(Delega al governo per sicurezza e rifiuti: riflettori su marittimi e protezione civile)
Con la legge 10 novembre 2025, n. 167 è stata conferita delega al governo in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la sicurezza, la delega riguarda il coordinamento della normativa riferita ai lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per quanto riguarda invece la protezione, la delega interessa la la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza.
Qui di seguito, il testo del provvedimento, con la selezione delle parti di interesse.
Legge 10 novembre 2025, n. 167
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della
qualità della normazione e deleghe al Governo per la
semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
(25G00174)
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025)
Vigente al 29 novembre 2025
Capo I
Legge annuale di semplificazione normativa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Legge annuale di semplificazione normativa
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica
amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30
giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante
il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito
dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il
riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche
mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
Sullo schema di disegno di legge e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma
1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti
proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti
delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR)
effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle
categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle
amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e
suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di
criticita' della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1
indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le
quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto e'
completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata
in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle
disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia,
adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello
primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
Art. 2
Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative
conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa
1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di
semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti
salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le
singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima
legge annuale:
a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la
redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici,
assicurando l'unicita', la contestualita', la completezza, la
chiarezza e la semplicita' della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare
la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata
applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di
attuazione;
d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante
abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione
o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge
in generale premesse al codice civile;
e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente,
anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, al fine di favorire
l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la
tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della
concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non
necessari;
f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra
pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del
criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di
risultato e i principi di proporzionalita' in relazione alla
dimensione dell'impresa e alle attivita' esercitate, nonche' alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di
sussidiarieta' orizzontale, nonche' favorendo l'autonoma iniziativa
di cittadini, singoli o associati;
g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni
ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle
attivita' esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.
2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla
legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri
competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La
legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di
decreto legislativo per i quali e' acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata
ovvero, ove necessario, in luogo del parere, e' acquisita l'intesa ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di
decreto legislativo recanti codici o testi unici e' acquisito, ai
sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
il parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi
sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione
e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora
il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di
scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente,
lo stesso termine e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe
conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il
Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi modificativi,
recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della
procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi
generali previsti dal comma 1.
Art. 3
Normativa di principio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),
valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Capo II
Misure volte al miglioramento della qualita' della normazione
(...)
Art. 4
Valutazione di impatto generazionale
(...)
Art. 5
Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi
(...)
Art. 6
Disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto di genere della regolamentazione
(...)
Art. 7
Disposizioni in materia di statistiche di genere
(...)
Art. 8
Modifica del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna
(...)
Art. 9
Delega al Governo per la digitalizzazione
dell'attivita' di produzione normativa
(...)
Art. 10
Disposizioni in materia di adozione in formato digitale
dei regolamenti ministeriali
(...)
Art. 11
Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e
riassetto del codice dell'amministrazione digitale
(...)
Capo III
Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto
di determinate materie della normativa vigente
Art. 12
Delega al Governo in materia di affari esteri
e cooperazione internazionale
(...)
Art. 13
Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di
altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione
interna e promiscua
(...)
Art. 14
Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali
(...)
Art. 15
Delega al Governo in materia di istruzione
(...)
Art. 16
Delega al Governo in materia di disabilita'
(...)
Art. 17
Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica
di cui al libro I, titolo XII, del codice civile
(...)
Art. 18
Delega al Governo in materia di protezione civile
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione
delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio
nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai
principi di leale collaborazione e di sussidiarieta', nel rispetto
della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b), c), d), e), f) e g), nonche' dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio
nazionale della protezione civile:
1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a
livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio
coordinato delle attivita' fra i diversi livelli di governo secondo
il principio di sussidiarieta' e garantendo l'unitarieta'
dell'ordinamento;
2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile
allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti
e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
valutando l'opportunita' di prevedere ulteriori livelli intermedi,
secondo i principi di proporzionalita' e adeguatezza e tenuto conto
dell'esigenza di sostenibilita' tecnico-economica degli stessi, anche
ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;
3) partecipazione e responsabilita', in tutte le attivita' di
protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la
consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione
civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di
autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni
di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle
comunita', con particolare attenzione alle persone in condizioni di
fragilita' sociale e con disabilita';
4) promozione del valore morale, civile e sociale del
volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti
nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e
l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone
l'integrazione in tutte le attivita' di protezione civile;
5) partecipazione e collaborazione della comunita' scientifica
alle attivita' di protezione civile;
b) rafforzamento e ampliamento delle attivita' di previsione,
prevenzione, strutturale e non strutturale, nonche' mitigazione dei
rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica,
fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli
interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che
possano determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali
le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile possono assicurare il proprio supporto,
limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla
popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile
competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie
azioni in termini di tutela dei cittadini;
c) consolidamento della centralita' della pianificazione ai vari
livelli delle attivita' di protezione civile, promuovendo la
condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i
livelli operativi;
d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione
civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di
adempimenti e formalita' ritenuti non piu' utili, distinguendo tra le
funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;
e) conservazione in capo all'autorita' politica sia delle
funzioni di indirizzo politico in qualita' di autorita' nazionale di
protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonche' di
indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione
civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea
e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e
decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonche' di determinare le
politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento
delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e
di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata
presente sul territorio nazionale;
f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una
funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e
amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il piu'
efficace concorso al coordinamento delle attivita' volte al
superamento delle situazioni di emergenza;
g) conservazione in capo alle autorita' territoriali di
protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e
delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico,
limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive
amministrazioni o dipendenti dalle stesse;
h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale
della protezione civile sulla base della valutazione della
straordinarieta' dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in
caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e
continuita' operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle
attivita' di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
i) rafforzamento della capacita' di intervento del Servizio
nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo
nazionale, mediante:
1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute
negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018;
2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili
nonche' delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi
al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con
contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo
scopo di favorire la piu' rapida ripresa delle condizioni di vita e
di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;
3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una
complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree
colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso
danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle
funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche
mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti,
strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi
compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei
limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito
territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti
di programmazione e pianificazione ordinari;
4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative
connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
l) valorizzazione della centralita', del ruolo e delle funzioni
delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali,
in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento
alle attivita' di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme
pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio
di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli
decisionali responsabili;
m) potenziamento della capacita' di mutuo sostegno tra gli enti
locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da
impiegare altresi' per il supporto alle attivita' di continuita'
amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo
nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione
degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle
procedure previste dalla legislazione vigente;
n) formazione e addestramento continuo degli operatori
professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e
ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) diffusione della cultura di protezione civile tra la
cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle
istituzioni scolastiche;
p) rafforzamento della capacita' di intervento del volontariato
organizzato nelle attivita' di protezione civile, anche mediante la
semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti
amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e
specifiche modalita' di sostegno, la valorizzazione del servizio
civile universale nel settore di intervento della protezione civile e
la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina
vigente in materia di Terzo settore;
q) rafforzamento della capacita' di concorso alle attivita' di
protezione civile da parte delle professioni e degli ordini
professionali, nella qualita' di soggetti concorrenti al Servizio
nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalita'
semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed
effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;
r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche
sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore,
specifiche modalita' di intervento del Servizio nazionale della
protezione civile per consentire l'effettivita' delle relative misure
e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di
emergenza, in ragione della gravita' dell'evento calamitoso, nonche'
previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica
delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi
comprese quelle riguardanti:
1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali
vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di
emergenza;
2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree
protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico
e culturale;
3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed
economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e
funzioni pubbliche e ad attivita' socio-culturali funzionali a
sostenere la resilienza delle comunita', regolando anche le
fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture
medesime;
4) la gestione dei dati personali;
s) definizione del ruolo e delle responsabilita' del sistema e
degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e
professionalita', anche con riferimento alle attivita' di gestione
dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione
della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio
delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonche' in
ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che
tenga conto:
1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto
d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le
decisioni nonche' dei limiti correlati alle disponibilita' di dati e
di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacita'
tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilita'
delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
2) dei principi della «giusta cultura» in base ai quali le
componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle
informazioni relative agli eventi e alle attivita' di protezione
civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione,
gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante
l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;
3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di
valutazione delle responsabilita', delle componenti
tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;
4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che
l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio
specifico;
5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di
settore, cosi' che l'operatore che si attiene ad essi non risponda
per colpa lieve;
6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato
mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate
dall'autorita' di vigilanza per le contravvenzioni, contestate
all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui
all'articolo 1 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1
del 2018;
t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire
l'effettivita' della funzione di protezione civile in capo alle
componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con
particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla
definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e
territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate
all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento
delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per il personale di protezione civile delle componenti del
Servizio nazionale a quelle gia' previste per il personale in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;
u) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive
dell'Unione europea in materia;
v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e
delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In
mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri
delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere,
nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non
e' stata raggiunta.
Art. 19
Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
(...)
Art. 20
Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca
(...)
Art. 21
Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori
portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa
alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di
cui al primo periodo, uno o piu' decreti legislativi per il
coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n.
191, recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione,
nonche' della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario,
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel
rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle
convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei
porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonche'
nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela
nonche' dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze gia' previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei
limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilita'
ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche
tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita'
degli stessi e della specificita' di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative
e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, nonche' dei contenuti relativi alla pianificazione
dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e
delle responsabilita' propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle
attivita' di prevenzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile
e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o piu' decreti
legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o
correttive.
5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti
di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore
dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 22
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresi' le forme e condizioni
particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.
Art. 23
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
(Delega al governo per sicurezza e rifiuti)
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