Sorveglianza sanitaria eccezionale: slittano i termini

Le conseguenze per i datori di lavoro

Sorveglianza sanitaria eccezionale: slittano i termini per effetto dell'art. 19 del D.L. n. 183/2020 (cosiddetto "milleproroghe"), come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

A renderlo noto è l'Inail con un comunicato pubblicato sul proprio portale, con il quale l'istituto rende noto che «I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online».

Di seguito il comunicato di Inail.

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Comunicato Inail

L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020

[fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-30-4-2021-sorveglianza-sanitaria.html ]

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