Certificati bianchi: i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico

Certificati bianchi obiettivi nazionali
I traguardi 2021-2024 per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021

Certificati bianchi: i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 sono riportati nel decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021  (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128).

Per effetto, è stato modificato in più punti il decreto del ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  maggio 2018.

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I nuovi traguardi per il comparto dell'energia elettrica sono:

  • 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
  • 0,75 milioni per il 2022;
  • 1,05 milioni per il 2023;
  • 1,08 milioni per il 2024.

Gli obiettivi per il settore del gas naturale sono, invece:

  • 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
  • 0,93 milioni per il 2022;
  • 1,30 milioni per il 2023;
  • 1,34 milioni per il 2024.

In allegato sono riportate le tipologie di interventi ammessi.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021 

Determinazione degli obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  che  possono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024
(cd. certificati bianchi). (21A03391)

in Gazzetta Ufficiale de 31 maggio 2021, n. 128

                             IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   recante

«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il

mercato  interno  dell'energia  elettrica»  (di   seguito:   «decreto

legislativo n. 79 del 1999») e in particolare l'art. 9, ai sensi  del

quale le imprese distributrici di energia elettrica  sono  tenute  ad

adottare  misure  di  incremento  dell'efficienza  negli  usi  finali

dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con  decreto

del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare;

Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante

«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il

mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17

maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto  legislativo  n.  164  del

2000») e in particolare l'art. 16, ai  sensi  del  quale  le  imprese

distributrici di gas naturale  sono  tenute  ad  adottare  misure  di

incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo

obiettivi  quantitativi  determinati   con   decreto   del   Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e

in  particolare  i  commi  1-bis,  1-ter   e   1-quater   in   merito

all'ammissibilita' di progetti di efficienza energetica che prevedono

l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia  e  il  clima  (di

seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del

regolamento (UE) 2018/1999;

Vista la direttiva (UE) 2018/2002  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II);

Vista  la  Relazione  annuale  sull'efficienza   energetica   2020,

trasmessa alla Commissione europea ai sensi dell'art.  17,  comma  2,

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  recante

attuazione della direttiva EED II e in particolare:

l'art. 3 che, modificando l'art.  3  del  decreto  legislativo  4

luglio 2014, n. 102, stabilisce che l'obiettivo nazionale  indicativo

di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale  minimo  di

efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con

il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

l'art. 7, comma 1, lettera f) che, modificando l'art. 7, comma 3,

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che «I decreti

concernenti la periodica determinazione degli obiettivi  quantitativi

nazionali di risparmio energetico per il meccanismo  dei  certificati

bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le  previsioni  del

PNIEC  e   con   le   risultanze   dell'attivita'   di   monitoraggio

dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono

prevedere, anche su proposta  o  segnalazione  dell'ARERA,  modalita'

alternative  o  aggiuntive  di  conseguimento  dei  risultati  e   di

attribuzione  dei  benefici,  qualora  cio'   fosse   funzionale   al

conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonche' sue eventuali

dilazioni, un'estensione o una variazione  dell'ambito  dei  soggetti

obbligati, misure  per  l'incremento  dei  progetti  presentati,  ivi

incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili,  misure

volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte

dei beneficiari  agli  incentivi  concessi  che  delle  procedure  di

valutazione, o per tener conto di  nuovi  strumenti  concorrenti  nel

frattempo introdotti.»;

l'art. 7, comma 1, lettera l), di modifica dell'art. 7, comma  4,

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  secondo  cui  il  GSE

svolge una stima dell'impatto  dei  costi  diretti  e  indiretti  del

meccanismo  dei  certificati  bianchi  sulla   competitivita'   delle

industrie  esposte  alla  concorrenza  internazionale,  ivi  comprese

quelle a forte consumo di energia;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e  in  particolare

l'art. 41 che prevede lo slittamento della data di scadenza dell'anno

d'obbligo 2019 dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», e in particolare: l'art.  2,  comma  1,  secondo  cui  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'

ridenominato «Ministero della transizione  ecologica»;  il  comma  2,

secondo cui al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo

sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri,  e  alla  tutela  e   alla   valorizzazione

dell'ambiente,  del  territorio  e  dell'ecosistema,  in  materia  di

definizione degli obiettivi e delle linee di  politica  energetica  e

mineraria nazionale e provvedimenti ad essi  inerenti;  il  comma  3,

secondo cui «Le denominazioni "Ministro della transizione  ecologica"

e "Ministero  della  transizione  ecologica"  sostituiscono,  a  ogni

effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le   denominazioni

"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare"  e

"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare"»;

il comma 4, secondo cui «Con riguardo alle funzioni di  cui  all'art.

35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  n.  300  del  1999,

come modificato dal  presente  decreto,  le  denominazioni  "Ministro

della  transizione  ecologica"   e   "Ministero   della   transizione

ecologica"  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque   presenti,

rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"

e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, del 28  dicembre  2012,  concernente  la  determinazione  degli

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono

essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia

elettrica e  il  gas  per  gli  anni  dal  2013  al  2016  e  per  il

potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, dell'11  gennaio  2017,  concernente  la  determinazione  degli

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono

essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia

elettrica e il gas per gli anni dal 2017  al  2020  e  l'approvazione

delle nuove Linee  guida  per  la  preparazione,  l'esecuzione  e  la

valutazione dei progetti di efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, del 10 maggio 2018 (di seguito decreto ministeriale  10  maggio

2018), recante «Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017,

concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi  nazionali

di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2017

al  2020  e  per  l'approvazione  delle  nuove  Linee  guida  per  la

preparazione,  l'esecuzione  e  la  valutazione   dei   progetti   di

efficienza energetica»;

Visti i decreti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

del 30 aprile 2019, recante «Approvazione della  Guida  operativa

per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di

progetti  nell'ambito  del  meccanismo  dei  certificati  bianchi   e

aggiornamento  della  tabella  recante   le   tipologie   progettuali

ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico

11 gennaio 2017, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di certificati  bianchi»

(di seguito: Guida operativa);

del 9 maggio 2019, recante «Approvazione  della  Guida  operativa

per l'emissione dei certificati bianchi non derivanti da progetti  di

efficienza energetica, di cui all'art. 14-bis, comma  1  del  decreto

del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio   2017,   come

modificato dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10

maggio 2018 in materia di certificati bianchi»;

del 1° luglio 2020 recante «Aggiornamento della  tabella  recante

le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del  Ministro

dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto

del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018  in  materia  di

certificati bianchi»;

Vista la deliberazione 14 luglio 2020 270/2020/R/efr dell'Autorita'

di regolazione per  energia  reti  e  ambiente  (di  seguito:  ARERA)

recante  «Revisione  del  contributo  tariffario  da  riconoscere  ai

distributori nell'ambito del  meccanismo  dei  titoli  di  efficienza

energetica in esecuzione della sentenza del Tribunale  amministrativo

regionale Lombardia n. 2538/2019»;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare

l'art. 56, comma 7, che modifica l'art. 42 del decreto legislativo  3

marzo 2011, n. 28;

