Discariche: il nuovo decreto cambia la disciplina di settore

Attuata la direttiva 2018/850, parte del cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare. Abrogato il D.M. Ambiente 27 settembre 2010

Discariche: il nuovo decreto cambia la disciplina di settore. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, attuativo della direttiva 2018/850, a sua volta di modifica la direttiva 1999/31/CE (in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228).

Il decreto, quindi, attua una delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare; non a caso, l'art. 1, comma d) introduce una modifica al previgente legislazione in base alla quale «A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Gli altri provvedimenti attuativi sono:

Il D.Lgs. n. 121/2020 modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, su temi quali:

  • i criteri di ammissibilità/non ammissibilità di determinate tipologie di rifiuti;
  • la caratterizzazione di base;
  • la verifica in loco e le procedure di ammissione;
  • i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (per inerti/per pericolosi/per non pericolosi);
  • le caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo;
  • i requisiti per la caratterizzazione di base;
  • il campionamento e l'analisi dei rifiuti
  • le Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi;
  • i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Per effetto, risulta abrogato il D.M. Ambiente 27 settembre 2010, anche se i limiti previsti dalla relativa tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

Di seguito il testo del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica  la  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)

 

Vigente al: 29-9-2020 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,

recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla

formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche

dell'Unione europea;

  Visto l'articolo 15 della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  recante

delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione

europea 2018;

  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,

relativa alle discariche di rifiuti;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante

attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di

rifiuti e, in particolare, l'articolo 7;

  Visto l'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,  che  ha

integrato il comma 1 del citato articolo 7 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36;

  Visto il documento dell'Istituto superiore per la protezione  e  la

ricerca ambientale n. 145/2016, recante criteri tecnici per stabilire

quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei

rifiuti in discarica,  ai  sensi  dell'articolo  48  della  legge  28

dicembre 2015, n. 221;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 27  settembre  2010,  recante  definizione  dei

criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica,  in  sostituzione

di quelli contenuti nel decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio  3  agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;

  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  reso

nella seduta del 25 giugno 2020;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle

politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le  attivita'

culturali e per il turismo e della salute;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

  1. Al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente  decreto  garantisce  una

progressiva riduzione del collocamento in discarica dei  rifiuti,  in

particolare di quelli idonei al riciclaggio o al  recupero  di  altro

tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare

e adempiere  i  requisiti  degli  articoli  179  e  182  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti

operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,  procedure

e orientamenti volti a prevenire o a ridurre  il  piu'  possibile  le

ripercussioni negative sull'ambiente, in  particolare  l'inquinamento

delle  acque  superficiali,  delle  acque  di  falda,  del  suolo   e

dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e

sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per

la salute umana  risultanti  dalle  discariche  di  rifiuti,  durante

l'intero ciclo di vita della discarica.

      2.  Si  considerano  soddisfatti  i  requisiti  pertinenti  del

decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  46,  se  sono  soddisfatti  i

requisiti del presente decreto.»;

    b) all'articolo 2:

  1) al comma 1, le lettere a), b), c), d) e p) sono soppresse;

  2) la lettera m) e' sostituita  dalla  seguente:  «m)  "percolato":

qualsiasi liquido che si origina  prevalentemente  dall'infiltrazione

di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli  stessi

e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa»;

  3) la lettera n) e' sostituita dalla  seguente:  «n)  "eluato":  la

soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;»;

  4)  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente  «i)  "rifiuti

biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di

decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio,  rifiuti  di

alimenti, rifiuti dei  giardini,  rifiuti  di  carta  e  di  cartone,

rifiuti in plastica  biodegradabile  e  compostabile  certificata  EN

13432 o EN 14995;»;

  5) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.  Ai  fini  del

presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di  "rifiuto",

"rifiuto pericoloso", "rifiuto  non  pericoloso",  "rifiuti  urbani",

"produttore  di  rifiuti",  "detentore  di  rifiuti",  "gestione  dei

rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per  il

riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui  all'articolo  183

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

    c) all'articolo 3:

  1) al comma 2, la lettera d) e' abrogata;

  2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  La  gestione  dei

rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale

a  dire  i  rifiuti  derivanti  dalle   attivita'   di   prospezione,

estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e

stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle  cave  e'  esclusa

dall'ambito di applicazione del  presente  decreto,  laddove  rientri

nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30  maggio  2008,

n. 117.»;

    d) all'articolo 5:

      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A partire

dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di  tutti  i  rifiuti

idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in  particolare  i

rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il  collocamento

in discarica produca il miglior  risultato  ambientale  conformemente

all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  I

criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento

in discarica produca il  miglior  risultato  ambientale,  nonche'  un

elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti  dal  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  decreto

adottato ai sensi dell'articolo  16-bis.  Le  Regioni  conformano  la

propria pianificazione, predisposta ai sensi  dell'articolo  199  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine  di  garantire  il

raggiungimento   di   tale   obiettivo.   Le    Regioni    modificano

tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo  smaltimento

in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire  che,

al piu' tardi per il  giorno  31  dicembre  2029,  i  medesimi  siano

adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.

      4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti  urbani  collocati

in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale

inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni

conformano  la   propria   pianificazione,   predisposta   ai   sensi

dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al

fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.»;

    e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

      «Art.  5-bis  (Regole  per  calcolare  il  conseguimento  degli

obiettivi). - 1. Per calcolare se gli obiettivi di  cui  all'articolo

5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:

  a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati  in  discarica  e'

calcolato in un determinato anno civile;

  b) il peso dei rifiuti derivanti dalle  operazioni  di  trattamento

preliminari al riciclaggio o al recupero di altro  tipo  dei  rifiuti

urbani, come la selezione, la  cernita  o  il  trattamento  meccanico

biologico,  che  sono  successivamente  collocati  in  discarica,  e'

incluso nel peso dei rifiuti  urbani  comunicati  come  collocati  in

discarica;

  c) il  peso  dei  rifiuti  urbani  sottoposti  alle  operazioni  di

smaltimento   mediante   incenerimento   (operazione   D10   di   cui

all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n.  152  del

2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione

della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a  essere

successivamente  collocati  in  discarica,   sono   comunicati   come

collocati in discarica;

  d) il  peso  dei  rifiuti  prodotti  nel  corso  di  operazioni  di

riciclaggio o recupero di altro tipo  di  rifiuti  urbani,  che  sono

successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel  peso  dei

rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

      2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi  di

cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui  all'articolo

6,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  urbani  e'  garantita  con  gli

strumenti di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto-legge  14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

febbraio 2019, n. 12, nonche'  agli  articoli  189,  190  e  193  del

decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Il  controllo  della

qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto  delle

disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  7  a   7-octies,   nonche'

all'articolo 11 del presente decreto.

      3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  giugno  2006,  i  rifiuti

urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al

di fuori dell'Unione, ai fini del  collocamento  in  discarica,  tali

rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo  della  quantita'  di

rifiuti collocati in discarica.

      4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla  Commissione  europea,

ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE

del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i  criteri  generali

per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis  e  4-ter

dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in  termini  di

percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in  discarica  sono

definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del

territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di

Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.

281.»;

    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. E' vietato  lo

smaltimento in discarica dei  rifiuti  idonei  al  riciclaggio  o  al

recupero di  altro  tipo.  E'  comunque  vietato  lo  smaltimento  in

discarica dei seguenti rifiuti:

  a) rifiuti allo stato liquido;

  b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1),  Comburenti  (HP2)  e

Infiammabili  (HP3),  ai  sensi  dell'allegato  III  alla   direttiva

2008/98/CE;

  c)  rifiuti  che  contengono  una   o   piu'   sostanze   corrosive

classificate come H314 -  Skin  Corr.  1A  in  concentrazione  totale

maggiore o uguale all'1 per cento;

  d)  rifiuti  che  contengono  una   o   piu'   sostanze   corrosive

classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B  e  H314

Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o  uguale  al  5  per

cento;

  e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9  ai  sensi

dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai  sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

  f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non  identificate  o  nuove

provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i

cui effetti sull'uomo e  sull'ambiente  non  sono  noti  (ad  esempio

rifiuti di laboratorio, ecc.);

  g) rifiuti della produzione di principi attivi  per  biocidi,  come

definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e

per prodotti fitosanitari come definiti dal  decreto  legislativo  17

marzo 1995, n. 194;

  h) rifiuti che contengono o sono contaminati  da  policlorodifenili

(PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  209,

in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco  dei  PCB  da  prendere  in

considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3;

  i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine  e  furani

in  quantita'  superiore  a   10   ppb;   l'elenco   delle   diossine

(policlorodibenzodiossine,       PCDD)       e       dei       furani

(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini

della verifica di  ammissibilita'  in  discarica,  con  i  rispettivi

fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella  1B  dell'Allegato

3;

  l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da  CFC  e

HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita'  superiore  al

0,5% in peso riferito al materiale di supporto;

  m) pneumatici interi fuori  uso  a  partire  dal  16  luglio  2003,

esclusi gli pneumatici usati come  materiale  di  ingegneria,  e  gli

pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni  da  tale  data,

esclusi in entrambi i casi quelli per  biciclette  e  quelli  con  un

diametro esterno superiore a 1.400 mm..

  n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata  e  destinati

alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione  degli

scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei  rifiuti

da raccolta differenziata per i quali il  collocamento  in  discarica

produca il miglior risultato  ambientale  conformemente  all'articolo

179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

  o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri  di

ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al

presente decreto;

  2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei  rifiuti  individuati

dai  codici  EER  riportati  nell'elenco  di  cui  alla   tabella   2

dell'Allegato  3,  qualora  presentino  le  caratteristiche   chimico

fisiche riportate nella stessa tabella.

  3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di  renderli

conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.»;

    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 7 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). -

1.  I  rifiuti  possono  essere  collocati  in  discarica  solo  dopo

trattamento. Tale disposizione non si applica:

  a) ai rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia  tecnicamente

fattibile;

  b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento

delle finalita' di cui all'articolo 1,  riducendo  la  quantita'  dei

rifiuti o i rischi per la  salute  umana  e  l'ambiente.  La  Regione

autorizza gli impianti di  discarica  a  ricevere  senza  trattamento

rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le  condizioni

indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento  non

contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,

e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di

conseguire un maggiore livello di protezione  dell'ambiente  nel  suo

complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai  sensi

dell'articolo  16-bis,  assicurano  che  non  venga  pregiudicato  il

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in

particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e  l'aumento

della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

  2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in

particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine  di  ridurre

il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in  discarica

dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per

la valutazione dell'efficacia del  pretrattamento  non  si  applicano

alle sottocategorie di discarica.

  3.  I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,   se

risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della  corrispondente

categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

  4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle  discariche  si

procede al campionamento ed alle  determinazioni  analitiche  per  la

caratterizzazione di base degli  stessi,  nonche'  alla  verifica  di

conformita', con oneri a carico  del  detentore  dei  rifiuti  o  del

gestore  della  discarica,  effettuati  da  persone   e   istituzioni

indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I  metodi

di  campionamento  e  analisi  garantiscono   l'utilizzazione   delle

tecniche  e  delle  metodiche  riconosciute  a  livello  nazionale  e

internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.

  5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o  contaminati

da   inquinanti   organici   persistenti   deve   essere   effettuato

conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del

Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.»;

    h) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 7-bis (Caratterizzazione  di  base).  -  1.  Al  fine  di

determinare l'ammissibilita' dei rifiuti  in  ciascuna  categoria  di

discarica, il produttore dei  rifiuti  e'  tenuto  ad  effettuare  la

caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti  conferiti

in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata  prima  del

conferimento  in   discarica   ovvero   dopo   l'ultimo   trattamento

effettuato.

  2. La caratterizzazione di base determina  le  caratteristiche  dei

rifiuti attraverso la raccolta di tutte  le  informazioni  necessarie

per  lo  smaltimento  finale   in   condizioni   di   sicurezza.   La

caratterizzazione di base  e'  obbligatoria  per  qualsiasi  tipo  di

rifiuto ed e' effettuata nel rispetto  delle  prescrizioni  stabilite

all'Allegato 5.

  3.  La  caratterizzazione  di  base,   relativamente   ai   rifiuti

regolarmente generati, e'  effettuata  in  corrispondenza  del  primo

conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo

che  origina  i  rifiuti  e,  comunque,  almeno  una  volta   l'anno.

Relativamente   ai   rifiuti   non    regolarmente    generati,    la

caratterizzazione di base deve essere effettuata per  ciascun  lotto.

Per  la  definizione  di  lotto  e  di  rifiuti  regolarmente  o  non

regolarmente  generati  si  rinvia  alle  definizioni  riportate   in

Allegato 5.

  4. Se le caratteristiche  di  base  di  una  tipologia  di  rifiuti

dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita'  per

una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili

nella corrispondente categoria. La  mancata  conformita'  ai  criteri

comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.

  5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita'  di

quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di  garantire  che

le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

  6. Il gestore e' tenuto  a  conservare  i  dati  richiesti  per  un

periodo di cinque anni.

  Art. 7-ter (Verifica di conformita').  -  1.  I  rifiuti  giudicati

ammissibili in una determinata categoria di discarica, in  base  alla

caratterizzazione di cui  all'articolo  7-bis,  sono  successivamente

sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire  se  possiedono

le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri

di ammissibilita' previsti dal presente decreto.

