Criteri ambientali minimi: modifiche per gli arredi per interni

Il D.M. Ambiente 3 luglio 2019 ha disposto variazioni per Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame e altri elementi/composti

Modificati i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2019, n. 167) ha disposto variazioni all'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017, per quanto riguarda gli elementi/composti:

  • Arsenico;
  • Cadmio;
  • Cromo;
  • Rame;
  • Piombo;
  • Mercurio;
  • Cloro;
  • Fluoro;
  • Pentaclorofenolo;
  • Creosoto Benzo(a)pyrene.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019 

Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio  2017  concernente  i
criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di  noleggio
di arredi per interni. (19A04653) 

in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2019, n. 167

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante:  «Criteri  ambientali

minimi per la fornitura e il  servizio  di  noleggio  di  arredi  per

interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del  28  gennaio

2017;

Considerato che in fase  di  attuazione  del  citato  decreto,  con

riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi  alcuni

problemi  applicativi   inerenti   il   paragrafo   3.2.1   «Sostanze

pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del  cromo

esavalente nelle  operazioni  di  placcatura,  anche  alla  luce  dei

cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione  comunitaria

di riferimento;

Rilevata inoltre la necessita' di correggere,  nell'allegato  1  al

suindicato decreto,  alcuni  errori  materiali  nel  paragrafo  3.2.3

«Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli

degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica  inerente

il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di  sostanze  chimiche  per

tessili e pelle», ove e' riportato un errato  valore  del  limite  di

cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per  la  pelle  e  nel

paragrafo 3.4.1 «Emissione di  composti  organici  volatili»  ove  e'

stato specificato  un  tempo  di  durata  della  prova  richiesta  in

verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario  procedere  alle  necessarie  correzioni

all'allegato 1 al suindicato decreto;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                        Modifiche  allegato 1 

                del decreto ministro 11 gennaio 2017 

1. All'allegato 1 al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare datato  11  gennaio  2017,  recante:

«Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio

di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6  e'  sostituito

dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;

b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente:

 

      =========================================================

      |                                   |  Mg/kg di legno   |

      |         Elemento/composto         |     riciclato     |

      +===================================+===================+

      |           Arsenico (As)           |                 25|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |            Cadmio (Cd)            |                 50|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |            Cromo (Cr)             |                 25|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |             Rame (Cu)             |                 40|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |            Piombo (Pb)            |                 90|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |           Mercurio (Hg)           |                 25|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |            Cloro (Cl)             |               1000|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |            Fluoro (F)             |                100|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |      Pentaclorofenolo (PCP)       |                  5|

      +-----------------------------------+-------------------+

      |      Creosoto Benzo(a)pyrene      |                0,5|

      +-----------------------------------+-------------------+

 

c) al paragrafo 3.2.5,  relativamente  ai  residui  di  sostanze

chimiche per la pelle, al quinto punto  relativo  alla  quantita'  di

metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 e' sostituito dal

valore ≤ 200;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3»

sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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