Considerato che l'obiettivo  nazionale  di  risparmio  cumulato  di

energia finale per il periodo successivo all'anno  2020  deve  essere

calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1, 1-bis e  1-ter

del decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  in  particolare

contabilizzando solo  i  risparmi  generati  da  nuovi  progetti,  in

coerenza con quanto previsto  dal  PNIEC,  dalla  Relazione  ad  esso

allegata «Notifica delle misure e dei  metodi  adottati  dagli  Stati

membri per l'applicazione dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE,

Allegato  III  del  regolamento  (UE)  2018/1999   sulla   Governance

dell'Unione dell'energia» e dalla Relazione  annuale  sull'efficienza

energetica 2020;

Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo  dei

certificati bianchi agli obiettivi di efficienza energetica al  2030,

e  nella  definizione  degli  specifici   obiettivi   da   perseguire

attraverso tale meccanismo, occorre tener  conto  degli  ulteriori  e

diversificati  strumenti  di  sostegno   dell'efficienza   energetica

previsti dall'ordinamento;

Considerata la necessita' di prevedere forme  di  armonizzazione  e

non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire  misure

di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti  sullo  stesso

intervento,  fatti  salvi  i  casi  esplicitamente   previsti   dalla

normativa, per  evitare  il  rischio  di  sovra-incentivazione  degli

interventi di efficienza energetica;

Considerato che le risultanze del monitoraggio  dell'andamento  del

mercato dei CB e gli effetti sul meccanismo derivanti  dall'emergenza

sanitaria legata al COVID-19 comportano la  necessita'  di  prevedere

misure straordinarie e transitorie volte  a  ristabilire  la  normale

operativita' del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato;

Considerato che, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 3,

del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  e'   opportuno

introdurre modalita' aggiuntive di conseguimento dei risultati  e  di

attribuzione dei benefici, al fine  di  assicurare  il  conseguimento

dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica,  anche  alla  luce

della revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni  di  gas

climalteranti promossa a livello europeo;

Ritenuto pertanto necessario  aggiornare  il  decreto  ministeriale

dell'11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro  dello

sviluppo economico del 10 maggio 2018;

Acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione per energia  reti

e ambiente, reso con deliberazione 153/2021/I/efr del 15 aprile 2021;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20

maggio 2021;

 

Decreta:

                               Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Finalita' e campo di applicazione.

1. All'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)  dopo  le  parole  «dal  2017  al  2020»  sono

aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al  2024»;  dopo  le

parole  «in  coerenza  con  gli  obiettivi  nazionali  di  efficienza

energetica» sono inserite le seguenti: «definiti dal piano  nazionale

integrato energia e clima»;

b) alla lettera b) dopo le parole «nel periodo tra il 2017  e  il

2020» sono aggiunte le seguenti: «e per il periodo dal 2021 al 2024»;

c) alla lettera c) le parole «ai sensi dell'art. 7, comma  5  del

decreto legislativo n. 102 del  2014,  le  nuove  Linee  guida»  sono

sostituite dalla seguente: «le disposizioni»;

d)   alla   lettera   f)   dopo   le   parole    «semplificazione

amministrativa» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  modalita'

alternative  o  aggiuntive  di  conseguimento  dei  risultati  e   di

attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi

di cui alla lettera a)»;

e) la lettera g)  e'  sostituita  dalla  seguente  «g)  introduce

misure volte a favorire l'adempimento degli  obblighi  previsti,  ivi

incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per

l'anno 2020;».

  

                            Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Definizioni.

  1. All'art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole «fermo restando quanto previsto

all'art. 6» sono aggiunte «, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato  I

al presente decreto.»;

b) dopo la lettera j) e' aggiunta la seguente:  «j-bis)  progetto

di  efficientamento  energetico  integrato:  insieme  di   interventi

realizzati  contestualmente  dal  medesimo  soggetto   titolare   del

progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto,  linea

produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di

efficientamento energetico puo' comprendere la sostituzione  o  nuova

installazione di componenti e dispositivi, nonche'  la  modifica  del

layout di linee produttive. Sono  in  ogni  caso  esclusi  interventi

manutentivi ed  altri  interventi  finalizzati  al  ripristino  delle

normali  condizioni  di  esercizio  dei  componenti  interessati  dal

progetto. Gli interventi non ammissibili  riportati  nell'Allegato  3

alla  Guida  operativa  diventano  ammissibili   qualora   realizzati

congiuntamente  ad  altri  interventi   di   cui   alla   tabella   1

dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento

energetico integrato. Nel caso di  efficientamento  energetico  degli

edifici,  l'intervento  puo'  interessare,   anche   contestualmente,

l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici»;

c) alla lettera o) dopo le parole «di accesso al  meccanismo  dei

certificati bianchi» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  salvo  quanto

previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto»;

d) dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti:

«y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai

sensi  del  decreto  ministeriale  22   dicembre   2009   concernente

prescrizioni   relative   all'organizzazione   e   al   funzionamento

dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere

attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.

765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del  25  gennaio

2010,  per  l'attestazione   della   competenza,   l'indipendenza   e

l'imparzialita'  degli  organismi  di  certificazione,  ispezione   e

verifica, e dei laboratori di prova e taratura;

z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia,

che detiene, su incarico  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,

l'elenco dei responsabili per  la  conservazione  e  l'uso  razionale

dell'energia (energy manager) individuati  ai  sensi  della  legge  9

gennaio  1991,  n.  10  recante  norme  per  l'attuazione  del  Piano

energetico nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di

risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di

energia.».

 

                               Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi.

1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  con  la  seguente:

«Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il  periodo

2017-2020»;

b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)

5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.»;

c) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «1,27

milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;

d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «1,57

milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.»;

e) il comma 6 e' abrogato;

f) al comma 7, le parole «dall'Autorita' per l'energia  elettrica

il gas e il sistema idrico (nel  seguito  AEEGSI)»,  sono  sostituite

dalle seguenti: «dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e

ambiente (nel seguito, ARERA)»;

g) al comma 8,  la  parola  «dall'AEEGSI»,  e'  sostituita  dalla

seguente: «da ARERA»;

h) al comma 9, la parola «AEEGESI», e' sostituita dalla seguente:

«ARERA»;

i) al comma 10, le  parole  «anche  avvalendosi  del  GME»,  sono

sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei dati acquisiti  dal

GME»;

j) il comma 11 e' abrogato;

k) il comma 12 e' abrogato;

l) il comma 14 e' abrogato.

 

                               Art. 4

Introduzione dell'art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,

  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

  10  maggio  2018.  Obiettivi  quantitativi  nazionali  e   relativi

  obblighi per il periodo 2021-2024.

1. Dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e  relativi  obblighi

per il periodo 2021-2024). - 1. Gli obiettivi quantitativi  nazionali

annui di risparmio energetico da  conseguire  nel  periodo  2021-2024

attraverso il meccanismo dei certificati bianchi  sono  definiti  nel

Piano nazionale per l'energia e il clima e nella  relazione  ad  esso

allegata sull'applicazione dell'art.  7  della  direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza energetica.

2. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui

all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  di  adempiere   agli   obblighi

quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica

degli usi finali di energia elettrica nel periodo  2021-2024,  devono

realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in

numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze

annuali:

a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2021;

b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2022;

c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2023;

d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2024.

3. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui

all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  di  adempiere   agli   obblighi

quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica

degli usi finali  di  gas  naturale  nel  periodo  2021-2024,  devono

realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in

numero di  Certificati  Bianchi,  secondo  le  seguenti  quantita'  e

cadenze annuali:

a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2021;

b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2022;

c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2023;

d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da  conseguire  nell'anno

2024.

4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui  al

comma 2 dell'art. 4.

5. Entro il  31  dicembre  2024  con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata,  sentita

l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali  annui

di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024.

6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti

obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi  al  2024  o

non siano stati  espressamente  previsti  strumenti  diversi  per  la

tutela degli  investimenti,  il  GSE  ritira  i  certificati  bianchi

generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di

diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla  media  del

valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel

quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.

7. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 7, 8, 9,  10,  13  e

15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.».

 

                               Art. 5

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti.

1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa  o  associazioni

temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto  titolare  del

progetto. A tal fine e' conferito a una delle imprese, con  un  unico

atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per  operare

in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente

decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.

1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra

enti pubblici territoriali. In tal caso e' obbligo del raggruppamento

individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo

idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per  le  finalita'  di

cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al

comma 3.».

b) al comma 4, dopo le parole «in qualita' di soggetto delegato e

nei limiti della delega» sono aggiunte le  seguenti:  «presentata  al

GSE».

 

                               Art. 6

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018.  Requisiti,  condizioni  e  limiti  di  ammissione  al

  meccanismo dei certificati bianchi.

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  L'elenco  non

esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti

per tipologia di intervento e forma  di  energia  risparmiata  e  con

l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei

certificati bianchi, e' riportato nella Tabella  1  dell'Allegato  2.

Gli aggiornamenti  e  le  integrazioni  alla  suddetta  Tabella  sono

approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica,  nei

sessanta  giorni  successivi  alla  trasmissione   delle   risultanze

dell'istruttoria preliminare svolta dal  GSE  in  collaborazione  con

ENEA e RSE.»;

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Non sono in ogni  caso

ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti  di  efficienza

energetica predisposti per l'adeguamento  a  vincoli  normativi  o  a

prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti

che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali

individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e  di  progetti

realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del  decreto  legislativo  4

luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.».

 

                               Art. 7

Introduzione dell'art. 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017,

  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

  10 maggio 2018. Sistema a base d'asta.

1. Dopo l'art. 6, e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Sistema a base d'asta). - 1. Al fine di concorrere  al

conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto

conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della

necessita' di conseguire risultati aggiuntivi, e' introdotto un nuovo

sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste  al

ribasso,  definito  con  decreto  del  Ministro   della   transizione

ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita  ARERA,  da

emanare entro il 31 dicembre 2021.

2.  Le  aste  hanno  ad  oggetto  il  valore  economico   del   TEP

risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare

specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o

settori  economici.  Tale  valore  e'  costante  per  il  periodo  di

incentivazione  specificato  nel  bando  d'asta  gestito   dal   GSE.

L'incentivo annuo riconosciuto e' pari  al  prodotto  tra  il  valore

economico aggiudicato in  fase  di  asta  ed  i  risparmi  energetici

addizionali riconosciuti.

3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto  del  valore

del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento  dei  prezzi  dei

certificati bianchi sul mercato  organizzato,  e  delle  specificita'

della tecnologia o della tipologia progettuale  considerate,  nonche'

delle esternalita' ambientali positive generate. Il decreto di cui al

comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei  costi  del  sistema

d'asta, a valere sulle  tariffe  dell'energia  elettrica  e  del  gas

naturale.

4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento  per

la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di

cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale

tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli  obblighi  di

rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi  stimati  per

la realizzazione degli interventi.».

 

                               Art. 8

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio   2018.   Procedura   di   valutazione   dei   progetti    e

  responsabilita' gestionali del GSE.

1. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Ai  fini

dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, Accredia e  FIRE

mettono a disposizione del GSE,  secondo  modalita'  da  quest'ultimo

definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352,

UNI CEI 11339, ISO 50001  e  alle  nomine  dei  responsabili  per  la

conservazione e l'uso razionale dell'energia ai  sensi  dell'art.  19

della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo  restando  il

rispetto di quanto previsto dalla legge  n.  241  del  1990,  il  GSE

nomina un responsabile  del  procedimento  entro  trenta  giorni  dal

ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP)  di  cui

al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al  meccanismo

dei certificati bianchi.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il GSE trasmette al

soggetto proponente la  comunicazione  dell'esito  della  valutazione

tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato

(PS) o delle relative richieste  di  verifica  e  certificazione  dei

risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle  stesse.

Nel caso di proposte riferite a schede di progetto  a  consuntivo  di

cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche  e  certificazioni  dei

risparmi RC o  RS  successive  alla  prima,  sulle  quali  non  siano

intervenute  modifiche   ai   sensi   del   comma   4   ai   progetti

precedentemente approvati, la comunicazione di esito e' trasmessa dal

GSE  al  soggetto  proponente  entro  quarantacinque   giorni   dalla

ricezione delle  stesse.  Per  le  valutazioni  di  cui  al  presente

decreto, il GSE puo' richiedere, per  una  sola  volta,  al  soggetto

proponente informazioni aggiuntive rispetto a  quelle  trasmesse.  E'

comunque fatta salva la facolta' del proponente di fornire  ulteriori

informazioni integrative a supporto dell'istanza. In  ogni  caso,  la

valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla  ricezione  delle

informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le  schede

di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.».

 

                               Art. 9

Modifiche all'art. 8 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Corrispettivi per la copertura dei costi operativi.

1. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che

richiedono l'accesso  al  meccanismo  dei  certificati  bianchi  sono

tenuti a corrispondere al  GSE  una  tariffa  definita  dal  GSE  nel

rispetto del decreto ministeriale  24  dicembre  2014.  Le  modalita'

operative sono definite dal GSE e pubblicate sul sito  istituzionale,

ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto  a  consuntivo

(PC) e standardizzato (PS) e' equiparata a  quella  prevista  per  le

proposte di progetto e  programma  di  misura  (PPPM)  e  la  tariffa

corrisposta per le richieste di  verifica  della  certificazione  dei

risparmi (RC o RS) e' equiparata a quella prevista per le RVC.».

 

                               Art. 10

Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio  2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.

  1. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)

metodo standardizzato, in  conformita'  ad  un  programma  di  misura

predisposto sul  campione  rappresentativo  secondo  quanto  previsto

dall'Allegato  1,  capitolo  2,  che  consente  di  quantificare   il

risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza

energetica  realizzato  dal  medesimo  soggetto  titolare   su   piu'

stabilimenti,  edifici  o  siti  comunque  denominati  per  cui   sia

dimostrata la ripetitivita' dell'intervento in contesti simili  e  la

non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla

gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte  del

valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili  dalla

realizzazione del progetto, ovvero la difficolta' operativa  relativa

all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli  interventi  per

misurare  i  consumi  e  le  variabili  operative.  Le  tipologie  di

interventi valutabili attraverso  la  modalita'  standardizzata  sono

approvate con decreto direttoriale del  direttore  generale  DG-AECE,

del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza

unificata, nei sessanta  giorni  successivi  alla  proposta  del  GSE

elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.».

