Coronavirus: le misure della “fase due” nel D.L. n. 33/2020

Disposizioni anche per le attività economiche, produttive e sociali

Coronavirus: le misure della "fase due" nel D.L. n. 33/2020 (in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125). In particolare, ai commi 14-15-16 dell'articolo 1 sono riportate disposizioni per le attività economiche, produttive e sociali che devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

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Disciplinati anche sanzioni e controlli all'art. 2.

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Di seguito il testo del D.L. n. 33/2020.

 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. (20G00051) 

(in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125)

 Vigente al: 16-5-2020

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha

dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove

disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando

adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla

diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della

giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1 

        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte

le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio

regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi

degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree

del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della

situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di

trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a

quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali

possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a

specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di

adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico

effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per

l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi

di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;

resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli

spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.

19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,

secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio

epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento

dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la

Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente

confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora

alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per

provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive

al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al

ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo

destinata.

7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento

dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti

con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli

altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o

aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di

carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni

attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al

pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base

dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite

con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del

decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche

aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale

di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il

rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.

19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di

efficacia.

13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,

nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione

superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da

altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti

privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento

adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi

nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento

o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati

a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,

produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei

principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma

16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee

guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che

non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione

dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle

attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con

cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei

propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di

adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,

all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione

civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In

relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul

territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del

Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali

modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.

19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della

salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,

rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

                               Art. 2 

                        Sanzioni e controlli 

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui

all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni

del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in

attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione

amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa

nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la

sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o

dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura

ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del

2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da

autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le

violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono

irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto

dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del

comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la

reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre

la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una

durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria

e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria

definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di

reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione

amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella

misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del

codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura

di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260

del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

                             

                               Art. 3 

                         Disposizioni finali 

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio

2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti

dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni

interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente.

                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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