 4.

Articolo 4

Metodologia di campionamento e analisi della composizione dei rifiuti per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi

1. La raccolta dei dati per l’analisi della composizione dei rifiuti si basa su indagini e su una raccolta di campioni rappresentativi. La raccolta dei dati tiene conto di:

a) variazioni stagionali dei rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti;

b) variazioni dei livelli di urbanizzazione;

c) variazioni della frequenza, tipologia e ubicazione della raccolta dei rifiuti urbani.

2. La raccolta e l’analisi dei dati di cui al paragrafo 1 riguardano l’intero territorio dello Stato membro.

Articolo 5

Raccolta e comunicazione dei dati

1. La raccolta di dati per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso e delle bottiglie monouso immesse sul mercato conformemente agli articoli 2 e 3 è effettuata ogni anno. Per raccogliere e comunicare i dati, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo che lo Stato membro presenti, nella relazione di cui al paragrafo 2, una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
2. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

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