Decreto crescita 2019: le novità per l’ambiente e l’energia

Tra le tante, agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, in materia di rifiuti e di imballaggi e sui prodotti da riciclo e riuso. Stanziamenti anche per le vittime dell'amianto

Tante le novità per l'ambiente e l'energia contenute nel decreto crescita 2019, ovvero il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28  giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni di crisi».

In particolare si tratta di:

  • Art. 10  - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico;
  • Art. 10 bis - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti;
  • Art. 24 - Sblocca investimenti idrici nel sud;
  • Art. 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei  processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
  • Art. 26 bis - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi;
  • Art. 26 ter - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;
  • Art. 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
  • Art. 33 bis - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Art. 41 bis - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto;
  • Art. 48 - Disposizioni in materia di energia.

Di seguito il testo degli articoli sopra indicati, mentre in allegato è disponibile il testo in pdf completo.

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Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 100 del 30  aprile  2019),  coordinato  con  la
legge di  conversione  28  giugno  2019,  n.  58  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi.». (19A04303) 

                  in S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151

(omissis)

                    Art. 10 

Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di

               efficienza energetica e rischio sismico 

 

1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo

il comma 3, e' inserito il seguente:

« 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al

presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'

optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un

contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo

dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a

quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da

utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali

di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9

luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che

ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il

credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con

esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di

questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di

credito e ad intermediari finanziari».

2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo

il comma 1-septies, e' inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche

di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle

detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,

per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul

corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli

interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito

d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque

quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di

cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il

fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di

cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi,

con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di

questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di

credito e ad intermediari finanziari».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'

attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle

relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il

fornitore.

3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto

legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto

beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in

particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati

eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso

di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni

successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il

mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire

nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui

all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della

detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito

in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla

realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua

volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di

beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori

cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala

cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

                             Art. 10 bis 

Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per

  l'acquisto di veicoli non inquinanti 

1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente:

«1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione

finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido

nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e

e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una

delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da

almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da

almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un

contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un

massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la

rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato

oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;

b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione

rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».

(omissis)

                               Art. 24 

                 Sblocca investimenti idrici nel sud 

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per

lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,

Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'

di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del

dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di

coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che

esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva

competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per

le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti»;

a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto

prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai

trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico

dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al

presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di

capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di

cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri

soggetti di diritto privato comunque denominati»;

b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela

occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di

rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le

passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale

maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al

primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in

liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla

data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del

presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente

di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono

attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare

le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso

in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione

degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti

sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli

aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono

esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della

societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche

processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente

nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario

liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del

turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il

Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione

e per il Mezzogiorno.»;

c) il penultimo periodo e' soppresso.

1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

(omissis)

                              Art. 26 

Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la

  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia

  circolare 

1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche

verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla

riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del

Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto

1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure

per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei

limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e

25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno

2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un

uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le

imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della

domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in

regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,

n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in

quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi

in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche

congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa

indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti

devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del

contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione,

quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di

partenariato.

4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,

i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali

ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per

l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi

ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2

milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a

trentasei mesi;

d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente

connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal

progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'

economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o

servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi

esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti

fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo

efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei

rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia

circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale

(innovazioni eco-compatibili);

2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli

tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di

simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un

approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti

alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e

al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle

tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione

dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il

tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente

(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali

recuperati;

5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di

aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e

leggeri.

5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le

seguenti modalita':

a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle

spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese

e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle

agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140

milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma

del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per

il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo

1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando

l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre

2014, n. 190;

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma

del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo

per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di

cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,

utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012 n. 134.

6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in

ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La

ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con

cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno

precedente, mediante:

a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per

le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non

siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i

requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o

le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle

agevolazioni;

b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari

degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse

eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle

istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre

dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i

termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da

rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per

le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque

denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per

la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le

predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi

dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi

e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle

eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai

rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai

pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni

anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle

agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e

all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la

ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del

citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.

alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la

programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al

Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze»;

c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle

risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le

parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«delle risorse di cui al comma 3».

6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e' abrogato.

