Modificati i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2019, n. 167) ha disposto variazioni all'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017, per quanto riguarda gli elementi/composti:
- Arsenico;
- Cadmio;
- Cromo;
- Rame;
- Piombo;
- Mercurio;
- Cloro;
- Fluoro;
- Pentaclorofenolo;
- Creosoto Benzo(a)pyrene.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2019
Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i
criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio
di arredi per interni. (19A04653)
in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2019, n. 167
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali
minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per
interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2017;
Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con
riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni
problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze
pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo
esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei
cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria
di riferimento;
Rilevata inoltre la necessita' di correggere, nell'allegato 1 al
suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3
«Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli
degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente
il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per
tessili e pelle», ove e' riportato un errato valore del limite di
cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel
paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove e'
stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in
verifica superiore al necessario;
Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni
all'allegato 1 al suindicato decreto;
Decreta:
Art. 1
Modifiche allegato 1
del decreto ministro 11 gennaio 2017
1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante:
«Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio
di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 e' sostituito
dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;
b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente:
========================================================= | | Mg/kg di legno | | Elemento/composto | riciclato | +===================================+===================+ | Arsenico (As) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Cadmio (Cd) | 50| +-----------------------------------+-------------------+ | Cromo (Cr) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Rame (Cu) | 40| +-----------------------------------+-------------------+ | Piombo (Pb) | 90| +-----------------------------------+-------------------+ | Mercurio (Hg) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Cloro (Cl) | 1000| +-----------------------------------+-------------------+ | Fluoro (F) | 100| +-----------------------------------+-------------------+ | Pentaclorofenolo (PCP) | 5| +-----------------------------------+-------------------+ | Creosoto Benzo(a)pyrene | 0,5| +-----------------------------------+-------------------+
c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze
chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantita' di
metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 e' sostituito dal
valore ≤ 200;
d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3»
sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.