Copertura finale delle discariche: i chiarimenti del Mite

Copertura discariche
Il quesito posto da un'amministrazione provinciale riguarda le strutture autorizzate prima del D.Lgs. n. 121/2020

Copertura finale delle discariche: i chiarimenti del ministero della Transizione ecologica sono riportato in una risposta del dicastero a un'amministrazione provinciale.

In particolare, la domanda riguarda il fatto che i nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale possano essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o, al contrario, debbano applicarsi unicamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. n. 121/2020.

La risposta del ministero della Transizione ecologica è riportata di seguito.

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Nota del ministero della Transizione ecologica 8 febbraio 2022, n. 14980

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all’applicazione dei criteri costruttivi introdotti dal D.Lgs. 121/2020 alle discariche preesistenti

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, possono essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o si applicano solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” così come modificato dal D. Lgs. 121/2020;
- D. Lgs. 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

Al fine di circoscrivere l’ambito della questione posta con l’interpello ambientale in argomento occorre preliminarmente richiamare l’articolo 2 del decreto legislativo n. 121 del 2020, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie” che dispone l’applicazione delle norme specificate all'articolo 1, lettere i), n) e o), del citato decreto alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Tale disposizione, quindi, disciplina l’obbligo dell’applicazione della norma individuando inequivocabilmente quali siano i casi in cui le discariche, di nuova realizzazione o esistenti, debbano attenersi ai criteri costruttivi meglio esplicitati nell’allegato 1 del decreto legislativo in parola. Infatti, l’articolo 1, lettera i) del D. Lgs. 121/2020 modifica sostanzialmente l’articolo 8, comma 1 del previgente decreto legislativo 36/2003, introducendo altresì la lettera f-bis) che, proprio in relazione alle scelte costruttive impone che siano inseriti “accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati”.

La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.

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