Canoni per l’acqua pubblica: i criteri ispirati all’ambiente

Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 31 dicembre 2022

Canoni per l'acqua pubblica: i criteri ispirati all'ambiente.

In particolare, il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 31 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) annovera la direttiva 2000/60/Ce (cosiddetta direttiva quadro acque o Dqa) come provvedimento base di riferimento per la disciplina, unitamente al principio "chi inquina paga"; peraltro, non mancano i riferimenti agli articoli del D.Lgs. n. 152/2006.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 31 dicembre 2022.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 31 dicembre 2022 

Criteri generali per la determinazione, da parte delle  regioni,  dei
canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica. (23A01535) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

e con

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

 

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,

a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la

ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 4;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e

che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato

positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,

notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con

nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto  l'allegato  riveduto  della  decisione  di  esecuzione   del

Consiglio  relativa  all'approvazione  della  valutazione  del   PNRR

dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante

traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a  misure  e

investimenti del medesimo PNRR;

Vista la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: «Misure per garantire la

piena capacita' gestionale per i servizi idrici integrati» che  «mira

a ridurre l'attuale frammentazione del numero di  operatori,  che  al

momento ostacola un uso efficiente delle risorse  idriche  in  alcune

parti del paese ci si attende che la riforma definisca gli  incentivi

piu' adeguati per un migliore  utilizzo  delle  risorse  idriche  nel

settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni  per  l'estrazione

illecita di acqua e un sistema di tariffe che rispecchia meglio ed e'

maggiormente in linea con il principio "chi inquina  paga",  evitando

al contempo l'espansione dei sistemi  irrigui  esistenti.  Le  misure

devono essere adottate in cooperazione  con  le  regioni  in  cui  la

gestione delle risorse idriche e' attualmente piu' problematica»;

Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  traguardi

(milestone)  e  obiettivi  (target)  e  degli  obiettivi   finanziari

stabiliti nel PNRR e in particolare:

la milestone M2C4-2  «Entrata  in  vigore  della  semplificazione

amministrativa e sviluppo di servizi digitali per  i  visitatori  dei

parchi nazionali e delle aree marine protette»  prevede,  nell'ambito

della misura M2C4 riforma 4.2, entro il 30  settembre  2022,  che  la

legge/i  regolamenti  generali  sui  servizi  idrici   per   un   uso

sostenibile   e    l'incentivazione    degli    investimenti    nelle

infrastrutture idriche devono come minimo:

ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e

meccanismi  di  aggregazione  per  incentivare  l'integrazione  degli

operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore  unico  per

l'intero Ambito territoriale ottimale;

prevedere  incentivi  per  un  uso  sostenibile  dell'acqua  in

agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di

gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e

di autoapprovvigionamento;

stabilire  un  sistema  di  prezzi  regolamentati   che   tenga

adeguatamente   conto   dell'uso   delle   risorse    ambientali    e

dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

Visto  il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018  che

stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.

223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente

«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure  per

il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche

amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in

particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del

quale «con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari

di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del

decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge n. 108 del 2021;

Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e

milestone  e  degli  obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  il

principio del contributo  all'obiettivo  climatico  e  digitale  (cd.

tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di  protezione

e  valorizzazione  dei  giovani  e   il   superamento   del   divario

territoriale;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi

ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno

significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione

della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"

a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la

resilienza»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la

notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN

recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10

«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da

parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto

disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto l'art. 154, comma 3, decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152,  come  modificato  dall'art.  16,  comma  1,  lettera  a),   del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito  con  modificazioni

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante  «Disposizioni  urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ai sensi  del  quale

«Al  fine  di  assicurare  un'omogenea  disciplina   sul   territorio

nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con  il  Ministro  della  transizione  ecologica  e  con  il

Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono

stabiliti i criteri generali per la determinazione,  da  parte  delle

regioni, dei canoni di concessione per l'utenza  di  acqua  pubblica,

tenendo conto dei costi  ambientali  e  dei  costi  della  risorsa  e

dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina  paga",  e

prevedendo altresi' riduzioni  del  canone  nell'ipotesi  in  cui  il

concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le  acque

risultanti a valle del processo  produttivo  o  di  una  parte  dello

stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime

caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei

canoni ha cadenza triennale»;

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione

comunitaria in materia di acque  e  prevede  che  «Gli  Stati  membri

tengono conto del  principio  del  recupero  dei  costi  dei  servizi

idrici,  compresi  i  costi  ambientali  e  relativi  alle   risorse,

prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base

all'allegato III  e,  in  particolare,  secondo  il  principio:  "chi

inquina paga"», ritenendo l'analisi  economica  uno  degli  strumenti

fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante  la

«definizione e  l'ampliamento  delle  attribuzioni  della  conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome  e

dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il

«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 88;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di  attuazione,

tra l'altro, della direttiva 2000/60 CE, recante  «norme  in  materia

ambientale», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 119, commi 1 e 2,  del  citato  decreto

