Decreto milleproroghe: più conferme che novità con la conversione in legge

Sorveglianza sanitaria eccezionale: termini prorogati non oltre il 30 aprile 2021

Decreto milleproroghe: più conferme che novità su sicurezza, ambiente ed energia con la conversione nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Accanto alle misure già fissate agli articoli:

  • 11 «Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
  • 12 «Proroga di termini in materia di sviluppo economico»;
  • 15 «Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare»;
  • 19 «Proroga dei termini  correlati  con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  • 21 «Esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14  dicembre  2020  relativa  al  sistema  delle  risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom»,

si aggiunge ora l'art. 12 - ter «Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee».

CLICCA QUI  per il comunicato di Inail sullo slittamento in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

Di seguito il testo coordinato degli articoli sui temi della sicurezza, ambiente ed energia del D.L. n. 183/2020 con la legge di conversione n. 21/2021.

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Testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 

 

Testo del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini  legislativi,  di  realizzazione  di  collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di  recesso  del
Regno  Unito  dall'Unione  europea.  Proroga  del  termine   per   la
conclusione dei lavori della Commissione  parlamentare  di  inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"». (21A01259)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51)

(omissis)

 

Art. 11

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del  lavoro

                     e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,

117, le parole "nei successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

1-bis. Per il solo anno 2019, i  termini  di  cui  all'articolo  3,

comma 3, del  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e

all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono

differiti al 31 dicembre 2020.

  1. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30  dicembre

2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite

dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".

  1. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

  1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

  1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della  legge  30

dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del

recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di

verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione

previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai

fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale

ripristino delle prestazioni medesime.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "cinquantaquattro mesi";

b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono

sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e

5.100.000 euro per l'anno 2021".

All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle

seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".

  1. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre

2013, n. 147.

  1. I termini di prescrizione delle contribuzioni di  previdenza  e

assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a

decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia

inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'

differito alla fine del periodo.

  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre

2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante

dall'attuazione del presente comma pari a 7,5  milioni  di  euro  per

l'anno 2021  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  Fondo

speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale

2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso

ai trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e  i  termini  di  trasmissione  dei  dati

necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro

il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano nel  limite  di  spesa  di  3,2

milioni di euro per l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio

degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al  fine  di

garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a  3,2  milioni

di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

(omissis)

                               Art. 12

        (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:

"Per gli anni 2020 e 2021,".

1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite

dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";

b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento   del   credito

d'imposta di cui al presente articolo sono  versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.

1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'  per  le  necessarie

regolazioni contabili".

2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante

versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva

riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",

sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di

effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato";

b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante

versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva

riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro

l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.

2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al

comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle

risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal

1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,

del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei

limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",

sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274

milioni di euro per l'anno 2020".

5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio

2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di

cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno

successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad

applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º  giugno  2011,  n.

100" sono sostituite dalle seguenti:  "Nelle  more  dell'approvazione

del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua

ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011,  n.

100".

6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle

imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,

in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e

fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

7. All'articolo 34 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire

agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'

degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle

gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di

cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli

affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di

proprieta' del gestore.".

8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite

dalle seguenti: "1° gennaio 2021";

b) il quarto periodo e' soppresso;

c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono

aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori

di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU

da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire

l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui

tempi di adeguamento".

8-bis. Al secondo periodo del  comma  5-bis  dell'articolo  39  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021".

9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge  19  maggio  2020,

n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.

77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi

precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";

b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono

sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31

luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";

c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle

seguenti: "entro il 30 settembre 2021".

9-bis. All'articolo 1 della legge  4  agosto  2017,  n.  124,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.

8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli

anni 2020 e 2021".

9-quater. Al decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata

in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle

seguenti: "dal 1° settembre 2021";

b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata

in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle

seguenti: "dal 1° settembre 2021".

 

                            Art. 12 - bis

Tempi e  modalita'  per  la  realizzazione  della  consultazione  dei

  territori   interessati   dalla   Carta   nazionale   delle    aree

  potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite  dalle

seguenti:"centottanta giorni";

b) al comma 4,  le  parole:"centoventi  giorni"  sono  sostituite

dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".

Art. 12 - ter

 

Proroga del termine per l'adozione del Piano

per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee

 

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:"Entro e  non  oltre  ventiquattro  mesi

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Entro  il   30

settembre 2021";

b) al comma 8, le parole:"entro e non  oltre  trenta  mesi  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto" sono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 settembre 2021".

(omissis)

                               Art. 15

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio  e

                              del mare)

 

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole "nella  misura  fino  al  10  per

cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50

per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024  e  del

100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  "nella

misura fino al 10 per cento nell'anno 2022,  fino  al  20  per  cento

nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al  70  per

cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";

b) al quinto  periodo,  la  parola  "2025"  e'  sostituita  dalla

seguente: "2026";

c) al  sesto  periodo,  la  parola  "2026"  e'  sostituita  dalla

seguente: "2027".

2. All'articolo 15-ter, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2020, n. 8, le  parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "31 dicembre 2021".

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.

27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2021".

4. All'articolo 14-bis, comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre

2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre

2019, n. 128, le parole "dal 2020  al  2024"  sono  sostituite  dalle

seguenti "dal 2021 al 2025".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,

per l'anno 2022, dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte

corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,

nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della

Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo

219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e successive modificazioni.

(omissis)

                                     Art. 19
 

(Proroga  dei  termini  correlati   con   lo   stato   di   emergenza

                     epidemiologica da COVID-19)

 

  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui

all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il

30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti

delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

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