  2.  La  verifica   di   conformita',   relativamente   ai   rifiuti

regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei  dati

forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la

medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo  7-bis.  Per  i

rifiuti non  regolarmente  generati,  devono  essere  determinate  le

caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve  essere  effettuata

la verifica di conformita'.

  3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o

piu'   delle   determinazioni    analitiche    impiegate    per    la

caratterizzazione di base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere

almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i  metodi  di

campionamento e analisi di cui all'Allegato 6.  Sono  fatti  salvi  i

casi in cui le caratterizzazioni analitiche non  sono  necessarie  ai

sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.

  4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.

      Art. 7-quater (Discariche per rifiuti inerti). - 1. Fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono smaltiti nelle  discariche

per rifiuti inerti:

  a) i rifiuti elencati nella tabella  1  dell'allegato  4  che  sono

considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di

rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' ai

criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e  che  possono  essere

ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza  essere  sottoposti

ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola  tipologia

di rifiuti  proveniente  da  un'unica  fonte.  Si  possono  ammettere

insieme rifiuti diversi elencati nella  tabella  1  dell'Allegato  4,

purche' provenienti dalla stessa fonte;

  b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di  base

di  cui  all'articolo  7-bis,  soddisfano   i   seguenti   requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato  6,  presentano  un

eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate   nella   tabella   2

dell'Allegato  4  e   non   contengono   contaminanti   organici   in

concentrazioni  superiori  a   quelle   indicate   alla   tabella   4

dell'Allegato 4.

      2. E' vietato il conferimento in discarica  di  rifiuti  inerti

che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo  22  maggio

1999, n. 209, diossine e  furani,  calcolati  secondo  i  fattori  di

equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione

superiore ai limiti riportati nella tabella 3  dell'Allegato  4.  Per

gli altri inquinanti organici persistenti si applicano  i  limiti  di

cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.

      3. Qualora sia dubbia la conformita'  dei  rifiuti  ai  criteri

specificati nella definizione di rifiuti inerti di  cui  all'articolo

2, comma 1, lettera e), ovvero  si  sospetti  una  contaminazione,  a

seguito di un esame visivo o in relazione  all'origine  del  rifiuto,

anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti

ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I  rifiuti  elencati

non possono essere ammessi in una discarica  per  rifiuti  inerti  se

risultano contaminati o contengono altri materiali  o  sostanze  come

metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita'  tale  da

aumentare  il  rischio  per  l'ambiente  o  da  determinare  il  loro

smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

      Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi). -  1.

Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere  ammessi

i seguenti rifiuti:

        a) rifiuti urbani non pericolosi;

        b) rifiuti non pericolosi  di  qualsiasi  altra  origine  che

soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal  presente

decreto;

        c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i

criteri di ammissione previsti al comma 5.

      2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo

smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  classificati  come

non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.

      3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono  essere  ammessi  in

aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

      4. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle

discariche per rifiuti  non  pericolosi  sono  smaltiti  rifiuti  non

pericolosi che rispettano  i  limiti  indicati  nella  tabella  5-bis

dell'Allegato  4  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione  di  cui

all'Allegato 6, presentano un  eluato  conforme  alle  concentrazioni

fissate in tabella 5a dell'Allegato 4.

      5. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle

discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  sono,  altresi',  smaltiti

rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale  a  dire  rifiuti  che,

sottoposti    a    trattamento    preliminare,    ad    esempio    di

solidificazione/stabilizzazione,   vetrificazione,   presentano    un

comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative

nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica,  che

hanno   le   caratteristiche   individuate   nella   tabella   5a-bis

dell'Allegato 4 e che:

  a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato  6  presentano

un  eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in  tabella   5a

dell'Allegato 4;

  b) tali rifiuti non devono essere smaltiti  in  aree  destinate  ai

rifiuti non pericolosi biodegradabili;

  c)  sottoposti  a  idonee  prove  geotecniche  dimostrano  adeguata

stabilita' fisica e capacita' di  carico.  Per  tale  valutazione  e'

possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC  dell'Agenzia  per

la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalita' operative e

i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del

Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare

approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;

  d)  sono   sottoposti   alla   valutazione   della   capacita'   di

neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione  secondo

i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.  Le  modalita'  operative  e  i

criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare

approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.

      6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16-ter,   in

discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il  conferimento  di

rifiuti che non  rispettano  i  limiti  di  cui  alla  tabella  5-bis

dell'Allegato 4.

      7. Possono  essere,  inoltre,  smaltiti  nelle  discariche  per

rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

  a)  i   rifiuti   costituiti   da   fibre   minerali   artificiali,

indipendentemente dalla loro classificazione come  pericolosi  o  non

pericolosi.  Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre   minerali

artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in

celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in  modo

tale da evitare la frantumazione  dei  materiali.  Dette  celle  sono

realizzate con gli stessi criteri  adottati  per  le  discariche  dei

rifiuti inerti. Le celle sono  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che

prevedano la realizzazione di settori o  trincee;  sono  spaziate  in

modo da consentire il passaggio  degli  automezzi  senza  causare  la

frantumazione dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali  artificiali.

Entro  la  giornata  di  conferimento  deve  essere   assicurata   la

ricopertura del rifiuto con materiale  adeguato,  avente  consistenza

plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei  materiali

da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la

dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso  dell'area  dopo  la

chiusura devono essere prese misure adatte ad  impedire  il  contatto

tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in

discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;

  b) i materiali non pericolosi a base di  gesso.  Tali  rifiuti  non

devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non  pericolosi

biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali

a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non  superiore

al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore  al  limite  di  cui

alla tabella 5a dell'Allegato 4;

  c)  i  materiali  edili  contenenti  amianto  legato   in   matrici

cementizie o  resinoidi  in  conformita'  con  quanto  stabilito  nel

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  29

luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove.  Le  discariche

che ricevono tali materiali devono rispettare  i  requisiti  indicati

all'allegato 4, paragrafi 4 e  5.  In  questo  caso  le  prescrizioni

stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte

dall'autorita' territorialmente competente.

      Art. 7-sexies (Sottocategorie di  discariche  per  rifiuti  non

pericolosi). - 1. Nel rispetto  delle  norme  previste  dal  presente

decreto le autorita' territorialmente competenti possono autorizzare,

anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche

per rifiuti non pericolosi:

  a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto  organico  o

biodegradabile;

  b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in

discariche  considerate  bioreattori  con  recupero   di   biogas   e

discariche per rifiuti organici pretrattati;

  c)  discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con   elevato

contenuto sia di rifiuti organici o  biodegradabili  che  di  rifiuti

inorganici, con recupero di biogas.

      2.  I  criteri  di  ammissibilita'  per  le  sottocategorie  di

discariche di  cui  al  comma  1  sono  individuati  dalle  autorita'

territorialmente competenti in sede di rilascio  dell'autorizzazione.

I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base  alla  tipologia  di

sottocategoria, tenendo  conto  delle  caratteristiche  dei  rifiuti,

della valutazione  di  rischio  con  riguardo  alle  emissioni  della

discarica  e  dell'idoneita'  del  sito  e  prevedendo  deroghe   per

specifici parametri, secondo le modalita' di cui all'Allegato  7.  Le

autorizzazioni,    motivando    adeguatamente,    ammettono     nelle

sottocategorie  di  discariche  anche   rifiuti   caratterizzati   da

parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella  5  dell'Allegato

4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio  di

cui all'Allegato 7.

  3. Le informazioni relative ai rifiuti che  devono  essere  incluse

nella domanda di autorizzazione per le  sottocategorie  di  discarica

per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.

  4. Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono,  altresi',

autorizzare  discariche  monodedicate  per  rifiuti  non   pericolosi

derivanti da operazioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e  da

operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della

Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      Art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi). - 1.  Fatto

salvo quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle  discariche  per

rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi  che  hanno  le

caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che

sottoposti a test di cessione di cui  all'Allegato  6  presentano  un

eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate   nella   tabella   6

dell'Allegato  4.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'  di

neutralizzazione degli acidi i rifiuti  sono  sottoposti  a  test  di

cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.  Le  modalita'

operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare  approvato  secondo  il  procedimento  di  cui  all'articolo

16-bis.

  2. Le analisi di controllo  relative  a  PCB,  diossine,  furani  e

inquinanti organici diversi possono  essere  disposte,  con  oneri  a

carico del detentore dei  rifiuti  e  del  gestore  della  discarica,

dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del

rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei

limiti.

  3. Le autorita'  competenti  possono  autorizzare,  all'interno  di

discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa  valutazione

del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per

rifiuti non pericolosi di  cui  all'articolo  7-sexies,  purche'  sia

garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi  di  rifiuti

non pericolosi da quelli pericolosi.

  Art. 7-octies (Criteri di ammissibilita' in depositi  sotterranei).

- 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti

non pericolosi e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione  di  quelli

indicati al comma 3.

  2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei,  e'

effettuata da parte del richiedente, la valutazione  della  sicurezza

conformemente a quanto  stabilito  al  punto  3  dell'Allegato  1.  I

rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili  con

tale valutazione.

      3. Non possono  essere  collocati  in  depositi  sotterranei  i

rifiuti  che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo

fisico, chimico  o  biologico  dopo  il  deposito.  Fra  questi  sono

compresi:

        a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1;

        b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire

a contatto con l'acqua o con la  roccia  ospitante  nelle  condizioni

previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di  volume,

una generazione di  sostanze  o  gas  autoinfiammabili  o  tossici  o

esplosivi o qualunque  altra  reazione  che  possa  rappresentare  un

rischio per la sicurezza operativa e per l'integrita' della barriera;

  c) i rifiuti biodegradabili;

  d) i rifiuti dall'odore pungente;

  e) i rifiuti che possono generare una miscela  gas-aria  tossica  o

esplosiva e, in particolare, i rifiuti che  provocano  concentrazioni

di gas tossici per le pressioni parziali  dei  componenti  e  che  in

condizioni di saturazione in un  contenitore  formano  concentrazioni

superiori del 10 per cento alla  concentrazione  che  corrisponde  al

limite inferiore di esplosivita';

  f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita',  tenuto  conto  delle

condizioni geomeccaniche;

        g)  i  rifiuti  autoinfiammabili  o  soggetti  a  combustione

spontanea nelle condizioni previste per  lo  stoccaggio,  i  prodotti

gassosi, i rifiuti volatili, i  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta

sotto forma di miscele non identificate.

      4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,

e' effettuata, da parte del soggetto che  richiede  l'autorizzazione,

la valutazione dei rischi specifici per il sito  in  cui  avviene  il

deposito in questione, in conformita' a quanto previsto  al  punto  3

dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che  il  livello  di

isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.

      5. I rifiuti suscettibili  di  reagire  nel  caso  di  contatto

reciproco  devono  essere  definiti  e  classificati  in  gruppi   di

compatibilita' e i differenti gruppi di compatibilita' devono  essere

fisicamente separati nella fase di stoccaggio.»;

    i) all'articolo 8, comma 1:

      1) le lettere c), d), e) e f) sono sostituite  dalle  seguenti:

«c)   l'indicazione   della   capacita'   totale   della   discarica,

accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il

conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati

per le  coperture  giornaliere;  d)  la  descrizione  del  sito,  ivi

comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,

finalizzata alla identificazione della natura  dei  terreni  e  degli

ammassi rocciosi presenti nell'area e dello  schema  di  circolazione

idrica del sottosuolo,  corredata  da  un  rilevamento  geologico  di

dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica,  eseguita  con

prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con  riferimento

al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°  giugno  1988,  nonche'  della

valutazione   di   tutte   le   grandezze    fisico-meccaniche    che

contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla  sua

progettazione e al suo esercizio come previsto  dalle  vigenti  Norme

Tecniche per le Costruzioni; e) i metodi previsti per la  prevenzione

e la riduzione dell'inquinamento, con  particolare  riferimento  alle

acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno  di  fondazione  e

all'aria; f) la descrizione delle caratteristiche  costruttive  e  di

funzionamento  dei  sistemi,  degli  impianti  e  dei  mezzi  tecnici

prescelti, in particolare per quanto  riguarda  i  sistemi  barriera,

secondo quanto indicato nell'Allegato 1.»;

      2) dopo  la  lettera  f),  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)

accorgimenti progettuali previsti per  garantire  la  stabilita'  del

manufatto e del terreno di fondazione con  riferimento  alle  diverse

fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi

e  di  esercizio  previsti  dalle  vigenti  norme  tecniche  per   le

costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel  caso  di  barriere

composite, devono essere valutate le condizioni di  stabilita'  lungo

superfici di scorrimento che comprendano anche le  interfacce  tra  i

diversi materiali utilizzati.»;

      3) alla lettera i) dopo le parole «e controllo»  sono  inserite

le seguenti: «redatto secondo i criteri stabiliti  dall'Allegato  2»;

dopo la parola «terreno», sono inserite le seguenti: «,  alle  misure

adottate al fine di evitare  le  emissioni  fuggitive  e  diffuse  di

biogas» e dopo le parole «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti:

«nonche'  le  misure  da  adottare  per   la   gestione   delle   non

conformita'»;

      4) la lettera m) e' sostituita dalla  seguente:  «m)  il  piano

economico-finanziario,   redatto   secondo   i   criteri    stabiliti

dall'Allegato 2  che  preveda  che  tutti  i  costi  derivanti  dalla

realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi

connessi  alla  costituzione  della  garanzia  finanziaria   di   cui

all'articolo 14, i costi  stimati  di  chiusura,  nonche'  quelli  di

gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta  anni,  siano

coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo  smaltimento,  tenuto

conto  della  riduzione  del  rischio  ambientale  e  dei  costi   di

post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di  registrazione

ai sensi del regolamento (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  e  del

Consiglio del 25 novembre 2009;»;

    l) all'articolo 10, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla

seguente: «c) l'indicazione della capacita' totale  della  discarica,

accompagnata dalla stima  del  volume  effettivamente  utile  per  il

conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati

per le coperture giornaliere;»

    m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). -1.  Per

la collocazione  dei  rifiuti,  il  detentore  deve  fornire  precise

indicazioni  sulla  composizione,   sulla   capacita'   di   produrre

percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle  caratteristiche

generali dei rifiuti da collocare in discarica.