legislativo n.  152  del  2006  che  stabiliscono  «1.  Ai  fini  del

raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui  al  Capo  I  del

Titolo II della  parte  terza  del  presente  decreto,  le  autorita'

competenti tengono conto del principio del  recupero  dei  costi  dei

servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla  risorsa,

prendendo in considerazione l'analisi economica  effettuata  in  base

all'allegato  10  alla  parte  terza  del  presente  decreto  e,   in

particolare, secondo il principio "chi inquina  paga".  2.  Entro  il

2010 le autorita' competenti  provvedono  ad  attuare  politiche  dei

prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente  gli  utenti  a

usare le risorse idriche in  modo  efficiente  ed  a  contribuire  al

raggiungimento  ed  al  mantenimento  degli  obiettivi  di   qualita'

ambientali di cui alla  direttiva  2000/60/CE  nonche'  di  cui  agli

articoli 76 e  seguenti  del  presente  decreto,  anche  mediante  un

adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico

dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in

industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque

essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed

economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni

geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.

In particolare: a) i canoni di concessione per le  derivazioni  delle

acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi  della

risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe  dei  servizi

idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali  quelli

civile,  industriale  e  agricolo,  contribuiscono  adeguatamente  al

recupero dei  costi  sulla  base  dell'analisi  economica  effettuata

secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni

mafiose»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20

luglio 2012 di  «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'  per

l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al

controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art.  21,  comma  19  del

decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214.»  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  231  del  3  ottobre

2012;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39  «Regolamento

recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo

della risorsa per i vari settori  d'impiego  dell'acqua»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2015 recante  «Linee  guida

per regolamentazione da parte delle regioni e delle Province autonome

di Trento e Bolzano delle modalita'  di  quantificazione  dei  volumi

idrici ad uso irriguo»;

Considerato che e' necessario stabilire i principi ed i criteri per

assicurare un'omogenea disciplina nazionale per la determinazione dei

canoni di concessione, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.

154, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della direttiva  2000/60/CE  e

dell'art. 119 del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e'  necessario

approntare un'adeguata politica dei prezzi dell'acqua  che  incentivi

un uso razionale delle risorse e contribuisca  in  tal  modo  sia  al

perseguimento  degli  obiettivi  ambientali  che   ad   un   adeguato

contributo al recupero dei costi dei servizi  a  carico  dei  diversi

settori di impiego  dell'acqua,  tenendo  conto  del  principio  «chi

inquina paga»;

Considerato che il canone di  concessione  di  derivazione  d'acqua

rappresenta uno strumento per l'internalizzazione e la copertura  dei

costi ambientali e della risorsa secondo  il  principio  chi  inquina

paga;

Ritenuto che nella fissazione dei  criteri  per  la  determinazione

dello stesso occorre contemperare tutti gli aspetti inerenti  all'uso

della risorsa idrica, alla tutela e salvaguardia del bene  acqua,  al

soddisfacimento dei fabbisogni per i vari usi e  alla  sostenibilita'

economica e finanziaria;

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza

energetica  e  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'

alimentare e delle foreste;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni nella seduta del

21 dicembre 2022, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

Criteri  per  la  determinazione  dei  canoni   di   concessione   di

                derivazione d'acqua per i diversi usi 

1. In attuazione del disposto di cui all'art.  154,  comma  3,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  fine  di  assicurare

un'omogenea disciplina sul territorio  nazionale,  sono  stabiliti  i

criteri generali per la determinazione, da parte delle  regioni,  dei

canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,  tenendo  conto

dei costi ambientali e dei costi della risorsa  e  dell'inquinamento,

conformemente al principio «chi inquina paga».

2.  I  criteri  generali,  di  cui  al  comma  1,  sono   riportati

nell'allegato A «Criteri generali per la determinazione dei canoni di

concessione per l'utenza di acqua pubblica» che e'  parte  integrante

del presente decreto.

3. I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le regioni

e le  province  autonome  adegueranno  i  canoni  di  concessione  di

derivazione  delle  acque   pubbliche   recependoli   nelle   proprie

discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.

                               Art. 2 

                      Clausola di salvaguardia 

1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle

regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative

norme di attuazione.

                               Art. 3 

                          Entrata in vigore 

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

                                                           Allegato A 

Criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione  per

  l'utenza di acqua pubblica 

Premessa

L'acqua e' bene pubblico,  ovvero  e'  un  bene  appartenente  al

demanio necessario, destinata  al  soddisfacimento  di  una  funzione

pubblica, e puo' formare oggetto di diritti a favore di  terzi,  solo

nei modi e nei limiti  stabiliti  da  leggi  specifiche  (Cassazione,

Sezione II, sentenza 17  marzo  1998,  n.  2844).  L'attribuzione  ai

privati di diritti di  godimento  sui  beni  del  demanio  idrico  si

realizza attraverso provvedimenti unilaterali di  concessione  dietro

il pagamento di un canone. Questa prestazione  economica,  dotata  di

una tutela rinforzata  di  stampo  pubblicistico,  essendo  calcolato

sulla base dei moduli d'acqua prelevata (1 modulo  =  100  l/s),  non

soddisfa appieno il principio  di  attuazione  di  una  politica  dei

prezzi che  razionalizzi  il  consumo,  ovvero  che  sia  fattore  di

contenimento della domanda  in  modo  da  contribuire  a  ridurre  la

pressione  sulle  risorse  idriche  come  sancito   dalla   direttiva

2000/60/CE (Direttiva quadro acque - DQA), che rappresenta  la  norma

quadro per le politiche di gestione della risorsa idrica in Europa.

