Covid-19: chiarimenti sull’importazione delle mascherine

Pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute 26 aprile 2020

Covid-19: chiarimenti sull'importazione delle mascherine con l'ordinanza del ministero della Salute 26 aprile 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020, n. 109). In particolare, la circostanza che l'etichetta delle mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3 sia scritta in una delle lingue dell'Unione europea diversa rispetto alla lingua italiana non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario ai fini dell'importazione e all'immissione in commercio.

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Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 26 aprile 2020.

 

Ordinanza del ministero della Salute 26 aprile 2020 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02393) 

(in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020, n. 109)

                       IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla

58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in

vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'

pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio

2020, relativa alla dichiarazione,  per  sei  mesi,  dello  stato  di

emergenza  nel  territorio  nazionale  in  conseguenza  del   rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza

internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti

di  sostegno  per  le  famiglie,  lavoratori   e   imprese   connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il  decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11,  recante  «Misure

straordinarie ed urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica

da COVID-19  e  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento

dell'attivita' giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni

urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in

relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure

urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure

urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti  fiscali,

nonche' interventi in materia di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di

termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili

sull'intero  territorio   nazionale»,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale dell'11 aprile 2020, n. 97;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25  gennaio  2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21  del  27

gennaio  2020;  del  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 26  del  1°  febbraio  2020;  del  21

febbraio 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22

febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella  Gazzetta

Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  del  14  e  del  15  marzo  2020,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;  del  22

marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale 29 marzo 2020, n. 84;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza del

28  marzo  2020,  n.  6,   concernente   le   attivita'   frontaliere

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Considerato l'evolversi della situazione  epidemiologica,  anche  a

livello  internazionale,   nonche'   il   carattere   particolarmente

diffusivo  dell'epidemia  e  l'incremento  dei  casi  sul  territorio

nazionale;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/403  del  13  marzo  2020  sulle

procedure di valutazione della conformita' e di vigilanza del mercato

nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  507,  attuazione

della  direttiva  90/385/CEE   concernente   i   dispositivi   medici

impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  attuazione

della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto del Ministro della  salute  21  dicembre  2009  di

modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante  «Nuove

modalita' per gli  adempimenti  previsti  per  la  registrazione  dei

dispositivi  impiantabili  attivi  nonche'   per   l'iscrizione   nel

repertorio dei dispositivi medici»;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di

accelerare il piu' possibile le procedure per sdoganare i beni mobili

utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  2   aprile   2020

concernente «Ulteriori misure urgenti in materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020;

Ravvisata l'esigenza di velocizzare e razionalizzare  ulteriormente

le procedure relative all'importazione priva di finalita' commerciali

dei beni mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, tra

cui  gli  strumenti  e   apparecchi   sanitari   e   dispositivi   di

ventilazione, destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del  28

marzo 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza  Covid-19  e

anche l'importazione dei medesimi dispositivi medici per l'immissione

sul mercato;

Tenuto conto della necessita' per la durata dell'emergenza COVID-19

di semplificare e razionalizzare l'acquisizione di dispositivi medici

di  importazione,  in  deroga  a  procedure   amministrative   e   in

particolari casi anche a procedure di valutazione della conformita';

 

E M A N A

la seguente ordinanza:

                               Art. 1 

1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, il nulla  osta

sanitario per l'importazione non per finalita' commerciali  dei  beni

mobili occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, ivi compresi

gli  strumenti  e  gli  apparecchi  sanitari  e  i   dispositivi   di

ventilazione, destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del  28

marzo 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19,  e

di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2020, nonche'

per l'importazione ai fini dell'immissione sul mercato di dispositivi

medici dello stesso tipo, e' rilasciato dal  competente  USMAF  sulla

base di verifiche sull'apposizione della marcatura CE  nonche'  sulla

conformita' al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

2. E' consentito al fabbricante dei dispostivi di cui al  comma  1,

per il tramite del suo mandatario nell'Unione europea o  degli  altri

soggetti responsabili della immissione in  commercio  di  dispositivi

medici, registrarsi nonche' registrare il proprio dispositivo  medico

nella banca dati del Ministero della salute, secondo quanto  previsto

all'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 entro  il

termine di trenta giorni a partire dal rilascio del nulla osta.

3. Nel caso in  cui  i  dispositivi  medici  di  cui  al  comma  1,

controllati  per  l'importazione  non  per   finalita'   commerciali,

risultino privi di marcatura CE, il competente ufficio USMAF comunica

l'esito del controllo  sanitario  al  richiedente  e  al  Commissario

straordinario  per  l'emergenza  COVID-19  per  gli  adempimenti   di

competenza in relazione  alla  valutazione  di  conformita'  a  norme

tecniche  o  a  soluzioni  alternative,  che  comunque  soddisfino  i

requisiti  essenziali  di  salute  e  di  sicurezza  applicabili   al

dispositivo stesso.

4. Ai soli  fini  dell'importazione  di  mascherine  chirurgiche  e

facciali filtranti  FFP2  e  FFP3,  non  costituisce  impedimento  al

rilascio  del  nulla  osta  sanitario  da   parte   dell'USMAF,   ne'

all'immissione in  commercio,  la  circostanza  che  l'etichetta  sia

scritta in una delle lingue dell'Unione Europea diversa rispetto alla

lingua italiana.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la

registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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