Consumo acque: al via il bonus idrico

Tutti i dettagli nel decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021

Consumo acque: al via il bonus idrico con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254).

Si tratta di un fondo da far valere su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria,  soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Il provvedimento definisce anche:

  • i soggetti beneficiari;
  • le spese ammissibili;
  • le procedure per l'attribuzione;
  • i soggetti attuatori;
  • il monitoraggio del programma;
  • i controlli e le sanzioni.

A seguire il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021.

 

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021 

Erogazione del bonus idrico. (21A06314)

(in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254)

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed,  in

particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo  modificato  dal

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22  aprile

2021,  n.  55,  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del

Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  17

luglio 2015, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo  2021,

con  il  quale  e'  stato  tra  l'altro  nominato  il  prof.  Roberto

Cingolani, Ministro della transizione ecologica;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo

7  marzo  2005,  n.  82,  il   quale   prevede   che   le   pubbliche

amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita',

utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  per

la  realizzazione   degli   obiettivi   di   efficienza,   efficacia,

economicita',   imparzialita',   trasparenza,    semplificazione    e

partecipazione nel rispetto dei principi  di  uguaglianza  e  di  non

discriminazione;  l'art.  15,  il  quale  prevede  che  le  pubbliche

amministrazioni  provvedono  a  razionalizzare   e   semplificare   i

procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la

modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze

da parte dei cittadini e delle imprese; gli  articoli  68  e  69  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati  a  favorire  il

riuso  dei  programmi  informatici  di  proprieta'  delle   pubbliche

amministrazioni;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24

ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema

pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e

imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del

sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle

imprese»;

Visto l' art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il

quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza

dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi

istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione

dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento

delle infra-strutture, razionalizzazione dei  sistemi  informativi  e

interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie

del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici

strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e

funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da

realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari

degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti

mediante apposite convenzioni.»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica,  n.

19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di  indirizzo  sulle  priorita'

politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;

Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,

il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio  di  risorse

idriche, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero

della transizione  ecologica,  un  fondo  denominato  «Fondo  per  il

risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,

il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e

fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti  in

Italia,  un  bonus  idrico  pari  ad  euro   1.000,00   per   ciascun

beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi

di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi  apparecchi  a

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria  sanitaria,  soffioni

doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a  limitazione

di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o

singole unita' immobiliari;

Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,

che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario  ammesse

al rimborso tramite il bonus idrico;

Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre

amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano

analogie con il servizio per l'erogazione del «bonus idrico»,  quindi

tali da poter essere adattate, nel rispetto della  normativa  vigente

in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi,  per

le finalita' di cui al presente decreto;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del

14 agosto 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale

- n. 221 del 5 settembre 2020,  relativo  al  Programma  sperimentale

buono mobilita' - anno 2020;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un  risparmio  di  risorse

pubbliche,  procedere  ad  un  utilizzo  parziale  della  Piattaforma

utilizzata per il bonus mobilita' 2020;

Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'

delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle

finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e

neutralita' tecnologica;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un  risparmio  di  risorse

pubbliche,  procedere  ad  un  utilizzo  parziale  della  Piattaforma

utilizzata per il  bonus  mobilita'  2020,  di  cui  al  decreto  del

Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le  cui  misure  tecniche  ed

organizzative e modalita' di attuazione sono  adottate  e  rispettate

anche nell'ambito del presente decreto;

Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.

19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  con

modificazioni dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  di  societa'  a

capitale interamente pubblico, per le attivita' operative di  cui  al

presente decreto;

Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle

procedure operative per dare attuazione alle  previsioni  di  cui  ai

commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge  n.  178  del  30  dicembre

2020;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'

espresso nella seduta del 16 settembre 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del  bonus  idrico,

di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge  n.  178  del  30

dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri

per l'ammissione a detto beneficio.

2. Il bonus idrico, finalizzato a  perseguire  il  risparmio  delle

risorse idriche, e' riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00

per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente  sostenute  dal

1°  gennaio  2021  al   31   dicembre   2021,   per   interventi   di

efficientamento idrico di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  presente

decreto.

3. Il bonus idrico e' finanziato a valere  sulle  risorse  iscritte

sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una

dotazione pari ad euro 20 milioni per  l'anno  2021  dello  stato  di

previsione del Ministero  della  transizione  ecologica,  comprensivo

degli oneri per le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto.

                               Art. 2

                    Beneficiari del bonus idrico

  1.  Possono  beneficiare  del  bonus  idrico  le  persone   fisiche

maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprieta' o

di altro diritto reale, nonche' di  diritti  personali  di  godimento

gia' registrati alla data di presentazione dell'istanza,  su  edifici

esistenti,  su  parti  di  edifici  esistenti  o  su  singole  unita'

immobiliari, per interventi  di  sostituzione  di  vasi  sanitari  in

ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione  di

apparecchi di  rubinetteria  sanitaria,  soffioni  doccia  e  colonne

doccia  esistenti  con  nuovi  apparecchi  a  limitazione  di  flusso

d'acqua.