                             Art. 26 bis 

         Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 

  1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa

acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti,

in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente

la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto

all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre

un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli

imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la

raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al

riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al

doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa

acquirente, ancorche' da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino

all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario,

nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il

credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi

relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non

concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto

al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre

2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°

gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati

riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta

differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli

imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono

all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini

della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione

dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di

versamento.

3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per

l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il

rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di

euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo

delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

         Art. 26 ter 

        Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per

cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per

cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di

rottami;

b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione

organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro

autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui

al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,

fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun

beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno

2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati

siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita'

economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito

d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre

2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati

all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo

di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale

di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10

milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal

venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo

rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al

periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a

decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di

riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al

comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai

fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e'

presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a

disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto

dell'operazione di versamento.

5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e

le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di

materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le

modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al

presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti

di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo

delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

(omissis)

                               Art. 30 

       Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 

           energetico e sviluppo territoriale sostenibile 

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi

entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,

contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di

euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,

per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo

dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale

sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune

sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,

secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT), come di seguito indicato:

a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000

abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti

e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'

assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere

pubblichein materia di:

a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti

all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio

energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia

residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la

produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in

materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e

patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere

architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'

opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi

pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali

di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base

degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno

2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'

tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il

31 ottobre 2019.

6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero

dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello

sviluppo economico.

7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da

parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base

dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio

dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il

saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente

sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,

nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'

corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico

anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui

al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla

regolare esecuzione dei lavori.

8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono

erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5

decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al

comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione.

10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso

dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione

trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,

sottosezione Opere pubbliche.

11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,

fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di

monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23

dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce

«Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo

territoriale sostenibile - DL crescita».

12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il

Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui

al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto

dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso

dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo

economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di

cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito

decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo

derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di

cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.

14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni

per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale

sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020

e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la

realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno

2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15

gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a

1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari

importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma

sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di

ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono

automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative

risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma

14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7,

8, 10, 11, 12 e 13.

14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo

scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di

scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per

l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della

collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di

un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui

all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A

tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'

finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da

emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune

un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo

di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei

lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato

rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al

presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo

contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di

ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme

derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente

sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che

hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla

scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data

di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di

recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo

precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15

ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114

dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse

ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60

per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'

di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,

a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,

comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto

delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a

cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento

dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla

procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al

biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.

2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le

criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo

regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di

riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete

viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e

adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito

il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente

della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della

provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario

incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,

all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,

in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,

in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639

e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con

il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita',

i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla

realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario

straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli

interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto

indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di

apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate

nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,

nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.

All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la

realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e

10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357»;

b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle

seguenti: «31 gennaio 2021».

14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi

14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da

ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'

di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per

contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°

giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che

si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli

gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del

presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di

cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica

fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del

fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul

contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa

relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici

integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,

sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto

del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,

subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari

assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi

direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo

i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media

risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012

supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari

assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici

integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al

presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli

edifici e del territorio.

(omissis)

            Art. 33 bis 

Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo

                   nazionale dei vigili del fuoco 

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.

45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo

nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le

disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le

procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

                      Art. 41 bis 

Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano

  contratto  malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione

  all'amianto 

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il

comma 250 sono inseriti i seguenti:

«250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente

articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati

dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia

asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,

comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito

di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui

al primo periodo che:

a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano

transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,

compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva

effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n.

29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale

obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione

entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276,

della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le

modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita'

di cui al comma 250 del presente articolo.

250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e

delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del

comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e'

riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per

l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni

di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di

11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per

l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di

euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5

milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri

derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di

euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di

euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7

milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno

2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per

l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30

dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per

l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini

di fabbisogno e di indebitamento netto».

(omissis)

          Art. 48 

                 Disposizioni in materia di energia 

  1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti

dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata

durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota

pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca,

sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche'

degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale

Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per

l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 50.

1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui

all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78

del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare

l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il

risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e'

determinato:

a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla

situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di

energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi

sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui

all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla

situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti

fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i

metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16

dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16

febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo

2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti

modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11

gennaio 2017.

Allegati

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