La direttiva 2000/60/CE ha, tra i suoi principali  obiettivi,  la

prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,  la  promozione  di  un

utilizzo sostenibile  della  risorsa,  la  protezione  dell'ambiente,

nonche' la  mitigazione  degli  effetti  delle  inondazioni  e  della

siccita'.

La DQA poneva l'anno  2010  (disposizione  trasposta  nel  nostro

ordinamento all'art. 119 del decreto legislativo  n.  152/2006)  come

termine entro il quale gli SM avrebbero dovuto adottare politiche dei

prezzi dell'acqua che incentivassero gli utenti ad usare  le  risorse

in modo efficiente, contribuendo  con  cio'  al  perseguimento  degli

obiettivi ambientali e ad un  adeguato  contributo  al  recupero  del

costo dei servizi a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua,

tenendo conto del principio «chi inquina paga».

In particolare, l'art. 9 della DQA prevede che gli «Stati  membri

provvedono ... a:

che   le   politiche   dei   prezzi   dell'acqua    incentivino

adeguatamente  gli  utenti  a  usare  le  risorse  idriche  in   modo

efficiente e contribuiscano in tal  modo  agli  obiettivi  ambientali

della presente direttiva;

un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici

a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno  in

industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi  economica

effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio  "chi

inquina paga".».

Sostanzialmente  la  DQA  introduce  un  nuovo  approccio   nella

gestione della risorsa idrica, gli indicatori economici entrano in un

processo  di  valutazione  integrato,  finalizzato  a  supportare  il

processo decisionale sia con riferimento alle misure infrastrutturali

che, soprattutto, a quelle finalizzate alla riduzione dei prelievi  e

alla riduzione  dei  carichi  inquinanti.  La  DQA  afferma  che  gli

obiettivi di qualita' dei  corpi  idrici  possano  conseguirsi  anche

attraverso l'attuazione di una politica dei prezzi  che  disincentivi

lo spreco, ovvero che sia fattore di  contenimento  della  domanda  e

conseguente riduzione della pressione sui corpi  idrici  con  effetti

favorevoli  sull'uso  e   l'inquinamento.   Come   confermato   dalla

comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477

(Politica di tariffazione per una  gestione  piu'  sostenibile  delle

risorse idriche) del 26 luglio 2000, che  promuove  la  politica  dei

prezzi quale mezzo  per  garantire  un  uso  piu'  sostenibile  delle

risorse  idriche  ed  il  recupero  dei  costi  dei  servizi   idrici

nell'ambito di ogni specifico settore economico.

Inoltre, in ragione di quanto  stabilito  nell'allegato  riveduto

della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione

della  valutazione  del  Piano  per  la  ripresa  e   la   resilienza

dell'Italia, sulla base della proposta  della  Commissione  COM(2021)

344 del 22 giugno 2021, ed in  particolare  per  quanto  riguarda  la

Missione 2 Componente  4  «Tutela  del  territorio  e  della  risorsa

idrica», in ottemperanza alla Riforma 4.2 «Misure  per  garantire  la

piena capacita' gestionale per i  servizi  idrici  integrati»  Misura

M2C4-2,  entro  settembre  2022,  devono  essere  emanate  riforme  e

regolamenti generali sui servizi idrici  per  un  uso  sostenibile  e

l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche  che

devono come minimo:

a) Ridurre la  frammentazione  dei  diversi  attori  attraverso

norme e meccanismi di  aggregazione  per  incentivare  l'integrazione

degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico

per l'intero ambito territoriale ottimale (Disposizione inserita  nel

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato  con  la  legge  di

conversione 29 dicembre 2021, n. 233 - art. 22, comma 1-quinquies);

b) Prevedere incentivi per un  uso  sostenibile  dell'acqua  in

agricoltura, in particolare persostenere l'uso del sistema comune  di

gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e

di autoapprovvigionamento (Disposizione inserita nel decreto-legge  6

novembre 2021, n. 152, coordinato con  la  legge  di  conversione  29

dicembre 2021, n. 233 - art. 16, comma 1, lettera b));

c) Stabilire un  sistema  di  prezzi  regolamentati  che  tenga

adeguatamente   conto   dell'uso   delle   risorse    ambientali    e

dell'inquinamento, conformemente  al  principio  «chi  inquina  paga»

(Disposizione inserita nel decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,

coordinato con la legge di conversione 29  dicembre  2021,  n.  233 -

art. 16, comma 1, lettera a)).