 

                               Art. 11

Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Cumulabilita'.

1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «detassazione  del

reddito d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal  1°

gennaio 2020, i crediti di imposta».

 

                               Art. 12

Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi.

1. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  La  copertura  dei

costi, per ciascuna  delle  due  sessioni  di  cui  all'art.  14,  e'

effettuata secondo modalita' definite dall'Autorita'  di  regolazione

per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento

dei  prezzi  dei  certificati   bianchi   riscontrato   sul   mercato

organizzato, nonche' registrato sugli scambi bilaterali definendo  un

valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo e' definito  ed

aggiornato, per i successivi  anni  d'obbligo,  anche  tenendo  conto

delle eventualita' di cui all'art. 11-bis, in modo  da  mantenere  il

rispetto di criteri di efficienza nella  definizione  degli  oneri  e

quindi dei costi del sistema.».

 

                               Art. 13

Introduzione dell'art. 11-bis  al  decreto  ministeriale  11  gennaio

  2017, come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

  economico 10 maggio 2018. Stabilita' del  mercato  dei  certificati

  bianchi.

  1. Dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Stabilita' del mercato dei certificati bianchi).  -

1. Al fine di assicurare  l'equilibrio  tra  domanda  e  offerta  nel

mercato dei  certificati  bianchi,  il  Ministero  della  transizione

ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art.  4,

comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13,  comma  1,  accerta  che

l'ammontare dei certificati bianchi emessi e  di  quelli  di  cui  e'

prevista l'emissione non e' coerente  con  gli  obblighi  di  cui  al

presente decreto, ha facolta' di aggiornare, per  i  successivi  anni

d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1  e  gli  obblighi  di  cui

all'art. 4 e 4-bis, nonche' la percentuale di  cui  all'art.  14-bis,

comma 3.».

 

                               Art. 14

Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Attivita' di verifica e controllo.

1. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la corretta esecuzione» sono sostituite

con le seguenti: «la conformita'»;

b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita con la  seguente:  «a)

la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento  e

il mantenimento degli incentivi»;

c) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Eventuali

modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di

efficienza energetica  che  hanno  beneficiato  del  coefficiente  di

durabilita' previsto dalla deliberazione dell'Autorita' EEN 9/11, del

27  ottobre  2011,  qualora  connesse  alla  realizzazione  di  nuovi

investimenti  che  generino  ulteriore  efficienza  energetica,   non

comportano  il  recupero   dei   certificati   emessi   per   effetto

dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonche' la decadenza e/o

il ricalcolo degli incentivi gia'  maturati  e  possono  accedere  al

beneficio dei  certificati  bianchi,  al  netto  dei  risparmio  gia'

incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza

energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE

per l'eventuale adeguamento delle  modalita'  di  determinazione  dei

risparmi energetici oggetto di  incentivazione.  Qualora  nell'ambito

delle attivita' di verifica e controllo  il  GSE  rilevi  la  mancata

comunicazione delle  modifiche  intervenute,  il  GSE  e'  tenuto  al

recupero dei certificati emessi  per  effetto  dell'applicazione  del

suddetto coefficiente.»;

d) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Ai  fini  della

verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il

GSE, nell'esercizio delle  funzioni  di  controllo,  puo'  effettuare

operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di

altri materiali impiegati negli interventi.»;

e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «13.  Le  violazioni,

elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto

e  sostanziale  l'indebito  accesso  agli   incentivi   costituiscono

violazioni rilevanti  di  cui  all'art.  42,  comma  3,  del  decreto

legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una

o piu' violazioni rilevanti, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza

ovvero  la  decadenza  dagli  incentivi,  nonche'  il  recupero   dei

certificati bianchi gia'  emessi,  valorizzati  al  prezzo  medio  di

mercato     registrato     nell'anno     antecedente     a     quello

dell'accertamento.»;

f) al comma 14, la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)

l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto  dei

requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di  accesso

agli incentivi;»;

g) al comma 14, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«g) manomissione degli strumenti di misura installati  ai  fini

della contabilizzazione del risparmio;

h) insussistenza dei  requisiti  per  il  riconoscimento  e  il

mantenimento degli incentivi.»;

h) il comma 17 e' sostituito dal seguente:  «15.  Il  GSE,  fatti

salvi  i  casi  di  controllo  senza  preavviso,  comunica   all'atto

dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei  documenti  che

devono essere resi  disponibili  sia  presso  la  sede  del  soggetto

titolare del progetto sia presso la sede o le  sedi  ove  sono  stati

realizzati gli interventi, in aggiunta  ai  documenti  gia'  previsti

nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di

non aggravio del procedimento.»;

i) al comma  19  le  parole  «con  un  preavviso  minimo  di  due

settimane,» sono abrogate.

Art. 15

 

Modifiche all'art. 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione.

 

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni

anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31  gennaio  di  ogni

anno», la parola «AEEGSI» e' sostituita dalla seguente: «ARERA»;

b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la

quantificazione  dei  risparmi  realizzati  nel  corso  dell'anno  di

riferimento,  espressi  in  milioni  di  tonnellate  equivalenti   di

petrolio e  validi  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui

all'art. 4, comma 11 e di cui all'art. 4-bis, comma 1;»:

c) al comma 2, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)

l'andamento delle transazioni dei  certificati  bianchi,  nonche'  il

rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e  il  valore

dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 4-bis, commi 2

e 3, entrambi riferiti all'anno precedente»;

d) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «f)  i

risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato  nonche'

complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il GSE provvede a dare

notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:

a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia  dei  progetti

presentati, nonche' i relativi risparmi conseguibili, il numero e  la

tipologia di intervento dei progetti approvati,  nonche'  i  relativi

risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di

valutazione;

b) con cadenza mensile, l'indicazione dei  certificati  bianchi

emessi per l'anno d'obbligo corrente;

c) con cadenza annuale,  fatti  salvi  eventuali  aggiornamenti

trimestrali ove necessari,  le  stime  dei  certificati  bianchi  che

saranno  riconosciuti  fino   alla   scadenza   del   medesimo   anno

d'obbligo.»;

f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «6. Il  GSE  effettua

un monitoraggio  dell'impatto  dei  costi  diretti  e  indiretti  del

meccanismo  dei  certificati  bianchi  sulla   competitivita'   delle

industrie  esposte  alla  concorrenza  internazionale,  ivi  comprese

quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione

e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica  di

misure volte a ridurre al minimo tale impatto.».

                               Art. 16

Modifiche all'art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole  «di  cui  agli  articoli  4»  sono

aggiunte le seguenti: «e 4-bis», dopo le parole «ai  sensi  dell'art.