      2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti  alla

caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui  agli

articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione  riportata

nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica  in  loco

effettuata secondo le modalita' previste al comma 5.

      3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una  discarica  da  lui

gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

      4. Al momento del conferimento dei rifiuti  in  discarica  sono

prelevati   campioni    con    cadenza    stabilita    dall'Autorita'

territorialmente competente e, comunque, con frequenza non  superiore

a un anno. I  campioni  prelevati  devono  essere  conservati  presso

l'impianto  di  discarica  e  tenuti  a  disposizione  dell'Autorita'

territorialmente competente per un periodo non inferiore a due  mesi.

I campioni dovranno essere prelevati  su  carichi  in  ingresso  alla

discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio  di  scelta

casuale dei carichi da sottoporre  a  campionamento  e  analisi  deve

essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.

      5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il  gestore

dell'impianto:

        a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti,  compreso

il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui

al regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

        b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima

e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei

rifiuti  indicate  nel  formulario   di   identificazione,   di   cui

all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai  criteri

di ammissibilita' previsti dal presente decreto;

        c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti  tutte

le tipologie e le informazioni relative  alle  caratteristiche  e  ai

quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e

della data di consegna da parte del detentore, secondo  le  modalita'

previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152  del  2006.

Nel  caso  di  deposito  di  rifiuti  pericolosi,  il  registro  deve

contenere apposita documentazione o mappatura  atta  ad  individuare,

con riferimento alla provenienza  ed  alla  allocazione,  il  settore

della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso;

        d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei

rifiuti trasportati;

        e) comunica tempestivamente alla Regione  ed  alla  Provincia

territorialmente  competenti  la  eventuale  mancata  ammissione  dei

rifiuti in discarica, ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del

citato regolamento (CE) n. 1013/2006,  relativo  alle  spedizioni  di

rifiuti.»;

    n) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La

procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata  solo  dopo

la verifica della conformita' della morfologia della discarica e,  in

particolare,  della   capacita'   di   allontanamento   delle   acque

meteoriche, a quella prevista nel progetto  di  cui  all'articolo  9,

comma 1, tenuto conto di quanto indicato  all'articolo  8,  comma  1,

lettere c), e) e f-bis).»;

    o) all'articolo 13, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:

«6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve  essere

proposta dal gestore e deve essere  ampiamente  documentata  con  una

valutazione  del  responsabile  tecnico  sull'effettiva  assenza   di

rischio della discarica, con particolare riguardo alle  emissioni  da

essa prodotte (percolato  e  biogas).  In  particolare,  deve  essere

dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti  della

massa di rifiuti  e  l'impatto  ambientale  (anche  olfattivo)  delle

emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda  il  percolato  deve

essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto  e'

trascurabile,  ovvero  che  per  almeno  due  anni   consecutivi   la

produzione del  percolato  e'  annullata.  Tali  valutazioni  debbono

essere effettuate attraverso apposita analisi di  rischio  effettuata

ai sensi dell'Allegato 7 al presente  decreto.  Deve  inoltre  essere

verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire

il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»;

    p) all'articolo 16:

      1) al comma 1, dopo le parole «articolo 7, commi 1»  le  parole

«2 e 3» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  7-quater  e

all'articolo 7-quinquies, comma 1»;

      2) al comma  2,  le  parole  «all'articolo  7,  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-septies» e le  parole  «di

cui all'articolo 5» sono eliminate.

    q) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 16-bis (Adeguamento della normativa tecnica).  -  1.  Gli

Allegati  da  3  a  8,  sono  modificati  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adottato  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il

Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      2. Ai fini delle modifiche di cui  al  comma  1,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  presenta  una

richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando  un  termine,  non

superiore a 120 giorni, entro  il  quale  la  richiesta  deve  essere

evasa. Entro  il  termine  indicato,  ISPRA  trasmette  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  Relazione

tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto  termine,

si procede ai sensi del comma 1.

      Art. 16-ter (Deroghe). - 1. Sono  ammessi  valori  limite  piu'

elevati per i parametri specifici  fissati  agli  articoli  7-quater,

7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:

        a) sia effettuata una  valutazione  di  rischio,  secondo  le

modalita' di  cui  all'Allegato  7,  con  particolare  riguardo  alle

emissioni della  discarica,  che,  tenuto  conto  dei  limiti  per  i

parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri  che  non

esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

        b)   l'autorita'    territorialmente    competente    conceda

un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la

singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa

discarica e delle zone limitrofe;

        c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la

specifica  discarica  non  superino,  per  piu'  del  triplo,  quelli

specificati  per  la  corrispondente  categoria   di   discarica   e,

limitatamente al  valore  limite  relativo  al  parametro  TOC  nelle

discariche per rifiuti  inerti,  il  valore  limite  autorizzato  non

superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente

categoria di discarica;

        c-bis)  a  partire  dal    luglio  2022  i  valori   limite

autorizzati per la specifica discarica non  superino,  per  piu'  del

doppio,  quelli  specificati  per  la  corrispondente  categoria   di

discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc

nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non

superi, per  piu'  del  50  per  cento,  quello  specificato  per  la

corrispondente categoria di discarica.

      2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli  nel  fondo

naturale  dei   terreni   circostanti   la   discarica,   l'autorita'

territorialmente  competente  puo'  stabilire  limiti  piu'   elevati

coerenti con tali concentrazioni.

      3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai

seguenti parametri:

        a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle  tabelle  2,

5a e 6 dell'Allegato 4;

        b) Btex e olio minerale di cui alla tabella  4  dell'allegato

4;

        c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;

        d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle  discariche  per

rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi  stabili  e

non reattivi;

        e)  carbonio  organico  totale  (TOC)  nelle  discariche  per

rifiuti pericolosi.

      4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente  e  tutela

del territorio e del mare, nell'ambito degli  obblighi  di  relazione

sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15

della  medesima  direttiva,  invia  alla  Commissione   europea   una

relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del

presente   articolo,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute

dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale

(Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto

del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n.  372.  La  relazione  e'

elaborata  in  base  al  questionario  adottato  con   la   decisione

2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.»;

    r) all'articolo 17, dopo il comma 7,  e'  inserito  il  seguente:

«7-bis.  I  limiti  di  cui  alla  tabella  5,   nota   lettera   h),

dell'Allegato 4 si applicano,  ai  sensi  dell'articolo  7-quinquies,

comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.»;

    s) l'Allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36,

e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto;

    t) dopo l'Allegato 2 sono inseriti gli  Allegati  da  3  a  8  al

presente decreto.

                               Art. 2

               Abrogazioni e disposizioni transitorie

  1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  27  settembre  2010  e'  abrogato.  I  limiti

previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato

decreto ministeriale continuano ad  applicarsi  fino  al    gennaio

2024.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e  o),  si

applicano  alle  discariche  di  nuova  realizzazione,  nonche'  alla

realizzazione di  nuovi  lotti  delle  discariche  esistenti  le  cui

domande  di  autorizzazione  siano  state  presentate  dopo  la  data

dell'entrata in vigore del presente decreto.

                               Art. 3

                 Clausola di invarianza finanziaria

  Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici

interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente

decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1

                                               (Articolo 7-quinquies)

                  CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI

                     DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

    1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI

    1.1. UBICAZIONE

    Di norma i siti idonei  alla  realizzazione  di  un  impianto  di

discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

      Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera  n)

e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      Aree  individuate  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357  cosi'  come

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,

n. 120;

      Aree collocate nelle aree di salvaguardia di  cui  all'articolo

94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      Aree,  immobili  e  contesti  tutelati  ai  sensi  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    Le discariche non devono essere localizzate:

      in corrispondenza  di  faglie  attive  e  aree  interessate  da

attivita' vulcaniche;

      in corrispondenza di doline,  inghiottitoi  o  altre  forme  di

carsismo superficiale;

      in aree dove sono in atto processi geomorfologici  superficiali

quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii,  le

migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'

della discarica;

      in aree esondabili, instabili e alluvionabili come  individuate

negli strumenti di pianificazione  territoriali,  deve  essere  presa

come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni.

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare  per

il tempo di ritorno sopra  riportato  in  accordo  con  il  Distretto

Idrografico competente;

      aree naturali protette sottoposte a misure di  salvaguardia  ai

sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

    Le Regioni possono, con provvedimento  motivato,  autorizzare  la

realizzazione delle discariche per inerti nei siti di  cui  al  primo

capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati  ai  sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    La discarica puo' essere autorizzata solo se  le  caratteristiche

del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le

misure  correttive  da  adottare,  indichino  che  la  discarica  non

costituisca un grave rischio ambientale.

    Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere  valutate   le

condizioni  locali  di  accettabilita'  dell'impianto  nel   contesto

territoriale in relazione ai seguenti parametri:

      distanza dai centri abitati;

      fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti,  oleodotti,

elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;

      presenza di rilevanti beni storici, artistici,  archeologici  e

paesaggistici.

    Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono  da  privilegiare

le aree degradate.

    1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

    1.2.1. Criteri generali

    L'ubicazione e le caratteristiche costruttive  di  una  discarica

per rifiuti inerti devono soddisfare  le  condizioni  necessarie  per

impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e  delle

acque superficiali.

    Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato,  ove

sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente sulla  base

delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica.  In  tal  caso  deve

essere previsto un sistema di  raccolta  e  drenaggio  del  percolato

costituito da uno strato minerale drenante con spessore s ≥0,5 m e di

idonea trasmissivita' e permeabilita' in grado di drenare i fluidi di

percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione.

    Il materiale drenante deve  essere  costituito  da  un  aggregato

marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm),  a

basso contenuto di carbonati (< 35 %),  lavato,  con  percentuale  di

passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme,  con  un

coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro

minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di  drenaggio;

di altezza minima 0,5 m.

    La protezione del suolo, delle acque sotterranee  e  delle  acque

superficiali deve essere garantita dalla  presenza  di  una  barriera

geologica naturale  avente  le  caratteristiche  descritte  al  punto

1.2.2,  e  da  un  sistema   di   copertura   superficiale   con   le

caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la  barriera  geologica

naturale e l'eventuale  strato  drenante  va  inserito  un  opportuno

strato di protezione.

    1.2.2. Barriera geologica

    La barriera geologica e' determinata da condizioni  geologiche  e

idrogeologiche al di sotto e in  prossimita'  di  una  discarica  per

rifiuti inerti tali  da  assicurare  una  capacita'  di  attenuazione

sufficiente  per  evitare  l'inquinamento  del  suolo,  delle   acque

superficiali e delle acque sotterranee.

    Il substrato della base e dei lati della  discarica  consiste  in

una  formazione  geologica  naturale  che  risponda  a  requisiti  di

permeabilita' e spessore almeno equivalente a quello  risultante  dai

seguenti criteri:

      conducibilita' idraulica k ≤ 1x 10-7 m/s;

      spessore ≥ 1 m.

    Le caratteristiche  di  permeabilita'  idraulica  della  barriera

geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine

in sito.

    La barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le

condizioni di  cui  sopra,  puo'  essere  completata  artificialmente

attraverso  un  sistema  barriera  di   confinamento   opportunamente

realizzata che  fornisca  una  protezione  idraulica  equivalente  in

termini di tempo di attraversamento.

    Il piano di imposta di una  eventuale  barriera  di  confinamento

deve essere posto al di sopra del tetto  dell'acquifero  confinato  o

della quota di massima escursione della falda, nel caso di  acquifero

non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

    Il  sistema  barriera  messo  in   opera   artificialmente   deve

comprendere dal basso verso l'alto:

      1. strato minerale compattato di spessore s non inferiore a 0,5

m e  conducibilita'  idraulica  k  <  5  x  10-8  m/s,  eventualmente

accoppiato a un geosintetico di  impermeabilizzazione.  Le  modalita'

costruttive e il valore della  permeabilita'  dello  strato  minerale

compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ;

      2. strato di protezione costituito da uno strato  di  materiale

naturale o da geosintetici di protezione;

      3. strato di raccolta e drenaggio dei  fluidi  di  percolazione

per evitare l'aumento delle pressioni interstiziali  all'interno  del

corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilita'.

    Particolari  soluzioni  progettuali  nella  realizzazione   dello

strato minerale compattato delle sponde,  che  garantiscano  comunque

una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere

adottate e realizzate  anche  con  spessori  inferiori  a  0,5  m,  a

condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente.

    1.2.3. Copertura superficiale finale

    La copertura superficiale finale della discarica deve  rispondere

ai seguenti criteri:

      isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

      minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

      riduzione al minimo della necessita' di manutenzione;

      minimizzazione dei fenomeni di erosione;

      resistenza  agli  assestamenti  ed  a  fenomeni  di  subsidenza

localizzata;

      inserimento paesaggistico.

