Il nuovo modello di impresa sicura, di concezione e derivazione comunitaria, presenta tratti fortemente distintivi e innovativi rispetto a quello delineato dalla normativa di prevenzione precedente, rappresentata dal corpo delle leggi emanate prevalentemente negli anni ’50 (D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956; D.P.R. n. 303/1956, per citare quelle più significative). Rispetto all’impostazione tradizionale, basata sulla cosiddetta “tutela di primo livello” (o tutela diretta), si è ormai affermata e affiancata alla prima una disciplina normativa che realizza una “tutela di secondo livello”, strettamente correlata al profilo dell’organizzazione del lavoro, e ispirata al metodo autovalutativo e programmatico. Ora, infatti, diversamente dal passato, il datore di lavoro nell’impresa, e il committente nei cantieri edili (quest’ultimo per il tramite dei coordinatori), non possono sottrarsi all’obbligo fondamentale di valutazione dei rischi professionali, e di redazione, all’esito del documento (programmatico) di valutazione dei rischi (Dvr, Duvri e Psc). PER LEGGERE L'ARTICOLO ACCEDI O ABBONATI
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