Pertanto, allo scopo di dare attuazione alle  disposizioni  della

DQA nel rispetto dei principi dalla stessa  sanciti  e  adempiere  al

punto c) sopra  citato,  e'  urgente  operare  un'armonizzazione  dei

principi e dei criteri  di  riferimento  per  la  determinazione  dei

canoni di concessione di derivazione  d'acqua  per  i  vari  usi,  ed

emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art.  154,  comma  3,

del decreto legislativo n. 152/2006.

La normativa nazionale di riferimento

A livello  nazionale,  l'art.  119  del  decreto  legislativo  n.

152/2006 sancisce:

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di

cui al Capo I del Titolo II della parte terza del  presente  decreto,

le autorita' competenti tengono conto del principio del recupero  dei

costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi  alla

risorsa, prendendo in considerazione l'analisi  economica  effettuata

in base all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto  e,  in

particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

2. Entro il 2010 le autorita' competenti provvedono ad  attuare

politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad  incentivare  adeguatamente

gli utenti a usare  le  risorse  idriche  in  modo  efficiente  ed  a

contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli  obiettivi  di

qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche'  di  cui

agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche  mediante  un

adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico

dei  vari  settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi   almeno   in

industria, famiglie e  agricoltura.  Al  riguardo  dovranno  comunque

essere tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali  ed

economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle  condizioni

geografiche e climatiche della regione o delle regioni in  questione.

In particolare: a) i canoni di concessione per le  derivazioni  delle

acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi  della

risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua; b) le tariffe  dei  servizi

idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali  quelli

civile,  industriale  e  agricolo,  contribuiscono  adeguatamente  al

recupero dei  costi  sulla  base  dell'analisi  economica  effettuata

secondo l'allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei piani di tutela di cui all'art. 121  sono  riportate  le

fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e

2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  di  cui

alla parte terza del presente decreto.

3-bis. Fino all'emanazione del decreto  di  cui  all'art.  154,

comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di

programma  ai  sensi  dell'art.  34  del  testo  unico  delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,

la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni

del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti

dall'applicazione del principio «chi inquina paga» di cui al comma  1

del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi

ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al

finanziamento delle misure e delle funzioni  previste  dall'art.  116

del presente decreto e delle funzioni di  studio  e  progettazione  e

tecnico-organizzative attribuite alle autorita' di  bacino  ai  sensi

dell'art. 71 del presente decreto.

Il successivo art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006, cosi'

come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), legge n.  233  del

2021, prevede, al comma 3, che «Al  fine  di  assicurare  un'omogenea

disciplina  sul  territorio  nazionale,  con  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della

transizione ecologica e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, sono stabiliti  i  criteri  generali  per  la

determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per

l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e  dei

costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente  al  principio

"chi inquina  paga",  e  prevedendo  altresi'  riduzioni  del  canone

nell'ipotesi in cui il concessionario  attui  un  riuso  delle  acque

reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di

una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con

le  medesime  caratteristiche  qualitative   di   quelle   prelevate.

L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale».

Il decreto n. 29 del 13 febbraio 2017 della ex DG STA  del  MITE,

prescrive che le  derivazioni  siano  assoggettate  ad  una  accurata

valutazione   dell'impatto   sui   singoli   elementi   di   qualita'

caratterizzanti lo stato (e l'obiettivo)  di  qualita'  presente  nel

corpo idrico esaminato, al fine di valutarne  l'eventuale  scadimento

di classe, attraverso una prima fase di screening ed una seconda fase

di dettaglio, in cui tutti  gli  elementi  di  qualita'  (idrologici,

idromorfologici, biologici, chimici) sono  analizzati,  verificandone

l'eventuale scadimento. Gli impatti attesi  vengono  poi  confrontati

con il valore ambientale dei corpi idrici interessati,  determinando,

cosi', il rischio ambientale generato dalla derivazione.

 

I principi generali 

Le  utenze   di   acqua   pubblica,   legittimate   al   prelievo

dall'autorita'  competente  (regione   o   provincia)   mediante   un

provvedimento concessorio, sono sottoposte al pagamento di un  canone

annuo. Infatti, a fronte del prelievo,  la  disciplina  nazionale  in

materia di utilizzo dell'acqua,  riconducibile  in  primis  al  testo

unico 1775/1933, prevede il pagamento di  un  canone  di  concessione

quale corrispettivo per la concessione di derivazione d'acqua.

Il canone di concessione e':

commisurato alla portata prelevata (modulo = 100  l/s.  Per  il

solo uso di produzione di forza motrice, il canone e' commisurato  al

kilowattora - Kw);

diversificato in base ai diversi  usi,  identificati  ai  sensi

dell'art.  6  del regio  decreto 11  dicembre  1933,   n.   1775   di

«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque

e sugli impianti elettrici» in base  alla  disciplina  emanata  dalle

regioni per effetto del conferimento di funzioni  e  compiti  operato

dal decreto legislativo n. 112/1998:

potabile;

industriale;

irriguo;

forza motrice (idroelettrico);

ittiogenico;

antincendio;

igienico;

altro.

