Coronavirus: stop alle attività produttive, ma non alla sicurezza

Due punti fermi nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 

Coronavirus: stop alle attività produttive,ma non alla sicurezza

Nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, n. 76) che, allo scopo di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sancito il blocco temporaneo di una serie di attività produttive industriali, rilevano due misure legate alla sicurezza sul lavoro:

  • all'art. 1, comma 1, lettera g) è disposto che sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  • il comma 3 afferma che le le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali.

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Da ultimo, si segnala, alla lettera c), il richiamo allo smartworking per la prosecuzione delle attività produttive sospese.

Di seguito il testo dei commi citati in epigrafe.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale. (20A01807) 

(in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020, n. 76)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(omissis)

                                       Art. 1 

              Misure urgenti di contenimento del contagio 

                  sull'intero territorio nazionale 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le  seguenti

misure:

(omissis)

c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della

lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita'  a

distanza o lavoro agile;

(omissis)

g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo

continuo, previa comunicazione al Prefetto  della  provincia  ove  e'

ubicata l'attivita' produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un

grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il

Prefetto puo' sospendere le predette attivita'  qualora  ritenga  che

non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  Fino

all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e'

legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In

ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti

impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico

essenziale;

(omissis)

3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i

contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure

per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus

covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra

il Governo e le parti sociali.

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