    Prima  dell'installazione  della  copertura   finale,   si   puo'

procedere alla realizzazione di  una  copertura  provvisoria  per  il

tempo necessario al raggiungimento  delle  condizioni  di  stabilita'

meccanica e biologica definita in progetto.

    La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali

funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici)  proposti  in

progetto per la discarica.

    La copertura provvisoria dovra'  comunque  mantenere  separati  i

rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di  gas  e/o

di liquidi laddove previsto  dal  progetto),  garantire  un  regolare

deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur

temporaneo) inserimento  paesaggistico,  avuto  anche  riguardo  alla

durata della stessa.

    La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura

multistrato  costituita,  dall'alto  verso  il  basso,  dai  seguenti

strati:

      1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥  1  m  che

favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini  del

piano di ripristino  ambientale,  fornisca  una  protezione  adeguata

contro l'erosione e consenta la protezione degli  strati  sottostanti

dalle escursioni termiche;

      2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥  0,5

m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s).

    Tale  strato  puo'  essere  sostituito  da  un  geocomposito   di

drenaggio di caratteristiche  prestazionali  equivalenti,  ovvero  in

grado di drenare nel suo piano  la  portata  meteorica  di  progetto,

valutata con un tempo di ritorno pari ad  almeno  30  anni.  In  ogni

caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale  o

di  geotessile  per  prevenire  eventuali  intasamenti  connessi   al

trascinamento  del  materiale  fine  dello  strato  superficiale   di

copertura.

    3. strato minerale superiore compattato di  spessore  maggiore  o

uguale a 0,5 m e di conducibilita' idraulica minore o uguale  a  10-8

m/s  o  di  caratteristiche  equivalenti  in  termini  di  tempo   di

attraversamento;   dovra'   essere   garantita   la   protezione   al

danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato  prevedendo

un opportuno strato  di  protezione.  Lo  strato  minerale  superiore

compattato puo'  essere  sostituito  con  materiali  geosintetici  di

impermeabilizzazione equivalenti in termini  idraulici  di  tempi  di

attraversamento.

    4. strato di regolarizzazione per  la  corretta  messa  in  opera

degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.

    Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella

realizzazione  della  copertura  finale  delle   scarpate   laterali,

potranno essere autorizzate dall'Autorita'  competente  a  condizione

che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.

    Nel caso in cui la  destinazione  d'uso  dell'area  di  discarica

indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di

una copertura vegetale, lo strato superficiale di  cui  al  succitato

punto 1 potra' avere spessori e caratteristiche diverse purche' siano

garantiti  i  criteri  generali  sopra  richiamati  previsti  per  le

coperture  finali  e  a   condizione   che   sia   paesaggisticamente

compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di  realizzazione

di tale strato dovranno essere specificate nel progetto e autorizzate

dall'autorita' competente.

    1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE

    In relazione alle condizioni meteorologiche devono  essere  prese

misure adeguate per:

      limitare la quantita' di acqua di origine meteorica che penetra

nel corpo della discarica;

      impedire che le acque superficiali e  sotterranee  entrino  nel

corpo della discarica.

    Deve   essere   inoltre   previsto,   ove   ritenuto   necessario

dall'autorita' competente, un sistema  di  raccolta  delle  acque  di

percolazione.

    Il sistema di raccolta delle acque di  percolazione  deve  essere

progettato e gestito in modo da:

      minimizzare il battente idraulico  sul  fondo  della  discarica

compatibilmente con  le  caratteristiche  geometriche,  meccaniche  e

idrauliche dei materiali e dei rifiuti  costituenti  la  discarica  e

compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;

      prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto  il  periodo  di

gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine,  tra

i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale

sintetico o  naturale,  con  funzione  filtrante,  di  conducibilita'

idraulica e volume dei pori inferiori a quella del letto drenante;

      resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;

      sopportare i carichi previsti;

      garantire l'ispezionabilita' del sistema.

    L'eventuale percolato raccolto  deve  essere  avviato  ad  idoneo

impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto

dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

    1.4. STABILITA'

    Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e'  necessario

accertare, mediante specifiche indagini e prove  geotecniche,  che  i

terreni  di  fondazione  della  discarica,  in  considerazione  della

morfologia della discarica e  dei  carichi  previsti,  nonche'  delle

condizioni  operative,  non  vadano  soggetto  a  cedimenti  tali  da

danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

    Al  riguardo,  il  valore  del  modulo  di   deformazione   (Md),

determinato con prova di carico su piastra  da  30  cm  di  diametro,

dovra'  essere  maggiore  o   uguale   a   50   N/mm²   e   calcolato

nell'intervallo di carico compreso tra 0,15  e  0,25  MPa,  al  primo

ciclo di carico.

    Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto,  in  corso

d'opera e per tutte le diverse  fasi  di  vita  della  discarica,  la

stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso

laddove  esistenti  e   la   stabilita'   dell'insieme   terreno   di

fondazione-discarica nonche'  la  stabilita'  delle  coperture.  Tali

verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche  per

le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di  abbancamento

laddove  gli  abbancamenti  si  discostino  del  20%  dal  piano   di

abbancamento di progetto di cui al successivo punto 1.8 e in fase  di

chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute  in  conseguenza  di

eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo  eccezionali

che possono influire sulla stabilita'  globale  della  discarica.  Le

verifiche di stabilita' che interessano  il  corpo  dei  rifiuti,  il

fronte   dei   rifiuti   abbancati    e    l'insieme    terreno    di

fondazione-discarica,  devono  essere  eseguite  considerando  quanto

stabilito  nelle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  vigenti  con

riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in

condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

    In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni

vigenti, nelle verifiche che interessano il corpo della discarica, si

devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che  tengano  conto

della  composizione  del   rifiuto   medesimo   e   dei   metodi   di

pretrattamento e  costipamento  adottati  nonche'  dei  risultati  di

specifiche prove in sito o di laboratorio. Le verifiche di stabilita'

del manufatto, dei terreni di fondazione  e  lungo  le  superfici  di

scorrimento che comprendano le interfacce  tra  i  diversi  materiali

utilizzati sia nel sistema barriera  di  fondo  sia  nel  sistema  di

copertura finale devono essere condotte anche in condizioni  sismiche

cosi' come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni  vigenti.

A tal fine, il sistema  di  copertura  finale  prima  descritto  puo'

essere completato con idonei geosintetici di rinforzo. In  ogni  caso

tutti i materiali sintetici utilizzati dovranno essere opportunamente

installati e ancorati

    1.5. DISTURBI ED IMPATTI

    Devono essere previsti sistemi  e/o  misure  atte  a  ridurre  al

minimo i disturbi gli impatti provenienti dalla discarica  e  causati

da:

      emissione di odori e polvere;

      materiali trasportati dal vento;

      uccelli parassiti ed insetti;

      rumore e traffico;

      incendi.

    1.6. ACCESSO AL SITO

    La discarica deve essere dotata di  recinzione  per  impedire  il

libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale

arborea autoctona, da realizzarsi prima dell'inizio dei conferimenti,

al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.

    I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di  esercizio.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere  un

programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

    1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

    Gli impianti di discarica di rifiuti inerti devono essere dotati,

direttamente o tramite apposita convenzione o contratto di laboratori

accreditati per le specifiche determinazioni previste per la gestione

dell'impianto.

    La gestione  della  discarica  deve  essere  affidata  a  persona

competente a gestire il sito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,

lettera b), e deve essere assicurata la  formazione  professionale  e

tecnica del personale addetto  all'impianto  anche  in  relazione  ai

rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del  tipo  di

rifiuti smaltiti  cosi  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

    1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO

    I rifiuti che possono dar luogo a dispersione  di  polveri  o  ad

emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con  strati

di materiali  adeguati;  devono  essere  inoltre  previsti  specifici

sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di

conduzione della discarica atti  ad  impedire  la  dispersione  delle

stesse.

    Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in  opera  dei

rifiuti   in   termini   di   spessore   degli    strati,    ampiezza

dell'abbancamento  e  inclinazione  in  accordo  alle  verifiche   di

stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.

    Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento

devono essere effettuati in modo da  garantire  la  stabilita'  della

massa di rifiuti e delle strutture collegate.

    2. IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

    2.1. UBICAZIONE

    Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi  e  non

pericolosi non devono ricadere in:

      aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n)

e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      aree  individuate  dagli  articoli  2  e  3  del  decreto   del

Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  cosi  come

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003,

n. 120;

      aree naturali protette sottoposte a misure di  salvaguardia  ai

sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

      aree collocate nelle aree di salvaguardia di  cui  all'articolo

94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      aree,  immobili  e  contesti  tutelati  ai  sensi  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi

non vanno ubicati:

      in corrispondenza  di  faglie  attive  e  aree  interessate  da

attivita' vulcanica,  ivi  compresi  i  campi  solfatarici,  che  per

frequenza ed  intensita'  potrebbero  pregiudicare  l'isolamento  dei

rifiuti;

      in corrispondenza di doline,  inghiottitoi  o  altre  forme  di

carsismo superficiale;

      in aree  dove  i  processi  geomorfologici  superficiali  quali

l'erosione  accelerata,  le  frane,  l'instabilita'  dei  pendii,  le

migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita'

della discarica e delle opere ad essa connesse;

      in aree soggette ad attivita' di tipo idrotermale;

      in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate

negli strumenti di pianificazione  territoriali,  deve  essere  presa

come riferimento la piena con tempo di  ritorno  minimo  pari  a  200

anni.  Le  Regioni  definiscono  eventuali  modifiche  al  valore  da

adottare per  il  tempo  di  ritorno  in  accordo  con  il  Distretto

Idrografico competente.

    Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono  da  privilegiare

le aree degradate da risanare o  da  ripristinare  sotto  il  profilo

paesaggistico.

    Con provvedimento motivato  le  Regioni  possono  autorizzare  la

realizzazione di discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  nei  siti

elencati al primo periodo.

    La discarica puo' essere autorizzata solo se  le  caratteristiche

del luogo, per quanto riguarda le  condizioni  di  cui  sopra,  o  le

misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave

rischio ambientale e  per  la  salute  umana  e  non  pregiudichi  le

esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

    Per  ciascun  sito  di  ubicazione  devono  essere  esaminate  le

condizioni  locali  di  accettabilita'  dell'impianto  nel   contesto

territoriale in relazione a:

      distanza dai centri abitati;

      collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa

vigente e provvedimenti attuativi,

      collocazione in zone di  produzione  di  prodotti  agricoli  ed

alimentari definiti ad indicazione geografica o  a  denominazione  di

origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012  e  in  aree

agricole in cui si ottengono prodotti con  tecniche  dell'agricoltura

biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;

      presenza di rilevanti beni storici, artistici,  archeologici  e

paesaggistici.

    Per le discariche di rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  che

accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri  abitati

in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere  oggetto

di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto

aereo delle fibre verificando che la direttrice dei  venti  dominanti

sia chiaramente  indirizzata  verso  zone  differenti  da  quelle  di

ubicazione del centro abitato. Tale  direttrice  e'  stabilita  sulla

base di dati statistici significativi dell'intero  arco  dell'anno  e

relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

    2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI

    Al fine di garantire l'isolamento del  corpo  dei  rifiuti  dalle

matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti

tecnici;

      sistema   di   regimazione   e   convogliamento   delle   acque

superficiali;

      sistema barriera di fondo e delle sponde della discarica;

      impianto di raccolta e gestione del percolato;

      impianto di captazione e gestione  del  gas  e  dei  vapori  di

discarica (solo per discariche nelle quali sono smaltiti rifiuti  che

possono generare emissioni gassose);

      sistema di copertura superficiale finale della discarica.

    Deve   essere   garantito   il   controllo   dell'efficienza    e

dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta

del percolato, di captazione gas, etc.) in  tutte  le  fasi  di  vita

della  discarica  (fase  di  gestione  operativa  e  post-operativa),

nonche' il  mantenimento  di  opportune  pendenze  per  garantire  il

ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.

    2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

    Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte

a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica  nella  massa  dei

rifiuti. Le acque meteoriche devono essere allontanate dal  perimetro

dell'impianto a mezzo di  idonee  canalizzazioni  dimensionate  sulla

base delle piogge piu' intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni

e incrementate di un ulteriore 30 per cento.

    Il percolato ed eventuali  acque  di  ruscellamento  diretto  sul

corpo dei rifiuti devono essere  captati,  raccolti  e  smaltiti  per

tutto il tempo di vita della discarica  (gestione  e  post-gestione),

secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo

non  inferiore  a  30  anni  dalla  data   di   chiusura   definitiva

dell'impianto.

    Il sistema di raccolta del percolato  deve  essere  progettato  e

gestito in modo da:

      minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo  della

discarica  compatibilmente  con   le   caratteristiche   geometriche,

meccaniche e idrauliche dei materiali e dei  rifiuti  costituenti  la

discarica e compatibilmente  con  i  sistemi  di  sollevamento  e  di

estrazione;

      prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto  il  periodo  di

gestione operativa e post operativa della discarica; a tal fine,  tra

i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale

sintetico e/o naturale, con  funzione  filtrante,  di  conducibilita'

idraulica e porosita' inferiori a quella del letto drenante;

      resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;

      sopportare i carichi previsti:

      garantire l'ispezionabilita' del sistema.

    Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte  devono

essere preferibilmente trattati  in  loco  in  impianti  tecnicamente

idonei. Qualora particolari condizioni  tecniche  impediscano  o  non

rendano ottimale tale soluzione, il percolato potra' essere conferito

ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della  vigente

disciplina sui rifiuti o, in alternativa,  dopo  idoneo  trattamento,

recapitato  in  fognatura  nel  rispetto  dei  limiti  allo   scarico

stabiliti dall'ente gestore.

    La soluzione individuata per la gestione del percolato e  per  le

acque di  ruscellamento  sul  corpo  rifiuti  deve  essere  contenuta

nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.

    2.4. PROTEZIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE

    2.4.1. Criteri generali

    L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti  non

pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni

necessarie per impedire l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,

delle acque di falda e delle  acque  superficiali  e  per  assicurare

un'efficiente raccolta del percolato.

    La protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque di  falda  e

di superficie deve essere  realizzata,  durante  la  fase  operativa,

mediante sistemi barriera ubicati sul  fondo  e  sulle  sponde  della

discarica. Dopo due anni dall'ultimo conferimento,  a  seguito  della

valutazione di eventuali cedimenti  secondari  del  corpo  discarica,

deve  essere  predisposto  il  sistema  di   copertura   finale,   da

completarsi entro i successivi 36 mesi.

    I sistemi barriera di fondo e  sulle  sponde  dovranno  prevedere

l'accoppiamento di uno o piu' strati di impermeabilizzazione  con  un

sistema di drenaggio del percolato. Lo strato di impermeabilizzazione

puo' essere costituito anche da una barriera geologica accoppiata  ad

uno strato minerale compattato.

    2.4.2. Barriera di fondo e delle sponde.

    La barriera di fondo e delle sponde e'  composta  da  un  sistema

accoppiato costituito partendo dal basso verso l'alto da:

      1. barriera geologica;

      2. strato di impermeabilizzazione artificiale;

      3. strato di drenaggio.

    Il piano di imposta dello strato inferiore del  sistema  barriera

di fondo e sulle sponde deve essere  posto  al  di  sopra  del  tetto

dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel  caso  di

acquifero  non  confinato,  al  di  sopra  della  quota  di   massima

escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

    La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica e'

costituita da  una  formazione  geologica  naturale  che  risponda  a

requisiti di permeabilita' e spessore  aventi  un  effetto  combinato

almeno equivalente in termini di tempo di  attraversamento  a  quello

risultante dai seguenti criteri:

      discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilita'  idraulica

k ≤ 1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 1 m;

      discarica per rifiuti pericolosi: conducibilita' idraulica k 

1 x 10 -9 m/s e spessore s ≥ 5 m;

    La  continuita'  e  le  caratteristiche  di  permeabilita'  della

barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono

essere opportunamente  accertate  mediante  indagini  e  perforazioni

geognostiche.

    La barriera  geologica,  qualora  non  soddisfi  naturalmente  le

condizioni di cui sopra, deve essere completata  artificialmente  con

uno strato di materiale argilloso  compattato  di  spessore  pari  ad

almeno    0,5    m,    anche    accoppiato    a    geosintetici    di

impermeabilizzazione, che fornisca  complessivamente  una  protezione

idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

    Ai  fini  dell'equivalenza  i   tempi   di   attraversamento   da

rispettare, nell'ipotesi di un carico idraulico di 0,3 m, non  devono

essere inferiori ai  25  anni  per  le  discariche  per  rifiuti  non

pericolosi e 150 anni per le discariche per rifiuti pericolosi.

    Particolari  soluzioni  progettuali   nel   completamento   della

barriera  geologica  delle  sponde  potranno  eccezionalmente  essere

adottate e realizzate  anche  con  spessori  inferiori  a  0,5  m,  a

condizione che garantiscano comunque  una  protezione  equivalente  e

previa approvazione dell'ente territoriale competente.

    Lo strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, posto  al

di   sopra   della   barriera   geologica   naturale   o    integrata

artificialmente,  e'  costituito  dall'accoppiamento   di   materiale

minerale compattato con un geosintetico di impermeabilizzazione.

    Lo strato minerale compattato deve avere spessore s    1,0  m  e

conducibilita' idraulica k ≤ 1 x 10-9  m/s,  deve  essere  realizzato

preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore  massimo

di 0,25 m, e deve  avere  caratteristiche  idonee  a  resistere  alle

sollecitazioni chimiche e meccaniche  presenti  nella  discarica.  Le

modalita' costruttive e il valore della  permeabilita'  dello  strato

minerale compattato possono essere determinate mediante  campo  prova

in situ.

    Lo strato di impermeabilizzazione  artificiale  lungo  le  sponde

della  discarica  deve  essere  realizzato  artificiale  con   uguali

caratteristiche fisico-meccaniche e idrauliche a quelle dello  strato

di impermeabilizzazione artificiale di  fondo.  Deve  inoltre  essere

garantita   la   continuita'   fisica   fra   i   due   sistemi    di

impermeabilizzazione.   Particolari   soluzioni   progettuali   nella

realizzazione del sistema di impermeabilizzazione  artificiale  delle

sponde potranno eccezionalmente essere adottate  e  realizzate  anche

con spessori inferiori a condizione  che  garantiscano  comunque  una

protezione equivalente e previa approvazione  dell'ente  territoriale

competente.

    In ogni caso, l'impermeabilizzazione del  fondo  e  delle  pareti

della discarica  non  puo'  essere  costituita  dalla  sola  barriera

geologica   che   va   sempre   completata   con   uno   sistema   di

impermeabilizzazione artificiale.

    Al di sopra dello strato di impermeabilizzazione artificiale  del

fondo e delle sponde, deve essere previsto uno  strato  di  drenaggio

del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore

s a ≥ 0,5 m e di idonea trasmissivita' e permeabilita'  in  grado  di

drenare la portata di percolato prodotta nella  fase  di  gestione  e

post-gestione. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30°

lo strato drenante puo' essere costituito da uno  strato  artificiale

di spessore inferiore con capacita' drenante equivalente e raccordato

al sistema drenante del fondo sub-pianeggiante.

    Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale e lo strato  di

drenaggio  del  percolato  va  inserito  un   opportuno   strato   di

protezione, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al

fine di evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione

durante la fase costruttiva e  durante  la  fase  di  gestione  della

discarica.

    La protezione delle sponde della discarica deve essere  garantita

da  un  sistema  di  impermeabilizzazione  artificiale   con   uguali

caratteristiche   fisico-meccaniche   dello    strato    impermeabile

artificiale di fondo. Deve inoltre essere  garantita  la  continuita'

fisica fra i due sistemi di impermeabilizzazione.

    Il  fondo  della  discarica,  tenuto  conto  degli   assestamenti

previsti in fase progettuale, deve  conservare  un'adeguata  pendenza

tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

    La barriera di base per discarica di rifiuti non pericolosi, deve

quindi comprendere dal basso verso l'alto:

      livello   1)   barriera   geologica   naturale   o   completata

artificialmente con spessore > 1 m e permeabilita' k <1 x 10-9 m/s;

      livello 2 a) strato  di  impermeabilizzazione  artificiale  con

spessore s ≥ 1 m e permeabilita' k ≤ 1 x 10-9 m/s, impiegando terreni

naturali  o  miscele  di  terreni  compattati  che  garantiscono   la

permeabilita' prescritta;

      livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5  mm,  conforme

alla norma UNI 1604645  per  geomembrane  lisce  ed  alla  norma  UNI

1604643 per geomembrane ad aderenza migliorata;

      livello 2 c) opportuno  strato  di  protezione,  costituito  da

idoneo materiale naturale  o  artificiale,  al  fine  di  evitare  il

danneggiamento del sistema  di  impermeabilizzazione  a  causa  degli

agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi  agenti,

durante la fase di gestione della discarica Il materiale  artificiale

puo' essere  costituito  da  geotessile  non  tessuto  (resistenza  a

trazione minima nelle due direzioni longitudinale e  trasversale:  60

kN/m - norma UNI EN ISO 10319;  resistenza  al  punzonamento  statico

minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236;  massa  areica  minima:  1200

g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione  per

la geomembrana;

      livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥

1 x10-5 m/s, classi A1 e A3  della  classificazione  HRB  AASHTO.  Il

materiale drenante deve essere  costituito  da  un  aggregato  grosso

marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco di pezzatura 16-64  mm),

a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con  percentuale  di

passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme,  con  un

coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro

minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

    La barriera di base per discarica  di  rifiuti  pericolosi,  deve

quindi comprendere dal basso verso l'alto:

      livello   1)   barriera   geologica   naturale   o   completata

artificialmente di spessore ≥ 5 m e permeabilita' k < 1 x 10-9 m/;

      livello 2 a) barriera di confinamento supplementare: spessore ≥

1  m,  permeabilita'  k  <  1  x  10-9  m/s;   impiegando   materiale

appartenente alle classi A6 e A7 della classificazione HRB AASHTO;

      livello 2 b) geomembrana in HDPE, spessore > 2,5  mm,  conforme

alla norma UNI 11309 per geomembrane lisce ed alla  norma  UNI  11498

per geomembrane ad aderenza migliorata;

      livello 2 c) opportuno  strato  di  protezione,  costituito  da

idoneo materiale naturale  o  artificiale,  al  fine  di  evitare  il

danneggiamento del sistema  di  impermeabilizzazione  a  causa  degli

agenti atmosferici durante la fase costruttiva ed ai carichi  agenti,

durante la fase di gestione della discarica Il materiale  artificiale

puo' essere  costituito  da  geotessile  non  tessuto  (resistenza  a

trazione minima nelle due direzioni longitudinale e  trasversale:  60

kN/m - norma UNI EN ISO 10319;  resistenza  al  punzonamento  statico

minima: 10 kN - norma UNI EN ISO 12236;  massa  areica  minima:  1200

g/m² - norma UNI EN 9864) o altro adeguato sistema di protezione  per

la geomembrana;

      livello 3) strato drenante: spessore > 0,5 m, permeabilita' k ≥

10-5 m/s, classi  A1  e  A3  della  classificazione  HRB  AASHTO.  Il

materiale drenante deve essere  costituito  da  un  aggregato  grosso

marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm),  a

basso contenuto di carbonati (< 35 %),  lavato,  con  percentuale  di

passante al vaglio 200 ASTM < 3%; con granulometria uniforme, con  un

coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e  diametro

minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

    2.4.3. Copertura superficiale finale

    La copertura superficiale finale della discarica deve  rispondere

ai seguenti criteri:

      isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;

      minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

      riduzione al minimo della necessita' di manutenzione;

      minimizzazione dei fenomeni di erosione;

      resistenza  agli  assestamenti  ed  a  fenomeni  di  subsidenza

localizzata;

      stabilita' lungo le superfici di  scorrimento  che  comprendano

anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;

      essere funzionale con i requisiti prestazionali di  progetto  e

le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale;

      inserimento paesaggistico.

    Prima  dell'installazione  della  copertura   finale,   si   puo'

procedere alla realizzazione di  una  copertura  provvisoria  per  il

tempo necessario al raggiungimento  delle  condizioni  di  stabilita'

meccanica e biologica definita in progetto.

    La copertura provvisoria dovra' avere caratteristiche strutturali

funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici)  proposti  in

progetto per la discarica.

    La copertura provvisoria dovra'  comunque  mantenere  separati  i

rifiuti dall''ambiente esterno (consentendo il passaggio di  gas  e/o

di liquidi laddove previsto  dal  progetto),  garantire  un  regolare

deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur

temporaneo) inserimento  paesaggistico,  avuto  anche  riguardo  alla

durata della stessa.

    La copertura superficiale finale deve essere realizzata  mediante

una struttura  multistrato  costituita,  dall'alto  verso  il  basso,

almeno dai seguenti strati:

      1. strato superficiale di copertura  con  spessore  maggiore  o

uguale a 1 m che favorisca  lo  sviluppo  delle  specie  vegetali  di

copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e  fornisca  una

protezione adeguata contro l'erosione e  di  proteggere  le  barriere

sottostanti dalle escursioni termiche;

      2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥  0,5

m di idonea trasmissivita' e permeabilita' (K>10-5 m/s).

    Tale  strato  puo'  essere  sostituito  da  un  geocomposito   di

drenaggio di caratteristiche  prestazionali  equivalenti,  ovvero  in

grado di drenare nel suo piano  la  portata  meteorica  di  progetto,

valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.

    In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo  filtro

naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi

al trascinamento del materiale  fine  dello  strato  superficiale  di

copertura;

      3. strato minerale compattato dello spessore s ≥  0,5  m  e  di

conducibilita'  idraulica  k    1  x  10-8  m/s  integrato   da   un

rivestimento impermeabile superficiale. Le modalita' costruttive e il

valore della permeabilita' dello strato minerale  compattato  possono

essere determinate mediante campo prova in situ. Lo  strato  minerale

compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione  dovra'

essere  protetto  con  un  opportuno  strato  costituito  da   idoneo

materiale naturale  o  artificiale,  per  evitare  il  danneggiamento

connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase

costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore puo'

essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione,

garantendo che nell'insieme la prestazione in  termini  di  tempo  di

attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni

progettuali nella  realizzazione  dello  strato  minerale  compattato

delle parti con pendenza superiore a 30°, che  garantiscano  comunque

una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere  adottate

e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a  condizione  che

vengano approvate dall'ente territoriale competente;

      4. strato di drenaggio del gas  e  di  rottura  capillare,  con

spessore maggiore o  uguale  a  0,5  m  di  idonea  trasmissivita'  e

permeabilita' al gas in grado di drenare nel suo piano la portata  di

gas prodotta dai rifiuti.