2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale

di  godimento,  e'  possibile  richiedere  il   bonus   solo   previa

dichiarazione       di        avvenuta        comunicazione        al

proprietario/comproprietario dell'immobile della volonta' di fruirne,

da allegare alla domanda da inserire sulla  piattaforma.  La  domanda

puo' essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e  da

un solo cointestatario/titolare  di  diritto  reale  o  personale  di

godimento.

                               Art. 3

                          Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178  del

30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario  e'  riconosciuto  un  bonus

idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al  successivo  comma

2.

2. Sono ammissibili spese per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari  in  ceramica

con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi

sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie  collegate

e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori  per

bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso  di

acqua con portata uguale o inferiore  a  6  litri  al  minuto,  e  di

soffioni doccia e colonne doccia  con  valori  di  portata  di  acqua

uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le  eventuali  opere

idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la  dismissione  dei

sistemi preesistenti.

                               Art. 4

             Procedura di attribuzione del bonus idrico

1. Il bonus puo' essere riconosciuto a ciascun richiedente  per  un

solo immobile e per una sola volta ed e' erogato nelle forme e con le

modalita' di cui ai successivi commi.

2. I  bonus  idrici  sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di

presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di  cui

all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

3.  Il  bonus  idrico  non  costituisce  reddito   imponibile   del

beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore

dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Il bonus idrico di cui al presente articolo e' alternativo e non

cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre

agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera

e installazione dei medesimi beni.

5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari

presentano istanza registrandosi su una applicazione web,  denominata

«Piattaforma bonus idrico», di  seguito  «Piattaforma»,  accessibile,

previa autenticazione,  dal  sito  del  Ministero  della  transizione

ecologica.

6. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del

cognome e del codice fiscale, e' accertata  attraverso  SPID,  ovvero

tramite carta d'identita' elettronica. A tal fine,  gli  interessati,

qualora non ne siano  gia'  in  possesso,  richiedono  l'attribuzione

dell'identita' digitale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

7.  All'atto  della  registrazione,  il  beneficiario  fornisce  le

necessarie   dichiarazioni   sostitutive    di    autocertificazione,

rilasciate ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformita'  al  modello  di

istanza  presente  in  Piattaforma,  con   riguardo   alle   seguenti

informazioni:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

b.  importo  della  spesa  sostenuta,  per  cui  si  richiede  il

rimborso;

c. quantita'  del  bene  e  specifiche  della  posa  in  opera  o

installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b);

d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi  a

limitazione di flusso d'acqua, oltre  alla  specifica  della  portata

massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e.  identificativo  catastale  dell'immobile  (comune,   sezione,

sezione urbana, foglio, particella,  subalterno)  per  cui  e'  stata

presentata istanza di rimborso;

f. dichiarazione  di  non  avere  fruito  di  altre  agevolazioni

fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei  medesimi

beni;

g. coordinate del  conto  corrente  bancario/postale  (Iban)  del

beneficiario su cui accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo giuridico per il quale si  richiede  il

bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

i.  attestazione  del  richiedente   ove   non   proprietario   o

comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica   n.    445/2000,    di    avvenuta    comunicazione    al

cointestatario/proprietario, identificato altresi' con nome,  cognome

e codice fiscale, della volonta' di fruire del predetto bonus;

8.  All'istanza  di  rimborso  e'  allegata  copia  della   fattura

elettronica o  del  documento  commerciale  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 7  dicembre  2016  in  cui  e'

riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.  Per

i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica,  si  considera

valida  anche  l'emissione  di  una  fattura  o   di   un   documento

commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3,  comma

2, del presente decreto, copia  del  versamento  bancario  o  postale

ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23  del

decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   accompagnata   da

documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione  allo

specifico prodotto acquistato,  come  da  modello  disponibile  sulla

«Piattaforma».

9. Le istanze di  rimborso,  correttamente  compilate  e  corredate

dalla necessaria documentazione di cui  al  presente  articolo,  sono

ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili  di

cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto.

10. Il rimborso e' escluso ove la richiesta risulti  incompleta  di

informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.

                               Art. 5

                         Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:

a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo

e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per  le  verifiche

di cui al comma 4  del  presente  articolo  e  per  le  attivita'  di

controllo di cui all'art. 7;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.

per la gestione delle attivita' di liquidazione di cui all'art. 4 del

presente  decreto,  in  esito  alla  comunicazione   delle   positive

verifiche effettuate dalla societa' SOGEI.

2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art.

6 possono essere realizzate attraverso il ricorso  alle  societa'  in

house del Ministero della transizione ecologica, ai  sensi  dell'art.

