Combustibili alternativi al gas naturale: serve un’autorizzazione ad hoc?

Combustibili alternativi al gas naturale
L'interpello della Regione Lombardia al Mase si riferisce agli impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti nel contesto dell'attuale crisi energetica

Combustibili alternativi al gas naturale: per la richiesta serve un'autorizzazione ad hoc? Il quesito è stato posto dalla Regione Lombardia al Mase con riferimento agli impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti e alla luce dell’eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato dettata dall'attuale crisi.

In particolare, la Regione Lombardia chiede «se sia corretto valutare e istruire tali richieste come modifiche non sostanziali dell’autorizzazione ambientale vigente non soggette a valutazioni in materia di VIA, qualora siano rispettate le condizioni sopra illustrate quali la temporaneità dell’intervento di modifica, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale e l’esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali».

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Il dicastero, nell'indicare le condizioni poste dalla Regione Lombardia come sufficienti a configurare la non sostanzialità dell’intervento, afferma, tuttavia, che permane comunque la necessità di consentire all’autorità competente una valutazione di merito, indicando quali azioni spettino alle autorità competenti.

Di seguito il testo della risposta ministeriale. In fondo alla pagina è consultabile in pdf l'interpello della Regione Lombardia.

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Risposta del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 25 novembre 2022, n. 147896

 

Oggetto: elementi di risposta all’interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla gestione delle richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all’eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato 

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Regione con nota che si riscontra, acquisita in data 13 ottobre 2022 con prot. n. 127028, si riportano di seguito gli elementi di risposta, definiti anche a seguito di confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/06. 

QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, 

n.152, la Regione Lombardia ha richiesto un indirizzo sulla corretta gestione di procedimenti volti alla sostituzione, anche temporanea, dell’impiego in siti produttivi del gas naturale con altri combustibili alla luce dell’eccezionale situazione del relativo mercato.
Il quesito riveste carattere generale, anche in considerazione della diffusione della relativa casistica confermata da numerose autorità regionali nella riunione del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/06 tenutasi il 7 ottobre 2022. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
Anche per garantire l’opportuna neutralità tecnologica, le norme primarie e le norme regionali 
generalmente non vietano l’impiego di specifiche materie prime (salvo casi particolari quali l’amianto). La principale eccezione a tale regola generale è costituita dalla disciplina nazionale relativa agli impianti di combustione, che riporta un elenco chiuso delle sostanze che possono qualificarsi come combustibili (Allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006) anche in considerazione della coordinata normativa in materia fiscale. 

Anche per garantire l’opportuna neutralità tecnologica, generalmente gli strumenti di pianificazione regionale non vietano la possibilità di cambiare il combustibile o più in generale il tipo di materia prima salvo casi particolari (ad esempio se necessario evitare o limitare l’impiego di alcuni combustibili, accertata la disponibilità di soluzioni alternative meno impattanti sull’ambiente). 

Anche per non risultare di ostacolo a eventuali sviluppi tecnologici, le autorizzazioni alla realizzazione delle opere, e le connesse eventuali condizioni di VIA, fanno riferimento ad una descrizione delle opere che spesso cita le caratteristiche delle materie prime e le modalità con cui ne avviene l’approvvigionamento, ma raramente tali aspetti sono oggetto di condizioni. 

Nel caso in cui la presenza in stabilimento di quantitativi non originalmente previsti di alcune materie prime (combustibili in particolare) determini la necessità di aggiornare le condizioni fissate in attuazione della normativa in materia di protezione dal rischio di incidenti rilevanti (Seveso), si attiva un conseguente automatico adeguamento delle condizioni autorizzative (per l’AIA vedi art. 29.sexies. comma 8., del D.Lgs. 152/06) 

La Direttiva 2010/75/UE (IED) impone che le procedure autorizzative di interventi sostanziali, e in particolare di modifiche sostanziali, garantiscano specifici requisiti (ad esempio la partecipazione del pubblico e di tutte le amministrazioni potenzialmente interessate al procedimento), requisiti il cui rispetto determina oneri e tempi amministrativi significativi (tipicamente almeno 30 giorni di pubblicazione per garantire la partecipazione del pubblico e fino a 90 giorni di conferenza di servizi per garantire la partecipazione delle altre amministrazioni) (vedi art. 29 nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/06). 