10 del decreto  20  luglio  2004»  sono  aggiunge  le  seguenti:  «da

utilizzare per l'annullamento»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  deroga  a

quanto previsto al comma 1, per  il  solo  anno  d'obbligo  2020,  la

scadenza dell'anno d'obbligo e' fissata al 16 luglio  2021,  ai  fini

dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4.  Conseguentemente,

il GSE mette in atto quanto previsto  all'art.  14-bis,  comma  1,  a

decorrere dal 30 giugno 2021.»;

c) al comma 2, dopo le parole «ai sensi degli  articoli  4»  sono

aggiunte le seguenti: «e 4-bis», la parola «AEEGSI» e' sostituita con

la seguente: «ARERA»;

d) al comma 4, la parola «AEEGSI» e' sostituita con la  seguente:

«ARERA».

 

                               Art. 17

Modifiche all'art. 14-bis del decreto ministeriale 11  gennaio  2017,

  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

  10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi.

1. All'art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  con  la  seguente:

«Emissione di certificati bianchi non derivanti  dalla  realizzazione

di progetti di efficienza energetica»;

a-bis) al comma 1, dopo le parole «In ogni caso detto importo non

puo' eccedere i 15  euro»  sono  aggiunte  le  seguenti  «ne'  essere

inferiore a 10 euro»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) il comma 3 e' sostituito con il seguente:  «3.  In  attuazione

del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato puo'  essere  ceduto

un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario

al raggiungimento del proprio obbligo  minimo  di  cui  all'art.  14,

comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di  propria  competenza

per l'anno d'obbligo corrente e  delle  quote  d'obbligo  residue  in

scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione

che gia'  detenga  sul  proprio  conto  proprieta'  un  ammontare  di

certificati pari almeno al 20% dello stesso  obbligo  minimo.  A  tal

fine,  il  GME  comunica  al  GSE,  su  richiesta  di   quest'ultimo,

l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti  proprieta'  di

ciascun soggetto obbligato.»;

d) al comma 6, le parole «e 2» sono abrogate;

e) al comma 7, la lettera b) le parole  «ai  sensi  dell'art.  4,

comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai  sensi  dell'art.  4-bis,

comma 1»;

f) al comma 8, le parole «e 2» sono abrogate;

g) al comma 9, le parole «entro sessanta giorni  dall'entrata  in

vigore del presente decreto,» sono abrogate.

 

                               Art. 18

Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento.

1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Entro  sessanta

giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il  GSE,  in

collaborazione con ENEA e RSE, predispone e  sottopone  al  Ministero

della transizione  ecologica,  una  guida  operativa  per  promuovere

l'individuazione, la definizione  e  la  presentazione  di  progetti,

corredata di tutte le informazioni utili alla  predisposizione  delle

richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti

indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonche'  della  descrizione

delle migliori  tecnologie  disponibili,  tenendo  in  considerazione

anche quelle identificate a livello europeo, delle  potenzialita'  di

risparmio in termini economici ed  energetici  derivanti  dalla  loro

applicazione che fornisca indicazioni  in  merito  all'individuazione

dei valori del consumo di riferimento di cui  all'art.  2,  comma  1,

lettera d). La guida,  che  puo'  essere  organizzata  per  tematiche

distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli  interventi

di efficienza energetica  che  non  rispettano  i  requisiti  di  cui

all'art. 6. Per gli interventi per i quali e'  possibile  individuare

degli algoritmi di calcolo dei risparmi  energetici  addizionali,  la

guida prevede altresi' la predisposizione di  schede  di  progetto  a

consuntivo contenenti:

a) l'elenco delle condizioni di ammissibilita'  da  rispettare,

compresi eventuali vincoli normativi;

b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;

c) l'elenco della documentazione minima da conservare  in  caso

di controlli da parte del GSE;

d) nel caso di nuovi progetti, ove  possibile,  il  valore  del

consumo di riferimento;

e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per  la

definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;

f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.»;

b) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  In  via

prioritaria, il GSE, in collaborazione con  ENEA  e  RSE,  predispone

schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1  per  progetti  nei

settori civile e dei  trasporti,  nonche'  per  progetti  riguardanti

sistemi di pompaggio, gruppi frigo,  pompe  di  calore,  impianti  di

produzione  di  energia  termica,  impianti  di  produzione  di  aria

compressa, impianti di illuminazione e allaccio  di  nuove  utenze  a

reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.»;

c) al comma 3, dopo le parole «decreto  legislativo  n.  102  del

2014, l'ENEA» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il GSE,»;

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Al  fine  di

incrementare il tasso di  presentazione  di  progetti  di  efficienza

energetica, il GSE avvia un servizio di  assistenza  che  supporti  i

soggetti  proponenti  nella  fase  di  predisposizione  dei  progetti

suddetti anche attraverso:

a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva

dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino  ad

evidenziare la loro fattibilita';

b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici,

procedurali e amministrativi definiti  in  relazione  alle  richieste

effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operativita' del

meccanismo;

c) l'individuazione di best practice e  di  soluzioni  standard

per le problematiche piu' frequenti;

d)   nel    rispetto    della    normativa    sulla    privacy,

l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati  ai  sensi

del  presente  decreto,  suddivisi  per  tipologia   di   intervento,

contenente la descrizione sintetica del progetto,  l'indicazione  del

consumo di baseline, dell'algoritmo  di  calcolo  dei  risparmi,  dei

risparmi energetici generati dal progetto e dei costi  relativi  alla

realizzazione del progetto.».

 

                               Art. 19

Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017,  come

  modificato dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10

  maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.   In

considerazione degli impatti sui  sistemi  produttivi  derivanti  dal

periodo  di  emergenza  sanitaria  legata  al  COVID-19,  di  cui  al

decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni:

a)  per  tutte  le  rendicontazioni  dei  risparmi  energetici,

diverse da quelle standard di cui all'art. 4  dell'Allegato  A  delle

linee guida  EEN  9/11  dell'ARERA,  e'  data  facolta'  al  soggetto

proponente di presentare, alla fine della vita  utile  del  progetto,

un'ulteriore  richiesta  di  rendicontazione  avente  un  periodo  di

monitoraggio pari ai giorni  rientranti  nel  periodo  di  emergenza.

Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore

rendicontazione siano superiori  a  quelli  rendicontati  durante  il

periodo emergenziale, il GSE riconosce  esclusivamente  i  titoli  di

efficienza energetica eccedenti;

b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I

al presente  decreto,  il  periodo  emergenziale  di  cui  sopra  non

concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione  del

progetto;

c)  fermo  restando  quanto  stabilito  ai  punti  1.8  e  2.12

dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale  di  cui

sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di  avvio  della

realizzazione del progetto.»;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis.  Entro  sessanta

giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE  provvede

ad aggiornare la Guida operativa, con le modalita'  di  cui  all'art.

15.».

                               Art. 20

Modifiche all'Allegato 1 del decreto ministeriale  11  gennaio  2017,

  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

  10  maggio  2018.  Metodi  di  valutazione  e  certificazione   dei

  risparmi.

