Efficientamento energetico e decreto crescita: definite le modalità di sostegno

Attuazione dell'art. 30 del Dl convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58

Efficientamento energetico e decreto crescita: con il D.M. 10 luglio 2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 - il ministero dello Sviluppo economico indica le modalità di attuazione degli incentivi realizzate dai Comuni secondo quanto definito dal cosiddetto "decreto crescita" (art. 30). Il decreto, va ricordato, è stato convertito nella legge legge 28 giugno 2019, n. 58.

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Efficientamento energetico e decreto crescita: quali opere?

In tema di efficientamento energetico e decreto crescita, possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del  "decreto crescita"  in  materia  di  efficientamento  energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le tipologie di opere che possono essere interessate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono sintetizzate nell'allegato al decreto (riportato anche in coda all'articolo).

Si va dalla pubblica illuminazione (impianti a tecnologie Led) a interventi sulle opere edilizie, dalla sostituzione di caldaie a maggior efficienza all'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici fino alla mobilità sostenibile.

Efficientamento energetico e decreto crescita: quante risorse?

Per conoscere quante risorse sono assegnate ai Comuni e con quali criteri, occorre far riferimento all'art. 30 del "decreto crescita" che per maggior chiarezza riportiamo qui di seguito integralmente.

Efficientamento energetico e decreto crescita: l'articolo interessato

 

(...)

Art. 30

2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune

sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,

secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT), come di seguito indicato:

a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000

abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti

e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000

abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'

assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2019

Modalita' di attuazione dell'intervento a  sostegno  delle  opere  di

efficientamento  energetico  e  sviluppo   territoriale   sostenibile

realizzate dai comuni. (19A04787)

(GU n.173 del 25-7-2019)

 

IL DIRETTORE GENERALE

per gli incentivi alle imprese

 

Visto il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure

urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche

situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58;

Visto  l'art.  30   del   predetto   decreto-legge,   che   prevede

l'assegnazione  di   contributi   ai   comuni   per   interventi   di

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,  come

individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi  del

quale, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono

assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di  500

milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo  e

la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,

  1. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel

campo dell'efficientamento energetico e dello  sviluppo  territoriale

sostenibile;

Visto, altresi', il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che,

oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il  flusso  dei

trasferimenti in favore  dei  comuni,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di

cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito

decreto ministeriale;

Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale

per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico

del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma  1

del citato art. 30,  assegna  i  contributi  in  favore  dei  comuni,

secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base

della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo  i

dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14

maggio 2019, in cui sono elencati  i  7.915  comuni  assegnatari  del

contributo per la realizzazione di  opere  pubbliche  in  materia  di

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto l'art. 1, comma  2,  del  medesimo  decreto  direttoriale  14

maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative  per  l'attuazione

della misura sono fornite con successivo provvedimento del  direttore

generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese  del

Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:

«Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 11, comma 1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,

recante:  «Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica

amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1°  gennaio  2003,

ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni  progetto

in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato  di  un  «Codice

unico di progetto» (CUP),  che  le  competenti  amministrazioni  o  i

soggetti  aggiudicatori  richiedono  in  via  telematica  secondo  la

procedura definita dal CIPE;

Visto il decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante:  «Istituzione  del

sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di

procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi;

Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,

che prevede che, ai fini della verifica dello  stato  di  avanzamento

della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse  del

Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  le  amministrazioni  titolari

degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di

monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147;

Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione

delle modalita'  operative  della  misura  di  cui  all'art.  30  del

decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  in  attuazione  del  decreto

direttoriale  14  maggio  2019  e  dell'art.  30,   comma   13,   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Considerata, altresi',  la  necessita'  di  consentire  l'immediato

invio  da  parte  dei  comuni  delle   informazioni   richieste   per

l'attivazione delle procedure di  erogazione  dei  contributi,  anche

nelle more della definizione di modalita' di trasmissione  telematica

attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia

e delle finanze;

 

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

 

  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

  1. a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
  2. b) «DL Crescita»:  il  decreto-legge  30  aprile  2019,    34,

recante: «Misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione

di specifiche situazioni di crisi»,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

  1. c) «decreto di assegnazione»: il decreto del direttore  generale

della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero

del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data  sul  sito  internet  del

Ministero e per estratto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 122 del 27 maggio 2019;

  1. d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»:  ciascuna  delle  915

amministrazioni  comunali  assegnatarie  del  contributo  cosi'  come

elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;

 

Art. 2

Finalita' e risorse

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione della

misura gestita  dalla  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero  a  sostegno  delle  opere  di  efficientamento

energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai  comuni

secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL Crescita.

  1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL Crescita, l'intervento di

cui al presente decreto e' finanziato  a  valere  sulle  risorse  del

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della

legge 27 dicembre 2013, 147.

  1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e' autorizzato dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri previa periodica  richiesta  da

parte del  Ministero.  Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, previste dall'art. 30 del DL crescita,

ai fini dell'erogazione del contributo.