L’unica casistica di modifiche certamente “sostanziali” individuate dalla norma comunitaria riguarda incrementi della capacità produttiva pari o superiori alle soglie di assoggettabilità di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE (ad esempio aumento di 50 MW della potenza termica installata) (vedi art. 5, comma 1, lettera l.bis, del D.Lgs. 152/06), ma vanno inoltre considerate sostanziali anche le ulteriori modifiche che a giudizio dell’autorità competente determinano effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana. Tale espresso rimando della norma comunitaria alla discrezionalità tecnica delle autorità competenti ha reso impossibile (anche in considerazione di precedente giurisprudenza) disciplinare ulteriormente la materia a livello di norma primaria. Del resto, l’espresso rimando alla “salute umana” potrebbe configurare differenti valutazioni per i medesimi interventi se effettuati su una installazione collocata in un contesto fortemente antropizzato, rispetto ad una collocata in una area isolata, rendendo effettivamente necessaria una valutazione caso per caso. 

Ai sensi dell’articolo 29 nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, l’autorità competente ha a disposizione fino a 60 giorni dalla comunicazione di una modifica ritenuta non sostanziale dal gestore, per riconoscere che invece la modifica è sostanziale. Le Autorità competenti hanno comunque facoltà di ridurre tale termine. Riconosciuta la non sostanzialità (esplicitamente o per decorso del citato termine) la modifica può essere realizzata ed esercita nel rispetto dell’autorizzazione previgente, se del caso aggiornata, e degli ulteriori impegni assunti dal gestore nella comunicazione. 

Preso atto delle difficoltà a disciplinare dettagliatamente la materia “modifiche sostanziali” con norme primarie, molte autorità competenti hanno definito, con direttive ai propri uffici o strumenti di indirizzo, criteri per individuare istanze che generalmente dovrebbero essere considerate “sostanziali”. Ad esempio, il Ministro dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, con direttiva 274/2016, ha indicato ai propri uffici che la modifica (o il riesame parziale) di installazioni soggette ad AIA statale è da considerarsi generalmente sostanziale se (in sintesi): 

  • prevede di potenziare l’impianto sopra le soglie indicate nell’allegato I della direttiva IED,
  • determina la emissione di nuove sostanze pertinenti con impatti significativi,
  • determina la conduzione nuove attività IPPC,
  • prevede la realizzazione di una nuova sorgente emissiva o scarico,
  • richiede una nuova gestione rifiuti da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/06,
  • richiede una nuova linea di incenerimento.

Altre autorità (la regione Lombardia ad esempio) hanno identificato requisiti aggiuntivi, quale ad esempio quello che le emissioni totali dell’installazione, per ciascun inquinante, non subiscano incrementi superiori al 10%; o hanno maggiormente specificato le casistiche indicate a livello nazionale, in considerazione del fatto che per installazioni relativamente piccole, come possono essere quelle ad AIA regionale, l’effetto di una nuova gestione di rifiuti, l’attivazione di una nuova sorgente emissiva o l’attivazione di una nuova attività potrebbero risultare non sostanziali, in particolare se si tratta di modifiche temporanee. 

Per quanto attiene all’autorizzazione unica ambientale (AUA), il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, prevede che una modifica del progetto o degli impianti autorizzati è sostanziale se “considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore” che regolano le autorizzazioni assorbite nell’AUA, sempre che “possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente” (art. 2, comma 1, lett. g). 

A sua volta, la normativa di settore (parte quinta Dlgs 152/2006) che regola l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (assorbita nell’AUA) definisce sostanziale la modifica “che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente” (art. 2, comma 1, lett. m-bis). 

Il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, prevede poi che le Regioni e le Province Autonome possano, su un piano generale, introdurre ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali, nel rispetto delle norme di settore vigenti (art. 6, comma 4). 

La direttiva IED prevede che per periodi limitati (fino a 9 mesi) l’autorizzazione possa concedere deroghe ai requisiti tecnici richiesti a regime, ove ciò sia necessario per testare nuove soluzioni tecniche (vedi art. 29 sexies, comma 9-ter, del D.Lgs. 152/06). 

La disciplina relativa ai medi impianti di combustione ammette la concessione di deroghe fino a sei mesi dei requisiti emissivi in caso di impossibilità di approvvigionamento di combustibili a basso tenore di zolfo (art. 273.bis, comma 19, del D.Lgs. 152/06). 