1. L'allegato 1 e' integralmente sostituito dal seguente:

 

«Allegato 1

Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

 

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"

1.1. Il metodo di valutazione  a  consuntivo,  caratterizzante  del

"progetto a consuntivo" (di seguito  "PC")  di  cui  all'art.  9  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguibile attraverso la realizzazione del progetto  di  efficienza

energetica,  tramite  una  misurazione   puntuale   delle   grandezze

caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella  post

intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi

di energia primaria, in conformita' al PC e al programma  di  misura,

predisposto  secondo  le  disposizioni  del  presente  Allegato  1  e

approvato dal GSE.

1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC  di  cui  al

punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi  ultimi  dovranno

essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi

"RC" che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai

singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di

monitoraggio.

1.3. Ai fini della  determinazione  del  consumo  di  baseline,  il

proponente dovra' considerare le misure dei consumi e delle variabili

operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti  la

realizzazione del progetto, con  frequenza  di  campionamento  almeno

giornaliera. In ogni caso il proponente del  progetto  e'  tenuto  ad

effettuare una  analisi  atta  ad  identificare  le  delle  variabili

operative  che  influenzano  il  consumo  del  sistema   oggetto   di

intervento ed una misura degli stessi.

E' ammesso un periodo ed una frequenza di  campionamento  inferiore

nei seguenti casi:

a) qualora il proponente dimostri che le  misure  proposte  siano

rappresentative dei consumi annuali, ovvero  del  range  annuale  dei

parametri di funzionamento che influenzano il consumo;

b)  qualora  dalle  schede  tecniche  di  prodotto,  o  da  altra

opportuna documentazione tecnica, o dalle misure  effettuate  per  un

periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera  risulti

che il consumo ex ante e' superiore a quello di riferimento.  In  tal

caso e' data facolta' al soggetto proponente di poter optare  per  il

consumo di riferimento.

Nel caso di interventi per i quali si  verifica  una  modifica  del

servizio reso, tra la situazione ex ante e  la  situazione  ex  post,

tale per cui non sia possibile effettuare una  normalizzazione  delle

condizioni che influiscono sul  consumo  energetico,  gli  stessi  si

configurano  come  nuova  installazione  e  pertanto  il  consumo  di

baseline e' pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque  denominati  e,

dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella  situazione

ante intervento, il  consumo  di  baseline  e'  pari  al  consumo  di

riferimento.

1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare  un  progetto

che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in

corso di incentivazione, il  proponente  dovra'  sottoporre  al  GSE,

nella prima rendicontazione utile,  la  modifica  del  progetto  gia'

approvato e la contestuale proposta di  un  unico  algoritmo  per  il

calcolo dei risparmi e di un  nuovo  programma  di  misura.  E'  data

facolta'  al  soggetto  proponente  di  indicare  che   la   modifica

progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e  di  vita

utile  del  progetto  gia'  in  corso   di   incentivazione   ovvero,

alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo  post

intervento del progetto in corso di  incentivazione  e  che  la  vita

utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita',  le  informazioni

di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal  proponente  del

progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai  sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto  proponente

nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.

1.7. La  data  di  avvio  della  realizzazione  del  progetto  deve

rientrare nei primi 12  mesi  dalla  data  di  approvazione  del  PC,

trascorsi i quali l'ammissione  del  progetto  agli  incentivi  perde

efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria,  e'  data

facolta'  al  soggetto  proponente  di  presentare  al  GSE  in  data

antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso  manifesta  la

volonta'  di  accedere  al  meccanismo   di   incentivazione,   quale

precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di

tale comunicazione preliminare, il  soggetto  proponente  si  impegna

altresi' a presentare una successiva trasmissione formale di un PC  o

PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare.

In tal caso, il GSE effettuera' la valutazione tecnica  del  progetto

solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al

meccanismo dei certificati bianchi;

b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della

corresponsione al GSE della tariffa  di  cui  all'art.  8,  comma  1,

vigente  per  le  proposte  di   progetto   a   consuntivo   (PC)   e

standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunichera'  l'esito  della

valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e  le  modalita'

di cui all'art. 7, comma 2. A  valle  dell'eventuale  esito  positivo

sull'ammissibilita' della RVP al meccanismo, il  soggetto  proponente

e' comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza

di accesso agli incentivi entro e non oltre 24  mesi  dalla  data  di

trasmissione  della   RVP   evidenziando   le   eventuali   modifiche

intervenute rispetto al progetto originario, le  quali,  al  fine  di

massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto

esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una

sola volta per il progetto o per gli  interventi  che  compongono  il

progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui  alle  lettere

precedenti, il progetto o gli interventi che compongono  il  progetto

non potranno pertanto piu' accedere  al  meccanismo  dei  certificati

bianchi.

Le modalita' di presentazione della comunicazione e della RVP, e la

relativa  documentazione  ed  informazioni  da  allegare,  sono  rese

disponibili dal GSE sul proprio  sito  istituzionale  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC  sono  contabilizzati

per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi

a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura  e

comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di  avvio  della

realizzazione del progetto.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"

2.1. Il metodo di valutazione standardizzato,  caratterizzante  del

"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di  cui  all'art.  9  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguibile attraverso progetti, realizzati dal  medesimo  titolare,

presso uno o piu' stabilimenti, edifici o  siti  comunque  denominati

per cui sia dimostrabile:

a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli  interventi  che  lo

compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;

b)  la  non  convenienza   economica   dell'investimento   relativo

all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai  singoli

interventi, a fronte del valore economico indicativo dei  certificati

bianchi  ottenibili  dalla  realizzazione  del  progetto,  ovvero  la

difficolta'  operativa  relativa  all'installazione  dei   misuratori

dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le  variabili

operative.

2.2.  Ai  fini  dell'accesso  al  meccanismo,  qualora  il  PS  sia

costituito  da  piu'  interventi,  questi  ultimi   dovranno   essere

caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi

"RS" che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai

singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di

monitoraggio.

2.3. Con il decreto  direttoriale  di  cui  all'art.  9,  comma  1,

lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS  disponibili,  e

ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,

pubblicato  sul   sito   istituzionale   del   GSE,   e'   aggiornato

periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1,  lettera

b).  Ai  soggetti  ammessi  al  meccanismo  e'   comunque   data   la

possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla

valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare  i

soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di  tecnologia

da incentivare e i relativi requisiti  minimi  di  ammissibilita'  in

relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il  consumo  di

riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti

alla  tecnologia  da  incentivare,  la  metodologia  di   misurazione

standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per

la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'.

2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di

un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo  campione

rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano  il

progetto,  o  e  gli  interventi  che  lo   compongono,   sia   nella

configurazione  di  baseline,  sia  in  quella  post  intervento,  in

conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato  dal

GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato  e'  applicato

estendendo le risultanze delle misurazioni  effettuate  sul  campione

rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati  nell'ambito

del progetto.

2.5.   Il   campione   di   misura   deve   essere    adeguatamente

rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia  di  quella

successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'

e di tipologia delle variabili  energetiche  da  monitorare,  nonche'

caratterizzato  da  una  numerosita'  in  grado   di   garantire   un

determinato livello di confidenza.

