Ancora una volta il delicato tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è al centro dell’attenzione dei giudici di legittimità. Com’è noto, il dovere formativo rappresenta uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro, delineato nei suoi tratti essenziali dall’art. 2087 del Codice civile e che trova nell’art. 18, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 81/2008, una sua prima specificazione. Secondo la Cassazione, però, quest’ultima norma non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione è presidiata da sanzione penale.
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