Cam rifiuti: un interpello su sacchi e sacchetti è stato posto da Confindustria al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, il quesito ha riguardato il criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, rispetto al quale è stato chiesto:
- se, in riferimento alle specifiche, il contenuto di riciclato debba essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
- se, in riferimento alle specifiche, il contenuto di riciclato debba essere verificato tramite una certificazione e non sia, quindi, sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
- se sia corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale di Confindustria 11 febbraio 2025, n. 25506
Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006
La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese
manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente
interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del d.lgs.
152/2006.
Il presente interpello, in particolare, riguarda i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e
spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per
la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e
attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati
con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del
processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di
mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale
dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La loro applicazione sistematica e omogenea consente, come noto, di diffondere le
tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul
mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e
buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di
acquisti sostenibili.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice
dei contratti pubblici. Infatti, l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle
“specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi
(CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la
definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del
citato Codice.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia
incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche nell’obiettivo di
promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nell’ aumento
del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.
Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali,
l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica
amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di
medio-lungo periodo.
I criteri ambientali sono, infatti, individuati partendo da un’analisi di mercato del settore
interessato e attingendo ad un’ampia gamma di requisiti, tra i quali quelli proposti dalla
Commissione europea nel toolkit europeo GPP o quelli in vigore relativi alle etichette di
qualità ecologica ufficiali. Per la loro definizione si attinge anche dalle normative che
impongono determinati standard ambientali, nonché dalle indicazioni che provengono
dalle parti interessate, sia delle imprese e delle associazioni di categoria, che dei
consumatori e utenti, nonché della stessa Pubblica amministrazione.
La struttura e la procedura di definizione dei CAM facilita il compito delle stazioni
appaltanti nell’adozione ed implementazione di una politica GPP.
Nonostante il testo dei CAM sia redatto con la più ampia partecipazione possibile, e
nonostante i soggetti interessati ne promuovano costantemente l’applicazione,
riceviamo dalla base associativa segnalazioni in merito a interpretazioni
divergenti che portano a contenziosi e a ricorsi, rallentando così il processo virtuoso
innescato dal GPP e creando un clima di incertezza applicativa per le imprese coinvolte.
Recentemente, più in particolare, la discordanza interpretativa ha riguardato, all’interno del c.d. “CAM rifiuti”, la specifica tecnica n. 6.1.4, denominata: “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, che riporta, tra le altre cose, quanto segue: “Verifica: L’offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente. Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l’offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (...)”.
In relazione al passaggio sopra riportato, alcune interpretazioni, a nostro avviso, non hanno tenuto debitamente conto dell’oggetto cui il paragrafo si riferisce, né della necessità di garantire l’oggettiva rintracciabilità dei materiali, che è principio imprescindibile – tanto all’interno del processo produttivo, quanto lungo la catena di approvvigionamento - delle certificazioni sul contenuto di riciclato riconosciute, che il “CAM rifiuti” indica quale strumento obbligatorio per la verifica del contenuto di riciclato richiesto.
Pertanto, si sottopongono cortesemente a Codesto Spettabile Ministero i seguenti
quesiti:
- Si conferma che – in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti – il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti?
- Si conferma che – in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti – il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito?
- È corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati?
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 maggio 2025, n. 89121
Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
QUESITO
Con istanza di interpello acquisita con prot. N. 25506 dell’11 febbraio 2025, l’associazione di categoria Confindustria, chiede chiarimenti relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255.
In particolare, la richiesta di chiarimenti è riferita al criterio rubricato “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti” che riporta, tra le altre cose, quanto segue: “Verifica: L’offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente. Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l’offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (...)”.
Nel dettaglio, l’istante formula tre distinti quesiti che si indicano di seguito:
- Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere riferito al prodotto finito, ossia ai sacchi e sacchetti;
- Se si conferma che, in riferimento alle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti, il contenuto di riciclato deve essere verificato tramite una certificazione e non è quindi sufficiente presentare documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza al suddetto requisito;
- Se è corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 siano da riferirsi al solo prodotto finito, ossia ai soli sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui questi sono realizzati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’articolo 57, comma 2;
- decreto ministeriale 23 giugno 2022 n.255 “Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In riferimento al quesito numero 1, relativo alle specifiche tecniche prescritte con il criterio “6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”, si conferma che il contenuto di materiale riciclato è riferito ai prodotti finiti.
In riferimento al quesito numero 2, si precisa quanto segue: per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto ReMade in Italy®, con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, o “Plastica seconda vita”, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato. Per le borse in plastica riutilizzabili il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, o mediante documentazione attestante l’ottenimento del logo “Made Green in Italy”.
Per i sacchi e sacchetti in carta il contenuto di materiale riciclato deve essere attestato mediante una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; ad esempio, certificazioni di prodotto “Riciclato PEFCTM” (o PEFC RecycledTM), “FSC® Riciclato”, “FSC® Misto” (o “FSC® Mix”), o equivalenti.
Solo per i sacchi e sacchetti in carta, nel caso non siano utilizzate le predette certificazioni, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, è possibile una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati.
Non è quindi sufficiente la presentazione di documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio.
In riferimento al quesito numero 3 si conferma che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione di cui alla specifica tecnica 6.1.4 sono da riferirsi al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.