2.6.  Per  determinare  i  consumi  di  baseline,  dovranno  essere

considerate, sul campione rappresentativo, le misure  dei  consumi  e

delle variabili operative relative ad un periodo  almeno  pari  a  12

mesi precedenti alla realizzazione del  progetto,  con  frequenza  di

campionamento almeno giornaliera.  In  ogni  caso  il  proponente  e'

tenuto ad effettuare una analisi atta ad  identificare  le  variabili

operative  che  influenzano  il  consumo  dei  sistemi   oggetto   di

intervento ed una misura degli stessi.

2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure  relative

ad un periodo  e  una  frequenza  di  campionamento  inferiori  siano

rappresentative dei consumi annuali,  sara'  possibile  proporre  una

ricostruzione cautelativa  dei  consumi  ex  ante  in  base  ai  dati

misurati.

2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e

le modalita' di misura di cui al  presente  capitolo,  sono  indicati

nell'ambito della presentazione del PS.

2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di

incentivo,  le  informazioni  di  cui  al  capitolo  4  del  presente

Allegato, rese in forma sostitutiva di  atto  notorio  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2.10. Il  contenuto  dei  PS  puo'  essere  aggiornato  sulla  base

dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite  decreto

direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b)  del  presente

decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale  o  totale

del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il  mero  recepimento  di

obblighi o standard  normativi  costituisce  aggiornamento  che  puo'

essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.

2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente

del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7  del  presente

decreto.

2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono  contabilizzati

per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi

a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura  e

comunque entro e  non  oltre  36  mesi  dalla  data  di  avvio  della

realizzazione del progetto.

3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10,

comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20  luglio  2004,  i  soggetti

proponenti  inviano  al  GSE  una  richiesta   di   verifica   e   di

certificazione,   a   consuntivo   o   standardizzata   (di   seguito

rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti  dal  progetto,

unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti

secondo quanto previsto al capitolo 5.

3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi

giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.

3.3. Il GSE verifica la coerenza  dei  dati  e  delle  informazioni

inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i  dati  e  le

informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o  PS,  per

l'ammissibilita' del progetto realizzato.

3.4. Le RC o RS devono riferirsi  ad  un  periodo  di  monitoraggio

annuale.  Limitatamente  ai  progetti   caratterizzati   da   elevati

risparmi, e' possibile proporre, in sede  di  presentazione  del  PC,

periodi  di  monitoraggio  rispettivamente  pari  a   rendicontazioni

semestrali, qualora  il  numero  di  certificati  bianchi  annui  del

progetto sia almeno pari a 500,  o  in  alternativa,  rendicontazioni

trimestrali, qualora il  numero  di  certificati  bianchi  annui  del

progetto sia almeno pari a 1.000.

4. Documentazione  da  trasmettere  in  sede  di  presentazione   dei

progetti

4.1. Il PC e il PS  devono  contenere,  pena  inammissibilita',  le

informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva  di  atto

notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000:

a) informazioni relative al soggetto  proponente  e  al  soggetto

titolare, quali:

i. documento di riconoscimento del  legale  rappresentante  del

soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita';

ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:

a. diverso dal soggetto titolare, la delega di  cui  all'art.

2, comma 1, lettera v);

b.  una   societa'   di   servizi   energetici   (ESCO),   la

certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita';

c.  un  soggetto  in  possesso  di  un  sistema  di  gestione

dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO  50001,  copia

del certificato in corso di validita';

d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE  e

la corrispondente certificazione di validita' secondo  la  norma  UNI

CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati  per

tutta la durata della vita utile  del  progetto.  Fermo  restando  il

rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare,  nel  rispetto

del principio dell'autonomia contrattuale, puo' variare nel tempo  il

soggetto individuato;

e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per  la

conservazione e l'uso razionale dell'energia ai  sensi  dell'art.  19

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione  comprovante

l'avvenuta nomina per l'anno in corso.  Tale  requisito  deve  essere

rispettato per  tutta  la  durata  della  vita  utile  del  progetto,

ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno,  e

puo' essere soggetto a verifica in sede  ispettiva.  Quanto  indicato

alla presente lettera e'  applicabile  anche  al  soggetto  titolare.

Fermo restando  il  rispetto  dei  predetti  requisiti,  il  soggetto

titolare, nel rispetto  del  principio  dell'autonomia  contrattuale,

puo' variare nel tempo il soggetto individuato;

iii. documentazione che consenta di verificare che il  soggetto

titolare ha sostenuto l'investimento.

b) relazione descrittiva,  corredata  da  idonea  documentazione,

contenente:

i. la  descrizione  del  contesto  in  cui  l'intervento  viene

realizzato:  informazioni  relative  all'impianto,  edificio  o  sito

comunque denominato presso cui si realizza  il  progetto  (indirizzo,

codice catastale, attivita'  ivi  svolte  nell'ambito  del  progetto,

codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al

titolare dell'impianto  o  del  sito  e  l'indicazione  di  eventuali

progetti presentati per  il  medesimo  edificio  o  sito  oggetto  di

intervento;

ii. la descrizione  dei  sistemi  di  produzione  e/o  prelievo

dell'energia termica e elettrica;

iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:

la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline

ed ex post, eventualmente  corredata  da  planimetrie,  diagrammi  di

flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei  nuovi

componenti che si intende installare;

nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione

che consenta di verificare  che  i  componenti  siano  effettivamente

rigenerati;

ai soli fini statistici,  la  stima  dei  costi  strettamente

riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto

4.2.  Nel  caso  dei  PS,  sono  forniti  elementi  riguardo  la  non

convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione  e

alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte

del valore economico indicativo dei  certificati  bianchi  ottenibili

dalla realizzazione del progetto, ovvero alla  difficolta'  operativa

relativa  all'installazione  dei  misuratori  dedicati   ai   singoli

interventi per misurare i consumi e le variabili operative;

iv.  la  descrizione  esaustiva  del   programma   di   misura,

corredata:

dell'indicazione delle modalita' di definizione  dei  consumi

di baseline e delle variabili operative  che  influenzano  i  consumi

energetici, nonche'  delle  relative  misure  nella  situazione  ante

intervento;

della descrizione delle modalita'  di  calcolo  dei  risparmi

addizionali con riferimento:

al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione

delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

alla presenza di vincoli  normativi  o  a  prescrizioni  di

natura amministrativa di cui al comma 6,  dell'art.  6  del  presente

decreto;

nel caso di nuova installazione,  alla  documentazione  che

consenta di verificare che il progetto  generi  risparmi  addizionali

rispetto al progetto di  riferimento,  ovvero  rispetto  al  progetto

standard di mercato in termini tecnologici;

degli schemi termici ed elettrici con indicazione  dei  punti

di misura;

della documentazione tecnica relativa alla strumentazione  di

misura  che  si  intende  installare  e  della  relativa  classe   di

precisione;

della descrizione  dell'algoritmo  di  calcolo  dei  risparmi

generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;

della procedura di gestione dei casi di  perdita  di  dati  e

taratura della strumentazione di misura;

nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata

per l'estensione delle risultanze delle  misurazioni  effettuate  sul

campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;

nel  caso  dei  PS,  della  documentazione  che  consenta  di

verificare la rappresentativita' del campione scelto  in  conformita'

con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.