    In ogni caso  lo  strato  drenante  va  protetto  con  un  idoneo

materiale naturale o sintetico.

      5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere  la

corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

    In ogni caso dovranno essere garantite le verifiche di stabilita'

della copertura in condizioni statiche e sismiche  in  corrispondenza

di tutte le possibili superfici di scorrimento che comprendano  tutte

le interfacce dei  materiali  utilizzati  in  accordo  con  le  Norme

Tecniche per le Costruzioni vigenti. A tal fine  il  pacchetto  prima

descritto puo' essere  completato  con  idonei  con  geosintetici  di

rinforzo.

    Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella

realizzazione  della  copertura  finale  delle   scarpate   laterali,

potranno essere autorizzate dall'Autorita'  competente  a  condizione

che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.

    Poiche' la degradazione dei rifiuti  biodegradabili,  incluse  le

componenti cellulosiche, comporta  la  trasformazione  in  biogas  di

parte della massa dei  rifiuti,  la  valutazione  degli  assestamenti

dovra' tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione della

morfologia della copertura finale.

    La copertura superficiale  finale,  come  sopra  descritta,  deve

quindi tenere conto degli assestamenti previsti ed  a  tal  fine  non

deve  essere  direttamente   collegata   al   sistema   barriera   di

confinamento.

    La  realizzazione  della  copertura  superficiale  finale   della

discarica nella fase  post  operativa  puo'  essere  preceduta  dalla

realizzazione   di   una   copertura   provvisoria,   con   struttura

semplificata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso  di

assestamento.

    Detta copertura  provvisoria  deve  essere  oggetto  di  continua

manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso  delle  acque

superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nel corpo rifiuti.

    La copertura superficiale finale deve essere realizzata  in  modo

da  consentire  un  carico  compatibile  con  la  destinazione  d'uso

prevista.

    Nel caso in cui la  destinazione  d'uso  dell'area  di  discarica

indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di

una copertura vegetale, lo strato superficiale  di  cui  al  punto  1

potra'  avere  spessori  e  caratteristiche  diverse  purche'   siano

garantiti  i  criteri  generali  sopra  richiamati  previsti  per  le

coperture  finali,  e  a  condizione   che   sia   paesaggisticamente

compatibile; in questo caso modalita' e tempistiche di  realizzazione

di tale strato,  cosi'  come  dell'eventuale  copertura  provvisoria,

dovranno essere specificate nel progetto e opportunamente autorizzate

dall'Autorita' competente.

    2.5. CONTROLLO DEI GAS

    Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono  essere

dotate di impianti per  l'estrazione  dei  gas  che  garantiscano  la

massima  efficienza  di  captazione   e   il   conseguente   utilizzo

energetico, ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile.

    La gestione del biogas deve  essere  condotta  in  modo  tale  da

ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per  la  salute  umana;

l'obiettivo  e'  quello  di  non  far  percepire  la  presenza  della

discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

    Poiche'  il  naturale  assestamento  della  massa   dei   rifiuti

depositati puo' danneggiare il sistema di estrazione del  biogas,  e'

indispensabile un piano di mantenimento  dello  stesso,  che  preveda

anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in

modo irreparabile.

    E' inoltre indispensabile mantenere  al  minimo  il  livello  del

percolato  all'interno  dei  pozzi  di  captazione  del  biogas,  per

consentirne  la  continua  funzionalita',  anche   con   sistemi   di

estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono

essere compatibili  con  la  natura  di  gas  esplosivo,  e  rimanere

efficienti anche nella fase post-operativa.

    Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi

per l'eliminazione dell'acqua di condensa, che puo' essere  reimmessa

nel corpo dei rifiuti,  in  caso  contrario,  andra'  trattata  e/  o

smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto.

    Il biogas deve essere di norma utilizzato per  la  produzione  di

energia, anche a seguito  di  un  eventuale  trattamento,  senza  che

questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo

e per l'ambiente.

    Nel  caso  di  impraticabilita'  del   recupero   energetico   la

termodistruzione  del  biogas  deve  avvenire  in  idonea  camera  di

combustione a temperatura T >  850  °C,  concentrazione  di  ossigeno

maggiore o uguale a 3% in volume e tempo  di  ritenzione  maggiore  o

uguale a 0,3 s.

    L'effettivo  riutilizzo  energetico   e'   subordinato   ad   una

produzione minima del biogas realmente estraibile  caratterizzata  da

una portata non inferiore a 100 Nm³/h e  da  una  durata  del  flusso

previsto ai valori minimi non inferiore a 5 anni.

    Il sistema di estrazione e trattamento  del  biogas  deve  essere

mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella  discarica  e'

presente la formazione del gas e comunque per il periodo  necessario,

come indicato all'articolo 13, comma 2

    In presenza  di  una  produzione  di  metano  inferiore  a  0,001

Nm³/m²/h, sara' possibile far ricorso alla ossidazione  biologica  in

situ, mediante l'utilizzo di biofiltri o l'allestimento di  coperture

biossidative adeguatamente progettate e dimensionate;

    2.6. DISTURBI ED IMPATTI

    Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

e pericolosi deve adottare  misure  idonee  a  ridurre  al  minimo  i

disturbi e gli impatti provenienti dalla discarica e causati da:

      emissione di odori;

      produzione di polvere;

      materiali trasportati dal vento;

      rumore e traffico;

      uccelli, parassiti ed insetti;

      formazione di aerosol;

      incendi.

    2.7. STABILITA'

    Nella fase di caratterizzazione geologica del sito e'  necessario

accertare, a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche, che il

substrato  geologico,  in  considerazione  della   morfologia   della

discarica e dei carichi previsti nonche' delle condizioni  operative,

non vada soggetto a  cedimenti  tali  da  danneggiare  i  sistemi  di

protezione ambientale della discarica.

    Deve essere, altresi', verificata in fase di progetto,  in  corso

d'opera e per tutte le diverse  fasi  di  vita  della  discarica,  la

stabilita' del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso

laddove  esistenti  e   la   stabilita'   dell'insieme   terreno   di

fondazione-discarica nonche'  la  stabilita'  delle  coperture.  Tali

verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche  per

le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di  abbancamento

laddove  gli  abbancamenti  si  discostino  del  20%  dal  piano   di

abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase  di

chiusura. Tali verifiche possono essere ripetute  in  conseguenza  di

eventi naturali quali terremoti, alluvioni, eventi meteo  eccezionali

che possono influire sulla stabilita'  globale  della  discarica.  Le

verifiche di stabilita' che interessano  il  corpo  dei  rifiuti,  il

fronte   dei   rifiuti   abbancati    e    l'insieme    terreno    di

fondazione-discarica,  devono  essere  eseguite  considerando  quanto

stabilito  nelle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni  vigenti  con

riferimento alle opere di materiali sciolti e fronti di scavo, sia in

condizioni statiche che in presenza di azioni sismiche.

    Tali verifiche sono effettuate ai sensi della  normativa  vigente

in  materia  di  costruzioni  in  fase  di  progetto,  in   fase   di

abbancamento e in fase di chiusura.  Tali  verifiche  possono  essere

ripetute  in  conseguenza  di  eventi   naturali   quali   terremoti,

alluvioni,  eventi  meteo  eccezionali  che  possono  influire  sulla

stabilita' globale della discarica.

    Al  riguardo,  il  valore  del  modulo  di   deformazione   (Md),

determinato con prova di carico su piastra  da  30  cm  di  diametro,

dovra'  essere  maggiore  o   uguale   a   50   N/mm2   e   calcolato

nell'intervallo di carico compreso tra 0,15  e  0,25  MPa,  al  primo

ciclo di carico.

    In particolare, in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni

vigenti nelle verifiche che interessano il corpo della discarica,  si

devono attribuire ai rifiuti parametri geotecnici che  tengano  conto

della  composizione  del   rifiuto   medesimo   e   dei   metodi   di

pretrattamento e  costipamento  adottati  nonche'  dei  risultati  di

specifiche prove in sito o di  laboratorio.  Inoltre,  devono  essere

condotte le verifiche di stabilita' del  manufatto,  dei  terreni  di

fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano  anche

le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia  in  condizioni

statiche sia in condizioni sismiche cosi' come previsto  dalle  Norme

Tecniche per le Costruzioni vigenti.

    2.8. ACCESSO AL SITO

    La discarica deve essere dotata di  recinzione  per  impedire  il

libero accesso al sito di persone ed animali.  Deve  essere  prevista

una barriera perimetrale  arborea  autoctona,  da  realizzarsi  prima

dell'inizio dei conferimenti, al  fine  di  minimizzare  gli  impatti

visivi e olfattivi.

    I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio.

    Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere

un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito

di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

    La copertura giornaliera della discarica, di cui al  punto  2.10,

deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

    2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

    Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e di  rifiuti

pericolosi devono essere  dotati,  direttamente  o  tramite  apposita

convenzione o contratto di laboratori accreditati per  le  specifiche

determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

    La gestione  della  discarica  deve  essere  affidata  a  persona

competente a gestire il sito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,

lettera b), e deve essere assicurata la  formazione  professionale  e

tecnica del personale addetto  all'impianto  anche  in  relazione  ai

rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del  tipo  di

rifiuti smaltiti  cosi  come  previsto  dalla  vigente  normativa  in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

    2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE

    I rifiuti che possono dar luogo a dispersione  di  polveri  o  ad

emanazioni moleste devono essere al piu' presto ricoperti con  strati

di materiali  adeguati;  devono  essere  inoltre  previsti  specifici

sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalita' di

conduzione della discarica atti  ad  impedire  la  dispersione  delle

stesse.

    Nel progetto occorre definire le modalita' di posa in  opera  dei

rifiuti   in   termini   di   spessore   degli    strati,    ampiezza

dell'abbancamento  e  inclinazione  in  accordo  alle  verifiche   di

stabilita' effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.

    Le operazioni di scarico dei rifiuti e il successivo abbancamento

devono essere effettuati in modo da  garantire  la  stabilita'  della

massa di rifiuti e delle strutture collegate.

    Occorre limitare la superficie  dei  rifiuti  esposta  all'azione

degli agenti atmosferici, e mantenere, pendenze tali da garantire  il

naturale deflusso  delle  acque  meteoriche  al  di  fuori  dell'area

destinata al conferimento dei rifiuti.

    La copertura giornaliera puo' essere effettuata anche con sistemi

sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei  volatili

e  l'emissione  di  odori.  In  caso  di  coperture  giornaliere  con

materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente  selezionati

allo scopo ed autorizzati  dalle  autorita'  competenti  ed  inserite

nell'atto autorizzativo gli stessi  dovranno  garantire  un  corretto

deflusso dei fluidi generati nel  corpo  della  discarica,  dall'alto

verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso  il  sistema  di

captazione  e  collettamento  superficiale.   Qualora   le   tecniche

precedentemente esposte si  rivelassero  insufficienti  ai  fini  del

controllo di insetti, larve, roditori  ed  altri  animali,  e'  posto

l'obbligo di effettuare  adeguate  operazioni  di  disinfestazione  e

derattizzazione.

    L'abbancamento di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in

distinti settori della discarica, tra loro opportunamente separati  e

distanziati.

    3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI  DI  DEPOSITO  SOTTERRANEO  DEI
RIFIUTI.

    Il deposito sotterraneo dei rifiuti puo' essere realizzato per lo

smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

      rifiuti inerti;

      rifiuti non pericolosi;

      rifiuti pericolosi.

    3.1. Protezione delle matrici ambientali

    3.1.1 Criteri generali

    Lo smaltimento definitivo dei  rifiuti  in  depositi  sotterranei

deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la

barriera geologica e  le  cavita',  e  in  particolare  le  strutture

artificiali, costituiscono  un  sistema  che  come  tutti  gli  altri

aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.

    Deve essere garantita la sicurezza del sito durante  la  fase  di

esercizio e a lungo termine nei confronti  delle  matrici  ambientali

mediante  una  valutazione  dei  rischi  specifica  che  deve  essere

effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa.

    Per la valutazione dei rischi e' necessario individuare:

      il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati),

      i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque

sotterranee),

      le vie attraverso le quali le sostanze  contenute  nei  rifiuti

possono raggiungere la biosfera, e

      la  valutazione  dell'impatto  delle   sostanze   che   possono

raggiungere la biosfera.

    Ai fini della valutazione dei rischi legati al  contenimento,  si

deve tenere conto del sistema generale costituito dai rifiuti,  dalle

strutture e cavita' artificiali e dalla natura della roccia ospitante

L'esito delle  valutazioni  consentira'  di  definire  le  misure  di

controllo e di sicurezza necessarie e di  determinare  i  criteri  di

ammissibilita'. E' necessario quindi effettuare un'analisi  integrata

della  valutazione  delle  prestazioni,  che  comprenda  i   seguenti

aspetti:

      1) valutazione geologica;

      2) valutazione geomeccanica;

      3) valutazione idrogeologica;

      4) valutazione geochimica;

      5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;

      6) valutazione della fase operativa;

      7) valutazione a lungo termine;

      8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie

del sito.