A seguito  del  trasferimento  delle  competenze  in  materia  di

demanio idrico dallo Stato alle regioni, iniziato con il decreto  del

Presidente della Repubblica n. 616/1977 e conclusosi con  il  decreto

legislativo n. 112/1998,  l'adeguamento  dei  canoni  e  il  relativo

incasso spetta alle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale,  e

alle Province autonome di Trento e Bolzano.

All'attualita', si hanno canoni differenti da regione a regione e

occorre  che  tale  differenziazione  sia  maggiormente  rispondente,

secondo i principi e i  criteri  che  si  vogliono  definire  con  il

presente  decreto,  ad   un   processo   valutativo   delle   realta'

territoriali di  riferimento,  siano  esse  idrologiche,  idrauliche,

ambientali, morfologiche, economiche ecc.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 152 del  2006  di

recepimento della direttiva 2000/60/CE, all'art.  154,  comma  3,  e'

stato previsto, al fine  di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul

territorio nazionale, che sia emanato un decreto, su proposta del MEF

di concerto con il MASE e con il MASAF,  in  cui  siano  stabiliti  i

criteri generali per la determinazione da parte  delle  regioni,  dei

canoni di concessione per l'utenza di acqua  pubblica,  nel  rispetto

dei principi del «full cost recovery» (FCR) (di cui al  comma  1  del

medesimo articolo, all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006 e

all'art. 9, comma 1,  della  DQA),  del  «chi  inquina  paga»  e  del

principio dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica  sanciti

dalla DQA, in modo da garantire, coerentemente  con  quanto  previsto

dal citato comma 3 dell'art. 154, riduzioni del canone  nei  casi  in

cui il concessionario attui un riuso delle acque a valle del processo

produttivo o di una parte dello  stesso  o,  ancora,  restituisca  le

acque di scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative  di

quelle prelevate.

Il principio del full cost recovery  implica  che  siano  coperti

attraverso il contributo dei diversi utilizzatori della risorsa tutti

i costi generati dall'utilizzo, siano essi finanziari,  ambientali  e

della risorsa. Il concetto di full  cost  recovery  non  deve  essere

letto in maniera assoluta come copertura integrale di tutti  i  costi

esistenti ma  come  copertura  di  tutti  quei  costi  che  risultano

sostenibili ed efficienti, come  determinato  dall'analisi  economica

dei piani di gestione, assicurando quindi un adeguato  contributo  al

recupero dei costi e non la loro copertura totale.

Il principio del chi inquina paga prevede che  ogni  utilizzatore

della risorsa  contribuisca,  sulla  base  delle  pressioni  e  degli

impatti esercitati sulla stessa, alla copertura del costo generato.

Il principio dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa  prevede

che sia determinato un meccanismo di premialita' - penalita' mediante

il quale sia incentivato l'utilizzo razionale della risorsa.

In ottemperanza a  quanto  sancito  dall'art.  9  della  DQA,  il

conseguimento di tali principi deve essere garantito  anche  mediante

un'adeguata politica dei prezzi, alla quale deve concorrere anche  il

canone di concessione. Nel merito, si  richiama  quanto  sancito  dal

decreto  ministeriale  n.  39/2015,  che  individua  nel  canone   di

concessione una delle leve finanziarie  per  il  recupero  dei  costi

ambientali e della risorsa.

Sono altresi' principi fondamentali  della  materia,  di  cui  si

tiene conto,  quelli  della  onerosita'  della  concessione  e  della

proporzionalita' del canone alla  entita'  dello  sfruttamento  della

risorsa pubblica e all'utilita' economica che  il  concessionario  ne

ricava (Corte costituzionale sentenze n. 85/2014 e n. 158/2016).

Pertanto, in sintesi, l'individuazione dei criteri  generali  per

la disciplina di determinazione dei canoni  di  derivazione  risponde

all'esigenza di:

dare attuazione a specifiche disposizioni  normative  (articoli

119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006);

armonizzare a livello nazionale i principi  e  i  criteri  alla

base della disciplina di determinazione dei canoni;

rendere la modalita'  di  adeguamento  dei  canoni  rispondente

compiutamente ai requisiti imposti dalla direttiva 2000/60/CE;

applicare una politica dei prezzi dell'acqua che  ne  incentivi

un uso razionale ed efficiente (art. 9 della direttiva 2000/60/CE);

applicare il principio del recupero dei costi, compresi  quelli

ambientali e  della  risorsa  (art.  9  della  direttiva  2000/60/CE,

articoli 119 e 154 del decreto legislativo n. 152/2006),  secondo  il

principio chi inquina paga.