Il DL 17 maggio 2022, n 50 (convertito con modifiche dalla legge 91/2022) all’articolo 12 stabilisce norme per concedere speditivamente deroghe autorizzative temporanee (di durata di sei mesi) all’esercizio di grandi impianti termoelettrici alimentati a combustibili solidi e liquidi, per far fronte alla situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 

Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 (pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022) stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione. 

Il Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale reso noto dal MITE il 06.09.2022, pur confermando gli impegni di decarbonizzazione per il 2030, al fine di risparmiare gas e evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche in previsione della stagione 2023-2024 prevede - in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 - un insieme di misure di diversificazione, quali la massimizzazione della produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas, che consentiranno nel medio termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale”. 

Il MITE con nota protocollo n. 52922 del 02.05.2022, ha diffuso una comunicazione della Commissione UE con la quale, a fronte della crisi energetica e degli impatti sugli impianti produttivi, viene effettuata una disamina delle principali direttive comunitarie che regolano l’esercizio degli impianti di combustione e della possibilità di derogare alle disposizioni in esse contenute, in particolare per quanto concerne i limiti alle emissioni in caso di interruzione delle forniture di gas. Tali indicazioni sono solo in parte pertinenti al caso in specie, ma comunque suggeriscono che: 

  • in caso di concessione di deroghe all’ordinario regime autorizzativo è rilevante che tali deroghe siano temporanee, siano oggetto di specifici regimi di controllo e siano comunicate in maniera trasparente sia al pubblico, sia alla Commissione UE, per il tramite di questo Ministero;
  • deroghe alle condizioni autorizzative AIA non dovrebbero essere ammesse nel caso in cui tali condizioni non sono state determinate con riferimento alle migliori tecniche disponibili (e quindi avendo riguardo alla sostenibilità della soluzione), ma piuttosto alle esigenze di qualità ambientale applicando l’art. 29.septies del D.Lgs. 152/06 (ovvero l’articolo 18 della direttiva IED), che come noto prescinde da considerazioni sulla sostenibilità tecnico-economica.
    A riguardo pare opportuno chiarire che le comunicazioni alla Commissione UE citate si riferiscono a quelle effettuate ordinariamente nell’ambito del cosiddetto “EU Registry”, che raccoglie annualmente lo stato autorizzativo di tutte le installazioni soggette ad AIA a livello comunitario. Pare altresì opportuno chiarire che il riferimento all’articolo 29.septies del D.Lgs. 152/06 chiarisce che il paragrafo conclusivo della nota del 02.05.2022 fa riferimento a condizioni inderogabili, che sarebbero fissate per qualunque autorizzazione anche non AIA (nello specifico il rispetto delle misure dei piani di qualità ambientale).

CONSIDERAZIONI
Le autorizzazioni ambientali, e in particolare le autorizzazioni integrate (AIA) rilasciate in

applicazione dei principi IPPC, perseguono due distinte finalità. 

  • La prima finalità è verificare che le condizioni di esercizio siano coerenti con il quadro
    normativo applicabile, i cui principali (ma non esclusivi) riferimenti sono i limiti tabellari fissati nella norma primaria (vedi allegati alla parte terza e quinta del D.lgs. 152/06) e nelle leggi regionali, le misure fissate negli strumenti di pianificazione ambientale, le condizioni individuate nell’autorizzazione alla realizzazione (e in particolare nella VIA), le prescrizioni imposte in attuazione della disciplina per la prevenzione dal rischio di incidenti rilevante (prescrizioni Seveso), le prescrizioni imposte per motivi sanitari (ordinanze sindacali).
    Tale primo complesso di requisiti, che vale per qualunque impianto, è da considerare generalmente non derogabile (a meno di specifiche disposizioni in tal senso delle corrispondenti norme di settore), indipendente dal contesto e non oggetto della discrezionalità tecnica.
  • La seconda finalità è invece connessa alla definizione di ulteriori (o più rigorose) condizioni finalizzate alla ottimizzazione delle prestazioni, o in altre parole all’applicazione delle “migliori tecniche disponibili”. Ciò è particolarmente chiaro per le installazioni soggette ad AIA, per le quali (almeno concettualmente) viene richiesto di individuare le condizioni di esercizio previa analisi costi-benefici, a partire da soluzioni tecniche (BAT) riconosciute a scala comunitaria come generalmente sostenibili economicamente dal settore.