    1) Valutazione geologica

    Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio  della  struttura

geologica del sito, con ricerche ed  analisi  della  tipologia  delle

rocce, dei suoli e  della  topografia.  L'esame  geologico  serve  ad

accertare che il  sito  e'  adatto  alla  creazione  di  un  deposito

sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la  frequenza  e

la struttura  delle  irregolarita'  o  delle  fratture  degli  strati

geologici circostanti e l'impatto potenziale  dell'attivita'  sismica

su tali strutture.

    E'  indispensabile  prendere   in   considerazione   anche   siti

alternativi.

    2) Valutazione geomeccanica.

    La stabilita' delle cavita' deve essere  accertata  con  adeguate

ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche

dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati  in

maniera sistematica.

    E' necessario accertare che:

      a) durante e  dopo  la  formazione  delle  cavita',  ne'  nella

cavita' stessa  ne'  sulla  superficie  del  suolo  sono  prevedibili

deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalita'  del

deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;

      b) la capacita'  di  carico  della  cavita'  e'  sufficiente  a

prevenirne il crollo durante l'utilizzo;

      c) il materiale depositato deve avere la stabilita'  necessaria

ad assicurarne la  compatibilita'  con  le  proprieta'  geomeccaniche

della roccia ospitante.

    3) Valutazione idrogeologica

    Deve   essere    condotta    un'indagine    approfondita    delle

caratteristiche  idrauliche  per  valutare  la  configurazione  dello

scorrimento delle acque sotterranee negli strati  circostanti,  sulla

base delle informazioni sulla  conduttivita'  idraulica  della  massa

rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

    4) Valutazione geochimica.

    E' indispensabile  un'indagine  approfondita  della  composizione

delle rocce e delle acque  sotterranee  per  valutare  la  situazione

attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione  potenziale  nel

tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,

nonche'  una  descrizione  mineralogica  quantitativa  della   roccia

ospitante. Va  valutata  anche  l'incidenza  della  variabilita'  sul

sistema geochimico.

    5) Valutazione dell'impatto sulla biosfera

    E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe  essere

interessata dal deposito sotterraneo. Vanno  svolti  anche  studi  di

base  per   determinare   il   livello   delle   sostanze   coinvolte

nell'ambiente naturale locale.

    6) Valutazione della fase operativa

    Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:

      a) la stabilita' delle cavita';

      b) che  non  esistono  rischi  inaccettabili  che  si  crei  un

contatto tra i rifiuti e la biosfera;

      c)  che  non  esistono  rischi  inaccettabili  per  l'esercizio

dell'impianto.

    L'accertamento  della  sicurezza  operativa  dell'impianto   deve

comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla  base  di

dati specifici relativi all'inventario  dei  rifiuti,  alla  gestione

dell'impianto e al programma di attivita'. Va dimostrato  che  tra  i

rifiuti e la roccia non rischiano  di  crearsi  reazioni  chimiche  o

fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia  e

da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre  ai

rifiuti non ammissibili  ai  termini  dell'articolo  6  del  presente

decreto, non e' consentito il conferimento di rifiuti  potenzialmente

soggetti alla combustione spontanea nelle  condizioni  di  stoccaggio

previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti  volatili,

rifiuti provenienti dalla raccolta sotto  forma  di  miscellanea  non

identificata.

    Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a

una via di contatto tra i rifiuti  e  la  biosfera  durante  la  fase

operativa. I diversi  tipi  di  rischi  operativi  potenziali  devono

essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere  valutati

i possibili effetti,  accertando  che  non  esistono  rischi  di  una

rottura del  contenimento  dell'operazione  e  prevedendo  misure  di

emergenza.

    7) Valutazione a lungo termine.

    Per conseguire l'obiettivo di  uno  smaltimento  sostenibile,  la

valutazione dei rischi deve comprendere previsioni di lungo  termine.

Va accertato quindi  che  durante  la  fase  post-operativa  a  lungo

termine del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con

la biosfera. E' necessario  analizzare  quantitativamente  sul  lungo

periodo le  barriere  del  sito  di  deposito  sotterraneo  (come  la

qualita'  dei  rifiuti,  le  strutture  artificiali,  le   opere   di

consolidamento  e  di  sigillatura   di   pozzi   e   forature),   le

caratteristiche prestazionali della roccia  ospitante,  degli  strati

circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati

specifici del sito o di calcoli deduttivi sufficientemente  prudenti.

Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche  e  idrogeologiche

come la  circolazione  delle  acque  sotterranee,  l'efficacia  delle

barriere,  l'attenuazione  naturale  e  il  percolato   dei   rifiuti

depositati.

    La sicurezza a lungo termine  di  un  deposito  sotterraneo  deve

essere accertata attraverso un esame che  comprenda  una  descrizione

della situazione iniziale in un  momento  specifico  (ad  esempio  il

momento della  chiusura)  seguita  da  una  previsione  dei  maggiori

cambiamenti previsti nel tempo geologico. Vanno  infine  valutate  le

conseguenze  del  rilascio  delle  sostanze  coinvolte  dal  deposito

sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto

della possibile evoluzione a  lungo  termine  della  biosfera,  della

geosfera e del deposito sotterraneo. Nel valutare i rischi legati  ai

rifiuti  a  lungo  termine  non  e'  necessario  tenere   conto   dei

contenitori e del rivestimento  delle  cavita'  per  la  loro  durata

limitata.

    8)  Valutazione  di  impatto  degli  impianti  di   raccolta   di

superficie.

    Anche quando  sono  destinati  allo  smaltimento  sotterraneo,  i

rifiuti portati al sito vengono  scaricati,  sottoposti  a  prove  ed

eventualmente  stoccati  in  superficie  prima  di   raggiungere   la

destinazione  finale.  Gli  impianti  di   raccolta   devono   essere

progettati e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana  e

all'ambiente locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per

gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.

    9) Valutazione degli altri rischi.

    Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere

stoccati in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati  da

attivita' minerarie.  Non  sono  ammessi  rifiuti  che  contengono  o

possono produrre sostanze pericolose per la  salute  umana,  come  ad

esempio germi patogeni di malattie contagiose.

    3.2.  Considerazioni  supplementari  in  materia  di  miniere  di

salgemma

    3.2.1. Importanza della barriera geologica.

    Per quanto riguarda i principi di sicurezza  per  le  miniere  di

salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice  ruolo:

roccia  ospitante  in  cui  sono  incapsulati   i   rifiuti,   strati

soprastanti e  sottostanti  di  rocce  impermeabili  (ad  esempio  di

anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle

acque sotterranee di penetrare nella discarica  e  che  impedisce  ai

liquidi e ai gas di filtrare all'esterno  dell'area  di  smaltimento.

Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata da  pozzi  e

perforazioni  e'  necessario  provvedere  a  sigillarli  durante   le

operazioni per prevenire la penetrazione di  acqua  e  poi  chiuderli

ermeticamente  dopo  la  cessazione  delle  attivita'  del   deposito

sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre  il  periodo

di attivita' della discarica, dopo la cessazione delle  attivita'  di

questa e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga

impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione  idraulica

operativa a tale profondita', in maniera  che  l'acqua  che  potrebbe

filtrare  nella  miniera  ancora  in  funzione  non  possa   comunque

penetrare nell'area di smaltimento, nelle miniere di salgemma il sale

e' considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano

quindi in contatto con la biosfera solo  nel  caso  si  verifichi  un

incidente o per effetto di un evento geologico a lungo  termine  come

il movimento terrestre o l'erosione  (per  esempio  nel  caso  di  un

aumento del  livello  del  mare).  Non  esistono  probabilita'  molto

elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste

per lo stoccaggio, ma  occorre  tenere  conto  delle  conseguenze  di

possibili eventi sfavorevoli.

    3.2.2. Valutazione a lungo termine.

    La sicurezza a lungo termine di un deposito  sotterraneo  situato

in uno  strato  roccioso  di  salgemma  va  accertata  principalmente

designando la roccia salina come barriera. La roccia salina  risponde

al requisito di impermeabilita' ai gas e ai liquidi  e,  grazie  alla

sua natura convergente, e' in grado di incapsulare  i  rifiuti  e  di

isolarli completamente al termine del processo di trasformazione.  La

natura convergente della roccia salina non e' quindi in contrasto con

la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase operativa. La

stabilita' e'  un  fattore  importante  per  garantire  la  sicurezza

operativa e mantenere l'integrita'  della  barriera  geologica  senza

limitazioni di tempo, assicurando cosi' la protezione della biosfera.

I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento  permanente  rispetto

alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno  di  copertura  o

altri difetti prevedibili a lungo termine sono accettabili solo se e'

possibile  dimostrare   che   potranno   verificarsi   esclusivamente

trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarra'  comunque  integra

la barriera geologica e che non si formeranno  vie  di  contatto  tra

l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.

    3.3. Considerazioni supplementari  con  riferimento  alla  roccia

dura.

    Per stoccaggio in profondita' nella roccia  dura  si  intende  lo

stoccaggio sotterraneo a una profondita' di  parecchie  centinaia  di

metri; la  roccia  dura  puo'  essere  costituita  da  diverse  rocce

magmatiche  come  il  granito  o  il  gneiss,  ma  anche   da   rocce

sedimentarie come il calcare o l'arenaria.

    A tale scopo ci si puo' servire di una miniera non piu' sfruttata

per le attivita' estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

    3.3.1. Principi di sicurezza.

    Nel caso di stoccaggio nella roccia  dura  non  e'  possibile  il

contenimento totale e quindi e' necessario costruire una struttura di

deposito sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli

strati  circostanti  riduca  gli  effetti  degli  agenti   inquinanti

impedendo  cosi'  effetti  negativi   irreversibili   nei   confronti

dell'ambiente. Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di

attenuare  e  degradare   gli   agenti   inquinanti   a   determinare

l'accettabilita' di una fuga da una struttura di questo tipo.

    Le  prestazioni  del  sistema  di  stoccaggio  sotterraneo  vanno

valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente

delle  diverse  componenti  del  sistema.  Nel  caso  di   stoccaggio

sotterraneo nella roccia dura, il deposito deve essere situato al  di

sotto della falda acquifera per  prevenire  il  deterioramento  delle

acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia  dura  deve  rispettare

tale requisito, impedendo che qualunque fuga di  sostanze  pericolose

dal deposito raggiunga la biosfera -  e  in  particolare  gli  strati

superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantita'  o

concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi

valutare l'afflusso delle acque verso e nella  biosfera  e  l'impatto

della variabilita' sul sistema idrogeologico.

    Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e

delle strutture artificiali puo' portare alla formazione di  gas  nel

deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi  tenere  conto

di tale  fattore  nel  progettare  le  strutture  per  lo  stoccaggio

sotterraneo di questo tipo.

    3.-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico.

    Ai fini dello stoccaggio temporaneo  di  mercurio  metallico  per

piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti:

      1. Il mercurio metallico e' stoccato separatamente dagli  altri

rifiuti e rispetta  le  seguenti  specifiche:  assenza  di  impurita'

suscettibili  di  corrodere  l'acciaio  al   carbonio   o   l'acciaio

inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico,  soluzioni  di

cloruri).

      2.  I  serbatoi   sono   stoccati   in   bacini   di   raccolta

opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o  fessure

e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume  adeguato  a

contenere la quantita' di mercurio stoccato.  I  serbatoi  utilizzati

per lo stoccaggio del mercurio  metallico  devono  essere  resistenti

alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto  da  evitare.

In  particolare,  i  serbatoi  rispettano  le  seguenti   specifiche:

materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di Astm  A36)  o

acciaio inossidabile (Aisi 304,  316L);  i  serbatoi  sono  a  tenuta

stagna per gas e  liquidi;  le  pareti  esterne  del  serbatoio  sono

resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del  serbatoio

supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna  descritte

ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4  delle  Raccomandazioni  delle  Nazioni

Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle  prove  e  dei

criteri. Al fine di  disporre  di  uno  spazio  vuoto  sufficiente  e

garantire  pertanto  che  non  occorrano   perdite   o   deformazioni

permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del  liquido  causata

dall'alta temperatura, il livello di riempimento  del  serbatoio  non

supera l'80 % del suo volume.

      3. Procedure di ammissione: sono ammessi  soltanto  i  serbatoi

provvisti di certificato di conformita' dei  requisiti  definiti  nel

presente punto. Le procedure di ammissione rispettano  quanto  segue:

e' ammesso soltanto il mercurio metallico  rispondente  ai  requisiti

minimi di ammissibilita' sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a

ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non  sono  ammessi  serbatoi

danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi  recano  un

timbro indelebile (apposto  mediante  punzonatura)  che  menzioni  il

numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione,

il suo peso a vuoto, il  riferimento  al  produttore  e  la  data  di

costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo

permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

      4. Certificato Il certificato indicato al  precedente  punto  3

riporta quanto segue: nome e indirizzo del  produttore  dei  rifiuti;

nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e  luogo  del

riempimento; quantita' del mercurio; grado di purezza del mercurio e,

se pertinente, una descrizione delle eventuali impurita', incluso  il

bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono  stati  utilizzati

esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero

di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni  particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti  o,  qualora

non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.

      5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere artificiali o

naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di  mercurio,  con

un volume adeguato a  contenere  la  quantita'  totale  del  mercurio

stoccato.

      6. Il suolo del sito di stoccaggio e' rivestito  con  materiali

impermeabilizzanti resistenti al mercurio.  E'  prevista  un'apposita

pendenza con pozzetto di raccolta.

      7.  Il  sito  di  stoccaggio  e'  provvisto   di   un   sistema

antincendio.

      8. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che  tutti

i serbatoi siano agevolmente localizzabili.