19, comma 5, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  e  qualora

comportino il trattamento dei dati personali devono tener  conto  dei

principi  di   minimizzazione,   limitazione   della   conservazione,

integrita' e riservatezza di cui  all'art.  5  del  regolamento  (UE)

2016/679.

3. Per le attivita' di cui ai commi  1  e  2,  il  Ministero  della

transizione  ecologica  si  avvale  delle  risorse  disponibili   sul

capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite

massimo del  2%,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  le

societa' interessate.

4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso  di

cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da  effettuarsi  per  il

tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica  si

avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.  Per

le verifiche di congruita' delle caratteristiche tecniche di  cui  ai

restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite  di

SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale  dei

dati inseriti e caricati sulla piattaforma  dai  beneficiari.  A  tal

fine,  le  predette  amministrazioni   integrano   gli   accordi   di

cooperazione informatica e per la  consultazione  delle  banche  dati

catastali vigenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza  pubblica,  da  attuarsi  nel  rispetto   dei   principi   di

minimizzazione,  limitazione  della   conservazione,   integrita'   e

riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Il Ministero della transizione  ecologica  realizza  ogni  altra

iniziativa finalizzata a garantire la  fruibilita'  semplificata  del

bonus  idrico  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

                               Art. 6

                            Monitoraggio

1.  Il  Ministero   della   transizione   ecologica   effettua   il

monitoraggio del programma di erogazione  del  bonus  idrico  tenendo

conto   dei   principi   di   minimizzazione,    limitazione    della

conservazione, integrita'  e  riservatezza  di  cui  all'art.  5  del

regolamento (UE) 2016/679.

2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della

transizione ecologica puo' avvalersi dei soggetti  attuatori  di  cui

all'art.  5,  comma  2,  i  quali,  tra  l'altro,  su  richiesta  del

Ministero, elaborano  un  rapporto  dettagliato  sulla  tipologia  di

prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.

                               Art. 7

                        Controlli e sanzioni

1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  sul

corretto funzionamento dell'erogazione del bonus e interviene,  anche

su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi  difformi

o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e  il

recupero del beneficio erogato, fatte  salve  le  ulteriori  sanzioni

previste dalla normativa vigente.  A  tal  fine  il  Ministero  della

transizione ecologica puo'  stipulare  convenzioni  non  onerose  con

altre  pubbliche  amministrazioni  aventi  compiti  ispettivi  e   di

controllo.

                               Art. 8

                   Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento

dei  dati  personali  ai  sensi  della   normativa   vigente,   anche

avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e  2  e

limitandolo   alla   sola   realizzazione   dei   compiti   attinenti

all'attribuzione del bonus idrico istituito dall'art. 1, ai commi  da

61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero  della

transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati  personali

avvenga nel rispetto della  normativa  vigente  con  riferimento,  in

particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il

rispetto dei principio di liceita',  correttezza  e  trasparenza  nei

confronti  degli  interessati,  di  minimizzazione  e  integrita'   e

riservatezza  di  cui  all'art.  5  del  regolamento  (UE)  2016/679,

limitandolo   alla   sola   realizzazione   dei   compiti   attinenti

all'attribuzione del  contributo  e  ai  successivi  controlli  sulla

relativa erogazione.

2. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art. 5, commi  1  e

2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle

attivita' di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione

ecologica, in qualita' di titolare del trattamento, richiede ai  fini

dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni  di  cui

all'art. 5, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679,

sono  individuate  le  misure  tecniche  e  organizzative  volte   ad

assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi

derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,  dalla

divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in  modo  accidentale  o

illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento

(UE) 2016/679, nonche' le modalita'  e  tempi  di  conservazioni  dei

dati.

3. In ogni caso, i dati trattati  per  l'erogazione  del  bonus  ai

sensi del presente decreto, sono  conservati  dal  Ministero  per  il

tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle   attivita'

connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla  definizione

di eventuali contenziosi.

                               Art. 9

                          Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici  previsti  dal  presente  decreto

avviene nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui

all'art. 1 comma 3, del presente decreto.

2. L'erogazione dei bonus idrici e' in ogni caso  subordinata  alla

effettiva disponibilita' delle  risorse  finanziarie  sul  pertinente

capitolo dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione

ecologica.

3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,

anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEI provvede

al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del

bonus idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a

CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la  rendicontazione

riferita alla mensilita' precedente, dei rimborsi  erogati  ai  sensi

dell'art. 4 e dei  relativi  oneri.  In  caso  di  esaurimento  delle

risorse disponibili il  Ministero  della  transizione  ecologica,  su

segnalazione da  parte  di  SOGEI,  ne  da'  immediata  comunicazione

attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori

attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana  nonche'  sul  sito  istituzionale   del   Ministero   della

transizione ecologica con le relative indicazioni operative.

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