Il corrispondente secondo complesso di requisiti, pertanto, è definito caso per caso esercitando discrezionalità tecnica e può evolvere, in considerazione di modifiche relative alla sostenibilità economica delle soluzioni tecniche, nonché a modifiche del contesto locale che impattino sensibilmente sugli esiti della analisi costi-benefici. 

La crisi internazionale in atto ha determinato repentini e notevoli mutamenti delle condizioni di mercato e di disponibilità di materie prime, evidenziando un problema legato alla impossibilità per il sistema amministrativo (basato per le AIA su analisi della sostenibilità economica delle BAT di ciascun settore rilevata più o meno ogni dieci anni dalla Commissione UE e su tempi di rilascio delle autorizzazioni dell’ordine dell’anno) di aggiornare in tempo reale i riferimenti comunitari e le autorizzazioni. 

Conseguentemente soluzioni tecniche che solo un anno fa erano state giudicate (correttamente) “disponibili” (ovvero “economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale” e utilizzabili dal gestore “a condizioni ragionevoli”, vedi art. 5, comma 1, lettera l-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/06) oggi (se imposte indiscriminatamente) rischiano di determinare la crisi di interi settori produttivi in quanto in realtà non più sostenibili (e quindi non più BAT). 

Caso esemplare, in proposito, è il sostanziale incremento dei costi del metano connesso alle attuali criticità di approvvigionamento e il rischio di interruzioni delle forniture dello stesso, situazione che sta portando molti operatori a valutare la possibilità di utilizzare combustibili alternativi (generalmente gasolio o – in alcuni casi – olio combustibile, ma sono state prospettate anche altre soluzioni). 

L’interpello proposto dalla Regione Lombardia verte proprio sulla individuazione di procedure efficaci e condivise per affrontare tali situazioni contingenti, anche in considerazione della analoga situazione di disagio rappresentata da molte altre Regioni nella riunione del “Coordinamento IPPC” ex art. 29-quinquies, del D.Lgs. 152/06, tenutasi il giorno 7 ottobre 2022. 

Alla luce di quanto esposto, risulta opportuno verificare se, nel rigoroso rispetto della norma nazionale e comunitaria, esistano margini per garantire a interventi volti a modificare le materie prime impiegate in impianti soggetti ad AIA (o ad AUA), e in particolare sostituire l’impiego di gas naturale, la possibilità di essere gestiti con procedure snelle. 

Essenziale, a tal fine, è individuare se esiste la possibilità di evitare o rimandare le fasi di partecipazione del pubblico e delle altre amministrazioni potenzialmente coinvolte, possibilità percorribile solo connotando tali interventi come “non sostanziali” e quindi, in breve, non suscettibili di “produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente” (elemento essenziale per poter riconoscere “sostanziale” la modifica sia per la VIA, sia per le AUA sia per le AIA). 

A tal fine pare opportuno distinguere le procedure da considerare

  • Procedure di AUA. La distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali in questo caso è  molto rilevante, in quanto, in presenza delle prime, si avvia un procedimento autorizzativo basato su una istruttoria tecnica (per definire valori limite e prescrizioni inerenti alle specifiche caratteristiche degli impianti e del territorio di insediamento) mentre, in presenza delle seconde, l’autorità si limita ad aggiornare l’autorizzazione per ratificare, senza alcuna istruttoria, la modifica richiesta. In questo quadro, una modifica del combustibile utilizzato, ove determini un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni, può qualificarsi come non sostanziale soltanto nel caso in cui, sulla base della valutazione dell’autorità competente per l’autorizzazione, non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente. Tale valutazione appartiene tipicamente all’autorità che, quale titolare dell’istruttoria autorizzativa, ha la possibilità di considerare in modo idoneo gli impatti delle emissioni sulla zona circostante e sulla qualità dell’aria. Su un piano generale, la disciplina regionale può altresì, come detto, integrare la definizione di modifica sostanziale, per esempio introducendo specifici criteri per gli interventi di sostituzione del combustibile in esame ove, da una apposita valutazione, risulti che tali modifiche non possano in alcun caso produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente in tutto il territorio regionale.

 

  • Procedure di AIA. Alla luce di quanto sopra illustrato, si rilevano tre principali aspetti da approfondire al ricevimento della comunicazione di modifica non sostanziale. 