                                                           Allegato 3

            ↓ SCARICA IL PDF ALLA FINE DELLA PAGINA ↓ 

                                                       

                                                           Allegato 4

            ↓ SCARICA IL PDF ALLA FINE DELLA PAGINA ↓ 

                                                           Allegato 5

                                                     (Articolo 7-bis)

    1. Caratterizzazione di base

    La caratterizzazione di base consiste nella determinazione  delle

caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di  tutte  le

informazioni necessarie per uno smaltimento finale in  condizioni  di

sicurezza.

    1. Scopi della caratterizzazione di base

    La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

      a) fornire le informazioni fondamentali in  merito  ai  rifiuti

(tipo e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a  produrre

percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

      b) fornire le  informazioni  fondamentali  per  comprendere  il

comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche   e   individuare   le

possibilita' di trattamento;

      c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori

limite;

      d) individuare le variabili principali (parametri critici)  per

la verifica di conformita' di cui all'articolo 7-  ter  del  presente

decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i  test  relativi

(in modo da ridurre il numero dei componenti  da  misurare,  ma  solo

dopo verifica delle informazioni pertinenti).

    Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono  stabilire

dei rapporti tra la caratterizzazione di base  e  i  risultati  delle

procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle  verifiche

di conformita'.

    2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

    I requisiti fondamentali per la  caratterizzazione  di  base  dei

rifiuti sono i seguenti:

      a) fonte ed origine dei rifiuti;

      b) le informazioni sul  processo  che  ha  prodotto  i  rifiuti

(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

      c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai  sensi

dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che  giustifichi  la

non necessita' del trattamento;

      d) i dati sulla composizione dei rifiuti  e  sul  comportamento

del percolato quando sia presente;

      e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

      f)  codice   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti   (decisione

2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni);

      g)  per  i  rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che   rendono

pericolosi i rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III  della  direttiva

2008/98/CE, cosi' come sostituito  dall'allegato  al  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014;

      h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti  non  rientrano

tra le esclusioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  del  presente

decreto;

      i)  la  categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono

ammissibili;

      j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla

discarica;

      k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare

o recuperare i rifiuti.

    3. Caratterizzazioni analitiche

    Per ottenere le informazioni di cui  al  precedente  punto  2  e'

necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica.  Oltre

al comportamento dell'eluato deve essere  nota  la  composizione  dei

rifiuti  o  deve  essere   determinata   mediante   caratterizzazione

analitica. Le determinazioni analitiche previste per  determinare  le

tipologie di rifiuti devono sempre  comprendere  quelle  destinate  a

verificarne la conformita'. La determinazione  delle  caratteristiche

dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e  il

rapporto tra caratterizzazione dei  rifiuti  e  verifica  della  loro

conformita' dipendono dal tipo di rifiuti.

    Ai fini della  caratterizzazione  analitica  si  individuano  due

tipologie di rifiuti:

      a)  rifiuti  regolarmente  generati  nel  corso  dello   stesso

processo;

      b) rifiuti non generati regolarmente.

    Le  caratterizzazioni  descritte  alle  lettere  a)  e  b)  danno

informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i

criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;

e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad

esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).

a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.

    I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei

prodotti regolarmente nel corso dello  stesso  processo,  durante  il

quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben  noti

e le materie coinvolte nel processo e il  processo  stesso  sono  ben

definiti; il gestore dell'impianto  fornisce  tutte  le  informazioni

necessarie ed informa il gestore della discarica quando  intervengono

cambiamenti nel processo (in  particolare,  modifiche  dei  materiali

impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto.  I

rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e'  possibile

considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche

comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

    Per l'individuazione dei rifiuti  generati  regolarmente,  devono

essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del

presente allegato e  in  particolare:  la  composizione  dei  singoli

rifiuti; la variabilita' delle  caratteristiche;  se  prescritto,  il

comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante  un  test

di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a

determinazioni analitiche periodiche. Se  i  rifiuti  derivano  dallo

stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un  numero

adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita'

delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata  la

caratterizzazione di base e  i  rifiuti  dovranno  essere  sottoposti

soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il  loro  processo

di produzione cambi in  maniera  significativa.  Per  i  rifiuti  che

derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto,  i  risultati

delle determinazioni  analitiche  potrebbero  evidenziare  variazioni

minime delle proprieta' dei rifiuti in  relazione  ai  valori  limite

corrispondenti. In tal modo risulta effettuata  la  caratterizzazione

di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica

di conformita', a meno che, il loro processo di produzione  cambi  in

maniera  significativa.  I  rifiuti  provenienti  da   impianti   che

effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di

trasferimento o da flussi misti  di  diversi  impianti  di  raccolta,

possono presentare caratteristiche estremamente variabili  e  occorre

tenerne conto per stabilire la tipologia di  appartenenza  (tipologia

a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello  stesso  processo  o

tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa

propendere verso la tipologia b.

b) Rifiuti non generati regolarmente.

    I rifiuti non generati  regolarmente  sono  quelli  non  generati

regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso  impianto

e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.  In

questo caso e' necessario determinare le caratteristiche  di  ciascun

lotto e la loro  caratterizzazione  di  base  deve  tener  conto  dei

requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per  tali  rifiuti,  devono

essere determinate le caratteristiche di ogni  lotto;  pertanto,  non

deve essere effettuata la verifica di conformita'.

    4.  Casi  in  cui  non  sono  necessarie   le   caratterizzazioni

analitiche

    Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e

a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),

ai fini della caratterizzazione  di  base,  non  sono  necessarie  le

determinazioni analitiche di cui al punto  3  del  presente  allegato

qualora: i rifiuti siano elencati in una lista  positiva,;  tutte  le

informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note  e

ritenute  idonee  dall'autorita'   territorialmente   competente   al

rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  10  del  presente

decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i  quali  non  risulta

pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono

disponibili metodi di analisi.  In  questo  caso,  il  detentore  dei

rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo

ai motivi per cui  i  rifiuti,  non  sottoposti  a  caratterizzazioni

analitiche,  sono  ammissibili  ad  una  determinata   categoria   di

discarica.

                                                           Allegato 6

                                                         (Articolo 7)

                 Campionamento e analisi dei rifiuti

    Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche   per   la

caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita'   sono

effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore

della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e

qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza

nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di

controllo  della  qualita'.  Il  campionamento  e  le  determinazioni

analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o  dai

gestori qualora essi abbiano costituito  un  appropriato  sistema  di

garanzia   della   qualita',   compreso   un   controllo    periodico

indipendente.

    1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi  del  rifiuto   urbano

biodegradabile

    Il campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre  alla

successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della

composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed

analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246.

    2. Analisi degli  eluati  e  dei  rifiuti

Il  campionamento  dei rifiuti ai fini  della  loro  caratterizzazione  chimico-fisica  deve

essere  effettuato   in   modo   tale   da   ottenere   un   campione

rappresentativo secondo i criteri,  le  procedure,  i  metodi  e  gli

standard di cui alla norma Uni  10802  «Rifiuti  liquidi,  granulari,

pastosi e fanghi - Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi

degli eluati» e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002. Le  prove  di

eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2,  5,

5a e 6 dell'Allegato 4 sono effettuate secondo  le  metodiche  per  i

rifiuti monolitici e granulari  di  cui  alla  Norma  Uni  10802.  La

valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi (Anc), e'

effettuata secondo le metodiche  Cen/Ts  14997  o  Cen/Ts  14429.  La

determinazione degli  analiti  negli  eluati  e'  effettuata  secondo

quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del  Doc

si applica la norma Uni En 1484.  I  risultati  delle  analisi  degli

eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si

applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale

valore di concentrazione, effettuando i test di cessione  secondo  le

metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso

in  mg/kg  di  sostanza  secca  diviso  per   un   fattore   10.   La

determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma  C10-C40  e'

effettuata secondo la norma Uni  En  14039.  Per  la  digestione  dei

rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme  Uni

En 13656 e Uni En 13657. La determinazione del Toc  nel  rifiuto  tal

quale e' effettuata secondo la norma Uni En 13137. Il  calcolo  della

sostanza secca e' effettuato secondo  la  norma  Uni  En  14346.  Per

determinare se un rifiuto si trova nello stato solido  o  liquido  si

applica  il  procedimento  riportato  nella  norma  Uni   10802.   La

determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri:

congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario:  28,

52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153,  170,  177,  180,

183, 187; congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77,  81,

105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.  Le  determinazioni

analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle

norme  sopra  riportate  devono  essere  effettuate  secondo   metodi

ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

    3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

    Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti

amianto le analisi devono essere integrate come segue.

    3.1 Analisi del rifiuto

    Il  contenuto  di  amianto  in  peso  deve   essere   determinato

analiticamente   utilizzando   una   delle    metodiche    analitiche

quantitative previste dal decreto ministeriale 6 settembre  1994  del

Ministro della sanita', la percentuale in peso di  amianto  presente,

calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto

diluizione della matrice inglobante rispetto al  valore  del  rifiuto

iniziale. La densita' apparente e'  determinata  secondo  le  normali

procedure  di  laboratorio  standardizzate,  con   utilizzazione   di

specifica  strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La

densita' assoluta e' determinata come  media  pesata  delle  densita'

assolute  dei  singoli  componenti  utilizzati  nelle  operazioni  di

trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti  nel  materiale

finale. La densita'  relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la

densita' apparente e la densita' assoluta. L'indice di rilascio  I.R.

e' definito come:  I.R.  =  frazione  ponderale  di  amianto/densita'

relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la %  in  peso  di

amianto/100). L'indice di rilascio deve essere misurato  sul  rifiuto

trattato,  dopo  che  esso  ha  acquisito   le   caratteristiche   di

compattezza e solidita'. La prova deve essere eseguita  su  campioni,

privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo  non

inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve  essere

eseguita secondo le modalita' indicate nel piano  di  sorveglianza  e

controllo.

    3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto

    Vanno adottate le tecniche analitiche di  microscopia  ottica  in

contrasto di fase (Mofc); per  la  valutazione  dei  risultati  delle

analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati

nel decreto ministeriale 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'.

                                                        

                                                                   Allegato 7

            ↓ SCARICA IL PDF ALLA FINE DELLA PAGINA ↓ 

                                                           Allegato 8

                                                         (Articolo 7)

Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario

               ai fini dello smaltimento in discarica

    1. Rifiuti da raccolta differenziata

    Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento il

rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER

200301  e  200399   (ad   eccezione   dei   rifiuti   da   esumazione

estumulazione) deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  seguenti

condizioni alternative:

      a) a.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della

frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui

all'art. 5 del  presente  decreto,  a.2)  sia  stata  conseguita  una

percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%  di  cui  la

meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e

della  carta  e  cartone;,  a.3)  il  rifiuto  presenta   un   valore

dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ;

      b) b.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della

frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui

all'art. 5 del presente decreto  ,  b.2)  sia  stata  conseguita  una

percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di  cui  la

meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e

della carta e cartone; b.3) il  contenuto  percentuale  di  materiale

organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare

allo smaltimento non sia superiore al 15%  (incluso  il  quantitativo

presente nel sottovaglio <20 mm.)

    2. Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento

i  rifiuti  da  spazzamento  stradale   (codice   EER   200303)   che

prioritariamente devono essere  avviati  a  recupero  di  materia  e'

necessario che dalle analisi merceologiche risulti che  il  contenuto

percentuale di materiale organico putrescibile non sia  superiore  al

15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.).

    3.  Ai  fini  delle  analisi  merceologiche  sono  da  intendersi

materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili  da  cucina,

putrescibili da giardino  e  altre  frazioni  organiche  quali  carta

cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.

    4.  La  verifica   della   sussistenza   di   biodegrabilita'   e

putrescibilita' non significa che l'unico trattamento  attuabile  sia

rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma  semplicemente  che

un rifiuto avente tali caratteristiche non deve  essere  allocato  in

discarica, ma deve essere sottoposto ad  ulteriori  processi  che  ne

riducano la biodegradabilita' e la putrescibilita'.

    2. Misurazione dell'IRDP

    Ai fini della determinazione dell'IRDP, da  condursi  secondo  il

metodo A di cui alla Specifica  Tecnica  UNI/TS  11184,  puo'  essere

attuata una delle due sue seguenti procedure:

      un campionamento ogni sei mesi. Il  valore  limite  si  intende

rispettato  nel  caso  in  cui  l'IRDP  risulti  inferiore  a   1.000

mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi  di  conformita'  condotta  secondo  la

procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure

      quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che

deve risultare inferiore a 1.000  mgO2kgSV-1h-1,  e'  calcolato  come

media dei 4 campioni, con una tolleranza  sul  singolo  campione  non

superiore al 20%.

    3. Analisi Merceologiche

    I campionamenti e la  preparazione  dei  campioni  sono  condotti

tenendo conto delle  procedure  riportate  nelle  norme  tecniche  di

riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI  9246  appendice  A  o

altre norme tecniche di riferimento.

    La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico

putrescibile va effettuata tenendo  conto  delle  seguenti  frazioni:

putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali

carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione

e' valutata sulla  media  di  almeno  quattro  campioni  all'anno,  o

secondo le modalita' stabilite nel Piano di Monitoraggio e  Controllo

o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di  destino  del

rifiuto, in funzione delle diverse realta' territoriali.

    Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF

1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle  sigle  OR1,

OR2 e OR4.

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 4

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 7

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome