I rifiuti da più centri di raccolta possono essere raggruppati in un solo?

Rifiuti da più centri di raccolta
Sul tema la Città metropolitana di Genova ha chiesto chiarimenti al Mase tramite un interpello ambientale

I rifiuti provenienti da più centri di raccolta possono essere raggruppati in uno solo? Questo, in sintesi, l'oggetto di un interpello ambientale posto dalla Città metropolitana di Genova al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

La questione posta riguarda l'ipotesi di conferimento a un raccolta che effettua raccolta differenziata dei rifiuti urbani di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta disciplinati dallo stesso decreto.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale della Città metropolitana di Genova e della successiva risposta del Mase.

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Interpello ambientale della Città metropolitana di Genova 18 novembre 2022, n. 144053

Oggetto: interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, in ordine all’attività di raggruppamento di rifiuti svolta presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.

Il presente interpello intende accertare la possibilità da parte di un centro di raccolta, che effettua raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii, di svolgere attività di raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, disciplinati dallo stesso decreto.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 183 comma 1, lettera mm) riporta la definizione di “centro di raccolta”, che viene ripresa e confermata dal D.M. 8 aprile 2008, il quale, con le modifiche apportate dal D.M. 13 maggio 2009, stabilisce all’art.1 la seguente definizione del campo di applicazione: “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.”

Nel caso specifico si fa riferimento ad un centro di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato gestito dalla società concessionaria del contratto di servizio pubblico per la gestione integrata dei rifiuti.
Il centro di raccolta opera con provvedimento autorizzativo rilasciato dal comune sul cui territorio insiste il centro ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. e svolge inoltre attività di stazionamento e travaso di rifiuti biodegradabili aventi codice EER 200108 – 200201 – 200302, in forza dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla scrivente Città Metropolitana di Genova.

Il Gestore del centro di raccolta ha inviato al comune territorialmente competente richiesta di integrazione dell’autorizzazione allo scopo di effettuare, oltre alla prevista attività di raccolta dei rifiuti urbani ivi conferiti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta situati sia nel medesimo comune sia in altri comuni della Città Metropolitana di Genova.

La richiesta, riferita a due specifiche tipologie di rifiuti tra quelle conferite presso il centro, ossia rifiuti ingombranti, codice EER 200307, e legno, codice EER 200138, è motivata sulla base di un’analisi dei benefici economici ed ambientali conseguenti all’ottimizzazione della fase di trasporto verso gli impianti di recupero.

L’attività prevede infatti, per ciascuno dei codici EER indicati, il raggruppamento dei rifiuti della medesima tipologia provenienti da diversi centri di raccolta allo scopo di caricare i rifiuti stessi su automezzi di dimensioni maggiori per l’avvio agli impianti di recupero, con conseguente previsione di riduzione del numero dei trasporti e quindi dei costi nonché riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il comune interessato si è espresso positivamente in merito alla richiesta pervenuta ed ha integrato nei provvedimenti autorizzativi le attività proposte dal Gestore, facendo esplicito riferimento, anche ai fini di motivare l’accoglimento della richiesta, alla definizione di CdR contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 183 comma 1, lettera mm), di seguito riportato: “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Con il presente interpello si chiede pertanto se sia corretta l’interpretazione alla base degli atti del comune in questione, ovvero se presso i centri di raccolta, così come definiti e disciplinati dalla normativa, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 maggio 2023

Oggetto: articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 15 - centri di raccolta.
QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

- se presso i centri di raccolta, così come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del d.lgs. 152/2006, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
- l’art. 183, comma 1, lettera mm) definisce il “centro di raccolta” come “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- l’art. 196, comma 1, lettera b) che, tra i compiti della Regione in materia di rifiuti, riporta: “la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti (...)”;

2) D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal d.lgs. 116/2020, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed il particolare:
- l’art. 1, nell’individuare il campo di applicazione, specifica che i centri di raccolta comunali o intercomunali “sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;
-  l’art. 2, comma 1, stabilisce che la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito “in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”.
-  l’art. 2, comma 2, stabilisce che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni dell’Allegato I che costituisce parte integrante del decreto;
-  l’Allegato I al punto 4.2 riporta l’elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere conferite nei centri di raccolta;
-  l’Allegato I al punto 7, stabilisce che “la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi”.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In riferimento all’istanza in questione, si rappresenta quanto segue.

Il centro di raccolta è definito dalla norma come il sito nel quale le utenze domestiche e non domestiche possono depositare le tipologie di rifiuti urbani, tra quelle elencate al punto 4 dell’allegato I del DM 8 aprile 2008, per i quali il centro è idoneo in base al relativo regolamento comunale.

Sono abilitati, pertanto, al conferimento presso i centri di raccolta, secondo l’indicata normativa, i seguenti soggetti:

- utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati;

- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il riferimento d’obbligo per questa categoria di soggetti, è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all’art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 151/2005).

Il regolamento comunale abilita il centro di raccolta al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica, non deve superare i tre mesi, tranne nel caso della frazione organica umida per la quale il tempo massimo di deposito è di 72 ore.

Il comune territorialmente competente verifica la rispondenza del progetto del centro di raccolta alle disposizioni di cui all’allegato I del DM 8 aprile 2008 e ne valuta la conformità con la normativa urbanistica e edilizia. La realizzazione del centro non richiede alcun titolo abilitativo, non potendo essere di per sé classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale.

A riprova di ciò, si deve rilevare che nei centri di raccolta è fatto espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salvo alcune eccezioni, come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.

Nel caso rappresentato nell’interpello, l’attività potenzialmente svolta dal centro di raccolta, consistente nel raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 aprile 2008. Infatti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe, per più ragioni, un discostamento rispetto a quanto previsto dal citato decreto:

-  il centro di raccolta accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti;
-  il limite temporale di deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti dagli altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali;
-  i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolte nel centro;
-  la tracciabilità dei rifiuti verrebbe compromessa.

L’attività rappresentata nell’istanza, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n.152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera b).

È altresì necessario precisare che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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