1)  Verificare che gli interventi proposti siano compatibili con le norme non derogabili vigenti sul territorio (in primis quelle discendenti da obblighi comunitari).

2)  Verificare che gli interventi proposti non determinino una modifica significativa delle attività che configuri senz’altro una modifica sostanziale.

3)  Verificare che gli interventi proposti non determinino nuovi impatti significativi, in particolare in termini emissivi, anche in relazione alla durata temporale prevista.
La prima verifica evidenzia eventuali criticità non superabili se il nuovo assetto proposto

configura evidente incompatibilità con (ad esempio) norme primarie, leggi regionali, misure dei piani di qualità ambientale, o ordinanze sindacali vigenti. Si rammenta che per quanto riguarda la normativa “Seveso” le specifiche disposizioni dell’articolo 29 .sexies, comma 8, del D.Lgs. 152/06 permettono di gestire eventuali incompatibilità assicurando d’ufficio la armonizzazione dell’AIA alle prescrizioni successivamente fissate ai sensi di tale norma per il nuovo assetto. 

La seconda verifica evidenzia eventuali criticità non superabili a considerare l’intervento “non sostanziale”, e indica la necessità di un provvedimento autorizzativo esplicito e rispettoso di tutti i requisiti comunitari. In tale casistica (da norma comunitaria) ricade necessariamente un aumento sopra soglia della capacità produttiva e la conduzione di nuove attività IPPC. Ulteriori casistiche possono essere individuate dalle singole Autorità competenti con direttive interne. Inoltre, come proposto dalla amministrazione interpellante, pare ragionevole ricomprendere in tale casistica gli interventi che, se gestiti con procedure semplificate che non richiedono l’interlocuzione con altre amministrazioni, potrebbero determinare incontrollate distorsioni del mercato energetico con imponderabili effetti secondari anche ambientali, e in particolare interventi in cui l’impiego di nuovi combustibili è proposto per la produzione commerciale di energia elettrica, o è proposto a fronte di precedente accesso a benefici per il sostegno dell’impiego di gas naturale. 

La terza verifica, infine, evidenzia l’eventuale presenza di criticità ambientali da valutare necessariamente prima di consentire l’esercizio della modifica.
A tale riguardo è sicuramente rilevante l’eventuale carattere temporaneo dell’esercizio della modifica, l’efficace attivazione di sistemi di monitoraggio (anche in considerazione della potenziale numerosità della casistica e della collocazione dell’impianto in aree di possibile superamento individuate nei piani di qualità) e l’inquadramento degli interventi in una strategia che comunque traguardi nel medio-lungo termine il ripristino almeno dei livelli emissivi pre emergenziali. 

Nel dettaglio, anche interventi che tipicamente determinano la emissione di nuove sostanze inquinanti (come la sostituzione del metano con il gasolio in impianti termici multi- combustibile) possono essere considerati non rilevanti in termini di emissioni significative, se la quantità di inquinante aggiuntivo emesso è complessivamente contenuta per effetto del limitato uso, della efficienza del processo, della attivazione di efficaci sistemi di monitoraggio e reazione, dell’inquadramento in una strategia di investimenti che porti a medio termine ad un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali rispetto alla situazione pre- emeregenziale. 

La valutazione relativa al limite temporale entro il quale l’impiego temporaneo possa essere considerato non suscettibile di determinare effetti negativi significativi, è fortemente dipendente dal tipo di sostituzione, dal tipo di processo, dalla efficienza dei sistemi di abbattimento, dalla affidabilità dei sistemi di monitoraggio e di gestione del rischio e dalla sensibilità dei recettori (ambiente e popolazione). Essa pertanto, a rigore, non può che essere rimessa ad una valutazione caso per caso del gestore e dell’autorità competente. 

A scopo puramente indicativo, peraltro, pare utile rammentare che:

- alcune norme regionali considerano senz’altro tollerabili (senza alcuno specifico requisito emissivo) utilizzi di impianti d’emergenza di durata inferiore a 500 ore annue,

- le norme statali indicate in premessa consentono per alcune installazioni, in presenza di condizioni particolari, esercizi in deroga, con requisiti resi meno rigorosi di quelli a regime, ma comunque rispettosi dei BAT-AEL pertinenti, per sei mesi rinnovabili,

- la direttiva 2010/75/UE ammette fino a 9 mesi di esercizio in deroga alle prestazioni ordinariamente richieste in caso di test di nuovi assetti impiantistici. 