La DQA in tema di politiche dei prezzi dell'acqua:

afferma che anche attraverso un'adeguata politica dei prezzi e'

possibile favorire il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia,

tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente e della risorsa e

conseguire un'utilizzazione accorta e razionale di questa;

dispone che la struttura dei prezzi sia applicata valutando gli

effetti  che  ne  conseguono  in  termini   di   sostenibilita'.   La

sostenibilita' rappresenta un equilibrio tra  la  necessita'  di  non

lasciare  insoddisfatta  la  domanda  di  acqua  con  quella  di  non

incoraggiare  modelli   insediativi   e   produttivi   eccessivamente

idroesigenti,  depauperativi  e/o   fortemente   impattanti   o   che

richiedano costi eccessivi per l'approntamento dei relativi servizi e

degli interventi di tutela e/o ripristino e mantenimento ambientale;

impone che vi sia una stretta  correlazione  tra  il  risultato

dell'analisi delle pressioni e degli impatti e le misure necessarie a

colmare il  gap  esistente  tra  lo  stato  del  corpo  idrico  e  il

raggiungimento dell'obiettivo di qualita',  privilegiando  le  misure

piu' idonee ed efficienti in termini di costi volte a  garantire  che

le acque raggiungano un buono stato, in modo da risolvere il  divario

prestazionale persistente.

Poiche'  il  canone  di  concessione   di   derivazione   d'acqua

rappresenta il primo strumento finanziario per l'internalizzazione  e

la  copertura  dei  costi  ambientali  e  della  risorsa  secondo  il

principio chi inquina paga,  nella  fissazione  dei  criteri  per  la

determinazione dello stesso occorre contemperare  tutti  gli  aspetti

inerenti all'uso della risorsa idrica, dalla  tutela  e  salvaguardia

del bene, dal soddisfacimento dei fabbisogni per  i  vari  usi,  fino

alla sostenibilita' economica e finanziaria.

Il canone di  derivazione  e'  lo  strumento  amministrativo  che

attribuisce un controvalore monetario alla risorsa idrica e  pertanto

deve contribuire alla copertura dei costi ambientali e della  risorsa

mediante la concorrenza al finanziamento  delle  misure,  individuate

dai  piani  di  gestione  delle  acque,  come  previsto  dal  decreto

ministeriale n. 39/2015 quale costi ambientali e della risorsa.

I principi e i criteri definiti nel presente provvedimento devono

garantire, nel rispetto degli obblighi  ed  obiettivi  fissati  dalla

direttiva  2000/60/CE,  anche  il  principio  dell'invarianza   della

finanza regionale.

In sintesi, nel rispetto della normativa vigente,  e'  necessario

che i canoni siano determinati tenendo conto:

a) ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo n.

152/2006:

delle pressioni e degli impatti che l'uso  genera  sul  corpo

idrico interessato;

delle pressioni e degli impatti sul  corpo  idrico  recettore

delle restituzioni puntuali;

delle caratteristiche quantitative e  qualitative  del  corpo

idrico oggetto di prelievo;

della  quantita'  e  della  qualita'  dell'acqua   restituita

rispetto a quella prelevata;

degli usi a cui la risorsa e' destinata;

b) coerentemente a quanto sancito dall'art. 9 del  testo  unico

1775/1933, cosi' come modificato dall'art. 96, comma 2,  del  decreto

legislativo n. 152/2006:

dell'attuale  livello  di  soddisfacimento   delle   esigenze

essenziali dei concorrenti anche da parte  dei  servizi  pubblici  di

acquedotto o di  irrigazione  e  la  prioritaria  destinazione  delle

risorse qualificate all'uso potabile;

delle effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti

in relazione all'uso;

delle caratteristiche quantitative e  qualitative  del  corpo

idrico oggetto di prelievo;

della  quantita'  e  della  qualita'  dell'acqua   restituita

rispetto a quella prelevata;

c) Ai sensi dell'art. 12-bis del testo unico  1775/1933,  comma

3, cosi' come modificato dall'art.  96  del  decreto  legislativo  n.

152/2006:

della necessita' di prevedere la triplicazione del canone  di

concessione, qualora le acque di qualita'  o  comunque  riservate  al

consumo umano siano concesse ad usi diversi dal potabile.

Infine,  va  considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  119   della

Costituzione, in particolare del comma  1  e  del  comma  6,  per  il

rispetto dell'equilibrio di  bilancio  «I  comuni,  le  province,  le

citta' metropolitane e le  regioni  hanno  autonomia  finanziaria  di

entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi

bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare  l'osservanza   dei   vincoli

economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione

europea».

 

Criteri per la determinazione del canone 

Ai sensi dell'art. 9 della DQA e degli articoli  119  e  154  del

decreto legislativo n.  152/2006,  al  fine  di  incentivare  un  uso

razionale della risorsa e concorrere al conseguimento degli obiettivi

di  qualita'  previsti  dalla  medesima  direttiva,  il   canone   di

concessione, definito per ogni uso, deve  essere  determinato,  fatte

salve le disposizioni  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle

Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ove  compatibili  con  la

normativa eurounitaria, tenendo conto:

della quantita' d'acqua prelevata (fattore di proporzionalita')

e della quantita' e qualita' di risorsa restituita (art. 9 del  regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come modificato  dall'art.  96  del

decreto legislativo n. 152/2006);

delle variabili che sintetizzano aspetti  che  influiscono  sul

raggiungimento degli obiettivi della DQA (fattore  correttivo),  come

di seguito definiti.

