Decreto lavoro e sicurezza
Legge 3 luglio 2023, n. 85

Decreto lavoro e sicurezza: con la legge 3 luglio 2023, n. 85, è stato convertito il decreto 4 maggio 2023, n. 48 («Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»).

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Oltre a varie misure in tema di lavoro, il decreto introduce anche interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi.

Il provvedimento, inoltre, interviene anche in materia di alternanza scuola lavoro.

Qui di seguito il testo coordinato della legge di conversione, con la selezione delle parti di interesse per la salute e la sicurezza sul lavoro.

 

Testo coordinato del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2023), coordinato con la legge
di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (recante: «Misure urgenti per l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro.». (23A03800)

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023)
Vigente al: 3 luglio 2023

 

Capo I
Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Art. 1

Assegno di inclusione

 

(...)

Art. 2

Beneficiari

(...)

Art. 3

Beneficio economico

(...)

 

Art. 4

Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio

(...)

 

Art. 5
Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL

(...)

 

Art. 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale
e lavorativa

(...)

Art. 7

Controlli

(...)

Art. 8

Sanzioni e responsabilita' penale,
contabile e disciplinare

(...)

Art. 9

Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione

(...)

 

Art. 10

Incentivi

(...)

Art. 11

Coordinamento, monitoraggio e valutazione

(...)

Art. 12

Supporto per la formazione e il lavoro

(...)

 

Art. 12 - bis

Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano

(...)

Art. 13

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

(...)

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di
sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonche' di
aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

 

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28»;
a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il
seguente: "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e
alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili";
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in
occasione della visita medica preventiva o della visita medica
preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al
lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio
rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne
valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei
soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti
destinatari della stessa.»;
e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»;
f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta
la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle
disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per
l'utilizzo.»;
g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e
sicuro.»;
h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «, e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le
seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17
gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,».

Art. 15

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione
dell'attivita' ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di
evasione od omissione contributiva, nonche' di poter disporre con
immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e
definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese
disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione
applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei
controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attivita' previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 16

Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana

1. Al fine di potenziare le attivita' di polizia giudiziaria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di
lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nell'ambito del personale gia' in servizio, individua un contingente
di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi
delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e'
impiegato sul territorio della Regione siciliana.

Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli
studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi
delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente
coordinatore di progettazione.
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio
qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento, nonche' ogni altro segno distintivo utile a
identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione
dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla
Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza
maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo
organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento»;
b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento.»

Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione
terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela
assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per
l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di
insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo
4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di
istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di
docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonche'
ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie nonche' del sistema di
istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle
universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle attivita' didattiche o
laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni gia'
indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva
spesa.

Art. 18 - bis

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5
milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75
del 18 maggio 2023.

Capo III
Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di
lavoro

Art. 19

Fondo nuove competenze

(...)

Art. 20

Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico

(...)

 

Art. 21

Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845

(...)

Art. 22

Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

(...)

Art. 23

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di
omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono
sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute
previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,
del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi
della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di
violazione.

 

Art. 23 - bis

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti
iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi
agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione
separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti
contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente
previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti
annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari
importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui al
comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97
milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

(...)

Art. 25

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

(...)

Art. 25 - bis

Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti
dipendenti da imprese del settore dell'editoria

(...)

Art. 26

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di
pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

(...)

 

Art. 27

Incentivi all'occupazione giovanile

(...)

 

Art. 28

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'

(...)

Art. 28 - bis

Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate
dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

(...)

Art. 29

Estensione del parametro della differenza retributiva per i
lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

(...)

Art. 30

Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi
aziendale e riorganizzazione

(...)

Art. 31

Completamento dell'attivita' liquidatoria dell'Alitalia

(...)

Art. 32

Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

(...)

Art. 33

Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta
intensita' tecnologica e di interesse strategico

(...)

 

Art. 34

Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore
dell'autotrasporto merci e persone

(...)

Art. 35

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

(...)

 

Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

(...)

Art. 36 - bis

Disposizioni per il settore del trasporto a fune

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di
merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto
6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i
dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono
le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed
elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia
meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di
operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti
abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico;
personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la
clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori;
spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri
servizi di manovalanza.

Art. 36 ter

Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale
impiegato in contact center

(...)

Art. 37

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

 

(...)

Art. 38

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli
ex lettori di lingua

(...)

Capo IV
Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione
fiscale

 

Art. 39

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti

 

(...)

Art. 39 - bis

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di
strutture turistico-alberghiere

(...)

Art. 40

Misure fiscali per il welfare aziendale

(...)

Art. 41

Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

 

(...)

 

Art. 42

Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
minori e proroga di termine in materia di lavoro agile

 

(...)

Art. 43

Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei
costi

(...)

 

Capo VI
Disposizioni finali

(...)

Art. 44

Disposizioni finanziarie

 

(...)

Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Decreto lavoro e sicurezza

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