Tante le novità per l'ambiente e l'energia contenute nel decreto crescita 2019, ovvero il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».
In particolare si tratta di:
- Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;
- Art. 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti;
- Art. 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud;
- Art. 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- Art. 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi;
- Art. 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;
- Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- Art. 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Art. 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto;
- Art. 48 - Disposizioni in materia di energia.
Di seguito il testo degli articoli sopra indicati, mentre in allegato è disponibile il testo in pdf completo.
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Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la
legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi.». (19A04303)
in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151
(omissis)
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di
efficienza energetica e rischio sismico
1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente:
« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al
presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo'
optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il
credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con
esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche
di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse,
per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il
fornitore.
3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto
beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in
particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso
di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito
in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di
beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Art. 10 bis
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per
l'acquisto di veicoli non inquinanti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e
e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una
delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da
almeno dodici mesi, un familiare convivente, e' riconosciuto un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;
b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».
(omissis)
Art. 24
Sblocca investimenti idrici nel sud
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del
dipartimento delegato all'Autorita' politica per le politiche di
coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che
esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita' politica per
le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo statuto
prevede la possibilita' per le altre regioni interessate ai
trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla societa' di cui al
presente comma, nonche' il divieto di cessione delle quote di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di
cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri
soggetti di diritto privato comunque denominati»;
b) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «La tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le
passivita' di natura contributiva, previdenziale e assistenziale
maturate sino alla data della costituzione della societa' di cui al
primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla
data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti all'Ente
di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono
attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare
le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso
in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono
esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della
societa' medesima. I rapporti giuridici attivie passivi, anche
processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario
liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione
e per il Mezzogiorno.»;
c) il penultimo periodo e' soppresso.
1-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
(omissis)
Art. 26
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la
riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia
circolare
1. Al fine di favorire la transizione delle attivita' economiche
verso un modello di economia circolare, finalizzata alla
riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche
congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa
indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti congiunti
devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del
contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione,
quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di
partenariato.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una o piu' unita' locali
ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2
milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi;
d) prevedere attivita' di ricerca e sviluppo, strettamente
connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi
esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia
circolare o a «rifiutozero» e di compatibilita' ambientale
(innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un
approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione
dell'acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente
(smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali
recuperati;
5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e
leggeri.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le
seguenti modalita':
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili.
6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140
milioni di cui:
a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita' per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134.
6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
ricognizione delle risorse non utilizzate puo' essere effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con
cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno
precedente, mediante:
a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per
le risorse gia' destinate a interventi in relazione ai quali non
siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o
le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni;
b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari
degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse
eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle
istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla base delle
eventuali evidenze a sua disposizione;
c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati, rivenienti dai
pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la
ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze»;
c) al comma 4, le parole: «le modalita' di ricognizione delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche'» sono sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3».
6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.
Art. 26 bis
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
1. L'impresa venditrice della merce puo' riconoscere all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono e' riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre
un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al
riciclo e' riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al
doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il
credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non
concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata effettuata la raccolta
differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli
imballaggi medesimi, per i quali e' stato riconosciuto l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato. Ai fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per
l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalita' per assicurare il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 26 ter
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25 per
cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per
cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di
rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati
siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attivita'
economica o professionale e non e' cumulabile con il credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10
milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo e' anticipato dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai
fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 e'
presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
(omissis)
Art. 30
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere
pubblichein materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali
di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno
2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da
parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base
dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il
saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia' erogata,
nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico
anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui
al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla
regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce
«Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo
economico, anche avvalendosi di societa' in house, effettua, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i contributi di
cui al presente articolo, secondo modalita' definite con apposito
decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020
e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la
realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno
2020, le effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono
automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative
risorse rientrano nella disponibilita' del fondo di cui al comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7,
8, 10, 11, 12 e 13.
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo
scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A
tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo
di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al
presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che
hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo
regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di
riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e
adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un Commissario straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria,
in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,
in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale 639
e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di Lecco. Con
il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',
i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario
straordinario con oneri a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate
nonche' di societa' controllate dalle medesime amministrazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»;
b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021».
14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per
contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1°
giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli
gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul
contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun comune e' determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo
i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media
risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012
supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari
assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al
presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.
(omissis)
Art. 33 bis
Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo periodo, le parole: «alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e il servizio effettivo
nelle unita' cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le
disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le
procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(omissis)
Art. 41 bis
Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti che abbiano
contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il
comma 250 sono inseriti i seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente
articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui
al primo periodo che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale
obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le
modalita' indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del
comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto».
(omissis)
Art. 48
Disposizioni in materia di energia
1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti
dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata
durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota
pubblica degli investimenti dedicati alle attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonche'
degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale
Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
1-bis. Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare
l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e'
determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo
2016.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017.