Nella determinazione del fattore correttivo occorre  tener  conto

almeno:

a) del rischio correlato alla derivazione di non raggiungimento

degli obiettivi  ambientali,  cosi'  come  definito  dalle  direttive

emanate dalle autorita' di bacino distrettuali in applicazione del DD

29/2017;

b) dell'impatto che la restituzione puntuale a  valle  dell'uso

esercita sul corpo idrico ricettore, in termini di eventuale ostacolo

al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi ambientali;

c) della  sussistenza  di  rilasci  atti  a  garantire  portate

maggiori  rispetto  a  quelle  necessarie  a  garantire  il  deflusso

ecologico a valle della  derivazione  stessa  e  di  altre  eventuali

esternalita' positive.

Per le nuove concessioni di derivazione il canone di  derivazione

dovra' tener conto di quanto sopra specificato.

Per le concessioni di derivazione in essere  e  fino  al  rinnovo

delle stesse, per l'adeguamento del canone di concessione le  regioni

provvederanno mediante un processo di avvicinamento graduale a quanto

previsto per le  nuove  concessioni,  individuando  tra  i  parametri

previsti dal medesimo decreto  quelli  maggiormente  confacenti  alle

derivazioni in essere e quindi immediatamente applicabili.

Criteri specifici per la determinazione del canone di concessione per

alcune tipologie di uso

 

Uso potabile 

L'acqua e' un bene primario essenziale  alla  vita  e,  pertanto,

secondo  la  normativa  nazionale,  l'uso  potabile  e'   prioritario

rispetto agli altri usi. Infatti, l'utilizzo di risorse prelevate  da

sorgenti o falde, o comunque  riservate  all'uso  potabile,  potranno

essere destinate ad altri usi solo nei casi  tassativamente  previsti

dalla normativa di settore (art. 12-bis del testo unico 1775/1933).

L'uso della risorsa idrica a scopo potabile richiede il  rispetto

di parametri di  potabilita'  stabiliti  all'attualita'  dal  decreto

legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni.

A riguardo, per completezza di  informazione,  si  richiamano  le

nuove disposizioni previste dalla direttiva comunitaria  sulle  acque

potabili, ovvero la direttiva 2020/2184,  entrata  in  vigore  il  12

gennaio 2021 e a cui gli Stati membri si  dovranno  conformare  entro

gennaio 2023. Tra queste, in particolare,  la  revisione  dei  vecchi

parametri e introduzione di  nuovi,  e  la  valutazione  del  rischio

(Piani di sicurezza  delle  acque -  Water  Safety  Plans),  concetto

questo, in realta', gia' previsto dalla direttiva 2015/1787, recepita

in Italia con il decreto ministeriale 14 giugno 2017.

La disposizione che segue potra' essere applicata a tutte  quelle

concessioni di derivazione per le quali e' richiesto il rispetto  dei

parametri di potabilita'.

Qualora la risorsa idrica al prelievo non  sia  conforme  a  tali

parametri   e   richieda   per   l'utilizzo   un    trattamento    di

potabilizzazione  con  relativo  investimento  teso  a  riportare   i

parametri  difformi  ai  valori  di  norma,   esclusa   la   semplice

disinfezione (es. clorazione), potra' essere prevista  una  riduzione

del canone di derivazione fino ad un massimo del 50%.

L'amministrazione  competente  provvedera'  ad   applicare   tale

riduzione previa presentazione di istanza da parte del concessionario

o del gestore del servizio  idrico  integrato,  corredata  da  idonea

documentazione dell'autorita' sanitaria territorialmente  competente,

attestante la non conformita' dei parametri di potabilita' al decreto

legislativo n. 31/2001 e da documentazione attestante gli  interventi

che verranno attuati per il ripristino di tali parametri, i tempi  di

realizzazione e i relativi costi di investimento.

Per il servizio  idrico  integrato  la  riduzione  potra'  essere

applicata:

a) solo nel caso in cui le perdite di rete di acquedotto  siano

sotto al 20% dell'acqua derivata;

b) limitatamente al periodo di ammortamento dell'investimento;

c)  a  condizione  che  gli  interventi   siano   approvati   e

autorizzati  dall'ente  di  governo  d'ambito  coerentemente  con  la

pianificazione  d'ambito  e  il  conseguente  piano  tariffario   sia

approvato dall'ARERA secondo le modalita' di regolazione dalla stessa

previste o dall'equivalente  sistema  di  gestione  previsto  per  le

Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.

Per l'uso potabile in autoapprovvigionamento la  riduzione  sara'

applicata limitatamente al periodo di ammortamento  dell'investimento

necessario e solo nel caso in cui non  sia  possibile  allacciarsi  a

pubblico acquedotto.

Le  amministrazioni  competenti  potranno  prevedere   specifiche

agevolazioni per derivazioni di acque superficiali o  sotterranee  di

portata inferiori a 5 l/sec, nel caso di usi potabili a  servizio  di

rifugi alpini  ed  escursionistici,  malghe,  casere,  baite  tipiche

dell'ambiente rurale montano, non destinate  ad  usi  produttivi  e/o

commerciali, funzionali anche alla manutenzione ambientale.