 

Art. 3

Interventi ammissibili

  1. Possono beneficiare del contributo i comuni che realizzano una o

piu' delle opere pubbliche di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del  DL

Crescita  in  materia  di  efficientamento  energetico   e   sviluppo

territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo  e  non  esaustivo

sono riportati in allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.

  1. Le opere di cui  al  comma  1  devono  rispettare  le  seguenti

condizioni:

  1. a) non aver gia' ottenuto un finanziamento  a  valere  su  fondi

pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali

di investimento europeo;

  1. b) essere aggiuntive rispetto a quelle  gia'  programmate  sulla

base  degli  stanziamenti  contenuti  nel  bilancio   di   previsione

dell'anno 2019;

  1. c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende

la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data

di aggiudicazione definitiva del contratto.

  1. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi

di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a

supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.

Art. 4

Contributo erogabile

  1. Il contributo erogabile a ciascun comune  e'  pari  alla  spesa

effettivamente  sostenuta  dallo  stesso  e  comunque  non  superiore

all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.

  1. Nel  caso  in  cui  il  costo  dell'intervento  sia   superiore

all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico  del

comune la copertura della parte di costo eccedente.

  1. Per la copertura dei maggiori costi  di  cui  al  comma  2,  il

contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti

e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di

cui all'art. 3, comma 2 e  di  quelli  eventualmente  previsti  dalla

disciplina agevolativa di riferimento.

Art. 5

Erogazione della prima quota di contributo

  1. Ai fini dell'erogazione della prima  quota  del  contributo,  i

comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione  dei  lavori,

devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere  interessate,

le seguenti informazioni:

  1. a) Codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere  richiesto

utilizzando  la  specifica  modalita'  di  generazione  guidata  resa

disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei  template  riferiti

alla misura  «Contributo  comuni  per  efficientamento  energetico  e

sviluppo territoriale sostenibile - DL Crescita»;

  1. b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori;
  2. c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3,

comma 2, lettera c);

  1. d) data prevista di fine lavori;
  2. e) costo dell'opera da  realizzare,  come  indicato  nel  quadro

economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.

  1. Le modalita' di trasmissione telematica delle  informazioni  di

cui  al  comma  1  saranno  definite,  d'intesa  con   il   Ministero

dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento.

  1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma

2, i comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a

mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo

contributocomuni@pec.mise.gov.it,   utilizzando    lo    schema    di

attestazione di cui all'allegato 2.

  1. Il Ministero, riscontrata  la  completezza  delle  informazioni

trasmesse ai  sensi  del  comma  2  ovvero  del  comma  3,  determina

l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50%  del

costo dell'opera di cui al comma 1, lettera e) e comunque nei  limiti

del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.

  1. L'erogazione della prima quota di contributo e' autorizzata dal

Ministero nel  Sistema  IGRUE  -  SAP  di  competenza  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  a  valere   sulle   risorse   messe

periodicamente a disposizione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri.

Art. 6

Erogazione del saldo

 

  1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni, per

attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le

seguenti informazioni:

  1. a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo

quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;

  1. b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare  esecuzione

dei lavori.

  1. Le modalita' di trasmissione telematica delle  informazioni  di

cui al  comma  1  saranno  definite  con  il  provvedimento  previsto

dall'art. 5, comma 2.

  1. Il Ministero, riscontrata  la  completezza  delle  informazioni

trasmesse ai sensi del comma 1, determina  l'importo  del  saldo  del

contributo   spettante,   pari   alla   differenza   tra   la   spesa

effettivamente  sostenuta  per  la   realizzazione   dell'intervento,

corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo

erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art.  5,

e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con  il

decreto di assegnazione.

  1. L'erogazione del saldo e'  autorizzata  dal  Ministero  con  le

modalita' di cui all'art. 5, comma 5.

 

Art. 7

Monitoraggio

 

  1. Il  monitoraggio  della  realizzazione  finanziaria,  fisica  e

procedurale delle opere e' effettuato, sulla base  dei  dati  forniti

dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1,

comma 703, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  classificando  le

opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico

e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».

 

Art. 8

Informazione e pubblicita'

 

  1. I comuni danno pubblicita' dell'importo ricevuto ai  sensi  del

presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente»  di  cui

al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere

pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL crescita.

  1. Il Ministero pubblica sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna

periodicamente l'elenco dei comuni utilizzatori del contributo di cui

al presente  decreto  con  indicazione  dei  contributi  erogati  per

ciascuna opera pubblica finanziata.

 

Art. 9

Rinvio

  1. Con successivo  decreto  del  Ministero  sono  disciplinate  le

modalita' di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL  Crescita  nonche'  le

circostanze di revoca del contributo.

Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero e

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2019

Allegato 1

 

INTERVENTI AMMISSIBILI

(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 2

(vedere allegato qui sotto)

 

 

Allegati

ALLEGATO I

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