Defibrillatori semiautomatici e automatici “sbarcano” nei luoghi pubblici

Legge 4 agosto 2021, n. 116

Defibrillatori semiautomatici e automatici.

La legge 4 agosto 2021, n. 116 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021 - ha l'obiettivo di favorire la diffusione nei luoghi pubblici dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

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Defibrillatori semiautomatici e automatici: i luoghi

La legge indica alcuni luoghi pubblici per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici: le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

Defibrillatori semiautomatici e automatici: eventuali incentivi

"Gli enti territoriali - riporta il provvedimento - possono incentivare, anche attraverso
l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei Dae (ovvero di defibrillatori automatici esterni) nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente".

Defibrillatori semiautomatici e automatici: l'applicazione della legge

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con un decreto del ministro della Salute, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione dei defribrillatori semiautomatici e automatici, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili ventiquattr'ore su ventiquattro anche al pubblico.

Di seguito, il testo integrale del provvedimento.

Legge 4 agosto 2021, n. 116

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
e automatici. (21G00126)

(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021)
Vigente al: 28-8-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge e' volta a favorire, nel rispetto delle
modalita' indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27
febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE):
a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano
servizi aperti al pubblico;
b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a
bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della
navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due
ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
di servizi di trasporto extraurbano in concessione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione,
sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' definito il programma pluriennale per
favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei
luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorita'
per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le
modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al
medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la
durata di cinque anni e puo' essere aggiornato, con le medesime
modalita' previste per la sua definizione, per tenere conto del
livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il
periodo di programmazione di riferimento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'installazione di DAE, opportunamente
indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro
collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui
al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione dalla societa' Consip Spa ovvero dalle centrali
di committenza regionali.
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2,
sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui
all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli
enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di
disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni
di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove
possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e
un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in
maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione
internazionale corrente.
3. Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso
l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei
centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture
aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi
bilanci e della normativa vigente.

Art. 3

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e'
consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di
personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto
arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore
semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del
codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti
requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di
sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla
rianimazione cardiopolmonare»;
b) il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici».

Art. 4

Utilizzo dei DAE da parte di societa' sportive che usufruiscono di
impianti sportivi pubblici

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le
seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»;
b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. E' fatto obbligo alle societa' sportive di cui al
comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di
condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In
ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa
del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente,
a cui devono essere altresi' comunicati, attraverso opportuna
modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le
caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle
parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonche' gli
orari di accessibilita' al pubblico. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo
alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e
all'uso del DAE

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iniziative di
formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le
tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del
defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione
delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle
iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di
attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto
della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette iniziative sono
estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario ».
2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, programmando le attivita', anche
in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.
Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16
ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione
cardiopolmonare», puo' altresi' dedicare iniziative specifiche di
informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo
soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la
tempestiva localizzazione del DAE piu' vicino e di fornire
indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri
soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti pubblici e privati gia' dotati di un
DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando
il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello,
l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilita' al pubblico, la data
di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre
adesive, nonche' gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso
dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso
modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base
dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove e' prevista
l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
2. Nei luoghi pubblici presso i quali e' presente un DAE registrato
ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile
del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata
informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di
emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei
dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date
di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto
della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 »
piu' vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo
stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di
segnalare eventuali malfunzionamenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile
integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei
soccorritori e dei DAE piu' vicini al luogo ove si sia verificata
l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di
cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base
volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del
sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge le centrali operative del
sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le
chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e
standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni
da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE
nonche', ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE
piu' vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Campagne di informazione e di sensibilizzazione

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in
situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, promuove ogni anno negli istituti di
istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione
rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai
genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare
sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.
2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne
periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della
conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche
salvavita, provvedendo altresi' ad informare in modo adeguato
sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto
cardiaco. L'attivita' di informazione e di sensibilizzazione di cui
al presente comma costituisce messaggio di utilita' sociale e di
pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno
2000, n. 150.
3. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di
servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di
informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e
regionale.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 9

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche

1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche
riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel
rispetto della relativa lingua di minoranza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

(Defibrillatori semiautomatici e automatici)

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