Procedure di VIA. La “non sostanzialità” delle modifiche ai fini dell’esercizio in linea di principio potrebbe non bastare per configurare una “non sostanzialità” ai fini VIA, in particolare se connessa all’impatto delle fasi di cantiere, a modifiche dell’impatto paesaggistico o agli effetti secondari sul traffico veicolare. Peraltro, per la procedibilità della istanza di autorizzazione all’esercizio è generalmente sufficiente che il gestore, effettuate le sue valutazioni e, dimostrato che l’intervento non è sostanziale ai fini dell’autorizzazione all’ esercizio, attesti di aver verificato che l’intervento non è sostanziale neppure ai fini VIA, ferma restando la facoltà della autorità competente VIA a sindacare la correttezza di tale verifica. 

RISPOSTA ALL’INTERPELLO
Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta al quesito posto con 
l’interpello in oggetto. 

- Se sia corretto, in ordine alla gestione delle richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all’attuale situazione emergenziale sull’approvvigionamento del gas naturale, valutare e istruire tali richieste come modifiche non sostanziali dell’autorizzazione ambientale vigente non soggette a valutazioni in materia di VIA, qualora siano rispettate le condizioni sopra illustrate quali la temporaneità dell’intervento di modifica, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale e l’esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali. 

Le condizioni indicate dalla Regione Lombardia possono essere sufficienti a configurare la non sostanzialità dell’intervento, ma a riguardo (anche in considerazione delle norme comunitarie applicabili) permane la necessità di consentire all’autorità competente una valutazione di merito. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, a fronte di istanze volte alla sostituzione di materia prime, anche se motivate da contingenti drastici mutamenti del relativo mercato, le autorità competenti sono difatti comunque chiamate a condurre le seguenti azioni. 

1- Verifica di ammissibilità della istanza: non sono autorizzabili istanze relative ad interventi non compatibili con le norme non derogabili vigenti sul territorio (sintetizzate nel quesito dell’interpello con il riferimento al “rispetto dei valori limite stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale”). 

2-  Verificare se gli interventi proposti determinino la evidente necessità di modificare sostanzialmente l’oggetto dell’autorizzazione previgente (aumento sopra soglia della capacità produttiva, conduzione di nuove attività IPPC, nuova produzione di energia elettrica a fini commerciali, decadenza dei requisiti per l’accesso a benefici precedentemente concessi...), poiché in tal caso va avviato un procedimento di modifica (o riesame) sostanziale fino alla conclusione del quale l’intervento non può essere esercito (casistica sintetizzata nel quesito dell’interpello con il riferimento alla “esclusione di impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali”).

3-  Nei casi residui la modifica di materia prima va considerata generalmente non sostanziale, se l’autorità competente non individua potenziali effetti negativi significativi. In particolare, gli effetti possono essere non significativi: 

  • in termini assoluti (ad esempio sostituzione del gas naturale con biogas o GPL o altri combustibili che garantiscono il rispetto di analoghi parametri emissivi) ;
  • in considerazione del limitato impiego (l’esercizio del nuovo combustibile è previsto per un periodo di tempo breve - casistica sintetizzata nel quesito dell’interpello con il riferimento alla “temporaneità”);
  • più in generale in considerazione delle garanzie fornite circa il contenimento degli effetti nel loro complesso (ad esempio con sistemi di abbattimento, monitoraggio e gestione del rischio).


Ciò rende evidente l’importanza che il gestore, nella comunicazione di cui all’articolo 29.nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, dia evidenza degli impegni che si assume circa la temporaneità della sostituzione, e circa le misure aggiuntive, non solo di contenimento, ma anche di monitoraggio, gestione e sviluppo che si impegna a garantire.

Resta inteso che la modifica al regime autorizzativo, anche se non sostanziale, dovrà essere resa accessibile al pubblico (art. 29.quater, comma 13, del D.Lgs. 152/06), che l’esercizio in deroga dovrà essere adeguatamente monitorato e rendicontato, e che ove il gestore intenda applicarlo oltre il termine accettato (anche tacitamente) dalla AC, dovrà essere oggetto di distinta richiesta di modifica sostanziale, non risultando in tal caso ammissibile una mera riproposizione della comunicazione di modifica non sostanziale. 

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