c) copia della diagnosi energetica del sito o  dei  siti  oggetto

dell'intervento, ove presente, al fine di verificare  la  sussistenza

delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2  dell'Allegato  1  e  al

punto 1.5 dell'Allegato 2;

d) dichiarazione, controfirmata dal  soggetto  proponente  e  dal

soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi  economici  di

qualunque natura gia' concessi  al  medesimo  progetto  da  parte  di

amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali  o   locali   nonche'

dell'Unione europea o di organismi internazionali;

e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non

e'  stato  ancora  stato  realizzato  alla  data   di   presentazione

dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art.  2,  comma

1, lettera o). In particolare,  un  cronoprogramma  dei  lavori,  con

indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data

di avvio della realizzazione del progetto;

4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di

efficienza   energetica,   sono   considerate   le   seguenti   voci,

esclusivamente ove strettamente riconducibili al  nuovo  investimento

di efficienza energetica:

a) opere murarie e assimilate;

b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o

posa in opera;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e

gestionali dell'impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei

consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso  gli  impianti  o

negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva  interessata  dal

programma la cui  disponibilita'  sia  riferibile  esclusivamente  al

soggetto titolare del progetto;

d) progettazione esecutiva degli  interventi  e  delle  opere  da

realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e  di

sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;

e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni  e

documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione  della

proposta  progettuale,  nell'ambito  dei  tempi  istruttori   massimi

definiti dal presente decreto.

4.4. Il GSE predispone e  pubblica  sul  proprio  sito  internet  i

format dei documenti di cui al punto 4.1.

5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei

risparmi

5.1. Per le RC  e  RS,  la  documentazione  trasmessa  deve  essere

conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato

in fase di valutazione del PC o PS.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di  verifica  e

certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria

responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e

certificazione dei risparmi sono stati realizzati in  conformita'  al

dettato  dell'art.  5,  comma  4,  secondo  capoverso,  dei   decreti

ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato  dell'art.  1,  commi  34  e

34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive  modifiche  e

integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di  cumulabilita'

tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC  o  RS  il  soggetto  proponente  del

progetto e' tenuto a trasmettere:

a) documentazione attestante l'effettiva la data di  avvio  della

realizzazione del progetto;

b) matricola dei misuratori installati;

c)  matricole/codici  identificativi  dei  principali  componenti

installati.

6. Dimensione minima dei progetti

6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei  primi  12  mesi  del

periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non

inferiore a 5 TEP, fatto salvo  quanto  diversamente  indicato  nelle

tipologie di progetto PS approvate.

6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei  primi  12  mesi  del

periodo di monitoraggio,  una  quota  di  risparmio  addizionale  non

inferiore a 10 TEP.

6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai

precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili  al  meccanismo  dei

certificati bianchi.

7. Documentazione da conservare

7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente

decreto,  necessari  ad  accertare  che   i   progetti   oggetto   di

certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati  bianchi

siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal

presente decreto.

7.2. Al fine di consentire i controlli  di  cui  al  punto  7.1,  i

soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero  di  anni

pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel

progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro

di  quanto  dichiarato  nelle  schede  di  rendicontazione  e   nella

documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni

di cui al presente decreto.

8. Diagnosi energetiche

8.1. I PC o PS che in fase  di  presentazione  siano  corredati  da

diagnosi  energetica  eseguita  in  conformita'  all'Allegato  2  del

decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30%  del

corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del  procedimento,

ai sensi deldecreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre

2014 concernente «Approvazione delle tariffe  per  la  copertura  dei

costi sostenuti dal Gestore servizi  energetici  GSE  S.p.A.  per  le

attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di

incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e

dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto

allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di  atto

notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione  suddetta,

fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

Il punto 8.1 non si applica qualora il  soggetto  titolare  sia  un

soggetto  obbligato  a  redigere  la  diagnosi  energetica  ai  sensi

dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.».

                               Art. 21

Modifiche all'Allegato 2 del decreto ministeriale  11  gennaio  2017,

  come modificato dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

  10 maggio 2018. Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi.

 

1. L'allegato 2 e' integralmente sostituito dal seguente:

 

«Allegato 2

 

Modalita' riconoscimento dei certificati bianchi

 

1. Modalita' di riconoscimento dei certificati bianchi

1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo  delle  tipologie

di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni,  della

vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il

soggetto proponente  presenti  un  progetto  non  riconducibile  alle

tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai

sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria

al Ministero  della  transizione  ecologica  per  l'approvazione.  La

Tabella 1 puo' essere quindi  aggiornata  con  le  modalita'  di  cui

all'art. 6, comma 2 del presente decreto.

1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza  tecnologica

e commerciale della tecnologia  sottesa  al  progetto  di  efficienza

energetica e alla  capacita'  del  medesimo  di  conseguire  risparmi

addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi,

il parametro U non puo' superare i 10 anni.

1.3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda,  il  soggetto

proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della  vita

utile del progetto, il volume  di  certificati  bianchi  erogati  sia

moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per  la  rimanente

durata della vita utile, il numero di certificati bianchi  erogati  a

seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente  conseguiti

e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. Esclusivamente nei

casi di progetti di efficienza energetica nel settore  civile  e  dei

trasporti, il soggetto proponente puo' richiedere un fattore K1  =1,5

ed un fattore K2 =0,5.

1.4. Ai fini del calcolo dei  risparmi  conseguibili  attraverso  i

progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di  potere

calorifico  inferiore  di  cui   all'Allegato   IV   alla   direttiva

2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia  classificabile

in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per  la

valutazione  dei  risparmi  energetici   conseguiti   dovra'   essere

certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma

1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica  ammesso

al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in  attuazione

di diagnosi energetiche eseguite in conformita'  all'Allegato  2  del

decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102  presso  gli  stabilimenti,

gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento  medesimo,  ed  il

relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di  sistemi  di

gestione aziendale energetici o  ambientali  certificati  ISO  50001,

EMAS,  ISO  14001  o  ISO  14005,  o  da  sistemi  di  certificazioni

ambientale di prodotto, ovvero da studi di  carbon  footprint,  water

footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067,

ISO 14046, o ISO  14052,  e'  riconosciuto  un  risparmio  energetico

addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un

valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi

2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:

a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di  energia

primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di

energia elettrica;

b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia

primaria attraverso interventi per la riduzione dei  consumi  di  gas

naturale;

c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di  forme

di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale  non

realizzati nel settore dei trasporti;

d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi  di  forme

di energia primaria diverse dall'elettricita'  e  dal  gas  naturale,

realizzati nel settore dei trasporti.

La dimensione commerciale dei certificati bianchi e' pari a 1  TEP.

Ai  fini  dell'emissione  dei  certificati  bianchi,  i  risparmi  di

energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a  1  TEP  con

criterio commerciale.».

                               Art. 22

                         Disposizioni finali

  1. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori  oneri  a

carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno

successivo alla sua pubblicazione.

 

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