 

Uso irriguo 

L'agricoltura e' un settore strategico per l'economia del paese e

contemporaneamente puo' svolgere, attraverso le  buone  pratiche,  un

ruolo  primario  per  il  perseguimento  di  fondamentali   obiettivi

ambientali quali la ricarica degli acquiferi, la valorizzazione e  la

tutela  del  paesaggio,  il  mantenimento  della  sicurezza  e  della

funzionalita'   idraulica   del   territorio   e   il    contenimento

dell'erosione   del   suolo,   il   sequestro   del   carbonio,    il

mantenimento/incremento della biodiversita' vegetale e animale  anche

mediante  il  mantenimento  di  aree   umide.   Per   tali   ragioni,

subordinatamente all'uso  potabile,  quello  irriguo  e'  considerato

prioritario rispetto agli  altri  usi  e  ne  vanno  riconosciute  le

funzionalita' ambientali.

Il canone di derivazione per  l'uso  irriguo  deve  tenere  conto

della quantita' di risorsa idrica prelevata e  dell'impatto  generato

sui corpi idrici  dal  medesimo  prelievo,  quantificato  come  costo

ambientale nell'ambito dell'analisi economica dei piani  di  gestione

per gli usi irrigui.

Nella determinazione  dei  canoni  per  uso  irriguo,  si  potra'

attuare una riduzione del canone, solo in presenza di un  sistema  di

misurazione dei volumi,  laddove  previsto  dai  regolamenti  emanati

dalle regioni, ordinarie e  a  statuto  speciale,  e  dalle  Province

autonome di Trento e Bolzano a  recepimento  delle  linee  guida  del

MIPAAF di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2015 e  nel  caso  in

cui lo stato del corpo idrico interessato dal prelievo sia buono.

Qualora lo stato del corpo idrico interessato  dal  prelievo  sia

inferiore  a  buono  per  motivi  quantitativi  e  le   cause   siano

imputabili, in base all'analisi delle pressioni, anche in quota parte

al prelievo irriguo, tale riduzione non puo' essere applicata.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2-bis,  del

testo unico 1775/1933, cosi' come modificato dall'art. 96 del decreto

legislativo n. 152/2006, per l'uso irriguo in  autoapprovvigionamento

le regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome di

Trento e Bolzano potranno applicare il canone sulla  portata  massima

derivabile o applicare un canone di concessione  a  progressione  non

lineare sul quantitativo prelevato (misurato  o  stimato),  anche  al

fine di conseguire una gestione virtuosa  della  risorsa  e  comunque

incentivare l'uso efficiente della stessa nel rispetto  dei  principi

sanciti dall'art. 9 della DQA e dagli articoli 119 e 152 del  decreto

legislativo n. 152/2006.

Tra le pratiche  di  uso  efficiente  della  risorsa  rientra  il

possibile riuso delle acque reflue depurate, cosi' come  disciplinato

dal decreto ministeriale 185 del 12 giugno 2003 «Regolamento  recante

norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue», e dalle  future

integrazioni normative che si renderanno  necessarie  per  l'adozione

del regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  2020/741

del 25 maggio 2020 recante  prescrizioni  minime  per  il  riutilizzo

dell'acqua.

 

Uso industriale 

Nella determinazione dei canoni per uso industriale, nel caso  in

cui il concessionario attua un  riuso  delle  acque  a  ciclo  chiuso

reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se

restituisce le acque  di  scarico  con  le  medesime  caratteristiche

qualitative di quelle prelevate, le regioni, ordinarie  e  a  statuto

speciale, e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  potranno

prevedere una riduzione del canone, ai sensi dell'art. 154,  comma  3

del decreto legislativo n. 152/2006, fino ad un massimo del  50%.  Le

regioni, ordinarie e a statuto speciale, e le  Province  autonome  di

Trento  e  Bolzano  definiranno  i   parametri   o   le   soglie   di

accettabilita' sulla  base  dei  quali  valutare  le  caratteristiche

dell'acqua di scarico rispetto a quelle delle acque prelevate.

Aggiornamento dei canoni

Al fine di tener  conto  delle  modifiche  delle  caratteristiche

quali quantitative dei corpi idrici presenti  in  ciascun  distretto,

l'aggiornamento dei canoni di derivazione dovra' tenere  conto  delle

cadenze previste dalla pianificazione distrettuale,  sulla  base  dei

risultati dell'analisi economica  di  cui  all'art.  9  della  DQA  e

all'allegato 10 parte terza  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,

tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa  come  individuati

nei piani di gestione delle acque.

 

Destinazione d'uso 

Ai sensi del decreto ministeriale n. 39/2015, che definisce  come

proxi dei costi ambientali e della risorsa le  misure  del  piano  di

gestione delle acque necessarie al conseguimento degli  obiettivi  di

qualita' dei corpi idrici come imposti dalla direttiva  2000/60/CE  e

in attuazione del principio della copertura dei  costi,  le  regioni,

ordinarie e a statuto speciale, e le Province autonome  di  Trento  e

Bolzano provvedono ad accantonare e destinare  i  proventi  derivanti

dai canoni o quota parte di questi al finanziamento del programma  di

misure del piano  di  gestione  delle  acque  per  il  territorio  di

riferimento.

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